Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9286 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9286 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOMECOGNOME nato a FOGGIA il 09/07/1988
avverso l’ordinanza del 14/11/2024 del TRIBUNALE di TRANI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso degli Avv.ti NOME DI
COGNOME e NOME COGNOME
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto P.G. COGNOME
SERRAO D’AQUINO
Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti ai sensi degli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1-bis, c.p.p. k
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOMECOGNOME a mezzo dei difensori di fiducia, ricorre per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Trani, nel rigettare la richiesta di riesame, ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Trani il 19/08/2024, nell’ambito del procedimento in cui il ricorrente è indagato dei delitti di associazione per delinquere, truffa aggravata in concorso e falsità materiale.
In particolare, il sequestro è stato disposto in solido nei confronti di tutti g indagati, in quanto funzionale alla confisca facoltativa del profitto del reato di associazione per delinquere, avente ad oggetto la somma di euro 7.249.869,94 (vedi pag. 310 ordinanza genetica).
La difesa lamenta l’erronea applicazione degli artt. 321 cod. proc. pen. e 240 cod. pen., tenuto conto che, trattandosi di sequestro preventivo funzionale alla confisca diretta del profitto del reato, al giudice era precluso fare ricorso all solidarietà. Si precisa, infatti, come a norma di legge e in ragione degli orientamenti di legittimità espressi anche a S.U. (COGNOME, COGNOME e COGNOME), il vincolo di solidarietà passiva tra i coimputati è ammissibile solo in tema di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente che ha natura sanzionatoria; resta, invece, precluso nella confisca diretta disporre il sequestro dell’intero profitto del reato nei confronti del soggetto indagato anche quando questi ne abbia percepito solo una parte. Si lamenta, poi, l’assenza del vincolo di pertinenzialità della somma sequestrata rispetto al profitto del reato sol se si considera che le somme sequestrare nulla hanno a che fare con un reato cessato nel giugno 2021, essendo invece pervenute sui conti correnti dell’interessato giorni prima rispetto al sequestro e per finalità lecite.
Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto P.G. NOME COGNOME, con requisitoria del 20/02/2025, ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Ai fini dello scrutinio del motivo di ricorso è anzitutto necessario precisare la natura del sequestro preventivo disposto dal Gip del Tribunale di Trani. L’ordinanza impugnata, dopo avere indicato le diverse fattispecie di reato in relazione alle quali si procede nei confronti del ricorrente (si tratta dei delitti associazione per delinquere, truffa aggravata e falsità materiale), precisa che il Gip ha disposto “ai sensi degli artt. 321 c.p.p., 240 co. 1 c.p. il sequestro
funzionale alla confisca facoltativa del profitto in solido tra i coindagati del somma di euro 7.249.869,94″.
Dalla lettura del provvedimento genetico, che consiste nell’ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti degli altri coindagati, risulta che la somma di euro 7.249.869,94 è stata individuata quale profitto dell’associazione per delinquere di cui al capo 1) della rubrica, di cui è accusato far parte il ricorrente (v. pagg. 306 e 307). In particolare, l’importo rappresenta l’incasso complessivo delle somme che all’organizzazione criminale sarebbero state versate dagli ignari discenti per ottenere titoli di studio poi rivelatisi falsi ed è stato determinato sul scorta delle movimentazioni di denaro registratesi su diversi conti correnti su cui finivano gli introiti illeciti riferibili alle società o alle associazioni as strumentalmente alla realizzazione dell’illecito profitto ovvero anche ai singoli sodali con compiti di vertice.
Il Gip, pertanto, dopo avere quantificato il profitto del reato, ha ritenuto di qualificare il sequestro preventivo come funzionale alla confisca per equivalente, applicando il principio solidaristico a fronte del concorso necessario.
Si tratta, pertanto, di una qualificazione errata in quanto in relazione al reato per cui è stata disposta la cautela reale (art. 416 cod. pen.) non è ammissibile, ai sensi dell’art. 240, comma 1, cod. pen., la confisca per equivalente.
Tanto premesso, la censura difensiva risulta fondata con riguardo all’assenza di riferibilità di quanto rinvenuto sul conto corrente dell’indagato al profitto d reato associativo contestato. L’ordinanza impugnata, infatti, per come evidenziato anche nella requisitoria del pubblico ministero, ha completamente disatteso il tema (di cui si dà atto a pag. 2) relativo al collegamento di tali somme con i proventi del reato associativo (che la difesa indica cessato al giugno 2021) e, quindi, della dimostrazione, sia pure nell’ambito di un provvedimento cautelare reale, del nesso di derivazione tra reato e somme sequestrate (che la difesa sostiene pervenute sui conti dell’interessato giorni prima rispetto al sequestro e per finalità lecite) tanto più che a pag. 307-309 dell’ordinanza del Gip si individuano somme di diverso importo percepite quale profitto del reato, ricollegato alle diverse imputazioni provvisorie elevate nei confronti dei numerosi indagati, a diverse delle quali il ricorrente risulta estraneo.
L’esaustività di tale censura si coglie nella stessa informazione provvisoria della sentenza delle S.U. resa all’udienza pubblica del 26 settembre 2024 (seppur con principio formulato per il sequestro per equivalente), laddove si precisa che la confisca di somme di denaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato, non potendosi far discendere
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detta qualifica dalla mera natura fingibile del bene, tanto che la confisca va qualificata per equivalente in tutti i casi in cui non sussiste il predetto nesso d derivazione causale, con la conseguenza che, nel caso, in esame essendosi al cospetto di una confisca diretta non potrebbe neppure farsi luogo all’estensione del vincolo reale.
Né il tema, a fronte di tale specifica doglianza, può ritenersi affrontato e risolto dall’ordinanza impugnata mediante il richiamo agli esiti futuri degli accertamenti che verranno al riguardo disposti nel corso del procedimento, così potendosi meglio perimetrare la quota di profitto stabilito da ciascuno dei soggetti coinvolti nella presente vicenda procedimentale.
Non solo si tratta di un argomento che non si presta a risolvere la questione, di carattere logicamente antecedente, evocata dalla difesa nella richiesta di riesame della natura del tutto lecita delle somme rinvenute, ma che si lega, semmai, a quella conseguenziale relativa al quantum concretamente confiscabile a ciascun concorrente in caso di concorso di persone (necessario o eventuale) nel reato, in relazione alla quale l’ordinanza impugnata si pronuncia richiamando orientamenti di legittimità che si pongono in discontinuità con i recenti arresti della Corte di legittimità, tra cui quello a Sezioni unite sopra indicato, secondo cui in caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito.
Del resto, lo stesso principio di diritto enunciato nell’informazione provvisoria della sentenza delle Sezioni unite in ordine alla solidarietà passiva, seppur precisa che l’obbligo motivazionale del giudice va modulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale, fa riferimento anche agli elementi acquisiti, così onerando il giudice della cautela di confrontarsi con quelli che la difesa ha anche allegato a confutazione dell’operatività del principio della ripartizione in parti eguali.
In accoglimento del ricorso, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Trani.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Trani, competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Così deciso, il 18 febbraio 2025.