Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 17318 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 17318 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CALDO NOME
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 23/01/2024 del TRIBUNALE DI TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con provvedimento del 6 novembre 2023 il G.i.p. del Tribunale di Torino accoglieva solo parzialmente la richiesta del Pubblico ministero di sequestro preventivo finalizzato alla confisca della somma di 382.317,58 euro, quale profitto del reato conseguito da NOME COGNOME, sottoposto a indagini per il delitto previsto dagli artt. 81, 110 e 642, secondo comma, del codice penale.
Il G.i.p. disponeva il sequestro limitatamente alla somma di 107.220,00 euro, in quanto percepita direttamente dall’indagato, medico, accusato di avere effettuato interventi non coperti dalle polizze assicurative dei pazienti e di avere poi indicato nelle schede di dimissioni ospedaliere codici relativi a interventi diversi, per i quali invece era operante la copertura; il giudice rigettava la richiesta, invece, in relazione al residuo importo di 275.097,58 euro, ritenuto estraneo al profitto illecito del reato in quanto costituito dai compensi percepiti dalla clinica presso cui l’indagato operava e dal medico anestesista.
Il Tribunale del riesame, con ordinanza del 23 gennaio 2024, accoglieva l’appello del Pubblico ministero, disponendo il sequestro preventivo anche della somma di 275.097,58 euro, in quanto il delitto previsto dall’art. 642 cod. pen. prevede un dolo specifico che ricomprende la finalità di conseguire un indennizzo indebito per sé o per altri.
Ha proposto ricorso NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza per violazione di legge in relazione agli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen. e 240 cod. pen.
Il Tribunale, discostandosi dalla condivisibile motivazione del G.i.p., ha violato il principio affermato dalla consolidata giurisprudenza, secondo il quale il profitto del reato su cui è possibile porre un vincolo reale è determinato dal vantaggio economico derivante in via diretta e immediata dalla commissione dell’illecito.
Detto vincolo non può riguardare somme percepite da altri (la clinica e l’anestesista), mai entrate nella disponibilità del ricorrente, che non ne ha tratto alcun arricchimento.
Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall’art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, nella quale è stato convertito il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO e il difensore hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
2. Il reato ex art. 642 cod. pen. è un reato a consumazione anticipata, che non richiede il conseguimento effettivo dell’indennizzo. L’indennizzo e il vantaggio indicati dalla norma sono elementi che connotano l’elemento soggettivo della fattispecie, che richiede il dolo specifico.
Non vi è dubbio che il profitto del reato, effettivamente conseguito nel caso di specie, ricomprenda tutte le somme ottenute in ragione della condotta delittuosa, corrisposte al ricorrente o ad altri dall’assicurazione.
È altrettanto pacifico, però, che nel caso di specie il sequestro è finalizzato alla confisca diretta, trattandosi di una somma di denaro; inoltre, il reato ex art. 642 cod. proc. pen. non è compreso fra quelli per i quali è consentita la confisca per equivalente.
Le Sezioni Unite di questa Corte, sulla scorta di una precedente pronuncia (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, COGNOME, Rv. 264437) hanno di recente ribadito che la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell’autore della condotta e che rappresenti l’effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l’allegazione o la prova dell’origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione (Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037).
Il Tribunale ha apoditticamente affermato che “il sequestro finalizzato alla confisca ben può colpire l’intera somma a carico dello stesso indagato” senza valutare la questione in diritto, riguardante la possibilità di confiscare in vi diretta (e quindi di disporre il sequestro finalizzato a detta confisca) l’inter profitto del reato nei confronti di un soggetto indagato anche quando – come avvenuto nel caso di specie – questi ne abbia percepito solo una parte.
Detta possibilità va esclusa sia nel caso in cui la residua parte sia nella disponibilità di un terzo in buona fede sia nel caso in cui siano più i concorrenti nel reato.
Infatti, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, vi è un vincolo di solidarietà passiva fra i coimputati nel solo caso della confisca per equivalente, che ha natura sanzionatoria, dovendosi invece distinguere tale ipotesi dalla confisca diretta prevista dall’art. 240 cod, pen., che non è parte della risposta sanzionatoria alla commissione del reato ma consente invece, per la sua diversa natura di misura di sicurezza, l’apprensione del profitto ricavato dal medesimo al fine di evitare che resti nella disponibilità di chi ha commesso il fatto (Sez. 1, n. 38034 del 09/07/2021, Degennaro, Rv. 282012; Sez. 5, n. 11981 del 07/12/2017, dep. 2018, Scuto, Rv. 272855; Sez. 5, n. 25560 del 20/05/2015,
COGNOME, Rv. 265292; Sez. 6, n. 17713 del 18/02/2014, Argento, Rv. 259338; Sez. 2, n. 5553 del 09/01/2014, COGNOME, Rv. 258342).
Proprio a una ipotesi di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, in relazione al reato ex art. 640-bis cod. pen., si riferisce la pronuncia richiamata dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, con la quale, stante il carattere eminentemente sanzionatorio di detta confisca, è stato dichiarato inammissibile il ricorso dell’indagato che assumeva di non avere ricevuto alcun profitto da detto reato.
L’ordinanza del Tribunale, pertanto, va annullata senza rinvio, restando efficace solo il provvedimento del G.i.p., che ha limitato alla somma ricevuta dal ricorrente l’oggetto del sequestro preventivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato. Così deciso il 27/03/2024.