Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 30613 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 30613 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 27/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore avverso l’ordinanza del 20/12/2024 del Tribunale di Trapani Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto rigettarsi il ricorso; letta la memoria trasmessa dalla difesa della ricorrente, con la quale è stata ribadita la fondatezza dei motivi di ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con il provvedimento descritto in epigrafe il Tribunale di Trapani ha rigettato l’incidente di esecuzione promosso ex art. 666 cod. proc. pen. e 48, comma 7 ter d.lgs. n. 159 del 2011 dalla RAGIONE_SOCIALE, diretto allo scioglimento della proprietà indivisa di alcuni beni immobili facenti capo, in quota parte, alla detta società e in parte alla all’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (da qui ANBSC), cespiti sottoposti a confisca definitiva all’esito del procedimento di prevenzione patrimoniale promosso ai danni di NOME COGNOME
2.Avverso la detta decisione ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE lamentando la violazione del disposto di cui all’art. 48, comma 7ter citato, evidenziando che, per effetto della ricostituzione del capitale sociale disposto dall’ente societario al fine di ripianare le perdite, l’RAGIONE_SOCIALE non era più socia della relativa compagine, non avendo preso parte al detto ripristino.
Ad avviso della difesa, il vincolo imposto dall’ablazione non poteva che ritenersi ora limitato alla sola proiezione virtuale, sul patrimonio aziendale, della originaria quota di capitale confiscata.
Da qui la presenza della comunione indivisa legittimainnnte l’iniziativa della ricorrente tramite l’incidente di esecuzione illegittimamente respinto dal Tribunale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso merita l’accoglimento nei termini di seguito precisati.
2. In punto di rito, vale ribadire che, avuto riguardo alla destinazione dei beni immobili indivisi oggetto di confisca, l’art. 48, comma 7-ter, d.lgs. n. 159 del 2011 legittima l’ANBSC o il partecipante alla comunione che sia in buona fede a promuovere incidente di esecuzione ai sensi dell’articolo 666 cod. proc. pen. .
In siffatti casi, il Tribunale, disposti i necessari accertamenti tecnici, adotta gli opportuni provvedimenti per ottenere la divisione del bene, sempre se divisibile. Qualora il bene risulti, di contro, indivisibile, i partecipanti, sempre se in buona fede, possono chiedere l’assegnazione dell’immobile, previa corresponsione di un conguaglio; là dove l’assegnazione risulti richiesta da più partecipanti alla comunione, si fa luogo alla stessa in favore del partecipante titolare della quota maggiore o anche in favore di più partecipanti, se questi la chiedono congiuntamente.
In assenza di richieste di assegnazione, si fa luogo alla vendita, a cura dell’Agenzia.
2.1.Le modalità di definizione di tale procedura di destinazione dei beni ablati sono, dunque, quelle proprie dell’incidente di esecuzione, da proporre, in materia di prevenzione, al Tribunale che ha reso la misura e che ne cura l’attuazione, una volta che la stessa sia divenuta esecutiva. Ciò, tuttavia, non rende di per sé applicabile la disciplina ordinariamente dettata dal codice di rito per i conflitti esecutivi in materia di confisca in forza della quale, ai sensi della congiunta lettura degli artt. 676, comma 1 e 667, comma 4, cod. proc. pen., le relative istanze vanno ordinariamente definite senza formalità con decisione opponibile innanzi allo stesso giudice dell’esecuzione – e non con ricorso per cassazione- anche quando siano state rese, in prima battuta, garantendo il contraddittorio pieno alle parti interessate (tra le tante, proprio in materia di prevenzione patrimoniale, Sez. 6, Ordinanza n. 21741 del 10/04/2018, Rv. 273041).
2.2.0Itre al letterale riferimento operato all’art. 666 cod. proc. pen., sono le stesse connotazioni strutturali del procedimento delineato nella specie ad imporre una soluzione interpretativa diversa.
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In particolare, il riferimento GLYPH ai “necessari accertamenti tecnici”, essenzialmente legati alla verifica riguardante la divisibilità dei cespiti sottoposti alla confisca, ai quali il citato art. 48, comma 7ter subordina la decisione da rendere, impone, a monte, al Tribunale di sentire preventivamente le parti interessate prima di definire l’incidente di esecuzione in questione, rendendo non praticabile la strada della definizione de plano della relativa richiesta, con le derive processuali che ne conseguono sul piano dei rimedi.
2.3.Ne consegue, dunque, che il Tribunale della prevenzione non potrà che decidere l’incidente di esecuzione solo in esito alla preventiva instaurazione del contraddittorio con le parti interessate e che tale ultima ordinanza vedrà, quale unico rimedio, il ricorso per cassazione previsto dal comma 6 dell’art. 666 cod. proc. pen., espressamente richiamato dalla citata disposizione del codice antimafia.
Da qui la correttezza in rito del ricorso interposto dalla RAGIONE_SOCIALE
Altro tema è quello della effettiva applicabilità, nel caso di specie del procedimento tracciato dall’art. 48, comma 7-ter, citato; soluzione messa in discussione dal provvedimento gravato con il quale si è ritenuto, di contro, più confacente la disciplina di cui al successivo comma ottavo della medesima disposizione, inerente alla destinazione dei beni confiscati aventi matrice aziendale.
Sul punto, non può prescindersi da una sintetica ricostruzione della vicenda devoluta alla Corte, da rendere alla luce della lettura degli atti trasmessi.
Emerge, in particolare, che, a fronte di una inziale confisca totalitaria (riguardante, dunque, tutte le partecipazioni della RAGIONE_SOCIALE), in appello, con decisione ormai definitiva, l’ablazione è stata espressamente ridotta solo ad una parte delle quote della società in questione (quelle formalmente in testa a NOME COGNOME, in misura del 24 % dell’intero capitale sociale).
Al contempo, con lo stesso decreto di appello, tale confisca è stata espressamente estesa alla porzione di patrimonio della RAGIONE_SOCIALE virtualmente corrispondente alla misura delle partecipazioni rispetto alle quali l’ablazione è stata confermata.
4.1.In che termini tale estensione possa ritenersi legittima, in presenza di una confisca non totalitaria delle quote partecipative e a fronte della ontologica separatezza di sistema tra partecipazioni sociali e patrimonio della società di capitali di riferimento (che non pare immediatamente ovviata dal tenore letterale degli artt. 20 e 24 del d.lgs. n. 159 del 2011), è aspetto che, nel caso, sfugge alla
verifica qui demandata alla Corte, attesa la già rimarcata definitività del relativo decreto.
Ciò che rileva, piuttosto, è che, per effetto di tale decisione, l’ablazione, nel caso, ha finito per riguardare (anche) una quota, non altrimenti precisata, corrispondente al 24 °A) del patrimonio societario presente all’epoca del sequestro, segnatamente composto, per quel che qui interessa, dai beni immobili oggetto dell’incidente di esecuzione definito dalla ordinanza gravata.
4.2.Altro aspetto decisivo, nel ricostruire la vicenda che occupa, è quello legato alla ricostituzione del capitale sociale per ripianare le perdite, deliberata dalla assemblea dei soci della RAGIONE_SOCIALE dopo la definitività della confisca, senza che a tale operazione di ripristino del capitale abbia inteso prendere attivamente parte l’ANBSC.
In linea con le disposizioni che disciplinando lo statuto normativo proprio delle società di capitali, alle quali non si sottraggono quelle attinte da confisca, parziale o totalitaria che sia, la mancata sottoscrizione delle quote necessarie alla detta ricostituzione porta, in tesi, alla estromissione dall’ente del socio che abbia deciso di non provvedere in tal senso.
Il che, nel caso, avrebbe una immediata conseguenza effettuale: l’esclusione dell’Agenzia dal novero dei soci della compagine interessata dall’ablazione, con conseguente neutralizzazione di fatto del provvedimento di confisca, malgrado l’insindacabilità del vincolo apposto, avuto riguardo alle quote della RAGIONE_SOCIALE formalmente riferibili a NOME COGNOME.
Da qui, a caduta, il definitivo tramutamento oggettivo della confisca, non più riguardante ( in prima e assorbente battuta) quote sociali sostanzialmente riferibili al proposto, ma solo una quota indivisa del diritto di proprietà inerente a più beni (immobili, per quel che qui interessa) che, una volta disconnessi dal relativo riferimento imprenditoriale (il legame con le partecipazioni sociali), hanno al contempo perso, nell’ottica pubblicistica tipicamente propria della destinazione da imprimere alle utilità ablate, l’originaria matrice aziendale.
4.3.Anche sotto questo versante, non spetta alla Corte, considerato il devoluto proposto dal ricorso e il tenore della decisione impugnata, sindacare la legittimità in sé di una tale manovra che, a tacer d’altro, ovviando all’immodificabilità dell’ablazione, se confermata, oltre ad alterarne oggettivamente i contenuti, finirebbe, sul piano effettuale, (quantomeno) per spogliare l’Agenzia di qualsivoglia possibilità di influenza gestoria riguardante la quota indistinta di patrimonio della COGNOME comunque rimasta assoggettata al vincolo.
Piuttosto, quel che rileva è proprio la situazione in fatto fotografata dalle citate emergenze procedurali: se cristallizzata, la stessa determinerebbe un sostanziale mutamento della confisca, che oggi non avrebbe più ad oggetto anche le
partecipazioni sociali ma solo una indistinta quota parte pari al 24% del complessivo patrimonio sociale.
In altre parole, avuto riguardo ai beni immobili facenti parte del compendio aziendale della RAGIONE_SOCIALE, la confisca adottata nel procedimento di prevenzione in esame riguarderebbe ora, esclusivamente, una comunione indivisa tra l’RAGIONE_SOCIALE e la società stessa (per il residuo 76%).
Una siffatta situazione mette a nudo i vizi inficianti la decisione gravata da ricorso.
5.1. GLYPH In primo luogo, gravava sul Tribunale l’onere di precisare se avverso la citata delibera sociale di ricostituzione del capitale sociale sia stata proposta impugnazione ex art. 2479-ter cod. civ. per poi segnalare, in tale ultimo caso, l’esito di questo giudizio.
È di tutta evidenza, infatti, che l’eventuale accoglimento dell’impugnazione priverebbe a monte di fondatezza la pretesa della società ricorrente, giacchè il fuoco della confisca andrebbe comunque rintracciato nella titolarità esclusiva delle partecipazioni sociali riferibili al proposto, considerato il portato meramente derivativo dell’ulteriore vincolo apposto. Partecipazioni sociali di certo estranee all’ipotesi di divisione paventata dalla ricorrente.
Di contro, la conferma giudiziale della legittimità della avvenuta esclusione dell’agenzia dal novero dei soci della stessa RAGIONE_SOCIALE, finirebbe per consolidare la situazione in fatto rassegnata dalla difesa con l’incidente di esecuzione nell’ottica della ormai cristallizzata definizione dell’oggetto della confisca che occupa in termini di mera comunione indivisa del patrimonio immobiliare facente capo alla RAGIONE_SOCIALE.
5.1.1. Sotto questo versante, inoltre, non può non rimarcarsi come la lettura degli atti trasmessi a questa Corte (segnatamente lo scrutinio dell’incidente di esecuzione proposto dalla Elimi) dia conto di una impugnazione in tal senso proposta dall’Agenzia. Il resto degli atti trasmessi, né tantomeno la decisione gravata e il ricorso che occupano, consentono, tuttavia, di ricavare l’esito di tale giudizio.
Graverà dunque sul Tribunale, in sede di rinvio, l’onere di colmare tale vuoto argomentativo, decisivo nell’ottica della definizione dell’incidente di esecuzione proposto dalla ricorrente.
Per altro verso, laddove la situazione prospettata dal ricorso abbia trovato definitiva conferma nel giudizio promosso avverso la delibera di ricostituzione del capitale sociale, va sin da ora precisato che il Tribunale, in sede di rinvio, alla luce delle considerazioni che precedono, non potrà ribadire le valutazioni già spese nel
dichiarare inammissibile l’incidente di esecuzione promosso dalla odierna ricorrente.
Spostato il centro della confisca dalle quote partecipative alla corrispondente proiezione virtuale delle stesse riferita al patrimonio immobiliare della società, i
beni attinti, in quota, hanno perso la loro matrice aziendale, funzionale al giudizio di destinazione degli stessi, per rientrare in quella propria della comunione pro-
indiviso.
Da qui l’evidente inconferenza del riferimento operato, in seno al provvedimento gravato, sia alla disciplina di settore dettata dal comma 8 dell’art.
48 del d.lgs. n. 159 del 2011, che, nel guardare alle realtà aziendali fatte oggetto di ablazione, a monte presuppone, peraltro, in caso di enti sociali, che si verta in
ipotesi di unitaria apprensione del relativo compendio, frutto di una confisca di valenza totalitaria delle relative partecipazioni sociali; sia ai concetti di unitariet
e indivisibilità del patrimonio aziendale ricavabili dal sistema, che, nell’ottica riguardante la destinazione dei beni sottoposti a confisca, non hanno più ragion
d’essere nel caso a mano, considerato il mutato oggetto della relativa ablazione, destinato a cadere su una quota indivisa di un patrimonio immobiliare ormai
disgiunto dalla matrice che prima ne informava la natura.
Ne viene la decisione di cui al dispositivo che segue
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Trapani.
Così è deciso, 27/06/2025
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il Pr iden
NOME NOME
GLYPH MASSI
4tio
RELLI