Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 16883 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 16883 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/03/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
COGNOME NOME, nato a Calvizzano il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nata a Mugnano di Napoli il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/09/2023 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi.
Letta la memoria di replica di COGNOME NOME in data 11 marzo 2024 con cui ha insistito nell’accoglimento del ricorso,
Letta la memoria di replica di COGNOME NOME in data 11 marzo 2024 con cui ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha parzialmente accolto l’istanza di riesame, ex art. 324 cod.proc.pen., avanzata da NOMECOGNOMENOMECOGNOME NOME, limitatamente alla somma di denaro depositata sul conto corrente di C 21.033,92, ed ha rigettato nel resto il ricorso della predetta e quello proposto da COGNOME NOME e, per l’effetto, ha confermato il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto dei reati oggetto di provvisori incolpazione di cui agli art. 110 cod.pen., 42, 43 D.Ivo n. 504 del 1995 ( capo 11), artt. 110 cod.pen., 43 D.Ivo n. 504 del 1995 (capo 14) in relazione alla sottrazione
al pagamento delle accise pari a C 66.139,02 in relazione al capo 11 e pari a C 134.727,57 in relazione al capo 14.
Avverso l’ordinanza gli indagati hanno presentato separati ricorsi a mezzo dei loro difensori.
2.1. Nell’interesse di COGNOME NOME, l’AVV_NOTAIO ha dedotto, con un unico motivo di ricorso, la carenza di motivazione in relazione al sequestro della polizza vita e della non sequestrabilità della predetta per la sua natura di bene immateriale.
Secondo la ricorrente sulla mancata restituzione della polizza RAGIONE_SOCIALE, il provvedimento impugnato avrebbe violato l’articolo 240 codice penale in relazione all’articolo 321 comma secondo cod.proc.pen. La difesa aveva, infatti, dedotto che la polizza RAGIONE_SOCIALE sottoscritta dalla COGNOME non era sequestrabile per due ordini di motivi e segnatamente perché era stata costituita in data anteriore ai reati contestati nel procedimento penale e comunque perché essa non costituiva denaro contante liquido ed esigibile.
Il provvedimento impugnato avrebbe erroneamente applicato i principi di diritto dallo stesso richiamati. Se la polizza RAGIONE_SOCIALE, sottoscritta in data settembre 2016, non può derivare in alcun modo dai reati contestati ai capi 11 e 14, allora il provvedimento impugnato avrebbe reso una motivazione carente oltre che al di fuori di ogni evidenza probatoria avendo affermato apoliticamente che i ratei collegati alle polizze furono pagati con denari accumulati in conseguenza della distribuzione degli utili societari anche illecitamente conseguiti dai due COGNOME. Tale affermazione contrasterebbe con il dato probatorio offerto dalla difesa e segnatamente la circostanza che la sottoscrizione e il versamento del capitale risalivano al settembre 2016. Sicché il capitale versato nella polizza RAGIONE_SOCIALE non potrebbe mai pertanto essere considerato il profitto dei reati contestati alla ricorrente, con la necessaria ulteriore conseguenza che la polizza non potrebbe essere confiscata ai sensi dell’articolo 240 codice penale. In secondo luogo, la polizza sequestrata non sarebbe denaro contante liquido ed esigibile, ma un documento rappresentativo di un rapporto contrattuale in forza del quale il soggetto emittente nella specie RAGIONE_SOCIALE è obbligato a corrispondere, ove ne ricorrano le condizioni, il capitale eventualmente rivalutato dal contraente. Essendo stato disposto il sequestro preventivo in funzione della confisca diCOGNOME del denaro, che sarebbe stato rinvenuto nella disponibilità, non sarebbe possibile sequestrare la polizza vita, bene immateriale pari al valore di riscatto, valore che non può essere ritenuto denaro contante liquido ed esigibile, non essendo in discussione il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente della polizza assicurativa. In conclusione, la polizza RAGIONE_SOCIALE sottoscritta nel 2016 dalla ricorrente non sarebbe denaro contante, ma 9.r( rappresenta un documento
rappresentativo di un valore economico che, come tale, non può formare oggetto di confisca diCOGNOME. Chiede l’annullamento dell’ordinanza.
2.2. Nell’interesse di COGNOME NOME, gli AVV_NOTAIOti COGNOME e COGNOME deducono tre motivi di ricorso.
2.2.1. Con il primo motivo deducono la violazione dell’art. 606 comma 1 lett. c) cod.proc.pen. con riferimento agli art. 24, 11 Cost. e 6 Cedu. Lamenta il ricorrente la violazione del diritto di difesa in quanto gli atti della procedu sarebbero stati trasmessi in modo non conforme a legge, su supporto informatico, senza indicizzazione, in violazione dell’art. 111 ter cod.proc.pen. La confusione del materiale documentale avrebbe leso il diritto di difesa, la parità tra accusa e difesa e avrebbe compresso il tempo a disposizione della parte per esplicare il suo diritto di difesa ai sensi dell’art. 6 par. 3 della Convenzione Edu secondo cui all’imputato deve essere garantito tempo e mezzi adeguati alla preparazione della sua difesa.
2.2.2.Con il secondo motivo deduce la violazione di cui all’art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in relazione all’art. 321 cod.proc.pen. e 125 cod.proc.pen. Assenza di motivazione sul fumus commissi delicti in relazione alla qualifica di amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE in capo al COGNOME non potendosi la stessa essere desunta dall’accesso notturno nello stabilimento. Il provvedimento impugnato non sarebbe adeguatamente motivato anche in relazione al sequestro della polizza RAGIONE_SOCIALE intestata al COGNOME. Non essendo la citata polizza denaro contante, non potrebbe formare oggetto di sequestro diretto del profitto del reato ai sensi dell’art. 240 comma 1, cod.pen. e dunque tutti i richiami contenuti nel provvedimento alla fungibilità del denaro ovvero alla possibilità di confusione tra denari di provenienza lecita e denari di provenienza illecita non può avere alcuna rilevanza. Né può ritenersi motivazione corCOGNOME quella richiamata dal tribunale del riesame in materia di confisca per equivalente di una polizza assicurativa. La giurisprudenza citata non sarebbe pertinente perché nel caso di specie era stato disposto il sequestro preventivo in funzione della confisca diCOGNOME ex articolo 240 comma 1 cod.pen. del denaro che sarebbe stato rinvenuto nella disponibilità dell’indagato. Ciò posto ricorrerebbe un ulteriore profilo rilevante ai fini d escludere la legittimità del disposto sequestro. La polizza RAGIONE_SOCIALE di cui si discute sarebbe stata sottoscritta, in mancanza di prova contraria, nell’anno 2016 ovvero prima della commissione dei reati contestati ai capi 11 e 14 dell’imputazione. Sul punto il provvedimento impugnato avrebbe reso una motivazione carente in quanto meramente apparente laddove afferma apoditticamente genericamente che i reati collegati alla suddetta polizza sarebbero stati pagati con i denari accumulati in conseguenza della distribuzione degli utili societari anche illecitamente conseguiti dai due fratelli COGNOME. Infine, anche per quanto concerne
il calcolo dell’accisa evasa il provvedimento impugnato avrebbe risposto in maniera apodittica affermando che certamente i litri di alcol di cui al capo 11 vanno sommati ai litri di alcol di cui al capo 14, senza così rispondere alle doglianze difensive.
2.2.3. Col terzo motivo deduce la violazione di cui all’art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in relazione all’omessa motivazione sul periculum in mora. Il tribunale non avrebbe argomentato il pericolo di dispersione delle somme sequestrate confondendo il concetto di confiscabiltà con il periculum in mora.
Il AVV_NOTAIO generale ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi.
La difesa di COGNOME NOME ha depositato memoria di replica con la quale ha insistito nell’accoglimento del ricorso non potendosi considerare la polizza RAGIONE_SOCIALE quale profitto dei reati contestati, da cui deriva che la stessa non possa formare oggetto né di sequestro né di confisca diCOGNOME, con conseguente violazione degli artt. 240 cod.pen. e 321 cod.proc.pen.
La difesa di COGNOME NOME ha depositato memoria di replica con cui ha insistito nell’accoglimento del ricorso ribadendo l’assenza di motivazione sul fumus commissi delicti con riguardo alla qualifica di amministratore di fatto della società, della impossibilità di qualificare la polizza RAGIONE_SOCIALE quale profitto del reat confiscabile ai sensi dell’art. 240 cod.pen. Ha ribadito la violazione del diritto difesa per mancato accesso completo agli atti processuali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono infondati.
Seguendo l’ordine logico delle censure, va disatteso, in quanto infondato, il primo motivo di ricorso di COGNOME NOME con cui si deduce la violazione dell’art. 111 ter cod.proc.pen. e, più, in generale del diritto di difesa.
Sotto un primo profilo va rilevato che la vigenza della disposizione di cui all’art. 111 ter cod.proc.pen., Fascicolo informatico e accesso agli atti, introdotta dall’art. 6, comma 1, lett. c) del d.lgs n. 150 del 2022, che era fissata a norma dell’art. 87 comma 5 del medesimo decreto, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti, è stata rinviata, con Decreto del Ministero della Giustizia n. 217/2023, art. 3 commi 7 e 8, al 31/12/2024.
Sotto altro profilo, il Tribunale ha verificato la perfetta corrispondenza del contenuto degli atti trasmessi su supporto informatico dal P.M. con il contenuto del fascicolo telematico caricato al TIAP, atti che sono visualizzabili con modalità regolamentate da protocolli d’intesa stipulati tra uffici giudiziari e organismi rappresentativi dell’avvocatura, e sono pienamente utilizzabili dal giudice per la decisione, posto che al ricorrere di dette condizioni essi fanno parte del corredo
processuale e s’intendono conosciuti dalle parti (Sez. 3, n. 27910 del 27/03/2019, COGNOME, Rv. 276677 – 02), e che comunque l’interessato aveva depositato memoria molto articolata la cui redazione presupponeva la conoscenza di tutti gli atti.
La censura di violazione del diritto di difesa, come articolata, è priva di fondamento giuridico. L’indagato, con la predisposizione della memoria, ha compiutamente esercitato il suo diritto di difesa anche nella prospettiva sovranazionale essendo stato garantico all’imputato tempo e mezzi adeguati alla preparazione della sua difesa come attestato dal deposito della memoria.
2. Il secondo motivo di ricorso nell’interesse di COGNOME NOME risulta manifestamente infondato. Sotto un primo profilo va rammentato che il giudizio in ordine alla misura cautelare reale resta pur sempre, in necessaria coerenza con la fase delle indagini preliminari che è di delibazione non piena, ancorato alla verifica delle condizioni dì legittimità della misura cautelare reale, da parte del Tribunale del riesame, che non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità del soggetto indagato in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo della congruità degli elementi rappresentati con esclusivo riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l’espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del ben all’indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell’autorità giudiziar (Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, P.M. in proc. Bulgarella, Rv. 267007; Sez. 3, n. 15254 del 10/03/2015, COGNOME, Rv. 263053; Sez. 5, n. 24589 del 18/04/2011 COGNOME, Rv. 250397). Diversamente, si finirebbe con lo utilizzare surrettiziamente la procedura incidentale di riesame per una preventiva verifica del fondamento dell’accusa, con evidente usurpazione di poteri che sono per legge riservati al giudice del procedimento principale (cfr. Sez. 6, n. 316 del 04/02/1993, COGNOME, Rv. 193854; Sez. 3, 14/10/1994, COGNOME, non massimata sul punto; Sez.3, n. 1970 del 26/04/1996, COGNOME, non massimata sul punto). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Nel caso in esame, l’ordinanza impugnata richiama per relationem il provvedimento del Giudice delle indagini preliminari di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del predetto, nel quale era ampiamente spiegata la genesi del procedimento e la condotta del COGNOME nei cui confronti erano stati ritenuti i gravi indizi di colpevolezza sulla scorta di element di fatto (intercettazioni telefoniche tra Ceparano e Matera) dalle quali risultavano “indizi di reità non solo a carico della signora/dottoressa COGNOME NOME, ma anche del fratello socio pari della società con il quale ella lavorava ed il cui
gradimento del campione della merce per l’acquisto era imprescindibile, stando al commento del collaboratore COGNOME” (cfr. pag. 10).
Si tratta di una motivazione non meramente apparente che non è stata specificatamente censurata dal ricorrente che si è limitato a contestare il rilievo della circostanza della sua presenza in ora notturna presso lo stabilimento.
Quanto al profilo del sequestro della polizza RAGIONE_SOCIALE, oggetto di motivo di ricorso anche di COGNOME NOME, il tribunale ha corCOGNOMEmente ritenuto il sequestro finalizzato alla confisca diCOGNOME del profitto del reato, profitto costitu dal mancato versamento delle accise come indicato nei capi di incolpazione.
Il tribunale ha argomentato la legittimità del sequestro della polizza RAGIONE_SOCIALE in funzione della confisca diCOGNOME del profitto del reato, ai sensi dell’ar 240 comma 1 cod.pen. in quanto, nel caso in esame, si era in presenza di una società c.d. a base ristCOGNOME (unici soci erano i fratelli COGNOME) nella quale il soc trae diCOGNOMEmente il profitto derivante dall’incremento patrimoniale dell’ente, per effetto del mancato pagamento delle imposte che costituisce il profitto del reato. E ciò in forza del principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità civile i materia tributaria, che afferma la presunzione della distribuzione degli utili tra i soci della società, anche di capitali, a base ristCOGNOME, soprattutto allorchè i soc siano in numero esiguo e legati da vincoli di parentela (Cass. civ.n. 6202/2023 ma vedi anche Rv. 665852, 664082, 659878), ritenendosi così che, in siffatte società, che il vantaggio economico ricade diCOGNOMEmente sui soci, da cui l’ulteriore affermazione che il sequestro delle risorse finanziarie diCOGNOMEmente rinvenibili in capo ai soci sia finalizzato alla confisca diCOGNOME del profitto del reato, che, ai sens dell’art. 44 del d.P.R. 504 del 1995, che a sua volta richiama le disposizioni di cui all’art. 301 d.P.R. n. 43/73, è di natura obbligatoria.
In altri termini, l’ordinanza impugnata ha corCOGNOMEmente ritenuto che, dalle modalità del fatto e dalla circostanza che la gestione sociale della RAGIONE_SOCIALE era svolta dai due fratelli, soci della medesima, risultava chiaro che l’attività d impresa, pur gestita formalmente attraverso una veste societaria, era diCOGNOMEmente esercitata dai ricorrenti che traevano diCOGNOMEmente nel proprio patrimonio il profitto del reato e sulla scorta di ciò ha ritenuto legittimo il sequest dei beni dei ricorrenti in funzione della confisca diCOGNOME del profitto del reat diCOGNOMEmente conseguito nel loro patrimonio per effetto dell’attività di impresa da loro svolta attraverso uno schermo societario.
Quanto all’oggetto del sequestro della polizza RAGIONE_SOCIALE intestate ai ricorrenti, l’ordinanza impugnata ha reso una motivazione che può apparire insufficiente là dove argomenta che i ratei della polizza sarebbero stati corrisposti con i soldi provento dei reati, ma giammai apparente, unico vizio rilevabile in questa sede, e ciò in quanto, a ben vedere, i ricorrenti risultano altresì indagati
per una ipotesi di reato di cui all’art. 43 d.Lgs n. 504/1995, capo 13), commessa in epoca successiva all’aprile 2016, segno che l’attività illecita, produttiva di profitto, era in corso all’epoca della sottoscrizione delle polizze.
Né infine, ricorre, una motivazione apparente in merito all’ammontare dell’imposta evasa come calcolata, oggetto di censura svolta da COGNOME NOME. L’ordinanza impugnata contiene una spiegazione, fondata sugli elementi di prova presenti in atti, sulla determinazione dell’ammontare considerando anche le censure difensive, la valutazione potrà essere oggetto di approfondimento nel proseguo delle indagini, ma non integra il vizio di motivazione apparente.
Infine, non coglie nel segno anche l’ultimo motivo di ricorso con cui si lamenta l’omessa motivazione sul periculum in mora, non confrontandosi la censura con la motivazione resa dal Tribunale che ha condiviso il giudizio espresso dal GIP, espressamente riportato a pag. 11, del rischio di dispersione del patrimonio derivante dalla modalità del fatto e dal comportamento dei prevenuti che non avevano esito a rimuovere i sigilli, comportamento ritenuto indicativo della volontà di dispersione anche del patrimonio e dunque di rendere vana la confisca del profitto del reato.
Si impone il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 22/03/2024