Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16482 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 16482 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALAGIANO il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 22/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni del difensore, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugNOME, con ogni conseguente statuizione.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con provvedimento del 22/05/2023, ha parzialmente riformato il decreto di confisca emesso dal Tribunale di Taranto in data 15/11/2022, revocando la confisca del terreno in INDIRIZZO Calzo di RAGIONE_SOCIALE, iscritto al foglio 21, p.11a 162 del Comune di RAGIONE_SOCIALE con restituzione in favore di COGNOME NOME e COGNOME NOME, con conferma nel resto del provvedimento impugNOME (confisca dell’immobile e relativi accessori siti in INDIRIZZO Calzo RAGIONE_SOCIALE, in catasto al foglio 21, p.11e n. 158, 159, 160, 162, 163 del comune di RAGIONE_SOCIALE, formalmente intestato e COGNOME NOME, moglie del proposto COGNOME NOME).
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso COGNOME NOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo due motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. GLYPH Violazione di legge, violazione di norme processuali e vizio della motivazione in relazione agli artt. 7 e 23 del d.lgs. n. 159 del 2011; l’ordinanza impugnata è censurabile perché non ha dichiarato la nullità della “ordinanza” impugnata perché emessa “in violazione della mancata integrazione del contraddittorio”, in mancanza di notifica ai terzi titolari sui beni oggetto della richiesta di prevenzione patrimoniale e della conseguente confisca e, specificamente, al figlio del ricorrente COGNOME NOME, atteso che la presenza di questi nel procedimento di prevenzione deve essere intesa come obbligatoria.
2.2. GLYPH Violazione di legge, violazione di norme processuali e vizio della motivazione in relazione all’art. 24 del d.lgs. n. 159 del 2011; la motivazione è del tutto carente ed illogica nell’aver ritenuto la ricorrenza dei presupposti legittimanti la confisca dell’immobile; il provvedimento si basa su “illazioni e ipotesi di studio”, in mancanza di qualsiasi profilo di attualità, avendo richiamato condanne di molto precedenti e senza alcuna prova che la pericolosità investa l’intero percorso esistenziale del COGNOME, né che i beni siano acquistati con proventi illeciti, piuttosto che tramite l’attività lavorativa svolta dallo stesso; inoltre se il COGNOME avesse voluto riciclare i suoi guadagni illeciti, avrebbe acquistato il terreno molto prima dell’anno 2006, mentre ricorre la prova che lo abbia realizzato ogni attività sul bene in economia, né assume rilievo l’eventualità che lo abbia realizzato con proventi di evasione fiscale atteso che questa non si è protratta con professionalità e sistematicità.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti.
Questa Corte ha chiarito, con principio che qui si intende ribadire, che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione nella quale va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento costitutivo della fattispecie legittimante l’applicazione della misura, ovvero con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 8626 del 08/11/2023, COGNOME; Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, COGNOME, Rv. 260246-01). I motivi proposti si caratterizzano nel caso in esame per evidente genericità, aspecificità e manifesta infondatezza, risolvendosi entrambi in censure del tutto disancorate dalla puntuale e logica motivazione della Corte di appello, che ha ricostruito e richiamato in modo analitico ed argomentato, l’insieme di elementi posti a base del provvedimento adottato nei confronti del ricorrente, pienamente condividendo anche le argomentazioni del primo giudice.
Con tale complesso ed approfondito iter argomentativo il ricorrente non si confronta affatto, sia quanto al primo motivo di ricorso (avendo la Corte di appello non solo richiamato i principi di diritto che sono stati affermati sul tema della integrazione del contraddittorio, ma anche affrontato la posizione specifica del COGNOME NOME, chiarendo come allo stesso fosse stato notificato in data 04/03/2020 il decreto di citazione per l’udienza camerale del 07/04/2020, tanto che lo stesso aveva provveduto alla nomina di difensore e procuratore speciale), che quanto alla seconda doglianza che si traduce in una generica e confusa lettura alternativa, reiterativa nella sostanza, quanto alla ritenuta ricorrenza dei presupposti legittimanti la misura di prevenzione, senza alcun confronto con l’articolata motivazione della Corte di appello (in particolare par. 6 quanto al presupposto soggettivo di applicabilità della misura di prevenzione, dove si ricostruiscono elementi significativi quanto al percorso criminale e di accumulazione illecita del ricorrente, con piena considerazione di tutte le doglianze difensive, nonché par. 7 e 8 quanto ai presupposti oggettivi e al giudizio di sproporzione, articolato in modo puntuale
e specifico e di fatto non contestato dal ricorrente). Con tale motivazione il ricorrente non si confronta affatto, ricadendo all’evidenza in una aspecificità del motivo, in assenza della lamentata violazione di legge.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 3 aprile 2024 Il consigliere estensore