Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 8302 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 8302 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Bari nel procedimento a carico di: COGNOME NOME, nato a Gragnano il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari dell’11/4/2025
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
uditi i difensori di NOME COGNOME, AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO del foro di Bologna, che hanno chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 24.5.2024, la Quinta Sezione della Corte di cassazione ha provveduto su un ricorso del Procuratore generale presso la Corte d’appello d i Bari
avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 10.10.2023, pure emessa a seguito di precedente annullamento con rinvio, con cui era stata rigettata la richiesta di confisca del pubblico ministero dei beni di NOME COGNOME, nei confronti del quale era stato dichiarato non doversi procedere per i reati di cui agli artt. 416bis cod. pen., 292 e 295, lett. c), d.P.R. n. 43 del 1973. In particolare, la richiesta era stata rigettata sul presupposto della non applicabilità al caso di specie dell’art. 578bis cod. proc. pen. ratione temporis , avendo la confisca di cui all’art. 240bis cod. pen. natura sanzionatoria non applicabile ai fatti commessi anteriormente all’entrata in vigore dello stesso art. 578bis .
La Quinta Sezione, dando atto che il ricorso assumeva che le pronunce precedenti avessero accertato la responsabilità penale dell’imputato per il reato associativo (di guisa che, venuta poi meno la condanna per la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, si poteva ritenere che si fosse formato il giudicato interno), ha annullato la sentenza per vizio motivazionale, in quanto non è stato chiarito preliminarmente quale ipotesi di confisca era stata disposta o richiesta nel corso del processo.
In particolare, la sentenza rescindente, operando un sintetico richiamo al quadro normativo e giurisprudenziale circa i rapporti tra le varie tipologie di confisca e l’eventuale declaratoria di prescrizione, ha rilevato che la sentenza impugnata aveva indicato contraddittoriamente che la confisca era stata disposta ai sensi dell’art. 12sexies d.l. n. 306 del 1992, conv. con L. n. 356 del 1992, ora art. 240bis cod. pen., e che la misura disposta dalla sentenza di primo grado aveva avuto ad oggetto vari beni di cui a tre distinti provvedimenti di sequestro preventivo, due dei quali disposti in relazione all’art. 12 -sexies cit. e uno anche, al tempo stesso, in relazione all’art. 416 -bis , comma settimo, cod. pen.
La Quinta Sezione, dunque, ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla qualificazione della confisca e alla disciplina applicabile, al fine di risolvere la questione afferente al profilo qualificatorio della misura, del tutto preliminare rispetto alla individuazione della disciplina in materia di confisca.
Con sentenza emessa in data 11.4.2025 nel conseguente giudizio di rinvio, la Corte d’appello di Bari ha proceduto preliminarmente a qualificare la natura del vincolo reale apposto ai beni oggetto di tre decreti di sequestro preventivo, datati 31.1.2000, 6.7.2000 e 26.7.2001. Gli ultimi due decreti evocano il solo sequestro in funzione della confisca ex art. 12sexies cit., mentre il primo evoca sia l’art. 12sexies già citato che l’art. 416bis , comma settimo, cod. pen.
In realtà, secondo la Corte d’appello, i tre provvedimenti richiamano esclusivamente i presupposti della sola confisca c.d. allargata di cui all’art. 12sexies L. n. 356 del 1992 (ora art. 240bis cod. pen.), facendo riferimento alla
sproporzione del valore dei beni rinvenuti nella disponibilità di COGNOME rispetto ai redditi da lui dichiarati. Inoltre, in tutti e tre i decreti si rimarca che, trattandosi di confisca allargata, non è necessario comprovare la sussistenza del nesso di pertinenzialità tra i beni sequestrati e il reato contestato. Che si tratti di confisca allargata, peraltro, lo si comprende -secondo i giudici d’appello anche dal fatto che sono stati oggetto di sequestro indistintamente tutti i beni nella diretta o indiretta disponibilità di COGNOME.
Peraltro, i beni astrattamente assoggettabili a confisca sarebbero nel caso di specie il profitto non del reato associativo, ma dei correlati delitti di contrabbando. Ciò nondimeno, la sentenza di primo grado ha statuito il non doversi procedere per i reati satelliti di contrabbando per difetto di una condizione di procedibilità, con la conseguenza che il vincolo sui beni non può che permanere solo in funzione della confisca c.d. allargata. In ogni caso, nessuna prova è stata offerta in merito alla pertinenzialità di quanto sequestrato rispetto al reato associativo. Né è stata offerta prova in ordine al fatto che le somme di denaro introitate in conseguenza del reato siano state reimpiegate per ottenere la disponibilità dei beni assoggettati a vincolo reale.
Così chiarita la natura del vincolo reale, la Corte d’appello di Bari individua il regime applicabile a partire dalla considerazione che la permanenza del reato associativo, come accertato dalla sentenza di secondo grado del 9.7.2015 e come ribadito dalla Corte di cassazione con la sentenza con cui nel 2022 ha ritenuto prescritto il reato proprio sulla base della cessazione della permanenza, è venuta meno nella primavera del 1999. Nei confronti di COGNOME, dunque, non è stata pronunciata sentenza di condanna, ma di proscioglimento per prescrizione.
Essendo cessata la permanenza del reato associativo sin dal 1999, la Corte d’appello afferma la irretroattività dell’applicazione dell’art. 578 -bis cod. proc. pen., alla luce della non prevedibilità, all’epoca dei fatti, della possibile compressione del diritto di proprietà per effetto di una pronuncia di proscioglimento a seguito di estinzione del reato per prescrizione.
La possibilità di disporre la confisca allargata anche nelle ipotesi di estinzione del reato per prescrizione non era affatto scelta prevedibile all’epoca della commissione del reato, e anzi il tenore letterale della disposizione e la natura incerta di tale vincolo reale, ritenuto dalla giurisprudenza come ambiguo e anzi connotato da una funzione punitiva, deponevano piuttosto in senso contrario, con la conseguenza che l’applicazione della confisca non era in astratto prevedibile per l’imputato all’epoca del fatto.
Di conseguenza, la Corte d’appello ha disposto la revoca della confisca.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Bari , articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge con riferimento agli artt. 627, comma 3, e 628, comma 2, cod. proc. pen., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
La Corte d’appello -sostiene il ricorso -ha operato, con motivazione apparente, una rilettura dei decreti di sequestro, giungendo alla conclusione che fossero stati tutti adottati ai sensi dell’art. 12sexies d.l. 306 del 1992, conv. con L. n. 356 del 1992 e così avendo gioco facile a motivare sulla irretroattività dell’art. 578bis cod. proc. pen. I giudici di secondo grado, però, hanno omesso di considerare che almeno il primo decreto del 31.1.2000 era stato espressamente adottato avendo riguardo al profitto del reato associativo.
Tale profilo non è stato valutato dalla Corte d’appello, la quale ha affermato in modo sbrigativo: a) che i beni sarebbero il profitto non del reato associativo, ma dei correlati reati di contrabbando; b) che non era stata fornita alcuna prova della pertinenzialità dei beni rispetto al reato associativo; c) che nemmeno vi era prova sul reimpiego del denaro.
Quanto, in primo luogo, all’affermazione secondo cui i beni sarebbero il profitto del contrabbando, i giudici non hanno valutato che dalla sentenza di primo grado si evince in modo chiaro che il profitto del contrabbando sia il profitto dell’associazione e che senza associazione non vi può essere contrabbando. La complessa organizzazione richiesta per effettuare il contrabbando di sigarette e gli accordi necessari con esponenti di spicco delle organizzazioni mafiose per realizzarlo escludono in radice che COGNOME potesse svolgere in autonomia il suo commercio illecito di sigarette. Il ruolo d ell’imputato quale promotore e organizzatore dell’associazione criminale è ben esplicitato nella sentenza di primo grado, con affermazioni passate in giudicato che non possono essere messe in discussione.
Quanto, in secondo luogo, alla prova della pertinenzialità dei beni rispetto al reato associativo, la Corte d’appello di Bari ha completamente ignorato il decreto, che era stato prodotto in udienza, della Corte d ‘ appello di Bologna, la quale, nel rigettare l’appello di COGNOME avverso la misura di prevenzione della confisca, aveva operato un analitico esame del patrimonio accumulato dall’imputato, smentendone ogni origine lecita e rendendo evidente che avesse messo in piedi un sistema di società per passaggi inutili e volti unicamente a far perdere le tracce del denaro.
In terzo luogo, la prova del reimpiego del denaro è data dalla circostanza che il denaro provento dell’attività criminale, come accertato dalla sentenza di primo grado, veniva portato in Svizzera attraverso i corrieri e che tale attività era gestita dallo stesso COGNOME.
In data 25.11.2025, i difensori di NOME COGNOME hanno depositato note difensive, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
Infatti, i motivi del ricorso, opponendo che i beni in sequestro potrebbero essere oggetto di confisca diretta, sono del tutto aspecifici; emerge, altresì, una mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione che ne determina, così, la palese inammissibilità.
Nei numerosi gradi di giudizio non è mai stato in alcun modo quantificato l’eventuale profitto dei reati contestati. Invece, la confisca da disporsi ai sensi dell’art. 416bis , comma settimo, cod. pen. con riguardo ai beni strumentali alla realizzazione del delitto associativo e a quelli che ne costituiscono il prezzo, il prodotto, il profitto o il reimpiego, impone, pur conseguendo alla condanna, una motivazione rigorosa sul “quantum” da sottoporre ad ablazione. E, anche laddove sia quantificato il profitto del reato, occorre evidenziare in modo puntuale il nesso di pertinenza fra cespiti oggetto di vincolo reale ed attività illecita.
Nessuno dei beni in sequestro (quote societarie, gioielli, natanti, terreni, appartamenti, oggetti vari) ha una diretta derivazione causale -che dovrebbe naturalmente essere accertata ‘oltre ogni ragionevole dubbio’ rispetto all’attività che è stata con testata all’imputato.
Quanto, poi, alle somme di denaro, la loro confisca, secondo Sezioni Unite COGNOME, ha natura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato, mentre, qualora tale nesso di pertinenzialità non sussista, la stessa deve essere considerata come confisca per equivalente, non potendosi far discendere la qualificazione dell’ablazione dalla natura del bene che ne costituisce l’oggetto. In assenza di un puntuale accertamento oltre ogni ragionevole dubbio in ordine alla derivazione causale d rispetto al reato contestato, insomma, le somme di denaro in sequestro non possono essere oggetto di confisca diretta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Va subito puntualizzato che il ricorso non contesta la soluzione cui giunge la Corte d’appello una volta qualificata la confisca come allargata o per sproporzione -e, cioè, che non può conseguentemente essere applicato retroattivamente l’art. 578 -bis cod. proc. pen. e non può disporsi la confisca -ma,
prima ancora, si duole della qualificazione stessa della confisca cui ha proceduto il giudice del rinvio.
L’impugnazione, dunque, non attacca la ratio decidendi , ma assume piuttosto che i beni sequestrati a COGNOME fossero da assoggettare a confisca diretta anziché allargata, in quanto da considerare il prodotto o il profitto del reato di cui all’art. 416bis cod. pen.
Pertanto, il vaglio del Collegio rimane circoscritto al peculiare aspetto della qualificazione della confisca, quale portato della valutazione demandata alla Corte d’appello dalla sentenza rescindente circa il modo in cui dovesse intendersi il titolo del sequestro dei beni di COGNOME eseguito nelle indagini preliminari.
In questa prospettiva, deve ricordarsi che l’art. 416bis , comma settimo, cod. pen., prevede che alla condanna per il delitto di associazione mafiosa segua «la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego».
Nell’ambito delle «cose che servirono o furono destinate a commettere il reato» sono ricompresi tutti i beni destinati a essere utilizzati ai fini dell’attività dell’associazione: deve, dunque, sussistere una relazione specifica e stabile tra il bene e l’illecito, che testimoni l’esistenza di un rapporto strutturale e strumentale. Per cose che costituiscono il prezzo, il profitto o il prodotto del reato, deve intendersi anche ciò che sia stato guadagnato con attività economiche formalmente lecite, ma gestite mercé l’esercizio della forza di intimidazione mafiosa. Ancora, l’estensione della confisca alle cose che costituiscono «impiego» del prezzo, del prodotto e del profitto del reato si propone di colpire ogni reinvestimento successivo dei profitti delittuosi e degli stessi utili dell’impresa mafiosa e, pertanto, anche le destinazioni sostanzialmente lecite delle utilità (v. Sez. 1, n. 13043 del 4/12/2019, dep. 2020, Passalacqua, Rv. 278891 -01, in motivazione).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, anche in presenza di un caso di confisca obbligatoria come quello previsto dall’art. 416bis , comma settimo, cod. pen., è necessaria una relazione specifica e stabile tra il bene e l’illecito che testimoni l’esistenza di un rapporto strutturale e strumentale, in quanto la obbligatorietà della confisca non comporta alcuna presunzione sotto il profilo della strumentalità delle cose che si intendono sequestrare o confiscare (Sez. 6, n. 27750 del 21/5/2012, P.m. in proc. Vadalà, Rv. 253113 -01; Sez. 2, n. 9954 del 4/3/2005, COGNOME, Rv. 231029 – 01).
La sentenza impugnata ha fatto buon governo di tali principi, evidenziando innanzitutto che tutti e tre i decreti di sequestro preventivo dei beni di COGNOME evocavano in rubrica la funzionalizzazione del sequestro alla confisca ex art. 12sexies d.l. n. 306 del 1992, conv. con l. n. 356 del 1992 (soltanto il primo di essi conteneva un richiamo anche all’art. 416 -bis , comma settimo, cod. pen.) e che la motivazione dei provvedimenti in questione faceva riferimento alla sussistenza dei presupposti della sola confisca allargata, affermando la sproporzione del valore dei beni nella disponibilità del ricorrente rispetto ai redditi dichiarati.
Ma, soprattutto, la Corte d’appello, nello svolgimento dell’autonomo compito di risolvere comunque la questione afferente al profilo qualificatorio, ha ritenuto che i beni sarebbero il profitto derivante non dal reato associativo, bensì dai delitti di cont rabbando, e ciò sulla base della sentenza della Corte d’appello del 9.7.2015, irrevocabile quanto all’accertamento di merito, secondo cui COGNOME, pur essendo intraneo al sodalizio criminale, non era soggetto stipendiato dal clan, ma ricavava profitti dalla sola illecita introduzione di tabacchi in Italia, rispetto a cui già nel giudizio di primo grado era stato dichiarato il non doversi procedere per il difetto di una condizione di procedibilità.
In ogni caso, la sentenza impugnata ha adeguatamente considerato che manca, nelle precedenti sentenze finora pronunciate, la prova del nesso pertinenziale tra i beni di COGNOME e il reato associativo.
Dal canto suo, il ricorso non si confronta appieno con la motivazione della sentenza impugnata e riporta ampi stralci della sentenza di primo grado, che tuttavia richiama senza specificità e senza confutare criticamente l’affermazione dei giudici dell’a ppello secondo cui i beni sequestrati a COGNOME non erano legati da nesso pertinenziale con l’associazione a delinquere.
In primo luogo, il P.g. ricorrente contrasta l’affermazione secondo cui i beni sequestrati sono il profitto dei reati di contrabbando con la considerazione che senza il reato associativo non avrebbero potuto avere luogo i delitti di contrabbando.
La considerazione in questione, evidentemente, è suscettibile di attagliarsi a tutti i reatifine di un’associazione, la quale ha di per sé un programma di fatti illeciti da realizzare, ma non vale al tempo stesso a determinare un’assimilazione tra reato associativo e reati-fine.
Peraltro, lo stesso ricorso, quando ricorda la qualità del ricorrente di promotore e organizzatore dell’associazione, cita un passo della sentenza di primo grado dalla quale risulta che COGNOME -conformemente al ruolo che gli era stato attribuito nel capo di imputazione -foraggiava il ‘cartello’ italiano dell’associazione e utilizzava i proventi dell’attività di contrabbando per garantire
ai fornitori di RAGIONE_SOCIALE nel territorio elvetico le risorse necessarie al funzionamento del sistema.
La censura, dunque, non arriva a smentire il dato su cui si è basata la sentenza impugnata, e cioè che COGNOME ricavasse profitto dai reati di contrabbando di tabacchi lavorati esteri.
Né, in secondo luogo, è conferente il richiamo operato dal ricorso al contenuto del decreto della Corte d’appello di Bologna di applicazione della misura di prevenzione della confisca nei confronti di NOME COGNOME.
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, opera la presunzione relativa di illecita accumulazione, fondata sulla sproporzione dei beni confiscati e sull’assenza di prova della loro legittima provenienza. Le disposizioni sulla confisca quale misura di prevenzione mirano a sottrarre alla disponibilità del proposto tutti i beni che siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, senza distinguere se tali attività siano o meno di tipo mafioso.
Di conseguenza, affermare che il patrimonio accumulato da COGNOME avesse una origine illecita non equivale affatto a dimostrare che i beni o il denaro nella sua disponibilità fossero avvinti da un nesso pertinenziale con il reato associativo di stampo mafioso.
Infine, in assenza del requisito della pertinenzialità del profitto rispetto al reato associativo nemmeno ha pregio l’argomento relativo al reimpiego in Svizzera del denaro derivante dell’attività criminale.
Il collegamento reato-profitto deve esistere anche rispetto al bene acquisito attraverso l’immediato impiego/trasformazione del profitto diretto del reato.
Il legislatore ha ampliato nel corso del tempo l’oggetto della confisca diretta per l’associazione a delinquere di stampo mafioso, includendo nell’art. 416bis comma settimo, cod. pen., oltre al prodotto, al profitto e al prezzo del reato, anche le cose «che ne costituiscono l’impiego», consentendo così l’ablazione non solo dei proventi direttamente derivati dalla commissione del reato, ma anche delle utilità economiche in cui tali proventi sono stati trasformati o reinvestiti. Ma, nonostante la tendenza ad interpretare in senso estensivo la nozione di profitto, non si dubita della necessità che il profitto “derivi” dal reato e che, dunque, debba sussistere ed essere provato il nesso di pertinenza del bene rispetto al reato a cui la confisca accede (Sez. U, n. 13783 del 26/9/2024, dep. 2025, COGNOME, in motivazione).
L’estensione della nozione di profitto, e, quindi, la possibilità di disporre la confisca diretta del “provento” del reato, non consente di percorrere semplificazioni probatorie, perché non esime il giudice dalla prova del nesso di derivazione del vantaggio – ancorché indiretto – conseguito dal reato. Anche nei casi in cui cioè non si “colpisce” il bene direttamente derivato dal reato, la confisca, in tanto è qualificabile come diretta, in quanto si dimostri che i beni oggetto
dell’ablazione siano stati effettivamente conseguiti attraverso l’impiego del prezzo o del profitto del reato; nel caso di confisca diretta del bene che costituisce il reimpiego di quello derivante dal reato, è necessaria la prova degli elementi che riconducano con certezza il bene alla attività criminosa posta in essere, mediante l’individuazione di tutti i passaggi e le trasformazioni del profitto originario (cfr., ancora, Sez. U COGNOME, sopra cit.; Sez. U, n. 20208 del 25/10/2007, dep. 2008, COGNOME; Sez. U, n. 29951 del 24/5/2004, Focarelli).
Nel caso di specie, invece, è lo stesso ricorso a definire il danaro reimpiegato da COGNOME quale ‘provento del contrabbando di sigarette’.
È da ritenersi, dunque, che il ricorso si limiti a richiamare, per un verso, elementi già presi in considerazione e ritenuti non rilevanti dalla Corte d’appello e, per altro verso, elementi inconferenti, privi di reale rapporto con l’oggetto della decisione impugnata.
Ne consegue, pertanto, la sua inammissibilità, che non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento e della somma in favore della Cassa per le ammende, trattandosi di ricorso proposto dalla parte pubblica.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 12.12.2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME