Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 38466 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 38466 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BOLOGNA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/04/2024 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lette~e le conclusioni del PG
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO gene AVV_NOTAIO, che chiede il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bolo quale giudice dell’esecuzione, nel procedimento nei confronti di NOME COGNOME, ha rigettat richiesta di restituzione parziale dei beni confiscati a quest’ultimo quale profitto/prov reato a seguito di sentenza di patteggiamento emessa il 17 marzo 2015 e divenuta irrevocabile il 13 settembre 2015, avanzata in sede di opposizione all’ordinanza con la quale detto Giudic dichiarava inammissibile l’istanza di restituzione di beni di valore corrispondente alla diff tra il valore dei beni confiscati in sede di esecuzione della sentenza di patteggiamento e qu per cui era stata disposta la confisca.
Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione NOME COGNOME, tramite i propri difensori.
2.1. Con il primo motivo di impugnazione si deducono violazione di legge e vizio d motivazione circa la dichiarata inammissibilità della richiesta di restituzione ad dell’ordinanza opposta. Lamenta il difensore che la dichiarazione di inammissibilità muove d un’errata interpretazione della sentenza di patteggiamento, in contrasto con il dato testuale provvedimento. Rileva che il G.i.p. non aveva disposto la confisca di tutti i beni in seque ma solo dei beni sequestrati di valore corrispondente ad un determinato ammontare, facendo ciò per ciascuno dei reati per cui è intervenuta condanna (“confisca dei beni sequestrati f alla corrispondenza di euro…”, importo coincidente con il prodotto e/o profitto dei singol oggetto di contestazione). Osserva che, trattandosi di una confisca di valore, una sim decisione non poteva che rimettere alla fase esecutiva l’individuazione dei beni da sequestra e che, pertanto, contrariamente a quanto rilevato nel provvedimento impugnato, l’avvenuto assoggettamento a confisca di beni di importo superiore a quello oggetto della statuizione d giudice della cognizione è una questione concernente l’estensione del vincolo ablatorio, ch spetta al giudice dell’esecuzione dirimere, non sussistendo la preclusione derivante d giudicato, di cui al contrario va definita l’esatta portata. Aggiunge che, quindi, la que sottoposta al giudice dell’esecuzione non riguardava l’ammontare del profitto confiscato ben l’esecuzione del provvedimento di confisca su tutti o parte dei beni oggetto di sequestro e loro corretta valutazione in fase esecutiva. Osserva, infine, che diversamente da quan affermato dal G.e., il decorso del tempo di per sé non preclude l’incidente di esecuzione assenza di prova della vendita effettiva dei beni oggetto di confisca.
2.2. Col secondo motivo di ricorso si denunciano vizio di motivazione con riferiment all’individuazione e alla valorizzazione dei beni confiscati e totale carenza di motivazione argomentazioni difensive. Si duole la difesa che il G.e. si appiattisca sulla nota del P.m. d
gennaio 2022 e tralasci le argomentazioni difensive oggetto della memoria di replica del 1 febbraio 2022, nella quale si contestava il valore simbolico attribuito alle azioni Unilan oggetto di confisca diretta e il valore attribuito agli immobili e alle azioni.
Il difensore insiste, alla luce di tali motivi, per l’annullamento dell’ordinanza impugna
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Entrambi i motivi di ricorso sono fondati.
come correttamente evidenziato nel Om~offi~nazione/ nel caso in esame si tratta di una confisca di valore, avente, quindi, ad oggetto i beni in sequestro all’importo equivalente al profitto e/o provento di reato. Invero,
Pertanto, una decisione come quella adottata col patteggiamento pronunciato nei confronti di COGNOME non poteva che rimettere alla fase esecutiva l’individuazione dei beni sequestrare. E, contrariamente a quanto rilevato nell’ordinanza de plano oggetto di opposizione, in cui erroneamente è stata dichiarata l’inammissibilità dell’istanza di restitu l’avvenuto assoggettamento a confisca di beni di importo superiore a quello oggetto dell statuizione del giudice della cognizione è una questione concernente l’estensione del vincol ablatorio, che spetta al giudice dell’esecuzione dirimere, non sussistendo la preclusi derivante dal giudicato (posta, invece, a fondamento della suddetta declaratoria inammissibilità), di cui, anzi, va definita l’esatta portata. Dovendosi, invero, ritenere so al giudice dell’esecuzione non la valutazione dell’ammontare del profitto confiscato su cui formato il giudicato, bensì l’esecuzione del provvedimento di confisca su tutti o parte dei oggetto di sequestro e la loro corretta valutazione in fase esecutiva.
Tanto premesso, va, però, evidenziato che il Giudice dell’opposizione non si limita avallare la declaratoria di inammissibilità del primo Giudice, ma si pronuncia sul me dell’istanza di restituzione, sanando l’errore di quest’ultimo.
Afferma, a tale riguardo, che se pure si volesse riconoscere un potere del giudic dell’esecuzione di adottare i provvedimenti richiesti dalla difesa, vi sarebbe comunque il l rappresentato dal fatto che il Pubblico ministero, prima della richiesta del difensore, ha seguito alle procedure dirette ad assicurare i vantaggi perseguiti attraverso la confisca ai dell’art. 655 cod. proc. pen. E ciò dopo avere evidenziato che la richiesta di restitu parziale dei beni confiscati – avanzata dalla difesa sul presupposto che i beni sequestrati confiscati fossero di valore superiore al profitto del reato – è stata presentata nel distanza di oltre cinque anni dall’irrevocabilità della sentenza, ponendo anche un problema esaurimento degli effetti dell’esecuzione delle confische. Senza però specificare al riguard quindi, incorrendo in un’assoluta genericità – se le azioni e gli immobili siano stati nell effettivamente venduti, con conseguenti limiti all’efficacia della restituzione richiesta.
Rileva detto Giudice che, se pure si volesse diversamente opinare entrando nel merito delle valutazioni della difesa sul valore dei beni e delle partecipazioni azionarie, anche caso la richiesta della difesa dovrebbe essere rigettata.
E, nell’argomentare il rigetto, ritiene condivisibili quanto alle valutazioni dei beni partecipazioni azionarie le argomentazioni proposte dal P.m. nella sua memoria, senza però confrontarsi con le argomentazioni della corposa memoria difensiva del 15 febbraio 2022 di replica alla suddetta memoria (se non con riferimento al solo immobile di INDIRIZZO)
Tali incertezze e/o contraddizioni motivazionali impongono l’annullamento dell’ordinanz impugnata e il rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribuna Bologna.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagi preliminari del Tribunale di Bologna.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2024.