Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 6576 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 6576 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE avverso l’ordinanza del 09/02/2023 del Tribunale di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO ProRAGIONE_SOCIALEtore AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta la memoria e le relative conclusioni del difensore, AVV_NOTAIO del foro di Torino, che insiste nell’accoglimento del ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale di Caltanissetta rigettava l’appello cautelare proposto nell’interesse del RAGIONE_SOCIALE avverso il provvedimento con il quale il G.i.p. del Tribunale di Gela aveva respinto l’istanza di dissequestro RAGIONE_SOCIALE somme di denaro rinvenute, in sede di esecuzione RAGIONE_SOCIALE misura ablativa finalizzata alla confisca diretta, sui rapporti bancari riferibili alla menzionata persona giuridic eccedenti il saldo dei rispettivi conti correnti alla data dell’ultima delle indeb compensazioni oggetto di addebito ex art. 10-quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, ovvero rinvenute su un rapporto bancario acceso in epoca successiva a tale momento.
Pur dando atto di un’oscillazione giurisprudenziale, il Tribunale ha aderito all’orientamento di gran lunga prevalente il quale, nel declinare nell’ambito dei reati tributari i principi espressi dalle Sezioni n. 42415 del 27 maggio 2021, la confisca ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, delle somme di denaro affluite sul conto corrente intestato alla persona giuridica anche successivamente alla commissione del reato da parte del suo legale rappresentante ha natura di confisca diretta in quanto le stesse costituiscono comunque profitto del reato, risolvendosi in un vantaggio per il suo autore il risparmio di spesa conseguente all’omesso versamento delle imposte.
Avverso l’indicata ordinanza, il RAGIONE_SOCIALE, per il ministero del difensore di fiducia nominato proRAGIONE_SOCIALEtore speciale, propone ricorso per Cassazione, affidato a un unico, articolato, motivo, che denuncia la violazione di legge in con riferimento all’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 in relazione alla somme di rinvenute su un conto corrente RAGIONE_SOCIALE società acceso in epoca successiva alla consumazione del reato tributario oggetto di contestazione. Espone il difensore che il profitto del reato di cui all’art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000, oggetto di contestazione, è rappresentato dal risparmio di spesa conseguente alle indebite compensazioni e, quindi, delle somme di denaro che non sono state destinate alla spesa fiscale; a tal proposito, evidenzia il difensore, citando pertinenti arres giurisprudenziali, che il profitto da risparmio di spesa ha ad oggetto il sald attivo presente sul conto corrente del contribuente al momento RAGIONE_SOCIALE consumazione de reato. Se così è, le somme di cui si era chiesto il sequestro, non potendo essere “risparmiate” essendo state rinvenute su un conto corrente RAGIONE_SOCIALE società accesso dopo la consumazione del reato, non possono costituire il profitto del reato, ma rappresentano unicamente l’unità di misura equivalente del
debito fiscale scaduto e non onorato, come affermato da Sez. 3, n. 31516 del 2022. Aggiunge il difensore che tale conclusione non si pone in contrasto con l’indirizzo assunto dalle Sezioni Unite (si indicano le sentenze n. 10561 del 2014, n. 31617 del 2015 e n. 42415 del 2021) – che, peraltro, si erano occupate RAGIONE_SOCIALE confisca del “profitto accrescitivo” e non del “risparmio di spesa” -, perché, appunto, se la somma di denaro è estranea al reato – come nel caso in esame essa non può essere oggetto di confisca diretta, ma, semmai per equivalente.
Una diversa interpretazione, ad avviso del difensore, legittimerebbe la confisca diretta su somme che non sono il profitto del reato con conseguente violazione dell’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, come affermato da Sez. 3 n. 11086 del 2022. Il difensore, pertanto, chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata o, in subordine, la rimessione RAGIONE_SOCIALE questione alle Sezioni Unite, atteso il contrasto sorto in seno alla Sezione terza dopo l’intervento regolativo delle Sezioni Unite Coppola.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Si osserva, preliminarmente, che, nelle more del giudizio di cassazione, all’udienza del 22 giugno 2023 le Sezioni Unite, investite RAGIONE_SOCIALE questione, evidentemente pregiudiziale rispetto al merito RAGIONE_SOCIALE questioni dedotte con il ricorso, “se, in caso di dichiarazione di fallimento intervenuta anteriormente alla adozione di provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per reati tributari e riguardante beni attratti alla massa fallimentare, l’avvenut spossessamento del debitore erariale per effetto dell’apertura RAGIONE_SOCIALE procedura concorsuale osti al sequestro stesso, ovvero se, invece, il sequestro debba comunque prevalere attesa la obbligatorietà RAGIONE_SOCIALE confisca cui la misura cautelare è diretta”, hanno affermato il principio secondo cui l’avvio RAGIONE_SOCIALE procedura fallimentare non osta all’adozione o alla permanenza, ove già disposto, del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per reati tributar (Sez. U, n. 40797 del 22/06/2023, GLYPH RAGIONE_SOCIALE, Rv. 2851449.
Nel solco già tracciato S.U. n. 29951 del 2004, COGNOME, ad avviso delle Sezioni Unite beni attratti alla massa fallimentare non possono considerarsi beni “appartenenti a persona estranea al reato”, con la conseguenza che la dichiarazione di fallimento dell’imputato non osta al provvedimento di confisca diretta o per equivalente, ai sensi dell’art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000; il che
giustifica la prevalenza su eventuali diritti di credito gravanti sul medesimo bene, a prescindere dal momento in cui intervenga la dichiarazione di fallimento, non potendo essere attribuiti alla procedura concorsuale, anche se intervenuta prima del sequestro, effetti preclusivi rispetto all’operatività RAGIONE_SOCIALE cautela reale dispos nel rispetto dei requisiti di legge.
Ciò posto, così venendo al merito del ricorso, appare innanzitutto utile richiamare il consolidato principio secondo cui è configurabile il profitto del reat anche in termini di risparmio di spesa, in particolare con riguardo ai reati tributari.
Una fondamentale indicazione in materia è stata fornita da Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, Adami, Rv. 255036-01, la quale ha affermato, per quello che interessa in questa sede, che, in tema di reati tributari, il profitto confiscabil costituito da qualsivoglia vantaggio patrimoniale direttamente conseguito alla consumazione del reato e può, dunque, consistere anche in un risparmio di spesa, come quello derivante dal mancato pagamento del tributo, interessi, sanzioni dovuti a seguito dell’accertamento del debito tributario.
Il principio appena indicato non è stato mai messo in discussione.
Anzi, secondo la consolidata elaborazione giurisprudenziale, il risparmio di spesa è utilità idonea ad integrare il profitto del reato in linea AVV_NOTAIO, relazione a tutte le fattispecie di illecito penale e non solo con riferimento quelle di diritto penale tributario (cfr., a titolo di esempio, Sez. U, n. 38342 d 24/04/2014, COGNOME, Rv. 261117-01, in materia di responsabilità da reato degli enti, affermata in relazione a delitti-presupposto costituiti da reati colposi evento, nonché Sez. 4, n. 29397 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283388-02, la quale, in tema di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, ha ribadito che il profitto confiscabile può consistere anche in un ri Spa rmio di spesa, come quello derivante dal mancato pagamento del tributo, interessi, sanzioni dovuti a seguito dell’accertamento del debito tributario).
Il tema RAGIONE_SOCIALE ammissibilità RAGIONE_SOCIALE confisca diretta delle somme di denaro rinvenute nella disponibilità di una persona giuridica quale profitto del reato commesso a suo vantaggio dai suoi rappresentanti è invece oggetto di un vivace dibattito giurisprudenziale.
4.1. In una prima fase, dopo alcune iniziali decisioni, è intervenuta Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, COGNOME, Rv. 258648-01.
Sez. U, COGNOME, cit., muovendosi in linea con precedenti decisioni, come ad esempio Sez. 3, n. 33182 del 14/05/2013, COGNOME, Rv. 255871-01, ha affermato che è legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta
del profitto rimasto nella disponibilità di una persona giuridica, derivante dal reato tributario commesso dal suo legale rappresentante, non potendo considerarsi l’ente una persona estranea al detto reato.
Il principio enunciato da Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, COGNOME, Rv. 258648-01, per una parte, quella relativa alla posizione dell’ente rispetto al reato tributario commesso a suo vantaggio ed alla conseguente ammissibilità di una confisca diretta del profitto nei confronti dell’ente, risulta essere stato più vo ribadito e mai messo in discussione.
Reiteratamente, infatti, si è precisato che, in tema di reati tributari, ai f RAGIONE_SOCIALE legittimità del provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta, l’ente che trae profitto dall’altrui condotta illecita non può m essere considerato terzo “estraneo” al reato (così, in particolare, Sez. 3, n. 17840 del 05/10/2018, COGNOME, Rv. 275599-02, e Sez. 3, n. 6205 del 29/10/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262770-01, nonchè Sez. 3, n. 19113 del 10/06/2020, COGNOME, non massimata).
4.2. L’altra parte del principio enunciato da Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, COGNOME, Rv. 258648-01, quella relativa all’ammissibilità RAGIONE_SOCIALE confisca diretta di somme di denaro nei confronti dell’ente, ha costituito invece oggetto di ampia discussione.
In linea AVV_NOTAIO, si è contestato che le somme di denaro possano sempre e comunque costituire oggetto di confisca diretta, anche quando non sia ravvisabile un legame tra le stesse ed il reato, o, anzi, sia accertata la loro provenienza lecita.
In argomento, però, sono intervenute nuovamente e ripetutamente le Sezioni Unite.
Segnatamente, Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, COGNOME, Rv. 264437-01, ha enunciato il principio secondo cui qualora il prezzo o il profitto c.d. accrescitiv derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca delle somme depositate su conto corrente bancario, di cui il soggetto abbia la disponibilità, deve essere qualificata come confisca diretta e, in considerazione RAGIONE_SOCIALE natura del bene, non necessita RAGIONE_SOCIALE prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto RAGIONE_SOCIALE ablazione e il reato.
Di recente, il principio appena indicato è stato ribadito e puntualizzato da Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037-01. La decisione appena citata ha enunciato il principio di diritto così riportato nella massima ufficiale: ” confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell’autore RAGIONE_SOCIALE condotta, e che rappresenti l’effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione RAGIONE_SOCIALE natura fungibile del bene,
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con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l’allegazione o la prova dell’origine lecita RAGIONE_SOCIALE specifica somma di denaro oggetto di apprensione”.
Con specifico riferimento ai reati tributari, poi, si è contesta l’ammissibilità RAGIONE_SOCIALE confisca diretta di somme di denaro acquisite da una società successivamente alla data di consumazione del reato da parte del legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE stessa.
5.1. In particolare, a partire da Sez. 3, n. 8995 del 30/10/2017, Barletta, Rv. 272353-01, si era consolidato l’orientamento secondo cui, in tema di reati tributari, la natura fungibile del denaro non consente il sequestro preventivo funzionale alla confisca diretta delle somme depositate sul conto corrente bancario di una società successivamente alla data di consumazione del reato da parte del legale rappresentante dell’ente, in quanto esse, non derivando dal reato, non ne possono costituire il profitto (cfr., per la più recente massimata, Sez. 3, n. 31516 del 29/09/2020, RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, Rv. 280152-01).
5.2. Un ripensamento è avvenuto dopo la sentenza Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037-01.
Invero, secondo diverse decisioni, il principio di diritto enunciato dall’indicat decisioni delle Sez. U n. 42415 2021, deve ritenersi applicabile anche ai reati tributari, e perciò in tutti i casi in cui il profitto consista in un risparmio di atteso che – ai fini del vantaggio conseguito, siccome in ciò si risolve prevalentemente il profitto del reato – l’accrescimento patrimoniale e il mancato decremento delle risorse monetarie nella disponibilità del soggetto che ha tratto profitto dall’illecito, rappresentano concetti equivalenti” (così Sez. 3, n. 3575 de 26/11/2021, dep. 2022, Commisso, poi ripresa da Sez. 3, n. 11630 del 02/02/2022, RAGIONE_SOCIALE , e da Sez. 3, n. 30710 del 23/06/2022, RAGIONE_SOCIALE ).
Nel medesimo senso, sia pure con enunciazioni di principio meno esplicite, sembrano essersi orientate anche altre pronunce che hanno ritenuto applicabile la confisca diretta, a titolo di profitto di un reato tributario, nei confronti somme di denaro “comunque entrate” nel patrimonio dell’ente (cfr. Sez. 3, n. 25317 del 31/05/2022, COGNOME, e Sez. 3, n. 12934 del 24/02/2022, COGNOME, le quali hanno specificamente richiamato Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037-01, nonché Sez. 3, n. 31921 del 04/05/2022, Fall. RAGIONE_SOCIALE ).
5.3. Un divergente arresto RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di legittimità, indicato dal ricorrente, ha affermato, invece, che, in tema di reati tributari, le somme di denaro affluite sul conto corrente RAGIONE_SOCIALE gestione commissariale di una società ammessa a procedura di amministrazione straordinaria in data successiva alla consumazione del delitto ad opera del suo amministratore non sono suscettibili di
confisca diretta, in quanto, non derivando da reato, non ne costituiscono il profitto (così Sez. 3, n. 11086 del 04/02/2022, Pulvirenti, Rv. 283028-01).
A base di questo principio, si è evidenziato, fondamentalmente, che Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037-01, fa riferimento all’ablazione RAGIONE_SOCIALE somma che sia “già entrata” nel patrimonio dell’autore del reato a causa RAGIONE_SOCIALE commissione dell’illecito ed ivi sia ancora rinvenibile, e che, però, nei reat tributari, il profitto è essenzialmente costituito da un risparmio di spesa, e quindi, si caratterizza non per un incremento del patrimonio, bensì per una mancata decurtazione dello stesso. Si è quindi concluso che, nel caso di risparmio di spesa, proprio perché la somma non può ritenersi “già entrata” nel patrimonio dell’autore a causa RAGIONE_SOCIALE commissione dell’illecito, il denaro acquisito successivamente a tale momento “rappresenta un’unità di misura equivalente al debito fiscale scaduto e non onorato, confiscabile se ricorrono i presupposti per la confisca per equivalente”. Per completezza, occorre aggiungere che la decisione, a suo fondamento, ha anche valorizzato un elemento proprio RAGIONE_SOCIALE fattispecie esaminata: il denaro oggetto di sequestro era pervenuto sui conti RAGIONE_SOCIALE società non solo a distanza di tempo dalla commissione del reato, ma per effetto RAGIONE_SOCIALE vendita di cespiti aziendali effettuata dalla gestione commissariale di una società ammessa a procedura di amministrazione straordinaria, ossia una procedura “proiettata verso il salvataggio dell’impresa”.
Il Collegio ritiene di condividere l’orientamento che risulta accolto dalla maggior parte delle più recenti decisioni, secondo cui il principio di diritt enunciato da Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037, deve ritenersi applicabile anche ai reati tributari, e in tutti i casi in cui il profitto consist risparmio di spesa (da ultimo, Sez. 3, n. 42616 del 20/09/2022, L’Angolana, Rv. 283714-01).
Invero, Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037-01, ha enunciato un principio di carattere AVV_NOTAIO, senza operare alcuna espressa distinzione tra profitto costituito da “accrescimento patrimoniale” e profitto integrato da “risparmio di spesa”, distinzione che, pur ragionevole sotto il profilo empirico e classificatorio, non risulta recepita da disposizioni normative in materia di confisca, sì da far rilevare un’indicazione del legislatore favorevole a differenziare il regime giuridico applicabile alle due categorie.
E la precisata distinzione non sembra dirimente neppure nella prospettiva di quello che appare essere l’argomento centrale esposto da Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037-01, a fondamento delle proprie conclusioni. In effetti, le Sezioni Unite, per affermare che, “nel caso in cui il prezzo o il profi del reato siano originariamente costituiti da numerarlo, quest’ultimo esorbita dal
· GLYPH sistema RAGIONE_SOCIALE confisca per equivalente”, sottolineano che “il denaro rappresenta non solo cosa essenzialmente fungibile, ma anche l’archetipo di bene corrispettivo di valore. Esso è, infatti, parametro di valutazione unificante del valore di cose tra loro diverse” (cfr. p. 15 del Considerato in Diritto). Ora, anche nel profitto determinato da risparmio di spesa viene in rilievo il denaro, quale archetipo di bene corrispettivo di valore: precisamente, in questa ipotesi, il denaro rileva quale somma non versata a causa RAGIONE_SOCIALE commissione del reato.
Del resto, diversamente opinando, si dovrebbe ritenere che il profitto del reato, quando consiste in un risparmio di spesa, non sarebbe mai costituito da denaro, perché non vi è mai una somma di denaro fisicamente identificabile che “entra” nel patrimonio del beneficiato. Ciò, però, comporterebbe la AVV_NOTAIO esclusione, per tutte le ipotesi di profitto integrato da risparmio di spesa dell’ammissibilità RAGIONE_SOCIALE confisca diretta e, quindi, anche quando il denaro sia già presente sul conto corrente bancario al momento RAGIONE_SOCIALE commissione del reato.
Tuttavia, l’ammissibilità RAGIONE_SOCIALE confisca diretta anche con riguardo all’ipotesi di profitto derivante da risparmio di spesa sembra discendere dall’art. 12-bis, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, ossia proprio la disposizione che detta la disciplina relativa alla confisca nei reati tributari, a tenore RAGIONE_SOCIALE quale “in caso condanna o di applicazione RAGIONE_SOCIALE pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 c.p.p., per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prezzo o il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando questa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un val corrispondente a tale prezzo o profitto”.
In altri termini, alla luce del dato testuale RAGIONE_SOCIALE disposizione appena citata, sembra che il legislatore, proprio con riferimento alle fattispecie di cui al d.lgs. n 74 del 2000, pur statuendo per reati in relazione ai quali il profitto generalmente determinato da “risparmio di spesa” – circostanza che evidentemente il Legislatore non poteva ignorare – abbia previsto come misura “ordinaria” proprio la confisca diretta.
In conclusione, è corretta in diritto la decisione impugnata, laddove ha confermato il decreto di sequestro preventivo ai fini di confisca delle somme di denaro rinvenute su un conto, intestato alla società, ma aperto in epoca successiva alla commissione del reato.
Sulla base delle indicate ragioni, non v’è perciò spazio per un’ ulteriore rimessione RAGIONE_SOCIALE decisione alle Sezioni Unite RAGIONE_SOCIALE Corte e il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 12/10/2023.