Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 525 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 525 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 11/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da
RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE per i RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spa avverso decreto del Tribunale di Latina del 6 maggio 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Latina, giudicando dell’opposizione proposta ai sensi dell’art. 59 d.lgs. n. 159 del 2011 da RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE avverso la reiezione della domanda di insinuazione al passivo relativa alla procedura di prevenzione promossa ai danni
di COGNOME NOME e COGNOME NOME e inerente RAGIONE_SOCIALE pretese legate a rapporti di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo intrattenuti dalla detta ricorrente con la società RAGIONE_SOCIALE avvinta nelle quote e nel patrimonio dalla misura patrimoniale citata, ha confermato la decisione assunta dal giudice delegato.
2.Proposto ricorso per cassazione, questa Corte, con la sentenza n. 17853 del 28 gennaio 2021, ha annullato il provvedimento impugnato mettendo in evidenza che l’esclusione del credito trovava ragione nell’indimostrata sussistenza del “requisito della buona fede, senza previamente verificare l’esistenza di un rapporto di strumentalità tra il contratto di locazione RAGIONE_SOCIALEa e l’attività illecita sulla della quale è stata riconosciuta la pericolosità sociale del proposto e in forza della quale è stato pronunciato il conseguente provvedimento di confisca di prevenzione”; accertamento ritenuto propedeutico alla successiva verifica della buona fede, indebitamente anteposta nel provvedimento impugnato.
3.Con il decreto descritto in epigrafe il Tribunale di Latina, giudicando in sede di rinvio ha nuovamente confermato la reiezione dell’opposizione interposta dal creditore istante.
In particolare, sul piano della strumentale funzionalità (della fonte) del credito oggetto di insinua rispetto all’attività illecita posta a fondamento della pericolosit sociale ascritta al proposto, il Tribunale ha evidenziato la sostanziale eccentricità del contratto di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo indicato a supporto della pretesa, che non poteva ritenersi finalizzato a dotare la RAGIONE_SOCIALE di beni strumentali alla relativa attività di impresa bensì a garantire alla stessa ulteriori disponibilità finanziar destinate “a confluire nell’attività di reimpiego delle condotte sintomatiche della pericolosità sociale indicata a supporto della confisca”. Tanto perché la società coinvolta nella confisca, stipulando analogo contratto di locazione RAGIONE_SOCIALEa con altro istituto – RAGIONE_SOCIALE -, aveva finanziato l’acquisizione di beni identici a quelli presi in considerazione dal rapporto negoziale evocato a sostegno della domanda, della quale dunque la RAGIONE_SOCIALE non necessitava per l’ordinario svolgimento della relativa attività imprenditoriale. Da qui anche la ritenuta insussistenza del requisito della buona fede.
4. Propone un nuovo ricorso la società creditrice e lamenta:
-difetto integrale di motivazione, perché come già messo in evidenza nel precedente ricorso, la domanda di insinuazione e il conseguente giudizio di opposizione riguardavano due diversi contratti di RAGIONE_SOCIALE, distinti dai n. 1169777 del 28 aprile 2009 e n. NUMERO_DOCUMENTO del 29 dicembre 2011, mentre il Tribunale ha sempre limitato la verifica al primo di tali rapporti senza nulla rispondere RAGIONE_SOCIALE critiche sollevate con l’opposizione avverso la reiezione del credito vantato in relazione al secondo;
-la manifesta illogicità della motivazione resa per escludere la strumentalità, atteso che seguendo la logica esposta dal provvedimento impugnato, la duplicazione negoziale evidenziata non avrebbe portato maggiore liquidità alla RAGIONE_SOCIALE bensì alla società venditrice dei beni strumentali in questione, che avrebbe incamerato due volte il prezzo finanziato dalla ricorrente;
-l’apoditticità dell’affermazione in forza della quale siffatta maggiore liquidità avrebbe implementato l’attività illecita valorizzata nell’ottica della pericolosit sociale sottesa alla confisca;
l’incongruenza della valutazione resa perché il Tribunale, nel rimarcare la fittizietà dell’operazione negoziale perché ingiustificatamente duplicata, avrebbe fatto confusione tra i diversi rapporti intrattenuti dalla ricorrente con la RAGIONE_SOCIALE facendo erroneo riferimento alla fattura emessa dalla banca creditrice nel 2012 in relazione al contratto n. 1418756 del 29 dicembre 2011 e non a quella del 2009 relativa al primo contratto – n. 1169777 del 28 aprile 2009- con il quale furono acquistati i beni in questione, trascurando di considerare dunque che tale ultimo contratto era stato stipulato precedentemente a quello, di analogo contenuto, poi concluso con RAGIONE_SOCIALE, aspetto che minava in radice la consecuzione logica dell’argomentare svolto a sostegno del giudizio di strumentalità speso dal giudice del rinvio;
-l’apodittica automaticità del ragionamento diretto a far coincidere le valutazioni spese in relazione alla strumentalità rispetto al diverso tema della buona fede, negata senza considerare l’insieme di considerazioni critiche svolte dalla ricorrente nel formulare l’opposizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato così da imporre un nuovo annullamento con rinvio.
2.Giova ribadire che con riguardo alla verifica di legittimità inerente RAGIONE_SOCIALE decisioni rese ai sensi dell’art. 59, comma 7, d.l.gs. n. 159 del 2011 non vengono in gioco le ordinarie limitazioni previste per il ricorso in cassazione in materia d prevenzione sancite dall’art. 10 dello stesso decreto (Sezione 6^, n. 28350 del 15/07/2020, Rv. 279627). Possono dunque essere dedotti vizi diversi da quelli della mera violazione di legge.
3.Ciò premesso, va rimarcato che, in linea con quanto messo in evidenza dal ricorso, la pretesa oggetto di insinua (legata a canoni insoluti e restituzione di beni) riposa su due diversi rapporti di RAGIONE_SOCIALE, uno stipulato nel 2009 e l’altro stipulato nel 2011, entrambi destinati a garantire all’utilizzatore – la societ confiscata -beni forniti dalla medesima società venditrice, la RAGIONE_SOCIALE.
Ciò malgrado, sia nel provvedimento annullato in occasione della prima verifica di legittimità, sia in quello ora impugnato reso in esito al rinvio dispost dal precedente intervento rescindente, il Tribunale ha operato una crasi tra le due operazioni negoziali : la motivazione da infatti conto di un .niziale riferimento al primo di questi contratti ( n. NUMERO_DOCUMENTO del 28 aprile 2009) cui viene raccordata la consegna della merce acquisita all’utilizzatore in forza del secondo ( la fattura n. 1 del 2012 emessa dalla società fornitrice, legata tuttavia al RAGIONE_SOCIALE concesso dalla ricorrente, distinto dal n. NUMERO_DOCUMENTO del 29 dicembre 2011).
4.Siffatta confusione tra tali due diversi momenti negoziali inficia in radice la linea logica seguita dal provvedimento impugnato. L’affermazione in forza della quale si trattava di beni identici, oggetto di plurime forniture fittiziament rappresentate dRAGIONE_SOCIALE citate operazioni commerciali – così da garantire alla società confiscata di avere anche indirettamente una liquidità frutto di un artifizio contrattuale, probabilmente concordato con la venditrice e agevolmente conoscibile dalla concedente il finanziamento, considerata l’incongruenza imprenditoriale della relativa operazione commerciale, ribadita pedissequamente in brevi margini di tempo- muove dal presupposto logico che il negozio stipulato dalla società ricorrente fosse successivo a quello contratto dalla RAGIONE_SOCIALE, sempre con i medesimi interlocutori negoziali e ugualmente connotato dallo stesso oggetto.
In disparte il dato della diversità soggettiva dei due concedenti – che presuppone un ulteriore sviluppo argomentativo, nel caso non rinvenuto-, è a dirsi che la situazione in fatto immediatamente rassegnata dallo stesso provvedimento impugnato rassegna una dinamica contraria, essendo il rapporto di RAGIONE_SOCIALE intrattenuto con RAGIONE_SOCIALE (risalente al 2010) successivo al primo dei contratti stipulati con RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE (2009). E tale incoerenza, quantomeno con riferimento alla prima delle forniture garantite con siffatto meccanismo negoziale (e sempre che la seconda effettuata grazie ad un nuovo finanziamento reso dalla odierna ricorrente, quella del 2011, abbia avuto ad oggetto sempre la fornitura degli stessi beni), necessita di un indispensabile ulteriore chiarimento che, di per sé impone, l’annullamento della decisione impugnata.
5. A tanto si aggiunga anche l’evidente incompletezza del ragionamento steso a sostegno della ritenuta strumentalità, il cui portato, per forza di cose, presuppone la precisazione del rapporto che correva tra la società RAGIONE_SOCIALE e il soggetto socialmente pericoloso, alla cui formale o sostanziale titolarità sono state riferite le quote della società fatta oggetto di confisca.
Più precisamente, occorreva precisare in che modo l’attività imprenditoriale di quest’ultima potesse ritenersi influenzata o a sua volta potesse influenzare l’attività criminale posta a supporto del giudizio di pericolosità, in termini anche d
conoscibilità esterna del dato, aspetto che finisce per rifluire anche in relazione al diverso ma intrinsecamente correlato giudizio sulla buona fede (Sezione 6, n. 27692 del 19 maggio 2021, n. m. sul punto, con i richiami ivi contenuti; Sezione 6, n. 28034 dell’8 giugno 2021, n.m.).
In altre parole, va ribadito che la semplice potenziale matrice illecita destinata ad influenzare e definire il contenuto di una operazione negoziale, in tesi prospettabile, potrebbe anche risultare indifferente rispetto alla legittimità del credito vantato dalla odierna ricorrente, se non si chiariscono, a monte i momenti di collegamento tra l’impresa che ne è stata protagonista, il soggetto proposto e la pericolosità da questi espressa valorizzata a sostegno della confisca, snodi inferenziali imprescindibili dei successivi temi inerenti alla verifica del strumentalità del credito e della buona fede del creditore istante, letti nella loro progressione logico-giuridica già emarginata dal precedente intervento rescindente.
Da qui l’annullamento con rinvio, per consentire al Tribunale di colmare le incongruenze argomentative riscontrate alla luce delle superiori indicazioni di principio.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Latina. Così deciso 1’11/11/2022.