Confisca di Prevenzione Terzo: L’Onere della Prova sulla Titolarità del Bene
La recente sentenza della Corte di Cassazione, n. 1193 del 2024, offre un importante chiarimento sui limiti dell’impugnazione nel caso di una confisca di prevenzione per un terzo intestatario di un bene. La decisione sottolinea un principio cardine: il terzo che si vede coinvolto in una tale procedura non può contestare i presupposti della pericolosità del ‘proposto’, ma deve concentrare la propria difesa sulla dimostrazione dell’effettiva titolarità e proprietà del bene. Analizziamo nel dettaglio la vicenda e le conclusioni della Suprema Corte.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un decreto della Corte di Appello di Venezia, che confermava la confisca di un immobile situato a Montebelluna. Il bene, sebbene formalmente intestato a due persone, era stato ritenuto nella piena disponibilità di un loro parente, considerato soggetto socialmente pericoloso ai sensi della normativa antimafia (D.Lgs. 159/2011).
I due intestatari formali, ritenendosi terzi interessati e lesi dal provvedimento, hanno proposto ricorso per cassazione. La loro linea difensiva, tuttavia, non si è concentrata sulla prova della loro effettiva proprietà dell’immobile, bensì sulla contestazione della pericolosità sociale del parente. Sostenevano, infatti, che tale pericolosità era stata esclusa da un precedente decreto del 2015 e non poteva essere desunta da una successiva sentenza di condanna del 2019.
I Limiti del Ricorso nella Confisca di Prevenzione per il Terzo
Il punto cruciale della questione giuridica riguarda l’oggetto della contestazione che può essere sollevata dal terzo intestatario. La Corte di Cassazione, nel dichiarare inammissibili i ricorsi, ha ribadito un orientamento consolidato. Quando una confisca di prevenzione colpisce un bene ritenuto fittiziamente intestato a un terzo, quest’ultimo ha un unico interesse giuridicamente rilevante da far valere: rivendicare la propria reale ed effettiva titolarità sul bene.
In altre parole, il terzo deve assolvere all’onere di allegare e provare che il bene è genuinamente suo e non è nella disponibilità del ‘proposto’. Qualsiasi questione relativa ai presupposti della misura di prevenzione – come la pericolosità sociale del proposto, la sproporzione tra il suo reddito e il valore dei beni, o la provenienza illecita del bene stesso – è del tutto estranea alla sua posizione processuale. Solo il ‘proposto’ è legittimato a contestare tali aspetti.
La Decisione della Corte di Cassazione
Sulla base di queste premesse, la Suprema Corte ha rigettato i ricorsi per manifesta carenza di interesse. I ricorrenti, infatti, avevano incentrato le loro censure esclusivamente sulla presunta insussistenza della pericolosità del proposto, senza muovere alcuna contestazione o fornire alcuna prova riguardo alla ritenuta fittizietà dell’intestazione dell’immobile.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è lineare e si fonda sulla distinzione netta tra le posizioni processuali del proposto e del terzo. L’interesse del terzo è limitato alla tutela del suo presunto diritto di proprietà. Se il terzo contesta la pericolosità del proposto, sta di fatto sostenendo che il bene, pur essendo del proposto, non dovrebbe essere confiscato. Questo argomento, però, non lo riguarda direttamente e non è idoneo a tutelare il suo diritto. L’unico modo per sottrarre il bene alla confisca, per il terzo, è dimostrare che quel bene è effettivamente suo e non del proposto. Avendo i ricorrenti omesso di affrontare questo punto cruciale, il loro ricorso è risultato privo di un interesse giuridicamente tutelabile.
Le Conclusioni
La sentenza in esame ha importanti implicazioni pratiche. Chiunque si trovi nella posizione di terzo intestatario di un bene coinvolto in una procedura di confisca di prevenzione deve essere consapevole che la propria strategia difensiva non può vertere sui presupposti della misura applicata al proposto. È necessario, invece, raccogliere e presentare tutti gli elementi utili a dimostrare la provenienza lecita dei fondi utilizzati per l’acquisto e l’effettiva, non simulata, titolarità del diritto di proprietà. In assenza di tale prova, ogni altra argomentazione risulterà inefficace e l’impugnazione sarà destinata all’inammissibilità.
Chi può contestare la pericolosità sociale del ‘proposto’ in un procedimento di confisca di prevenzione?
Esclusivamente il ‘proposto’ stesso, ovvero la persona considerata socialmente pericolosa nei cui confronti è stata avviata la misura di prevenzione.
Cosa deve dimostrare un terzo intestatario per opporsi alla confisca di un bene ritenuto fittiziamente intestato?
Il terzo deve rivendicare e provare l’effettiva titolarità e proprietà del bene sottoposto a vincolo, dimostrando che l’intestazione a suo nome non è fittizia ma corrisponde alla realtà giuridica e fattuale.
Perché il ricorso dei terzi è stato dichiarato inammissibile in questo caso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, poiché i ricorrenti hanno contestato unicamente il presupposto della pericolosità del proposto, senza dedurre alcunché riguardo alla ritenuta fittizia intestazione del bene, che era l’unico argomento che erano legittimati a sollevare.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1193 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1193 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOMECOGNOME nata a Piedimonte Matese il 30/08/1945
COGNOME nato a Piedimonte Matese il 30/08/1945
avverso il decreto del 16/09/2022 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME
COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
Con il decreto in epigrafe la Corte di appello di Venezia, a seguito di rico dei terzi interessati NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso il decre emesso il 7 marzo-16 maggio 2022 dal locale Tribunale, ha confermato la decisione con la quale è stata disposta la confisca dell’immobile sito in IMontebelluna (TV) alla INDIRIZZO in quanto fittiziamente intestato ai predetti ma disponibilità del proposto NOME COGNOME considerato persona socialmente pericolosa ai sensi dell’art. 1 lett. b) d.leg.vo r -L 159/2011.
Avverso il decreto hanno proposto ricorso per cassazione i predetti terz interessati che con comune atto del difensore deducono con unico motivo violazione degli artt. 16, 18 e 24 d.leg. vo n. 159/2011 in relazione alla de mancanza di pericolosità del proposto al momento di acquisto del bene, considerato il contrasto con il giudicato già formatosi in relazione al decreto 2015 con il quale il Tribunale di Treviso l’aveva esclusa e non superata da allegazioni in atti e, segnatamente, dalla sentenza di condanna del Tribunale Treviso del 5/11/2019.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili per carenza dí interesse.
Deve essere ribadito l’orientamento secondo il quale nel caso di confisca d prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati ad un te questi può rivendicare esclusivamente l’effettiva titolarità e la proprietà dei sottoposti a vincolo, assolvendo al relativo onere di allegazione, mentre no legittimato a sostenere che il bene sia di effettiva proprietà del proposto, es del tutto estraneo ad ogni questione giuridica relativa ai presupposti l’applicazione della misura nei confronti di quest’ultimo – quali la condizion pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato ed il re dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso – e che solo costui può ave interesse a far valere (Sez. 5, n. 333 del 20/11/2020 Cc. , dep. 2021, Ica Rv. 280249).
I ricorrenti terzi interessati, pertanto, avendo contestato il presupp della pericolosità del proposto nulla deducendo in ordine alla ritenuta fit intestazione in capo agli stessi del bene confiscato, sono incorsi nella ind inammissibilità delle censure proposte.
Ma declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna de ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equ determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende,
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna í ricorrenti all pagamento del spese processuali e della somma di euroil tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 04/12/2023.