Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25000 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25000 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a Bergamo il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/07/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como in funzione di giudice dell’esecuzione udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, COGNOMEAVV_NOTAIO, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.NOME COGNOME impugna, a mezzo di difensore, l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como che, in data 27 luglio 2023, ha rigettato l’opposizione proposta avverso il diniego, pronunciato dal medesimo Giudice dell’esecuzione, in data 10 maggio 2023, della richiesta di revoca della confisca, disposta con sentenza del 12 marzo 2021, divenuta irrevocabile il 21 maggio 2021, relativamente alle somme giacenti sui conti cCOGNOME bancari e postali, alle quote societarie, dei beni mobili ed immobili intestati all’imputato sino alla concorrenza della somma di euro 54.700,00.
Avverso il provvedimento ricorre tempestivamente il condanNOME, per il tramite del difensore, denunciando erronea applicazione derartr. 240 -bis cod. pen., 61-bis cod. pen., pt 11 legge n. 146 del 2006, nonché vizio di motivazione.
2.1. Si assume che il provvedimento ablativo deve riguardare solo beni effettivamente esistenti al momento della sua adozione (Sez. 3, n. 36369 del 1/07/2021), mentre i beni appresi, nel caso di specie, non erano esistenti al momento della pronuncia della sentenza che ne ha disposto la confisca.
Di qui la necessità di procedere alla restituzione delle somme successivamente accreditate sui conti cCOGNOME e la liberazione dei rapporti bancari.
2.2. Si denuncia, poi, erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione.
Si evidenzia che, con l’opposizione, si era notato che la giurisprudenza di legittimità ammette il sequestro per equivalente finalizzato alla confisca delle somme confluite sui conti cCOGNOME, sempre che si tratti di somme ivi pervenute prima della confisca.
La sentenza della Corte di legittimità citata dal Giudice dell’opposizione sarebbe stata letta, a parere del ricorrente, non correttamente perché questa afferma che il sequestro per equivalente può riguardare anche somme confluite sui conti cCOGNOME, dopo la commissione del reato, ma non ha sancito la legittimità dell’esecuzione della confisca di somme confluite sui conti cCOGNOME dopo l’irrevocabilità della sentenza con la quale il provvedimento ablativo è stato adottato (n. 6163 del 2020).
Con altro motivo di opposizione si era rilevato che le due sentenze di legittimità citate nel provvedimento di rigetto del Giudice dell’esecuzione, reso il 10 maggio 2023, al fine di sostenere che suscettibili di confisca sono anche i beni che sono rientrati nella disponibilità del condanNOME dopo la confisca, sono superate – a parere del ricorrente – dal recente indirizzo di questa Corte,
espresso con la sentenza n. 36369 del 2021, la quale pone, quale limite cronologico alla confiscabilità, quello del passaggio in giudicato della sentenza che dispone l’ablazione, riportandone stralci a p. 5 e ss. del ricorso, nonché rilevando che la fattispecie ivi esaminata sarebbe del tutto coincidente con quella oggetto del caso di specie (confisca di somme di danaro confluite, lecitamente, sul conto corrente del condanNOME successivamente alla confisca).
Si individua, poi, come correttivo, la possibilità, per il Giudice, di disporr il sequestro sui beni nella disponibilità dell’imputato, potendo, invece, i sequestro riguardare anche beni che vengono ad esistenza successivamente al sequestro stesso.
2.3. Quanto al richiamo dell’art. 86, comma 1-bis disp. att. cod. proc. pen., la difesa sostiene che il Giudice dell’opposizione afferma che la Corte di legittimità si riferisce alla categoria del “debito sanzioNOMEria” mentre la norma stabilisce che l’esecuzione si svolge con le modalità previste per l’esecuzione delle pene pecuniarie, con una disposizione che preclude l’applicazione retroattiva della novella.
In definitiva, il ricorrente sostiene che ammettere la confiscabilità di beni futuri, perché non esistenti al momento della sentenza che ha disposto la confisca, snaturerebbe l’istituto della confisca cd. allargata, attribuendo a questa natura non sanzioNOMEria ma, anzi, esponendo il condanNOME, per tutta la vita, a reiterati provvedimenti ablatori.
3.11 Sostituto Procuratore generale di questa Corte, COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
1.1.Va premesso che, ad onta del più ampio contenuto del provvedimento ablatorio, anche in considerazione del contenuto dei motivi di ricorso, questo risulta diretto soltanto a censurare il pronunciato diniego della richiesta di revoca della confisca avente ad oggetto somme di danaro esistenti sui conti intestati a COGNOME e la liberazione dei rapporti bancari, rilevandosi,, con i motivi di impugnazione, che si trattava di somme che non esistevano al momento della confisca e che erano confluite solo successivamente sui conti c:COGNOME, comunque dopo il provvedimento ablativo, in quanto derivanti da prestazioni professionali lecite e documentate.
Quindi, anche in considerazione del contenuto dell’opposizione, deve reputarsi oggetto di impugnazione la disposta confisca limitatamente alle somme di danaro confluite su conti cCOGNOME (bancari e postali) intestati al ricorrente
comunque nei limiti dell’ammontare di euro 54.700,00, anche se il provvedimento ablativo ha maggiore ampiezza riguardando anche altri beni (quote societarie, immobili, altri beni mobili).
1.2.Ciò posto, si osserva che nel caso di specie la disposta confisca è collegata alla condanna e si tratta di confisca diretta, come attesta il contenuto della sentenza di merito, che collega il provvedimento ablativo agli artt. 11 legge n. 146 del 16 marzo 2006, 61-bis e 240 cod. pen.
La confisca riguarda le somme che confluiscono sui conti cCOGNOME dell’imputato, oggetto prima di sequestro e, poi, di provvedimento ablativo e si tratta di confisca diretta.
La difesa richiama la pronuncia di legittimità Sez. 3, n. 36369 del 2021 la quale afferma, sia pure incidentalmente, che la confisca può riguardare solo beni esistenti al momento della sua adozione, posto che distingue tra il sequestro, che può riguardare anche beni futuri, e la confisca.
Tuttavia, osserva il Collegio che la confisca disposta nel caso al vaglio, diversamente da quella relativa al precedente richiamato dalla difesa, non è per equivalente ma diretta.
La pronuncia citata dal ricorrente, infatti, attiene a caso di sequestro e, poi, confisca per equivalente e, nella motivazione, richiama l’indirizzo interpretativo secondo il quale (Sez.3, n. 4097 del 19/01/2016, COGNOME, Rv. 265844, nonché Sez. 3, n. 23649 del 27/02/2013, COGNOME, Rv. 256164) avendo il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, a differenza del sequestro preventivo “impeditivo”, natura sanzioNOMEria, non potrebbero essere sottoposti a tale vincolo i beni meramente futuri, non individuati e non individuabili.
Diversamente, si osserva che in tema di confisca diretta, le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità (Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037) danno continuità a Sez. U, ricorrente COGNOME (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, COGNOME, Rv. 264437, cfr. p. 13) e affermano il principio secondo il quale il danaro è bene diverso ontologicamente da qualsiasi altra utilità, dunque la confisca del danaro prescinde, da una parte, dall’accertamento del nesso di derivazione dal reato in ragione della natura – numerario-fungibile – del bene e, dall’altra, anche dalla prova positiva della liceità e estraneità del danaro che si sequestra rispetto al reato.
Dunque, se nel caso al vaglio oggetto di sequestro e, poi, di confisca sono le somme giacenti sui conti cCOGNOME risultati intestati all’imputato, considerate profitto dei reati di cui agli artt. 166 TUF e 640 cod. pen. per i quali COGNOME ha riportato condanna definitiva, si tratta di somme, per importo accertato in sede di cognizione nella misura, indicata specificamente dal Giudice dell’esecuzione, pari ad euro 54.700,00 euro.
In riferimento al concetto di profitto derivante da delitto, secondo il recente approdo di Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. cit, data la sua natura fungibile, qualora il denaro sia il bene costituente profitto, deve essere considerata inutile (e impossibile) la materiale identificazione delle specifiche somme pertinenti al reato commesso.
La natura fungibile del denaro esenta dalla prova che lo stesso sia legato da un nesso di derivazione diretta al prezzo o al profitto del reato, nesso pertinenziale, che è da ritenersi, quindi, sussistente in re ipsa.
Infatti, è del tutto indifferente l’identità fisica dei beni numerari oggetto ablazione, cioè la loro corrispondenza materiale a quelli illecitamente conseguiti e, da tale indifferenza, deriva anche l’irrilevanza dell’origine del denaro presente su un conto corrente afferente all’imputato, la cui ablazione avviene indipendentemente dal titolo per il quale il denaro medesimo è presente nel patrimonio al . momento attuale.
Ciò, sia che sia presente in virtù di versamenti aventi origine lecita, sia che derivi da altre vicende che possano interessare le somme illecitamente percepite, successivamente alla loro confusione nel patrimonio dell’indagato.
Tale linea interpretativa, già nella sostanza anticipata nelle pronunce di questa Corte a Sezioni Unite, ricorrente COGNOME (Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Rv. 258648) e COGNOME (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Rv. 264437) è consolidata dal recente approdo delle Sez. U del 2021 citata, nella quale si è affermato che la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell’autore della condotta e che rappresenti l’effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l’allegazione o la prova dell’origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione.
Dalla natura fungibile del denaro e potendo essere oggetto di confisca in via diretta anche somme di denaro di cui è certa l’origine lecita, discende, altresì, che tale misura reale ben può aggredire somme giacenti su conti intestati all’indagato/imputato, ivi affluite prima della commissione del reato o anche somme pervenute successivamente e addirittura somme che si siano direttamente confuse con quelle provenienti dal reato per cui si procede, perché ciò che rileva, ai fini della confisca del denaro, è che nel patrimonio dell’indagato/imputato siano confluite somme di denaro illecite produttive di un effettivo accrescimento del patrimonio medesimo.
Accrescimento illecito che si ritiene non venga meno, né possa essere messo in discussione, per effetto di eventuali vicende successive o intermedie, che abbiano interessato quel patrimonio; né tanto meno potrebbero assumere rilievo
quelle antecedenti perché ciò che connota la vicenda acquisitiva è che essa abbia a oggetto un bene fungibile.
Sicché, a nulla rileva neppure l’eventuale incapienza del conto (Sez. U, n. 42415 del 2021, cit. secondo la quale non rileva l’eventuale origine lecita del denaro confluito nel patrimonio dell’indagato che si sia avvantaggiato di un accrescimento, in virtù di profitto illecito costituito da denaro).
Secondo Sez. 6, n. 24432 del 18/04/2019, Piacenti, Rv. 276278, in tema di confisca ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen., il sequestro preventivo funzionale alla confisca eseguito su conto corrente cointestato all’indagato e a soggetto estraneo al reato, la misura cautelare si estende all’intero importo in giacenza, senza che, a tal fine, rilevino presunzioni o vincoli posti dal codice civile (art 1289 e 1834) regolativi dei rapporti interni tra creditori e debitori solidali, ma fatta salva la facoltà, per il terzo, di dimostrare l’esclusiva titolarità di tali so e la conseguente illegittimità del vincolo.
La natura diretta della confisca delle somme di denaro non comporta, per quanto sin qui esposto, che sia onere del giudice verificare la specifica provenienza delle somme dal commesso reato, stante la natura fungibile del denaro.
Ciò che, dunque, deve essere accertato è che il denaro è causalmente “riferibile” – riconducibile – allo stesso indagato/imputato, provenga cioè da questi, perché solo ciò consente di affermare, in ragione della sua fungibilità, che quel bene sia il profitto o prezzo del reato (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, COGNOME, Rv. cit.).
1.3. In ordine, poi, alla richiamata pronuncia di legittimità Sez. 3, n. 36369 del 2021, si deve riscontrare, come già esposto dal Giudice dell’opposizione, che diverso orientamento che accomuna il sequestro finalizzate alla confisca alla misura reale definitivamente disposta, è stato espresso in tema di confisca per equivalente (Sez. 3, n. 6163 del 20/10/2020, Rv. 281048; Sez. 2, n. 5801 del 09/11/2016, dep. 2017, Rv. 269367 – 01). Secondo detto indirizzo interpretativo va ritenuto legittimo apprendere, come per il sequestro finalizzato alla confisca, anche il danaro che affluisce sui conti cCOGNOME dell’imputato successivamente alla commissione del reato, seppure nei limiti del valore corrispondente a quello oggetto di confisca.
1.4. Da ultimo, si osserva che le censure proposte in questa sede sono, in parte, versate in fatto dunque non consentite in sede di legittimità perché, attraverso l’allegazione documentale, sono tese a dimostrare che vi è un’unica, diversa, causale che giustifica la presenza della provvista sui conti cCOGNOME destinatari del provvedimento ablativo che, in quanto tale, non può che riguardare la provvista che su quei conti è maturata, nei limiti dell’importo profitto del reato di usura.
Infatti, limite invalicabile alla disposta confisca e alla sua esecuzione è la quantificazione del profitto che si assume di derivazione delittuosa operata in sede di merito, quantificazione che costituisce il parametro per la determinazione della soglia massima del denaro confiscabile.
2.Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 24 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente