Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 6804 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6804 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 09/12/2025
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA avverso il decreto del 19/05/2025 della CORTE di APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento indicato in epigrafe, la Corte di appello di Palermo – Sezione Misure di Prevenzione ha confermato il decreto del Tribunale di Trapani del 14/04/2023, appellato da NOME COGNOME – soggetto condannato alla pena di anni quindici di reclusione, con sentenza del Tribunale di Trapani del 08/02/2021, in quanto ritenuto responsabile del delitto di cui all’art. 416bis cod. pen., accertato in Castelvetrano ed altre località della provincia di Trapani, dal 1997 e con condotta perdurante – e dalla coniuge NOME COGNOME. Tale decreto aveva:
disposto nei confronti del COGNOME l’applicazione della misura della sorveglianza speciale di P.S., con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza o di dimora abituale, per la durata di anni tre;
imposto, nei confronti del proposto, il versamento di una cauzione pari a euro tremila, da versare alla Cassa delle ammende entro il termine di novanta giorni, decorrenti dall’inizio dell’esecuzione della misura;
ordinato la confisca di beni immobili ubicati in Castelvetrano, intestati sia a NOME COGNOME (limitatamente alla quota indivisa di proprietà a lui riferibile, nonchØ di un terreno intestato allo stesso, per l’intero diritto di proprietà), sia alla moglie NOME COGNOME (segnatamente, trattasi di due fabbricati siti in territorio appartenente al Comune di Castelvetrano);
dichiarato già eseguita, in sede penale, la confisca dell’intero compendio aziendale riconducibile alla RAGIONE_SOCIALE ed alla RAGIONE_SOCIALE, nonchØ dei relativi beni mobili e immobili.
Ricorrono per cassazione NOME COGNOME e NOME COGNOME, con atto unico a firma congiunta degli AVV_NOTAIOti NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, deducendo due motivi, che
vengono di seguito enunciati entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 10 e 24 d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159, nonchØ 125 cod. proc. pen., in ragione della violazione del principio di correlazione temporale, che deve sussistere tra la pericolosità sociale del proposto e la confisca, con conseguente illegittimità della misura patrimoniale ed erronea applicazione del principio di autonomia del procedimento di prevenzione rispetto all’accertamento penale, nonchØ per motivazione assente o meramente apparente, con riferimento all’individuazione e alla qualificazione degli indici di manifestazione della pericolosità sociale. Sostiene la difesa, in particolare, che la Corte di appello abbia fondato la decisione esclusivamente sul contenuto delle dichiarazioni rese da NOME COGNOME nel corso delle indagini preliminari, senza tener conto della difforme portata di quanto poi da questi sostenuto, in sede di giudizio di prevenzione 2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione ex art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 10 e 24 d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159, 125 comma 3 cod. proc. pen., per motivazione assente o meramente apparente, in relazione alla ricostruzione dei redditi dell’interveniente NOME COGNOME, oltre che quanto agli esborsi effettuati dalla medesima per le relative acquisizioni (immobile sito in Castelvetrano, INDIRIZZO, INDIRIZZO, fol. 177, p.lla 1574, sub 4 e 5), anche con riferimento alla ritenuta sproporzione esistente, tra le fonti e gli impieghi.
Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Quanto al primo motivo, alle dichiarazioni accusatorie di COGNOME NOME (soggetto condannato in via definitiva per associazione mafiosa) – che costituiscono parte rilevante del corredo probatorio posto a base dell’opzione decisionale – si coniugano le piø ampie risultanze ricavabili dal processo penale celebrato nei confronti del ricorrente; in particolare, militano a carico del proposto le dichiarazioni rese dal collaboratore NOME COGNOME, oltre che il contenuto delle intercettazioni e gli esiti documentali degli accertamenti di PG. Le doglianze formulate in sede di ricorso – lungi dall’evidenziare un’ipotesi di motivazione apparente – propongono in realtà una rilettura delle emergenze procedimentali, provando vanamente a togliere forza persuasiva alle argomentazioni sussunte nel decreto impugnato. 4. I difensori di COGNOME e COGNOME hanno presentato memoria con conclusioni scritte, ribadendo – quanto al primo motivo di ricorso – come l’intento ‘scagionante’ e quindi ‘favoreggiatore’, attribuito al COGNOME ad opera della Corte di merito, imponesse al Giudice di appello di pronunciarsi sul profilo della credibilità soggettiva del medesimo dichiarante. Le dichiarazioni del collaboratore COGNOME, infatti, attengono a un periodo temporale successivo all’anno 2008.Si era richiamata, inoltre, la sentenza di condanna di primo grado; il termine iniziale della pericolosità qualificata, dunque, deve essere posticipato ad epoca
successiva agli anni 2007 e 2008.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono infondati.
Secondo quanto già sintetizzato in parte narrativa, viene in rilievo una confisca di prevenzione, inerente a beni mobili e immobili, oltre che a due aziende, adottata nei confronti di un soggetto condannato – con sentenza passata in giudicato – per il reato di associazione di stampo mafioso e della di lui moglie, quest’ultima nella veste di intestataria di alcuni di tali beni. A fondamento dell’affermazione di colpevolezza, secondo quanto emerge dall’impugnato decreto, sono state poste le propalazioni – giudicate intrinsecamente credibili e suffragate da adeguati riscontrati – del collaboratore di giustizia NOME COGNOME,
nonchØ le dichiarazioni rese dall’imprenditore NOME COGNOME, anch’egli condannato, con sentenza irrevocabile, per il reato di cui all’art. 416bis cod. pen.
Quanto al vissuto delinquenziale del COGNOME, i Giudici della prevenzione hanno ritenuto che egli abbia sfruttato la forza di intimidazione derivante dall’appartenenza mafiosa, nonchØ i legami che aveva stretto con l’associazione criminale egemone in Castelvetrano, per stabilire un monopolio imprenditoriale nel campo edile. In punto di attualità della pericolosità, manifestatasi a partire dal 2001, la Corte territoriale – condividendo le conclusioni raggiunte dal Tribunale di Trapani – la ha considerata agevolmente desumibile, dal grado di coinvolgimento del soggetto nelle logiche mafiose e dall’esistenza di una pluralità di suoi rapporti, intessuti con figure apicali del clan mafioso operante sul territorio di riferimento. L’atto di impugnazione, dunque, si articola in due distinti motivi, che di seguito si vanno ad esaminare.
3. Con il primo motivo, ci si duole del fatto che il giudizio di pericolosità, che sorregge l’avversato provvedimento di carattere ablatorio, si alimenti – in via praticamente esclusiva attraverso le originarie dichiarazioni rese da NOME COGNOME, in sede di indagini preliminari; non si sarebbe tenuto debitamente conto, dunque, dei difformi lumi dallo stesso forniti, nel contraddittorio tra le parti, dinanzi al giudice della prevenzione. In tal modo – prosegue l’impugnante – sarebbe restata sostanzialmente omessa l’instaurazione di un confronto critico, a fronte delle censure svolte mediante l’atto di appello e la Corte territoriale sarebbe approdata, infine, ad una erronea valutazione, in ordine alle dichiarazioni rese dal suddetto COGNOME.
Quanto al punto specifico, la difesa evidenzia la particolare valenza da attribuire alle dichiarazioni rese dal COGNOME in un secondo momento processuale, ossia dinanzi al Giudice della prevenzione; in tal sede, infatti, questi avrebbe dichiarato di aver affidato al COGNOME, effettivamente, la commessa volta alla realizzazione del RAGIONE_SOCIALE, ma solo a seguito di una sua libera scelta, scevra da ogni imposizione di tipo mafioso. Il mutato tenore delle dichiarazioni di COGNOME avrebbe dovuto comportare – in ipotesi difensiva – lo spostamento temporale, in avanti, del termine iniziale di manifestazione della pericolosità del condannato e, consequenzialmente, avrebbe dovuto determinare la revoca della confisca degli immobili sopra indicati, per esser stati essi acquistati in epoca molto piø risalente.
3.1. Giova anzitutto premettere come gli artt. 10 comma terzo e 27 comma secondo del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 limitino alla sola violazione di legge – nella materia che ora interessa – i motivi proponibili mediante ricorso per cassazione. Questo Collegio conosce e sposa il principio di diritto che stabilisce una sostanziale equipollenza, fra la motivazione inesistente o apparente e la violazione di legge, giungendo a una assimilazione degli effetti riconducibili alle due situazioni .
Nella concreta fattispecie, però, la struttura motivazionale che sostanzia il provvedimento impugnato non può, in alcun modo, essere considerata apparente e nemmeno inesistente; e a ben guardare, ciò non viene neanche dedotto dalla difesa, che invece incentra l’attenzione proprio su pretesi vizi dell’apparato argomentativo, seppur mascherandoli sotto le mentite spoglia della violazione di legge.
3.2. La censura difensiva contenuta nel ricorso, inoltre, Ł esattamente sovrapponibile a quanto dedotto dinanzi alla Corte distrettuale e, pertanto, non instaura alcun concreto dialogo, con la risposta fornita nell’avversato decreto.
In quest’ultimo, le dichiarazioni rese da COGNOME – nell’ambito del giudizio di prevenzione risultano raffrontate, in modo compiuto e coerente, con quanto sancito nella succitata sentenza di condanna, per il reato di cui all’art. 416bis cod. pen., a carico di COGNOME. La Corte territoriale, all’esito di tale comparazione, ha valutato non attendibili le nuove propalazioni di COGNOME, così mutuando la valutazione, di analogo contenuto, già compiuta dal Tribunale di Trapani e riportandosi ai relativi passaggi – ritenuti di univoca significazione, nonchØ coperti da giudicato e non scalfiti dal ‘mutamento di rotta’, intervenuto nella nuova versione dei fatti offerta dal dichiarante – ricavabili dalla sentenza della Corte di appello di Palermo; in quest’ultima pronuncia, infatti, vengono plasticamente delineati i rapporti collaborativi intercorsi nel tempo, fra COGNOME e il proposto COGNOME.
3.3. Noto Ł, però, come la funzione tipica dell’impugnazione sia quella della critica argomentata, avverso il provvedimento cui si riferisce; tale forma di revisione critica si realizza, però, attraverso la presentazione di motivi che sappiano indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento di ciascuna richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione, dunque, Ł il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (basta richiamare, fra tante, Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, COGNOME, Rv. 268822 – 01). Il motivo di ricorso in cassazione, infatti, Ł connotato da una duplice specificità, dovendo contenere l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell’impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente.
La mancanza di specificità del motivo, insomma, va valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione, tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (in tal senso, si vedano Sezione 2, n. 45958 del 21/10/2022, Bocchino, non mass. e Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Botartour Sami, Rv. 277710 -01).
3.4. Si deve poi anche tener presente – quanto al versante dei rapporti fra procedimento di prevenzione e giudicato penale – il costante orientamento giurisprudenziale, che valorizza costantemente l’autonomia fra le due tipologie di procedimenti: nell’uno vengono giudicate condotte nel loro complesso significative della pericolosità sociale, nell’altro si deve avere riguardo, infatti, a singoli fatti, da rapportare a modelli tipici di antigiuridicità. Ciò consente anche la rivalutazione – nel procedimento di prevenzione e nella peculiare ottica del giudizio di pericolosità, da condurre nei confronti del proposto – di circostanze di fatto accertate in procedimenti penali, prescindendo dal loro esito, essendo possibile l’utilizzazione anche di elementi probatori e indiziari di minore efficacia, a patto che venga dato atto delle ragioni per cui essi siano da ritenere sintomatici dell’attuale pericolosità del proposto.
Correttamente richiamata, nell’impugnato decreto, Ł dunque la regola ermeneutica secondo la quale – nel procedimento di prevenzione – Ł riservato al giudice un autonomo potere di valutazione, quanto agli elementi probatori e indiziari emergenti dai procedimenti penali, utilizzabili nei confronti dei soggetti indicati nella lett. a) dell’art. 4 del d.lgs. n. 159 del 2011; tale regola opera anche laddove tali elementi non siano stati reputati idonei, al fine di dimostrare la partecipazione di un determinato soggetto ad una associazione mafiosa, stante la diversità ontologica esistente, tra il concetto di “appartenenza” (evocato dalla
disposizione citata) e quello di “partecipazione”, necessaria in vista della integrazione del delitto ex art. 416bis cod. pen. Nel caso in cui sia intervenuta, però, condanna definitiva all’esito del procedimento penale, il giudice della prevenzione potrà riferirsi a tale accertamento alla stregua di un “fatto”, restando al contrario consentito – in presenza di condanna di carattere non definitivo – il richiamo alla sentenza medesima, da corredare con l’autonomo confronto con i relativi elementi probatori, ai fini della verifica circa la sussistenza dei presupposti atti a legittimare l’applicazione della misura di prevenzione (il principio Ł stato fissato, tra le altre, da Sez. 5, n. 1831 del 17/12/2015, dep. 2016, Mannina, Rv. 265862 – 01).
3.5. Venendo ancora alla concreta vicenda, la Corte territoriale ha sottolineato come COGNOME abbia fatto riferimento – nel corso degli interrogatori posti a fondamento della proposta, così come durante il processo instaurato a suo carico – all’esistenza di lavori affidati al COGNOME, su indicazione di elementi apicali del sodalizio mafioso. I Giudici hanno anche rimarcato la definitività – all’esito del processo penale – dell’accertamento inerente alla genesi dell’affidamento di tali lavori, che deve esser considerato quale fattore di carattere storico, evocativo dell’intraneità mafiosa del ricorrente.
Si Ł giudicata priva di qualsiasi ancoraggio oggettivo, infine, la censura – reiterata ora negli esatti termini – attinente alla esistenza, riguardo agli investimenti immobiliari temporalmente collocabili in epoca antecedente all’anno 2007, del legame con il necessario requisito della pericolosità del proposto.
3.6. In definitiva, a fronte di un provvedimento esaustivo e lineare, oltre che privo di qualsivoglia forma di ‘torsione’, rispetto alla vigente normativa, la doglianza difensiva risulta meramente reiterativa, oltre che improntata alla semplice contestazione; il motivo, quindi, non merita accoglimento.
Con la seconda censura, si deduce come la COGNOME – con riferimento agli immobili a lei venduti, nell’anno 2015, dalla RAGIONE_SOCIALE – godesse di redditi di provenienza lecita da lavoro, che erano ampiamente in grado di consentirle l’acquisto. L’errore in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato consisterebbe allora attenendosi sempre alla prospettazione difensiva – nel fatto di ritenere che la ricorrente abbia interamente versato il prezzo di acquisto, al momento della stipula dell’atto; risulta pacificamente acclarato, al contrario, come vi sia stata la previsione di una dilazione, nei sessanta mesi successivi, del pagamento della cifra complessivamente pattuita tra le parti.
4.1. La censura difensiva, in tal modo, si mostra palesemente finalizzata alla mera rivisitazione di questioni di merito, adeguatamente affrontate nell’ordinanza impugnata. ¨ noto, però, come sia improponibile ogni doglianza che verta su tematiche di puro fatto, che siano tese a sottoporre al giudice di legittimità una diversa valutazione delle prove raccolte.
Tanto esula dal novero dei vizi deducibili ex art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., con limiti non aggirabili, ovviamente, col mero richiamo a violazioni normative di cui agli artt. 192, 125 e 546 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04).
L’unica possibilità di deduzione in tal senso, dunque, Ł costituita dall’emersione di omissioni, contraddizioni o illogicità manifeste e, naturalmente, decisive. Queste ultime, in quanto «manifeste», devono essere tali da apparire di lapalissiana evidenza, per essere la motivazione fondata su congetture implausibili o per avere la stessa trascurato dati di superiore valenza (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME, Rv. 207944-01; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, COGNOME, Rv. 205621-01; Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504-01; Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609-01).
4.2. La doglianza difensiva, al contrario, si incentra proprio sull’auspicio di una nuova e
diversa valutazione del compendio probatorio.
Anche sul punto specifico, come detto, la valutazione compiuta dalla Corte di appello di Palermo Ł completa e puntuale, nel descrivere un patrimonio aziendale inquinato dalla mafiosità e nel collocare l’acquisto da parte della COGNOME per disposizione delle imprese facenti capo al COGNOME effettuato con redditi in parte derivati dall’attività di legale rappresentante di una delle imprese stesse e nel definire la stessa persona che non avrebbe avuto una autonoma capacità lecita di procedere all’esborso, ma resasi acquirente degli immobili confiscati nel periodo di piena pericolosità del marito e di costante sperequazione per difetto dei redditi familiari rispetto alle spese sostenute ed agli acquisti operati. Nel decreto impugnato si conclude quindi che i beni ripetono la natura illecita della provvista in origine accumulata, derivando essi dall’impiego di risorse illecitamente ottenute. I due immobili oggetto del provvedimento ablatorio, infatti, sono giunti alla COGNOME nel 2015, ma erano già nella disponibilità indiretta del NOME, nel periodo di piena pericolosità di questi, così rientrando essi in un complessivo patrimonio aziendale che era ampiamente inquinato dalla mafiosità.
NØ sono riscontrabili aporie o carenze motivazionali tali da rendere meramente apparente l’apparato giustificativo del decreto in esame nell’affermare, nella valutazione compiuta dalla Corte territoriale, laritenuta insufficienza della rappresentate – e ritenute modeste – risorse autonome della COGNOME.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto dei ricorsi; segue ex lege la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 09/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME