Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 17526 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17526 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/02/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME, nata a Barcellona Pozzo di Gotto il DATA_NASCITA;
Avverso il decreto emesso il 03/02/2022 dalla Corte di appello di Messina;
Sentita la relazione del AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con decreto emesso il 3 febbraio 2022 la Corte di appello di Messina, per quanto di interesse ai presenti fini, confermava il provvedimento impugnato, deliberato dal Tribunale di Messina il 5 maggio 2021, rigettando l’appello proposto da NOME COGNOME, con cui era stata disposta la confisca di un bene immobile.
L’unità immobiliare sottoposta a confisca, intestata a NOME COGNOME, era ubicata a Messina ed era stata acquistata dalla ricorrente, nel corso del 1992, per la somma di 29.954,50 euro, che veniva corrisposta ai venditori, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Il decreto confermativo censurato, innanzitutto, si fondava sulla pericolosità sociale qualificata di NOME COGNOME COGNOME che è il coniuge della ricorrente -, che derivava dal suo inserimento nell’ambiente della RAGIONE_SOCIALE organizzata dell’area di Barcellona Pozzo di Gotto, che si riteneva dimostrato dalle condanne riportate dallo stesso COGNOME nei procedimenti penali denominati “RAGIONE_SOCIALE” e “RAGIONE_SOCIALE“, per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. In tale ambito, si accertava ch NOME COGNOME era inserito nella famiglia mafiosa di Barcellona Pozzo di Gotto, in cui gravitava forte del suo legame parentale con NOME COGNOME, che era un esponente di vertice della stessa consorteria, come riferito dai collaboratori di giustizia NOME COGNOME e NOME COGNOME.
La confisca di cui si invocava la revoca veniva disposta sulla base degli accertamenti di polizia giudiziaria condotti dalla Guardia di RAGIONE_SOCIALE di Messina relativi alla situazione finanziaria della famiglia COGNOME, da cui emergeva che i redditi dichiarati dai componenti del nucleo familiare dell’incisa erano insufficienti a consentire l’acquisto dell’immobile confiscato. Né tantonneno era possibile attribuire rilievo alle risorse finanziarie accumulate dal nucleo familiare della ricorrente con altre forme di risparmio, che, anche a volere ipotizzare la plausibilità dell’assunto difensivo, risultavano comunque inidonee a legittimare l’acquisto dell’immobile confiscato, perfezionatosi nel 1992.
Questi elementi processuali imponevano la conferma del provvedimento impugnato nell’interesse di NOME COGNOME.
Avverso questa ordinanza NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del decreto impugnato, in riferimento agli artt. 19, 24, 26 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che legittimavano l’esercizio dei poteri ablatori nei confronti della
ricorrente, che, peraltro, era pacificamente estranea all’ambiente della RAGIONE_SOCIALE organizzata barcellonese.
Si deduceva, in proposito, che le allegazioni difensive attestavano la legittima provenienza delle somme impiegate per l’acquisto del bene confiscato, nel valutare la quale non si poteva prescindere dalle risorse finanziarie di cui disponeva la famiglia COGNOME al momento dell’acquisizione, peraltro attestate dal fatto che una parte consistente del patrimonio originariamente sequestrato – composto da quattro unità immobiliari – era stato restituito con lo stesso provvedimento impugnato.
Si deduceva, al contempo, che la confisca del bene era stata eseguita senza tenere conto degli indici ISTAT relativi all’anno 1992, nell’applicare i quali la Corte di appello di Messina avrebbe dovuto considerare la posizione reddituale della figlia della ricorrente, NOME COGNOME, che componeva il suo nucleo familiare e che disponeva di risorse finanziarie idonee a legittimare l’acquisizione immobiliare controversa.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento del decreto impugnato.
RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME è inammissibile.
In via preliminare, deve rilevarsi che l’ambito del sindacato devoluto alla Corte di cassazione, nelle ipotesi di confische di prevenzione, è limitato alle sole violazioni di legge.
La limitazione dei motivi di ricorso alle sole violazioni di legge comporta che il controllo di legittimità riguardi l’inosservanza di disposizioni di leg sostanziale e processuale e l’assenza di motivazione, che priva l’atto impugnato dei requisiti prescritti per i provvedimenti giurisdizionali, in termini generali, dal disposizione dell’art. 125 cod. proc. pen.
In questa cornice, il vizio deducibile in termini di mancanza di motivazione del provvedimento censurato, conformemente a quanto da tempo affermato dalle Sezioni Unite in tema di ricorsi per cassazione ammessi per le sole violazioni di legge (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, COGNOME, Rv. 22461101), comprende, oltre all’ipotesi, meramente scolastica, di un atto totalmente privo di giustificazioni, ma dotato del solo dispositivo, tutti i casi in cui motivazione risulti sprovvista dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito.
A queste patologie motivazionali devono essere equiparate le ipotesi in cui le linee argomentative dell’atto processuale sono talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione censurata, atteso che, in tali casi, si «prospetta la violazione dell’art. 125 cod. proc. pen., che impone l’obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali» (Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Catalano, Rv. 261590-01).
Deve, invece, escludersi che le violazioni di legge censurabili in questa sede, relativamente ai provvedimenti oggetto di vaglio, possano comprendere i vizi di illogicità e di contraddittorietà della motivazione, che non possono trovare spazio giurisdizionale, presupponendo tali censure l’esistenza di un provvedimento dotato di una struttura argomentativa incompatibile con la patologia processuale in esame e non configurandosi, in ipotesi di questo genere, alcuna violazione dell’obbligo di motivare gli atti processuali (Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, COGNOME, Rv. 25489301; Sez. 1, n. 37351 del 06/05/2004, Trigila, Rv. 260805-01; Sez. 1, n. 5338 del 14/11/2003, Ganci, Rv. 226628-01).
In questa cornice ermeneutica, occorre considerare i singoli passaggi del decreto impugnato, tenendo conto delle doglianze prospettate dalla difesa della ricorrente, allo scopo di verificarne l’effettiva congruità rispetto all’impiant motivazionale del provvedimento censurato.
Tanto premesso, occorre anzitutto affrontare la questione del requisito dell’attualità della pericolosità sociale di NOME COGNOMECOGNOME ti coniuge di NOME COGNOME, in correlazione all’acquisizione del bene immobile sottoposto a confisca, alla luce dell’intervento chiarificatore delle Sezioni Unite, secondo cui devono ritenersi suscettibili di ablazione i soli beni patrimoniali acquistati nell’ar temporale in cui si è manifestata la pericolosità sociale del soggetto passivo della misura – o eventualmente del terzo allo stesso collegato -, tenuto conto del momento in cui si è concretizzata tale condizione (Sez. U, n. 4880 del 29/06/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262605-01).
Nell’arresto giurisprudenziale richiamato, allo scopo di GLYPH delimitare cronologicamente gli ambiti di pericolosità sociale legittimanti l’adozione di un provvedimento di prevenzione, si affermava il seguente principio di diritto: «La pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche “misura temporale” del suo ambito applicativo; ne consegue che, con riferimento alla c.d. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell’arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, mentre, con riferimento alla c.d. pericolosità qualificata, il
giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l’intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibil di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato» (Sez. U, n. 4880 del 29/06/2014, dep. 2015, COGNOME, cit.).
Ne discende che sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquisiti nell’arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, indipendentemente dalla persistente pericolosità dell’inciso al momento della proposta di prevenzione. Tale conclusione consegue all’apprezzamento dello stesso presupposto giustificativo della confisca, ossia alla ragionevole presunzione che il bene sia stato acquistato con i proventi di un’attività illecita ed è, dunque, pienamente coerente con la natura preventiva della misura ablativa, ribadita dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 4880 del 29/06/2014, dep. 2015, COGNOME, cit.).
Pertanto, alla stregua di tale principio, l’ablazione di beni di cui si assume la provenienza illecita può considerarsi legittima, in quanto espressione dell’esercizio del potere discrezionale del legislatore, solo laddove risponde all’interesse generale di rimuovere dal circuito economico beni illecitamente acquistati. D’altra parte, la funzione sociale della proprietà privata può esplicarsi legittimamente solo a condizione che il suo acquisto sia conforme alle regole imposte dall’ordinamento giuridico.
Questo significa che presupposto ineludibile di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale continua a essere la pericolosità sociale del soggetto inciso o di un terzo allo stesso collegato, come nel caso di NOME COGNOME, che comporta la sua riconducibilità a una delle categorie soggettive previste dalla normativa di settore. Non può non richiamarsi, sul punto, la giurisprudenza consolidata di questa Corte, che ha precisato che, anche nei casi di applicazione disgiunta, il giudice della prevenzione deve valutare – sia pure incidenter tantum -la condizione di pericolosità del soggetto nei cui confronti sia richiesta la misura di prevenzione patrimoniale, in quanto la confisca disgiunta non è un istituto che ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico un’azione diretta sul bene inciso, restando imprescindibile il rapporto tra la pericolosità sociale del soggetto e gli incrementi patrimoniali conseguiti (Sez. 6, n. 5536 del 15/01/2016, COGNOME, Rv. 265957-01; Sez. 2, n. 30395 del 07/05/2015, COGNOME, Rv. 264296-01; Sez. 1, n. 26751 del 26/05/2009, COGNOME, Rv. 244790-01; Sez. 1, n. 6000 del 04/02/2009, NOME, Rv. 243364-01).
Nella cornice ermeneutica descritta nei paragrafi precedenti, deve rilevarsi che la difesa di NOME COGNOME, pur formulando articolate doglianze, non forniva indicazioni utili all’individuazione dei segmenti motivazionali del provvedimento impugnato rilevanti ai fini della revoca della confisca dell’immobile oggetto di vaglio, disposta dalla Corte di appello di Messina il 3 febbraio 2022.
Osserva il Collegio che la parte ricorrente articolava una serie di considerazioni di natura fattuale, finalizzate a sollecitare inammissibili valutazioni di merito ovvero a esprimere meri dissensi valutativi sul compendio processuale esaminato dalla Corte di appello di Messina, che non possono essere assumere alcun rilievo utile alla stregua dei parametri, richiamati nel paragrafb 2 e. -1, rilevanti ex art. 606 cod. proc. pen.
Il provvedimento impugnato, invero, valutava correttamente le condizioni reddituali della famiglia COGNOME e il suo tenore di vita, così come accertati dalla Guardia RAGIONE_SOCIALE di Messina, correlando tali dati probatori al momento dell’acquisto dell’immobile controverso – che aveva luogo nel 1992 – e alla condizione di pericolosità sociale qualificata di NOME COGNOME, ‘H marito della ricorrente, che era un esponente storico della RAGIONE_SOCIALE organizzata di Barcellona Pozzo di Gotto.
La condizione di pericolosità sociale qualificata di NOME COGNOME si riteneva dimostrata sulla base delle condanne riportate nei processi penali denominati “RAGIONE_SOCIALE” e “RAGIONE_SOCIALE 7″, per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. Gli esiti di tali procedimenti, infatti, consentivano di affermare, fin dalla fine degli ann Ottanta, l’esistenza di un collegamento consortile stabile tra il condannato e il cugino, NOME COGNOME, che era un esponente di vertice della famiglia mafiosa di Barcellona Pozzo di Gotto, come concordemente riferito dai collaboranti NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Riconosciuta la pericolosità sociale qualificata di NOME COGNOMECOGNOME COGNOME Corte di appello di Messina si soffermava sulle modalità di acquisizione dell’unità immobiliare sottoposta ad ablazione, che era sta acquistata da NOME COGNOME, nel corso del 1992, per la somma di 29.954,50 euro, corrisposta ai venditori, NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME. Tale importo veniva ritenuto sproporzionato rispetto alle risorse reddituali di cui disponeva la famiglia COGNOME nell’anno 1992, che venivano esaminate in più ampio contesto temporale, compreso tra il 1987 e il 1995.
Si evidenziava, in proposito, che il reddito annuale di cui disponeva la famiglia COGNOME nell’arco temporale esaminato variava da un importo minimo di 3.000,00 euro a un importo massimo di 7.000,00 euro. Tali importi venivano ritenuti appena sufficienti a garantire una soglia esistenziale minima al
nucleo familiare di NOME COGNOME ed erano obiettivamente inidonei a consentire un accantonamento di risorse funzionale a permettere l’acquisto controverso.
Non possono, in proposito, non condividersi le conclusioni alle quali perveniva la Corte di appello di Messina, che, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 4 del provvedimento impugnato, a proposito dell’insufficienza delle risorse finanziarie di cui disponeva la famiglia COGNOME al momento dell’acquisto dell’immobile confiscato, osservava che i «redditi annuali accertati tra il 1987 ed il 1995 variano da un minimo di 3.000,00 euro ad un massimo di 7.000,00 euro, così da potere sostenere effettivamente una minima soglia vitale ed in ogni caso nessun risparmio significativo»
Né assumono rilievo le doglianze sull’inadeguata valutazione degli indici ISTAT relativi all’anno 1992, nell’applicare i quali la Corte di appello di Messina avrebbe dovuto tenere conto della posizione reddituale della figlia della ricorrente, NOME COGNOME, che componeva il suo nucleo familiare e che disponeva di risorse finanziarie idonee a legittinnarOlimmobile sottoposto ad ablazione.
Degli indici statistici ISTAT la Corte di appello di Messina faceva corretta applicazione, evidenziando che tali parametri permettevano di effettuare un’adeguata valutazione presuntiva delle spese di mantenimento sostenute dalla famiglia COGNOME, tenuto conto dell’area urbana di Barcellona Pozzo di Gotto, in cui vivevano i componenti del nucleo familiare della ricorrente. Questi indici statistici, quindi, venivano ritenuti altamente attendibili, consentendo di ricostruire il tenore di vita della famiglia COGNOME–NOME e di quantificare le spese sostenute dai componenti di tale nucleo familiare.
In questa cornice, deve rilevarsi che la difesa della ricorrente, anziché formulare inammissibili censure fattuali, avrebbe co dovuto confrontarsi analiticamente con le conclusioni raggiunte dalla Corte di appello di Messina, incentrate sulle insufficienti risorse reddituali della famiglia COGNOME esplicitando, relativamente a tali profili valutativi, riguardanti l’arco temporal compreso tra il 1987 e il 1995, le ragioni che non consentivano l’adozione della misura ablatoria. La parte ricorrente, pertanto, non poteva limitarsi a richiamare, peraltro assertivamente, le disponibilità finanziarie del nucleo familiare di NOME, ma avrebbe dovuto esplicitare i motivi che non consentivano di ritenere ingiustificata la sproporzione reddituale riscontrata per l’anno 1992 e di ritenere legittimo l’acquisto dell’immobile controverso (Sez. 2, n. 7462 del 30/01/2018, COGNOME, Rv. 272091-01; Sez. 6, n. 28267 del 10/05/2017, COGNOME, Rv. 270144-01; Sez. 1, n. 13387 del 16/05/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. P_IVA–P_IVA).
Le considerazioni esposte impongono di ritenere inammissibile il ricorso proposto da NOME COGNOME, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 febbraio 2023
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente