Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 211 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 211 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BOLOGNA NOME nato a TRAPPETO il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 14/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale, COGNOME
COGNOME, che ha chiesto di rigettare il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il decreto impugnato, emesso il 14 febbraio 2022, la Corte di appello di Palermo – Sezione Misure di prevenzione – ha confermato il provvedimento con il quale il Tribunale di Palermo aveva rigettato l’istanza di revoca della confisca, disposta nei confronti di COGNOME NOME con provvedimento divenuto definitivo il 12 marzo 2013.
Avverso il decreto, COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia.
2.1. Con un primo motivo, deduce l’erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 7 legge n. 1423/1956, 28 d.lgs. n. 159/2011, 7 Cedu e 24 Cost.
La parte sostiene che, nel provvedimento di confisca, il giudizio di pericolosità sociale del proposto si baserebbe esclusivamente sul suo presunto ruolo di organizzatore di un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, che gli era stato riconosciuto da una sentenza di primo grado che l’aveva condannato per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
Successivamente, però, tale sentenza era stata riformata e il proposto, con sentenza passata in giudicato, era stato assolto dal reato associativo, sebbene fosse stato condannato per due reati, relativi alla violazione dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
Sulla base di tale nuovo elemento, la difesa aveva presentato istanza di revoca del provvedimento di confisca, che veniva rigettata dal Tribunale di Palermo – con motivazione che verrà poi sostanzialmente confermata dalla Corte di appello -, che, rivendicando una propria autonomia valutativa, assumeva l’irrilevanza dell’assoluzione per il reato associativo, dando rilievo alla pluralità delle condotte e alla dimostrata struttura organizzativa, che erano emerse «dalle dichiarazioni dell’unico teste di accusa, tale COGNOME».
Il ricorrente censura la decisione dei giudici di merito poiche avrebbero negato «la preclusione derivante dal giudicato assolutorio in ordine alla contestata associazione per delinquere». Al riguardo evidenzia che, sebbene non sussista un rapporto di pregiudizialità tra il procedimento penale e quello di prevenzione, nondimeno i giudici di merito avrebbero dovuto tenere conto di una pronuncia definitiva di assoluzione, che aveva escluso in modo assoluto la sussistenza di quei fatti su cui era stato basato il provvedimento di confisca.
I giudici di merito, a parere del ricorrente, una volta preso atto della sentenza di assoluzione per il reato associativo, non avrebbero dovuto far altro che revocare il provvedimento ablativo per «difetto genetico», essendo venuto meno il presupposto legale di esso.
2.2. Con un secondo motivo, deduce l’erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 11-ter decreto-legge n. 92/2008 e 7 Cedu.
La parte rappresenta che la Corte territoriale aveva confermato il provvedimento di rigetto, facendo leva anche su una «impostazione alternativa della pericolosità sociale» del proposto, fondata sull’art. 1, n. 2, legge n. 1423 del 1956.
Il ricorrente censura tale motivazione, evidenziando che tutti i beni oggetto di confisca sarebbero stati acquistati in un momento (ricompreso tra il 1990 e il 2008) in cui era vigente l’articolo 14 della legge n. 55 del 1990, che aveva limitato la possibilità di disporre la confisca ai soli casi di pericolosità qualificata nonché pericolosità generica, solo, però, nelle ipotesi in cui i proventi derivavano dal reat di cui all’articolo 630 cod. pen.
Palese, pertanto, sarebbe l’illegalità del provvedimento che aveva sostanzialmente applicato retroattivamente Vart. 11-ter del decreto-legge n. 92 del 2008, che, abrogando l’art. 14 della legge n. 55 del 1990, aveva di fatto pienamente ripristinato l’art. 19 della legge n. 152 del 1975, riespandendo la possibilità di confisca a tutti i casi di pericolosità generica.
Il ricorrente sostiene che la Corte di appello – nel superare tali profili illegalità, facendo riferimento alla natura non penale delle misure di prevenzione patrimoniali e alla conseguente inapplicabilità ad esse del principio di irretroattivit – avrebbe dimostrato di non aver colto l’effettiva portata della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, nella parte in cui condiziona l’applicazione della confisca di prevenzione alla possibilità per i «consociati di prevedere ragionevolmente in anticipo in quali casi essi potranno essere sottoposti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale nonché alle misure di prevenzione patrimoniali del sequestro e della confisca».
Con tale affermazione, a parere del ricorrente, la Corte costituzionale avrebbe configurato un presupposto legale indefettibile, che dovrebbe sorreggere fin dall’origine le misure di prevenzione, la cui applicabilità dovrebbe essere sempre subordinata alla «prevedibilità delle conseguenze ablative>>.
Affermazione che avrebbe trovato «un approdo ermeneutico certo» nella recente sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 3513 del 16/12/202/, Fiorentino, Rv. 282474), che avrebbe affermato il principio di revocabilità del provvedimento definitivo di confisca quando esso sia affetto da «un vizio endemico», come quello riscontrabile nel caso in esame, ove la misura ablativa sarebbe stata applicata rispetto a fatti che, nel momento in cui si verificavano, non erano perseguiti con tale sanzione.
Il ricorrente richiama anche una sentenza della seconda sezione di questa Corte che ha affermato che «in tema di confisca di prevenzione, a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 24 del 2019, è esperibile il rimedio della revocazione ex art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 avverso il provvedimento definitivo di applicazione della misura fondato sulla pericolosità generica ex art. 1, comma 1, lett. a) e b), ai fine di far valere l’illegittimità previsione di cui alla lettera a), ovvero la non ricorrenza dei presupposti legittimanti la misura nell’ipotesi di cui alla lettera b), secondo i criteri interpre
indicati dalla Corte costituzionale» (Sez. 2, Sentenza n. 33641 del 13/10/2020, COGNOME, Rv. 279970).
Il provvedimento ablativo, pertanto, sarebbe revocabile per difetto originario di un suo presupposto e il decreto impugnato, conseguentemente, dovrebbe essere annullato.
In subordine, il ricorrente sollecita la proposizione della questione di costituzionalità dell’art. 11-ter del decreto-legge n. 92 del 2008, in relazione agl art. 3, 25 e 117 Cost. e 7 CEDU, nella parte in cui, operando retroattivamente, consente l’applicazione della misura patrimoniale della confisca ai soggetti ritenuti pericolosi ai sensi dell’art. 1, n. 2 della legge n. 1423 del 1956.
2.3. Con un terzo motivo, deduce l’erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 24 del d.lgs. n. 159/2011.
Censura la motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui ha ritenuto la sussistenza del presupposto legale della correlazione temporale tra i beni sequestrati e il tempo della manifestata pericolosità. Il ricorrente sostiene che i beni confiscati sarebbero stati acquistati ben prima del momento in cui si sarebbe manifestata la suddetta pericolosità e la Corte di appello avrebbe errato a dar rilievo a elementi inconferenti, quali la diffida di polizia del 1986.
Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato.
1.1. Il primo motivo è infondato.
La Corte di appello, invero, ha evidenziato che l’originario provvedimento ablativo si basava non solo sulla contestata pericolosità derivante dagli indizi in ordine al ruolo di organizzatore di un sodalizio criminale finalizzato al traffico stupefacenti – elemento che era venuto meno a seguito della sentenza di assoluzione – ma anche sulla pericolosità generica del COGNOME, relativa alla sua abituale e prolungata attività di commercio internazionale di ingenti quantità di sostanze stupefacenti, in relazione alla quale, aveva, peraltro, riportato una condanna definitiva proprio con la sentenza invocata dalla parte.
Al riguardo, la Corte territoriale ha posto in rilievo che, dalla lettura d decreto di confisca, tra l’altro, emergeva che la misura ablativa era relativa a beni acquisiti con i proventi dell’attività di spaccio svolta da COGNOME nonché con quelli
derivanti dal suo coinvolgimento in un commercio internazionale di stupefacenti (in concorso con COGNOME NOME).
Entrambi i giudici di merito hanno correttamente rilevato che – anche elidendo la pericolosità sociale “qualificata” del COGNOME, per la sopravvenuta sentenza di assoluzione – non risultava, comunque, essere mai venuto meno il presupposto di cui all’art. 1, n. 2, legge n. 1423 del 1956, in vigore sia all’epoca in cui era sta disposta la confisca (per effetto dell’art. 11-ter decreto-legge n. 92 del 2008) che tutt’oggi (art. 1, lettera b, d.lgs. n. 159/2011).
1.2. Il secondo motivo è infondato.
La Corte di appello, infatti, ha correttamente richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale che ha escluso la natura sanzionatoria della confisca, chiarendo che, in materia, non trova applicazione il principio di irretroattività di cui all’art. 2 cod. pen.: « Le modifiche introdotte nell’art. della legge n. 575 del 1965, dalle leggi n. 125 del 2008 e n. 94 del 2009, non hanno modificato la natura preventiva della confisca emessa nell’ambito del procedimento di prevenzione, sicchè rimane tuttora valida l’assimilazione dell’istituto alle misure di sicurezza e, dunque, l’applicabilità, in caso di succession di leggi nel tempo, della previsione di cui ,all’art. 200 cod. pen.» (Sez. U, Sentenza n. 4880 del 26/06/2014, Spinelli, Rv. 262602).
La Corte di appello, inoltre, ha correttamente ritenuto c:he gli effetti della sentenza numero 24 del 2019 della Corte costituzionale non potessero incidere sul provvedimento di confisca in questione, oramai definitivo, in quanto la pronuncia di illegittimità costituzionale contenuta nella sentenza in questione riguardava la sola lettera a) del d.lgs. n. 159 del 2011. Per quel che concerneva la pronuncia interpretativa di rigetto, contenuta nella medesima sentenza della Corte costituzionale, relativa alla lettera b) del d.lgs. n. 159 del 2011, ha correttamente escluso che essa potesse incidere su provvedimenti di confisca divenuti oramai definitivi, come quello in questione.
Si tratta di affermazioni perfettamente coerenti con quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, proprio nella sentenza invocata dal ricorrente (Sez. U, n. 3513 del 16/12/2021, Fiorentino, Rv. 282474), che hanno sì riconosciuto la possibilità di far valere il difetto originario dei presupposti della misura prevenzione, a seguito della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, attraverso la richiesta di revocazione, di cui all’art. 28, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, ma hanno espressamente limitato tale possibilità ai casi di provvedimento definitivo di confisca fondato sulla pericolosità generica, ex art comma 1, lett. a). Nella medesima pronuncia viene chiarito che il «valo persuasivo in ordine all’interpretazione adeguatrice avallata dalla sentenza n del 2019 in relazione all’art. 1, lett. b), cit. è privo di attitudine a i
giudicato formatosi in relazione al provvedimento che dispone la confisca di prevenzione», in quanto «proprio per il suo collocarsi esclusivamente sul piano delle interpretazioni costituzionalmente conformi e per la indiscussa carenza di efficacia erga omnes, la sentenza interpretativa di rigetto è inidonea a rimettere in discussione il giudicato formatosi sui provvedimento di confisca di prevenzione».
Va rilevato che la sentenza della seconda sezione invocata dal ricorrente nella parte relativa alla possibilità di far valere gli effetti sopravvenuti d sentenza n. 24 del 2019 della Corte costituzionale anche rispetto alla pericolosità sociale generica di cui alla lettera b) dell’art. 1 del d.lgs. n. :159 del 2011 (no nella parte relativa al rimedio esperibile) – è stata superata proprio dalla suddetta pronuncia delle Sezioni Unite, che hanno affermato che « In tema di misure di prevenzione, la Corte di cassazione, investita del ricorso in materia di confisca di prevenzione definitiva, adottata in relazione alle ipotesi di pericolosità generica ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a) e lett. b), digs. 6 settembre! 2011, n. 159, pe far valere gli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale pronunciata c sentenza n. 24 del 2019, è tenuta all’annullamento senza rinvio della sola misura fondata, in via esclusiva, sull’ipotesi di cui all’art. 1, comma 1, lett. a)» (Sez. n. 3513 del 16/12/2021; Fiorentino, Rv. 282474).
Gli elementi esposti dal ricorrente nel secondo motivo, dunque, non configurano alcun difetto originario dei presupposti per l’applicazione della misura che possa essere fatto valere rispetto a un provvedimento definitivo.
Quanto al “perimetro cronologico della confisca”, la Corte di appello ha correttamente rilevato che la parte aveva omesso di confrontarsi con l’esplicito giudicato che copriva la questione. In particolare, ha rilevato che, con il provvedimento definitivo applicativo della misura, erano stati ritenuti infondati i motivi legati alla lamentata anteriorità di alcuni acquisti, rispetto all’accertat pericolosità sociale del proposto, evidenziando gli elementi che facevano risalire la pericolosità del preposto ad epoca ben anteriore alla conclusione degli acquisti dei beni confiscati (addirittura al 1986).
La questione, dunque, è coperta da giudicato e, rispetto a essa, il ricorrente non ha proposto alcun elemento di effettiva novità, che, ai sensi della normativa in materia, potrebbe consentire la revoca della misura ablativa.
Manifestamente infondata è anche la questione di costituzionalità dell’art. 11ter del decreto-legge n. 92 del 2008, in relazione agli art. 3, 25 e 117 Cost. e 7 CEDU, nella parte in cui, operando retroattivamente, consente l’applicazione della misura patrimoniale della confisca ai soggetti ritenuti pericolosi ai sensi dell’art. 1, n. 2 della legge n. 1423 del 1956.
Al riguardo, va ricordato che pacifico è l’orientamento giurisprudenziale c ritiene “convenzionalmente” legittima l’applicazione retroattiva delle misure prevenzione patrimoniale, con riferimento a fatti anteriori all’entrata in vigore norme che le disciplinano, poiché le stesse, in quanto connotate da natu preventiva e non sanzionatoria, non sono riconducibili alla nozione di “pena” di all’art. 7 CEDU (Sez. 2 n. 33533 del 25/06/2021, Avorio, Rv. 281862; Sez. 3, n 23435 del 30/01/2020, COGNOME, n.m.; n. 12710 del 28/02/2020, COGNOME, n.m.; Sez. 1, n. 30710 del 20/01/2018, COGNOME, n.m.).
La stessa Corte costituzionale, proprio nella sentenza numero 24 del 2019, ha ribadito che: le misure in questione non costituiscono una sanzione, ma sono naturale conseguenza dell’illecita acquisizione dei beni, la quale determina un v genetico nella costituzione del diritto di proprietà in chi ne abbia acquis materiale disponibilità; in ragione di tale natura, ad esse non può essere est statuto costituzionale e convenzionale delle pene; «nelle numerose occasioni cui la Corte EDU ha sinora esaminato doglianze relative all’applicazione del confisca di prevenzione, mai è stata riconosciuta natura sostanzialmente penale questa misura >>; «è stato conseguentemente escluso che ad essa possano applicarsi gli artt. 6, nel suo “volet penai”, e 7 CEDU».
Sotto altro profilo, va rilevato che la questione, a ben vedere, non ri neppure rilevante nel caso in esame, nel quale la confisca era stata disposta i momento in cui era già vigente l’art. 11-ter del decreto-legge n, 92 del 2008 “correlazione temporale” era stata ritenuta sussistente con provvediment definitivo, rispetto al quale il ricorrente non ha proposto alcun elemento di eff novità, che, ai sensi della normativa in materia, avrebbe consentito di valutar revocabilità della misura ablativa.
1.3. Il terzo motivo è infondato.
In ordine alla correlazione temporale tra i beni sequestrati e il tempo d manifestata pericolosità, come già detto, la Corte di appello ha correttame rilevato che la parte aveva omesso di confrontarsi con il giudicato che copriva questione.
Rispetto a tale giudicato, il ricorrente non ha proposto &cun elemento effettiva novità, che, ai sensi della normativa wi materia, avrebbe consentit valutare la revocabilità della misura ablativa.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagament delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 13/09/2022