Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 30034 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 30034 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 29/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo nei confronti di NOME NOME COGNOME nato a Occhiobello il 29/07/1944 avverso l’ordinanza del 06/02/2025 del Gip del Tribunale di Rovigo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona·del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 6 febbraio 2025, il Gip del Tribunale di Rovigo, in funzione del giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’atto di opposizione, ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., presentato dal pubblico ministero avverso l’ordinanza del 12 novembre 2024, con la quale, in accoglimento di
istanza difensiva, era stata disposta la revoca della confisca e la conseguente restituzione al richiedente dell’area interessata da discarica abusiva, di cui al decreto di condanna del 29 marzo 2021.
Avverso l’ordinanza ha presentato ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo.
2.1. Con un primo motivo di doglianza, si lamenta la violazione degli artt. 240 cod. pen., 256 del d.lgs. n. 152 del 2006, 460, comma 2, 666, 674 cod. proc. pen.
Si sostiene che l’ordinanza avrebbe omesso di pronunciarsi quanto al secondo motivo di opposizione del pubblico ministero, non avendo il giudice considerato che si tratta di confisca obbligatoria ai sensi dell’art. 240, secondo comma, n. 2), cod. pen., dunque applicabile anche in caso di decreto penale di condanna. Il ricorrente ricorda che l’aria adibita a discarica abusiva conteneva anche i rifiuti pericolosi che avevano impregnato il terreno, sul quale non era intervenuta bonifica.
2.2. In secondo luogo, si sostiene che la confisca di cui all’art. 256, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006 possa essere disposta anche nel caso di decreto penale di condanna, anche per ragioni di interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione.
2.3. Con un terzo motivo di doglianza, si lamenta che la competenza del giudice dell’esecuzione a valutare l’eventuale illegalità della confisca spetta solo qualora non sia già stata avviata l’esecuzione della confisca medesima. Nel caso di specie il terreno era sotto sequestro sin dal 7 giugno 2019, con permanenza del sequestro fino all’esecutività del decreto penale di condanna e con situazione dei luoghi invariata. Più in generale, si sostiene che debba essere ritenuta inammissibile l’istanza rivolta al giudice dell’esecuzione drrevoca di pena ritenuta illegale o di rideterminazione della stessa, qualora la pena sia stata interamente eseguita.
La difesa ha depositato memoria, con la quale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1.1. I primi due motivi di doglianza – che possono essere trattati congiuntamente in quanto riferiti entrambi all’applicabilità della confisca ex art.
256, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006 in caso di decreto penale di condanna – sono infondati.
Deve preliminarmente rilevarsi come l’omessa pronuncia lamentata dal pubblico ministero sia manifestamente insussistente, poiché la questione è stata affrontata, con corrette conclusioni, alle pagg. 2-3 dell’ordinanza impugnata.
È sufficiente qui ricordare che nel caso di specie il ricorrente è stato condannato, con decreto penale, per la realizzazione di una discarica abusiva e che la confisca obbligatoria, per il caso di emissione di sentenza di condanna o di patteggiamento, dell’area adibita a discarica abusiva (art. 256, comma 3, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152), se di proprietà dell’autore o del compartecipe al reato, non può essere disposta con il decreto penale di condanna, non essendo tale ipotesi contemplata dalla disposizione.
Va ricordato, sul punto, che il terreno utilizzato per una discarica abusiva non rientra tra le ipotesi di cose aventi di per sé natura intrinsecamente ed oggettivamente pericolosa, che devono necessariamente essere acquisite dallo Stato e di cui va inibita l’utilizzazione da Parte del privato, ossia tra le ipotesi confisca obbligatoria generale di cui all’art. 240, secondo comma, cod. pen. Infatti, della discarica è lecita la realizzazione e la gestione, se debitamente autorizzata, tanto che lo stesso art. 256, comma 3, cit. ne preved la soggezione a confisca obbligatoria non in tutti i casi, ma solo se appartenente all’autore o al compartecipe al reato. Il che dimostra, appunto, che non vi può essere l’esigenza di inibire l’utilizzazione di un bene intrinsecamente ed oggettivamente pericoloso e di acquisirlo definitivamente al patrimonio dello Stato. Sul terreno confiscato nella specie è stata realizzata una discarica abusiva, ma il terreno di per sé ben può essere disinquinato ed utilizzato per attività lecite. È pertanto erroneo l’assunto del ricorrente secondo cui il bene dovrebbe essere necessariamente acquisito al patrimonio dello Stato perché intrinsecamente ed oggettivamente pericoloso (Sez. 3, n. 24659 del 19/03/2009, Rv. 244019; Sez. 3, n. 26548 del 22/05/2008, Rv. 240343). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Analogamente, si è affermato che la confisca obbligatoria del mezzo utilizzato per il trasporto abusivo di rifiuti di cui all’art. 259, comma 2, del d. n. 152 del 2006 non può essere disposta con il decreto penale di condanna, perché la speciale confisca contemplata dal predetto art. 259, avendo una funzione prevalentemente sanzionatoria, non è equiparabile alla confisca prevista dall’art. 240, comma secondo, -cod. pen., che il giudice ordina, con il decreto penale di condanna, ai sensi dell’art. 460, comma 2, del codice di rito (ex multis, Sez. 3, n. 43547 del 27/04/2016, Rv. 267923; Sez. 3, n. 18774 del 29/02/2012, Rv. 252622; Sez. 3, n. 36063 del 07/07/2009, Rv. 244607).
Quanto appena osservato in relazione alla confisca prevista dall’art. 256, comma 3, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, avente carattere sanzionatorio, non
esclude la permanenza dell’obbligo di bonifica e ripristino del terreno, perché tale obbligo, avendo carattere ripristinatorio, sussiste comunque in maniera
indipendente rispetto alle vicende che possono incidere sulla titolarità del terreno stesso (argomenti
ex
Sez. 3, n. 1
. 7387 del 03/02/2021, Rv. 281070; Sez. 3, n.
847 del 19/11/2019, dep. 13/01/2020, Rv. 278281). E ciò si desume dalla formulazione letterale della richiamata disposizione, la quale fa salvi
espressamente “gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi”.
1.2. Il terzo motivo di doglianza è formulato in modo non specifico. Anche a prescindere dall’erroneità dell’assunto del ricorrente, secondo cui il giudice
dell’esecuzione non potrebbe più provvedere sulla confisca, anche illegale, una volta iniziata l’esecuzione della stessa – assunto del tutto privo di fondamento
giuridico, a fronte della necessità che l’ordinamento processuale rimedi, proprio in sede esecutiva, all’eventuale applicazione di una confisca illegale – deve
rilevarsi come nel caso di specie la stessa prospettazione del pubblico ministero escluda l’esistenza di qualunque atto esecutivo della confisca. Tali non sono certamente il sequestro o il suo mantenimento, attenendo gli stessi alla fase cautelare e non alla fase di merito, mentre la procedura esecutiva avviata aveva proprio lo scopo di realizzare l’applicazione di una confisca non applicata.
Il ricorso del pubblico ministero, per tali motivi, deve essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso il 29/05/2024