Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46080 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 46080 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
COGNOME NOME nato a NOCERA INFERIORE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di SALERNO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del AVV_NOTAIO COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 2 aprile 2019, il Tribunale di Nocera Inferiore ha condannato NOME per il reato di cui all’art. 640, secondo comma, cod. pen., disponendo nei suoi confronti la confisca, anche per equivalente, sino all’importo di euro 8.680,02.
La Corte di appello di Salerno, in riforma della suddetta pronuncia, ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione, con revoca della confisca per equivalente e conferma della confisca diretta della somma di euro 8.680,02, ove eventualmente rinvenuta nella disponibilità dell’imputata.
Ricorre per cassazione, a mezzo del proprio difensore NOME COGNOME, formulando un unico motivo di impugnazione.
In particolare, la difesa lamenta, sotto il profilo della violazione di legge l’irragionevole duplicazione sanzionatoria conseguente alla mancata revoca anche della confisca diretta, tenuto conto che era già stato risarcito integralmente il danno arrecato alla persona offesa RAGIONE_SOCIALE, allegando documentazione attestante l’accoglimento della richiesta di rateizzazione a far data dal novembre 2013 e la prova del pagamento di tutte le rate previste con completa restituzione delle somme provento di reato.
Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall’art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dall’art. 17, decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, nei termini e per le ragioni che seguono.
La Corte d’appello ha confermato le statuizioni in tema di confisca diretta, ex artt. 322-ter e 640-quater cod. pen., di una somma di denaro pari al profitto conseguito dall’imputata mediante il delitto di truffa ai danni dell’RAGIONE_SOCIALE.
Il giudice, nel dichiarare l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, può disporre, a norma dell’art. 240, secondo comma, n. 1, cod. pen., la confisca del prezzo e, ai sensi dell’art. 322-ter cod. pen., la confisca diretta del prezzo o del profitto del reato, a condizione che vi sia stata una precedente pronuncia di condanna e che l’accertamento relativo alla sussistenza del reato, alla penale responsabilità dell’imputato e alla qualificazione del bene da confiscare come prezzo o profitto rimanga inalterato nel merito nei successivi gradi di giudizio (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, COGNOME, Rv. 264434. Cfr. anche Sez. 2, n. 17354 del 08/03/2023, COGNOME, Rv. 284529, secondo cui la confisca diretta è qualificabile come misura di sicurezza e può, pertanto, essere applicata anche in caso di prescrizione del reato, nel caso in cui vi sia stata condanna in primo grado e si verta in ipotesi di confisca obbligatoria).
Tuttavia, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte regolatrice, può procedersi ritualmente alla confisca diretta del profitto del reato solo con riferimento al vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dall’autore. In particolare, in tema di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, la confisca del profitto del reato non può essere disposta nel caso di restituzione integrale all’Erario della somma anticipata dallo Stato, poiché tale comportamento elimina in radice l’oggetto della misura ablatoria che, se disposta,
comporterebbe una duplicazione sanzionatoria contrastante i principi costituzionali (Sez. 2, n. 44189 del 18/10/2022, COGNOME, Rv. 284122; Sez. 2, n. 29512 del 16/06/2015, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 264231; Sez. 3, Sentenza n. 44446 del 15/10/2013, COGNOME, Rv. 257628; Sez. 2, n. 45054 del 16/11/2011, COGNOME, Rv. 251070).
Nel caso di specie, con nota dell’Il ottobre 2013, l’RAGIONE_SOCIALE, in accoglimento dell’istanza della ricorrente, ha disposto la restituzione dell’importo complessivo di euro 8.680,02 in quarantadue rate mensili. Ad oggi, il medesimo ente previdenziale ha certificato l’avvenuto recupero integrale di quanto dovuto.
A fronte della completa restituzione delle somme indebitamente percepite, non residua più alcun danno erariale, né del pari alcun profitto suscettibile di ablazione nella disponibilità della ricorrente.
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, limitatamente alla conferma della confisca diretta della somma di euro 8.680,02, ove eventualmente rinvenuta nella disponibilità dell’imputata, per la fondatezza del motivo del ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca che elimina e, per l’effetto, ordina la restituzione di quanto eventualmente in sequestro all’avente diritto.
Così deciso il 3 ottobre 2023
stensore
Presidehte
NOME
NOME NOMEBago