Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 380 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 380 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FIRENZE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale
NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
Con sentenza 23.11.2021, la Corte d’appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza 14.01.2019 del Tribunale della stessa città, appellata da COGNOME NOME, dichiarava non doversi procedere nei confronti del medesimo in ordine al reato di cui all’art. 10-ter, d. Igs. n. 74 del 2000, perché estinto pe prescrizione, confermando la disposta confisca diretta, con revoca della confisca per equivalente.
Avverso la sentenza impugnata nel presente procedimento, il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo un unico motivo, di seguito sommariamente indicato.
2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 25, co. 3 Cost., 157, 240, co. 1, c.p. e 578-bis, c.p.p., 10 ter e 12.bi D. Igs. n. 74 del 2000 (rectius, 322-ter, c.p. come richiamato dall’art. 1, co. 443, I. 244 del 2007) nella parte in cui la Corte d’appello, pur dichiarando la prescrizione del reato e revocando la confisca per equivalente, ha tuttavia confermato la sentenza del tribunale che aveva disposto la confisca diretta delle somme di denaro depositate nei cc/cc riferibili all’imputato ed alla società RAGIONE_SOCIALE, per un am montare complessivo di 356.350,00 euro, in difetto del presupposto legittimante, previsto dall’art. 240, co. 1, c.p. di una sentenza di condanna definitiva.
In sintesi, premesso che i giudici territoriali avrebbero erroneamente richiamato due decisioni di questa Corte (Cass., n. 42415/2021 e Cass., n. 31617/2015) in quanto non sarebbero conferenti al caso in esame, la difesa sostiene che nel caso di specie deve essere affrontato il diverso tema della confiscabilità delle somme profitto del reato previsto dall’art. 10-ter, d. Igs. n. 74 del 2000 nel caso di estinzione del reato per prescrizione, ed il tema presupposto della qualificazione della confisca disposta come facoltativa o obbligatoria, ovvero come confisca in casi particolari ex art. 240-bis, c.p.
Richiamato il passaggio argomentativo della sentenza di primo grado con cui è stata disposta la confisca, diretta, dei beni costituenti il profitto del re tributario, sostiene il ricorrente che la confisca disposta nel caso in esame sarebbe una confisca facoltativa ex art. 240, co. 1, c.p. e non invece una confisca obbligatoria né una confisca in casi particolari. A tal proposito, quindi, richiama il principi affermato da una decisione di questa Corte (Cass., n. 52 del 2021) che, a proposito della confisca facoltativa, ha affermato che esulano dalla previsione dell’art. 578bis, c.p.p. le ipotesi di confisca facoltativa di cui all’art. 240, co. 1, c.p., c
conseguenza che, in difetto di una condanna, detta confisca non potrebbe essere ordinata dal giudice di appello o dalla Corte di cassazione, con la conseguenza che, nel caso di specie, essendo stato pronunciato un proscioglimento per prescrizione, la statuizione sulla confisca diretta deve essere eliminata, con conseguente annullamento sul punto della sentenza impugnata.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato in data 28.11.2022 la propria requisitoria scritta con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
In particolare, il P.G. rileva: a) che, secondo l’art. 578-bis c.p.p., vigente al momento della decisione, ma non al momento del fatto, “quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell’articolo 240-bis del codice penale e da altre disposizioni di legge o la confisca prevista dall’articolo 322-ter del codice penale, il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull’impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell’imputato”; b) che la norma viene ritenuta applicabile alla confisca per reati tributari prevista dall’art. 12-bis d.lgs. 74/2000, essendo tale disposizione da includersi tra le “altre disposizioni di legge” cui fa riferimento la norma; c) che le Sezioni Unite, all’udienza del 29/09/22, decidendo sul ricorso n. 38678/21 hanno escluso che l’art. 578-bis cod. proc. pen. sia applicabile, in ipotesi di confisca per equivalente, ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore o, per i reati rientranti nella previsione dell’art. 322-ter cod. pen., anteriormente all’entrata in vigore dell’art. I, comma 4, lett. f), legge 9 gennaio 2019, n. 3, che ha inserito nell’art 578-bis, le parole «o la confisca prevista dall’art. 322-ter cod. pen., trattandosi di disposizione di natura anche sostanziale soggetta al divieto di retroattività della norma in malam partem ex art.25 Cost.; d) che tale principio è stato applicato dalla Corte territoriale; e) che correttamente non ne è stata fatta applicazione con riferimento alla confisca diretta, non avendo questa natura sanzioNOMEria, ma di misura di sicurezza non soggetta, come tale, al principio di irretroattività della norma penale ma alla disposizione di cui all’art. 200 c.p. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso – in assenza di richiesta di discussione orale, trattato ai sensi dell’art. 23, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, e successive modifiche ed integrazioni è inammissibile.
2. Il motivo è manifestamente infondato.
La Corte d’appello motiva, infatti, del tutto correttamente in merito alla disposta confisca, revocando la disposta confisca per equivalente, anche se con motivazione non del tutto pertinente, ossia ritenendo che non fosse applicabile l’art. 12-bis, d. Igs. n. 74 del 2000, introdotto dal d. Igs. n. 158 del 2015, ai fa pregressi, tenuto conto che l’omissione contestata era stata commessa nel periodo di imposta 2010.
Deve, invero, tenersi conto che già all’epoca era applicabile alla materia tributaria l’art. 322-ter, c.p., richiamato dall’art. 1, co. 143, I. 244 del 2007, e c la giurisprudenza aveva affermato come, in tema di reati tributari, il sequestro preventivo, funzionale alla confisca “per equivalente”, può essere disposto non soltanto per il prezzo, ma anche per il profitto del reato, precisandosi che l’integrale rinvio alle “disposizioni di cui all’articolo 322-ter del codice penale”, conte nuto nell’art. 1, comma 143, della legge n. 244 del 2007, consentisse di affermare che, con riferimento ai reati tributari, trovava applicazione non solo il primo ma anche il secondo comma della norma codicistica (Sez. 3, sentenza n. 35807 del 07/07/2010 – dep. 06/10/2010, Rv. 248618 – 01).
La motivazione, sul punto, deve quindi essere corretta in diritto ex a t. 619, cod. proc. pen., ferma restando l’esattezza giuridica della decisione impugnata sul punto della revoca della disposta confisca per equivalente, essendosi infatti affermato che la disposizione dell’art. 578-bis cod. proc. pen., che ha discipliNOME la possibilità di mantenere la confisca con la sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato nel caso in cui sia accertata la responsabilità dell’imputato, è applicabile anche alla confisca tributaria ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, che, tuttavia, ove disposta per equivalente, non può essere mantenuta in relazione a fatti anteriori all’entrata in vigore del citato art. 578-bis co proc. pen., atteso il suo carattere afflittivo (Sez. 3, sentenza n. 7882 del 21/01/2022 – dep. 04/03/2022, Rv. 282836 – 01; orientamento, quest’ultimo, confermato dalle Sezioni Unite all’ud. 29.09.2022, ric. COGNOME, in attesa di deposito, che nel risolvere la questione “Se la disposizione dell’art. 578-bis cod. proc. pen. sia applicabile, in ipotesi di confisca per equivalente, ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore o, per i reati rientranti nella previsione dell’ar 322-ter cod. pen., anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 4, lett. f), legge 9 gennaio 2019, n. 3, che ha inserito nell’art. 578-bis, le parole «o la confisca prevista dall’art. 322-ter cod. pen.”, ha fornito una soluzione negativa, trattandosi di disposizione di natura anche sostanziale soggetta al divieto di retroattività della norma in malam partem ex art.25 Cost.).
3. Tanto premesso, poi, è priva di pregio la tesi difensiva secondo cui la confisca diretta del profitto, disposta dalla sentenza di primo grado e confermata ex art. 578-bis, c.p.p. dalla sentenza impugnata, sia da qualificarsi come facoltativa, donde del tutto inconferente si appalesa il richiamo alla decisione di questa Corte n. 52 del 2021, citata in ricorso a sostegno della tesi difensiva.
Ed infatti, il D.Igs. 24 settembre 2015, n.158, nel revisionare il sistema penal-tributario, ha apportato numerose modifiche anche al D.Igs. 10.3.2000, n.74 (c.d. Legge sui reati tributari), introducendo, tra l’altro, l’art.12 bis che dis plina la confisca obbligatoria del profitto o del prezzo derivante da reato. L’ art. 12-bis D.Igs. 74/2000 prevede, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 c.p.p. per un qualsiasi delitto tributa rio, la confisca obbligatoria dei beni che ne costituirono il profitto o il prezzo, salv che appartengano a persona estranea al reato (c.d. confisca diretta); ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto (c.d. confisca per equivalente o “di valore”).
In ordine alla natura giuridica della confisca diretta nei delitti tributari, pacifica la sua riconducibilità alle misure di sicurezza patrimoniali soggette alla disciplina di cui agli artt. 200 ss. c.p. (da cui deriva, principalmente, la sottrazion al principio di irretroattività). Per tale ragione, infatti, mentre la confisca dir del prezzo o del profitto può essere disposta anche in caso di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, purché vi sia stata una precedente pronuncia di condanna nel merito, diversamente la confisca per equivalente non può trovare applicazione in caso di prescrizione del reato, proprio in virtù della sua natura sanzioNOMEria, che preclude l’applicazione del regime previsto per le misure di sicurezza dagli artt. 200, 210 e 236 c.p., in deroga ai principi penalistici della irre troattività e della inapplicabilità della sanzione penale in caso di estinzione del reato. Inoltre, va ricordata l’identità della lettera e la piena continuità normativ tra la disposizione di cui all’art. 12-bis, del predetto D.Igs. (introdotta dal D.Ig 24 settembre 2015, n. 158), e la previgente fattispecie prevista dall’art. 322-ter cod. pen., richiamato dall’art. 1, comma 143, I. 24 dicembre 2007, n. 244, abrogata dall’art. 14 del citato D.Igs. n. 158 del 2015 (tra le tante: Sez. 3, sentenza n. 50338 del 22/09/2016 – dep. 28/11/2016, Rv. 268386 – 01).
Ed allora, e conclusivamente, perde ulteriormente di spessore argomentativo il richiamo da parte del ricorrente della citata sentenza n. 52 del 2021 che, come reso palese dalla stessa motivazione, include nella previsione dell’art. 578bis, c.p.p., in caso di confisca diretta, le ipotesi di confisca obbligatoria ex art. 240-bis, c.p. e quella prevista da altre disposizioni di legge (tra cui quella prevista
dall’art. 12-bis, d. Igs. n. 74 del 2000) e, riferendosi il reato in esame a fatti commessi nel periodo di imposta 2011, anche la “particolare fattispecie di confisca obbligatoria contemplata dall’art. 322-ter, c.p.”, ossia la confisca applicabile all’epoca dei fatti.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso, il 14 dicembre 2022