Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 917 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 917 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di:
COGNOME NOME nato a Santa Maria Del Cedro il 29.3.1963, contro l’ordinanza della Corte di appello di Firenze dell’1.12.2022;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza dell’1.12.2022 la Corte di appello di Firenze ha respinto la richiesta avanzata nell’interesse di NOME COGNOME per il dissequestro e la
restituzione delle somme di denaro ancora sottoposte a sequestro preventivo con provvedimento del 18.10.2011 del GIP del Tribunale di Firenze;
ricorre per cassazione NOME COGNOME a mezzo del difensore che deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione: ripercorre la vicenda processuale che aveva visto l’imputato condannato, in primo grado, per i fatti di bancarotta fraudolenta e truffa aggravata con l’adozione della confisca per un valore corrispondente ai contributi erogati per 5 ).061 milioni di euro in favore della RAGIONE_SOCIALE e per 4,049 milioni di euro in favore della RAGIONE_SOCIALE; aggiunge che la Corte di appello aveva riformato la sentenza di primo grado con riguardo ai fatti commessi nel 2008 e 2009 con revoca della confisca per equivalente e conferma della confisca diretta, mantenuta anche all’esito dell’annullamento senza rinvio, per prescrizione, pronunciato dalla S.C.; segnala che, in data 23.2.2022, tramite il difensore, il ricorrente aveva chiesto il dissequestro delle somme ancora in sequestro tra cui il libretto nominativo e due conti correnti e che la Corte d’appello ha fondato la sua decisione sull’orientamento che attribuisce natura di confisca diretta alla ablazione che abbia ad oggetto somme di denaro non tenendo conto che la somma di euro 27.000 era il frutto della alienazione delle quote della società RAGIONE_SOCIALE già oggetto di sequestro per equivalente, e che il saldo attivo di euro 9.903,52 sul conto corrente della BCC di Pontessieve era cointestato con la sorella, persona del tutto estranea alla vicenda;
la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell’art. 23, comma 8, del DL 137 del 2020 concludendo per l’inammissibilità del ricorso: rileva, infatti, che, in primo luogo, è stata correttamente giudicata inapplicabile la disposizione di cui all’art. 578-bis cod. proc. pen. e che, nel caso di specie, si è in presenza di una confisca diretta ed obbligatoria ai sensi dell’art. 640-quater cod. pen. essendo perciò irrilevante che la somma attinta fosse provento della alienazione di titoli già sottoposti a sequestro per equivalente perché, per un verso, i titoli erano sequestrati e dall’altro, al momento della confisca la somma concorreva alla determinazione del profitto del reato; per quanto concerne il conto corrente cointestato rileva che il ricorrente non è legittimato ad agire nell’interesse della sorella che, se non ha partecipato al processo, può far valere il proprio diritto in sede di incidente di esecuzione dimostrando che le somme attinte sono sua esclusiva pertinenza.
Il ricorso è inammissibile in quanto articolato con censure generiche o manifestamente infondate.
4.1 La Corte di appello di Firenze ha infatti segnalato che NOME COGNOME era stato condannato dal Tribunale di Firenze per due episodi di truffa aggravata
ai danni dello Stato con confisca di quanto in sequestro; la sentenza di secondo grado aveva parzialmente confermato la condanna avendo nel contempo dichiarato la prescrizione per i reati commessi negli anni 2008 e 2009 e confermato la confisca limitatamente a quella diretta sul denaro revocando invece quella per equivalente.
La sentenza di secondo grado era stata a sua volta annullata, senza rinvio, dalla Corte di Cassazione per intervenuta prescrizione dei reati senza nulla disporre sulla confisca.
La Corte territoriale ha respinto l’istanza difensiva evidenziando, per un verso, che si è in presenza di una confisca diretta ed obbligatoria e. per altro verso, che il sequestro era stato adottato anche a fini conservativi degli interessi della parte civile ed a garanzia del risarcimento del danno in funzione del quale, peraltro, era stata disposta una provvisionale.
4.2 Il ricorso difetta di specificità avendo considerato e sottoposto a critica una sola delle diverse rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ciascuna in grado, autonomamente, di giustificare la misura (cfr., Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, Bimonte, Rv. 272448 – 01; Sez. 3, n. 30021 del 14/07/2011, F., Rv. 250972 – 01).
Il ricorso è ad ogni modo manifestamente infondato alla luce dei principi riaffermati dalle SS.UU. del 2021, secondo cui la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell’autore della condotta, e che rappresenti l’effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l’allegazione o la prova dell’origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione (cfr., Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037 – 01).
Si è anche chiarito che, ai fini del sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente di cui all’art. 322-ter cod. pen. della somma di denaro depositata su un conto corrente bancario cointestato con un soggetto estraneo al reato, la misura preventiva reale si estende ai beni comunque nella disponibilità dell’indagato, senza che a tal fine possano rilevare presunzioni o vincoli posti dal codice civile (artt. 1289 e 1834) per regolare i rapporti interni tra creditori debitori solidali o i rapporti tra banca e depositante, ferma restando la possibilità nel prosieguo di procedere ad un effettivo accertamento dei beni di esclusiva proprietà di terzi estranei al reato (cfr., ad esempio, Sez. 2, n. 36175 del 07/06/2017, COGNOME, Rv. 271136 – 01).
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della somma, che si stima equa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d’esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 22.11.2023