Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1334 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1334 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 3160/2025
NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO2025
NOME COGNOME
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a CASSINO il DATA_NASCITA NOME nato a FROSINONE il DATA_NASCITA
RAGIONE_SOCIALE
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto la avverso il decreto del 04/02/2025 della Corte d’appello di Roma Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Roma con decreto del 4 febbraio 2025 rigettava l’appello proposto da NOME COGNOME, quale erede di NOME, e da NOME COGNOME avverso l’ordinanza con il Tribunale di Frosinone aveva rigettato l’istanza di revoca della confisca di prevenzione disposta il 15 luglio 2011 nei confronti di NOME e NOME.
Il tribunale aveva dato atto che entrambi i proposti erano stati assolti dal reato di associazione per delinquere e ricettazione per insussistenza del fatto e inoltre che la Corte di appello di Roma aveva loro riconosciuto l’indennizzo per l’ingiusta detenzione.
La misura era stata disposta sul presupposto dell’appartenenza dei preposti ad entrambe le categorie di pericolosità sociale, contemplate dall’art. 1 lett. a) e b) d.lgs. 159/2011; la Corte rilevava come tale decisione non fosse suscettibile di rivalutazione in ragione del principio sancito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 24709 dell’11 gennaio 2023, purchØ la misura fosse fondata anche sulla categoria non dichiarata incostituzionale e che la motivazione fondata su tale motivo non illegittimo fosse autonoma e sufficiente a fondare il provvedimento ablatorio.
La sentenza di questa Corte n. 29551 del 7 ottobre 2020 aveva dato atto che la medesima questione, fondata sulla pronuncia di incostituzionalità dell’art. 1 lett. a) d.lgs. 159/2011, era già stata affrontata e rigettata nel corso di altro procedimento finalizzato alla
revoca della misura di prevenzione patrimoniale e tale decisione veniva confermata da tale ultima pronuncia.
Anche la sentenza di assoluzione dei preposti, fondata sulla non credibilità delle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, era stata ritenuta, in occasione di analoga istanza di revoca, inidonea a modificare il provvedimento ablatorio.
Il dato nuovo posto a fondamento della istanza di revoca era costituito dalle ordinanze con cui la Corte ha riconosciuto la riparazione per l’ingiusta detenzione: ma, secondo la Corte, anche tali decisioni erano dirette derivazioni delle sentenze assolutorie con l’ulteriore considerazione che nessuno dei preposti aveva dato adito a condotte che potessero ingenerare la convinzione di un loro coinvolgimento nell’attività illecita.
Ad ogni buon conto, il decreto di confisca non si fondava sulle dichiarazioni del collaboratore non ritenuto credibile, bensì sulle dichiarazioni di altri collaboratori, oltre che sui precedenti, sulle pendenze e sulle risultanze delle attività captative.
L’ordinanza impugnata avanti alla Corte aveva ribadito che la prova rilevante ai fini della revoca della confisca Ł quella sopravvenuta al provvedimento, ovvero anche quella preesistente, purchØ incolpevolmente scoperta successivamente, mentre non lo Ł quella deducibile ma non dedotta, sempre che l’interessato non dimostri l’impossibilità di una tempestiva deduzione.
La Corte, sul presupposto che la sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale non potesse, con riguardo alla categoria di pericolosità sub b) dell’art. 1 d.lgs. 159/2011, dispiegare efficacia retroattiva su decisioni definitive, sempre che la motivazione fosse precisa nell’individuare i profili di pericolosità dei preposti, rigettava il gravame avverso il provvedimento di rigetto del Tribunale.
Le imputazioni da cui i proposti erano stati assolti e per le quali avevano usufruito della riparazione per l’ingiusta detenzione erano solo uno dei tanti elementi considerati nel provvedimento impugnato.
Avverso detto provvedimento propongono ricorso NOME COGNOME e NOME COGNOME, nella sua qualità sopra indicata, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia.
2.1 Il ricorso proposto da COGNOME si articola su un unico motivo costituito dalla lamentata violazione dell’art. 1 comma 1 lett. b) d.lgs. 159/2011 e dal correlativo vizio di motivazione.
Nell’atto di appello si era fatto presente che i proventi delle attività delittuose devono costituire la fonte unica ovvero quella principale del reddito del proposto; questo Ł il vero elemento differenziale rispetto all’art. 1 comma 1 lett. a) d. lgs. 159/2011 dichiarato incostituzionale.
Gli elementi che raccordano il ricorrente alle attività delittuose sono risalenti al 2000, ma il patrimonio del proposto era ben piø risalente; pertanto, i provvedimenti impugnati non avrebbero valutato nØ la contiguità temporale, nØ l’incidenza significativa delle attività delittuose contestate sull’incremento patrimoniale del proposto.
Non rilevante Ł, poi, il requisito della sproporzione tra il tenore di vita e le capacità contributive dichiarate, che secondo il provvedimento impugnato sarebbe segnale evidente dello svolgimento di attività imprenditoriali finanziate con proventi delle attività illecite.
Il rimando fatto dalla Corte al provvedimento genetico quanto al rapporto di derivazione dalle attività illecite rende la motivazione sul punto assolutamente apparente; non sarebbe
stata fatta la prova di resistenza quanto alla riconducibilità della pericolosità alla categoria sub b), poichØ Ł stato operato un generico rimando alla motivazione che non ha distinto le due ipotesi.
2.2. Il ricorso proposto da NOME COGNOME a mezzo del difensore di fiducia si articola in un unico motivo, riguardante la violazione degli artt. 1, 18, 19, e 20 del d.lgs. 159/2011.
La ricorrente sottolinea la legittimità della revoca del provvedimento ablatorio con finalità di revisione e la necessità della verifica della sussistenza dei presupposti in capo al ricorrente di pericolosità, indicati all’art. 1 comma 1 lett. b) del d.lgs. 159/2011.
In particolare, sarebbe dimostrativo della pericolosità che si tratti di delitti commessi abitualmente dal preposto, che abbiano generato profitti e che abbiano costituito l’unico suo reddito.
Il provvedimento impugnato non avrebbe indagato la natura lucrogenetica dei reati che avevano interessato il ricorrente; non sarebbe, cioŁ, stato indicato alcun reato attribuibile ai COGNOME che fosse anche produttivo di reddito.
Secondo la ricorrente, la sentenza di assoluzione costituisce una vistosa incrinatura nel corredo fattuale in base al quale si era pervenuti alla misura ablatoria.
La ricorrente riportava ampi stralci dell’atto di gravame, dimostrativi della liceità dell’attività svolta dai proposti come emersa nella sentenza di assoluzione, cui la Corte, con l’impugnato provvedimento, non avrebbe dato risposta alcuna.
La Corte, inoltre, avrebbe svilito l’elemento nuovo, rappresentato dal riconoscimento del risarcimento per l’ingiusta detenzione, con provvedimento che ha accertato l’estraneità del COGNOME a qualunque condotta illecita.
Il provvedimento impugnato, oltre a non evidenziare gli elementi che ricondurrebbero i proposti alla categoria di pericolosità generica di cui alla lett. b) dell’art. 1 d.lgs. 159/2011, avrebbe trascurato anche di indicare quale attività delittuosa attribuita ai ricorrenti sarebbe stata produttiva di reddito e in quale segmento temporale ciò sia accaduto, con riferimento al momento in cui si Ł verificato l’incremento patrimoniale.
Il sostituto procuratore generale NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Con memorie in data 22 ottobre 2025 e 31 ottobre 2015, rispettivamente COGNOME NOME e NOME hanno depositato tramite i difensori di fiducia repliche alle conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale, insistendo per l’accoglimento dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Entrambi i ricorsi sono infondati.
Il principio da seguire, come indicato già nel provvedimento impugnato, Ł quello secondo il quale in tema di misure di prevenzione patrimoniali, il rimedio esperibile avverso il provvedimento definitivo di confisca fondato sulla pericolosità generica, ex art. 1, comma 1,
lett. a), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, al fine di far valere il difetto originario dei presupposti della misura, a seguito della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, Ł quello della richiesta di revocazione di cui all’art. 28, comma 2, del d.lgs. citato e non, invece, quello dell’incidente di esecuzione (Sez. U, n. 3513 del 16/12/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282474 – 01)
In tema di misure di prevenzione, la Corte di cassazione, investita del ricorso in materia di confisca di prevenzione definitiva, adottata in relazione alle ipotesi di pericolosità generica ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a) e lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per far valere gli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale pronunciata con sentenza n. 24 del 2019, Ł tenuta all’annullamento senza rinvio della sola misura fondata, in via esclusiva, sull’ipotesi di cui all’art. 1, comma 1, lett. a). (Sez. U, n. 3513 del 16/12/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282474 – 02)
Con riguardo alla confisca di prevenzione, il legislatore del 2011 ha introdotto un rimedio ad hoc , ossia la revocazione ex art. 28 del d. lgs. n. 159 del 2011, per le ipotesi in cui l’interessato intenda far valere il ricorrere di ipotesi di anomalia genetica del provvedimento ablatorio, sottraendo, allo stesso tempo, tale provvedimento alla condizione di intrinseca “precarietà” collegata alla preclusione rebus sic stantibus in cui si sostanziava e continua a sostanziarsi per le misure di prevenzione personali – il giudicato di prevenzione.
La relazione di accompagnamento del d. lgs. n. 159 del 2011 descrive con chiarezza la duplice finalità sottesa all’introduzione del nuovo istituto della revocazione, volta a «fornire una disciplina compiuta, che da un lato assicuri agli interessati le necessarie garanzie, dall’altro consenta alla confisca di conservare, dopo la sua “definitività”, il connotato della “irreversibilità”». L’emancipazione della confisca di prevenzione dal regime preclusivo “debole” Ł stata messa in luce da Sez. U, Spinelli, lì dove ha rimarcato la sua «connaturata vocazione alla definitività, nel senso dell’irreversibile mutamento del regime giuridico della cosa per effetto della sua forzata acquisizione al patrimonio dello Stato, con conseguente spoliazione del soggetto inciso». In questa prospettiva, la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che la fisiologica revocabilità delle misure di prevenzione personale, soggette al principio rebus sic stantibus , in quanto ancorate alla perdurante verifica dell’attualità della pericolosità, e regolate (già dall’art. 7 della legge n. 1423 del 1956 e oggi) dall’art. 11, d. lgs. n. 159 del 2011, non può estendersi alla misura di prevenzione della confisca, che comporta la definitiva ablazione del patrimonio frutto di accumulazione di proventi illeciti e può essere revocata solo per il tramite della revocazione ex art. 28, d. lgs. n. 159 del 2011 (Sez. 6, n. 23839 del 26/04/2019, Mammoliti, Rv. 275987).»
Così interpretato, l’art. 28, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 include nel proprio ambito applicativo la declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 24 del 2019 della Corte costituzionale, che, avendo investito in toto una delle figure di pericolosità sociale giustificatrici – anche – della confisca, integra senz’altro quel difetto originario dei presupposti per l’applicazione del provvedimento ablatorio che costituisce, nei termini indicati, condizione applicativa della revocazione.
In questa stessa prospettiva, Sez. U, n. 23016 del 31/03/2004, Pezzella, Rv. 227523 – 4 ha ribadito che le sentenze interpretative di rigetto della Corte costituzionale, a differenza di quelle dichiarative dell’illegittimità costituzionale di norme, non hanno efficacia erga omnes e pertanto determinano solo un vincolo negativo per il giudice del procedimento in cui Ł stata sollevata la relativa questione, mentre in tutti gli altri casi il giudice conserva il potere – dovere di interpretare in piena autonomia le disposizioni di
legge a norma dell’art. 101, secondo comma, Cost., purchØ ne dia una lettura costituzionalmente orientata, ancorchØ differente da quella indicata nella decisione interpretativa di rigetto.
Per i giudici comuni diversi da quello a quo , dunque, viene in rilievo, come puntualizzato da Sez. U, n. 25 del 16/12/1998, dep. 1999, Alagni, Rv. 212075, non già un vincolo giuridico, ma il «valore persuasivo» della sentenza interpretativa di rigetto, che costituisce «un precedente autorevole nonchØ il risultato di una interpretazione sistematica in funzione adeguatrice proveniente dall’organo piø qualificato in tema di interpretazione costituzionale».
La giurisprudenza di legittimità, in una fattispecie relativa a confisca disposta in relazione alla riconosciuta pericolosità del proposto ex art. 1, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 159 del 2011, n. 159, ha sottolineato come le sentenze della Corte costituzionale, nella parte in cui dichiarino l’infondatezza della questione sollevata fornendo indicazioni interpretative che escludano il vizio di incostituzionalità, non consentano la revoca dei provvedimenti definitivi, potendo «costituire solamente un autorevole punto di riferimento per l’interpretazione della disciplina in questione nei procedimenti pendenti, non anche svolgere una valenza “demolitoria” rispetto alle decisioni che hanno acquisito carattere di definitività procedimentale» (Sez. 6, n. 29551 del 2020, NOME, cit.).
Un esame specifico deve poi essere dedicato all’ipotesi, frequente nella prassi, in cui la confisca risulti disposta sulla base di un “doppio titolo”, ossia sulla base dell’iscrizione del proposto sia nella categoria soggettiva di cui alla lett. a), del comma 1 dell’art. 1, d. lgs. n. 159 del 2011, sia in quella di cui alla lett. b). In tali ipotesi, l’ovvia fondatezza della richiesta di revocazione con riguardo alla lett. a) cit. deve accompagnarsi alla verifica se il “titolo” di cui alla lett. b) cit. sia, rispetto allo specifico provvedimento di confisca che viene in rilievo, autonomo e autosufficiente, ossia svincolato dal sostegno giustificativo correlato alla figura di pericolosità sociale dichiarata incostituzionale e idoneo – nella prospettazione del giudice di merito – a offrire integrale fondamento al provvedimento ablatorio, in tutte le componenti patrimoniali che ha preso ad oggetto.
Qualora tale verifica dia esito positivo, la confisca non può essere revocata, basandosi su un titolo non colpito dalla declaratoria di illegittimità, nØ, come sostengono alcune pronunce espressive, in particolare, del primo orientamento, il giudice della revocazione deve accertare che il provvedimento di applicazione di una misura fondata sul giudizio di cd. pericolosità generica – anche – ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. b), cit. sia fornito di adeguata motivazione circa la sussistenza del triplice requisito (delitti commessi abitualmente dal proposto che abbiano effettivamente generato profitti per il predetto, costituenti l’unico suo reddito o, quantomeno, una componente significativa dello stesso), ritenuto necessario, alla luce della richiamata sentenza del giudice delle leggi, affinchØ le condotte sintomatiche di pericolosità possano rientrare in via esclusiva nella lett. b) dell’art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2011; invero, sostenere che il giudice della revocazione debba rivalutare gli elementi posti a sostegno dell’affermazione dell’ascrivibilità del soggetto alla luce dei canoni interpretativi avallati dalla sentenza n. 24 del 2019 significherebbe, in buona sostanza, attribuire alla pronuncia di rigetto quell’attitudine a incidere erga omnes sul provvedimento di confisca divenuto irrevocabile di cui, come si Ł visto, essa Ł priva.
La Corte di cassazione, qualora sia investita del ricorso avverso un provvedimento applicativo di misura che, prima della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lett. a), del d. lgs. n. 159 del 2011, ad opera della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, abbia inquadrato la pericolosità sociale del proposto nelle
fattispecie di cui alle lett. a) e b) del citato art. 1, non Ł tenuta a disporre l’annullamento con rinvio di tale provvedimento per una nuova valutazione del materiale probatorio, in quanto lo stesso Ł già stato delibato nel contraddittorio delle parti e ritenuto sufficiente a ricavarne la ricorrenza dei presupposti delle misure di prevenzione, per essere il proposto annoverabile anche nella categoria criminologica di cui alla citata lett. b) dell’art. 1 cit. (Sez. 6, n. 38077 del 2019, Falasca, cit.); fermo restando che il fondamento giustificativo della confisca basato sulla categoria criminologica non investita dalla declaratoria di illegittimità costituzionale deve connotarsi nei termini di autonomia e autosufficienza sopra indicati.
In questo senso Sez. 1 n. 19548/2025 n.m., ha affermato che la valutazione che Ł chiamato a porre in essere il giudice del procedimento revocatorio deve muoversi su binari di «ortopedia ricostruttiva», nel senso che la necessaria elisione dei riferimenti contenuti – nella procedura che ha generato il titolo definitivo – alla disposizione dichiarata incostituzionale, ha come scopo non già una contestuale ‘rivalutazione’ e ‘attualizzazione’ della residua ipotesi di inquadramento soggettivo del proposto (art. 1 co. 1 lett. b del d.lgs. n. 159 del 2011), quanto una mera presa d’atto della complessiva tenuta del provvedimento di confisca una volta depurato dalla «porzione di base fattuale» riferita ai ‘traffici delittuosi’.
Ove tale operazione si sia conclusa con esito positivo, nel senso che la disamina della decisione di cui Ł stata chiesta la revoca consente di escludere la ‘effettiva incidenza’ sul decisum della disposizione in tema di ‘traffici delittuosi’ dichiarata incostituzionale, il giudice del procedimento revocatorio non Ł legittimato a svolgere una opera di «attualizzazione» del percorso argomentativo e giuridico che Ł stato, all’epoca, svolto in riferimento alla categoria soggettiva di pericolosità ancora vigente (l’art. 1 comma 1 lett. b del citato d.lgs. n. 159 del 2011, nel senso di soggetto dedito ad attività delittuose produttive di reddito con cui sostiene, almeno in parte, il proprio tenore di vita), come se si trattasse di decidere nuovamente il giudizio di cognizione, ora per allora.
Ciò premesso, in vari passaggi i ricorsi evocano il riferimento in via cumulativa alle figure di pericolosità di cui alle lett. a) e b) dell’art. 1 cit., invocando espressamente (anche nella memoria successivamente depositata) la necessità di una valutazione della riconoscibilità della figura di cui alla lett. b) alla luce del triplice requisito delineato, con riguardo a detta figura, dalla pronuncia della Corte costituzionale; valutazione, questa, la cui necessità resta invece esclusa alla luce delle conclusioni raggiunte.
Il provvedimento impugnato, infatti, fa espresso riferimento al fatto che l’originario provvedimento fondava la misura ablatoria su un giudizio di pericolosità generica ai sensi dell’art. 1 lett. a) e b) del d.lgs. 159/2011; in ragioni dei principi testØ richiamati ciò non consente – laddove, appunto, vi sia riferimento anche al profilo di pericolosità non attinto dalla pronuncia della Corte Costituzionale e vi sia una motivazione autonoma circa tale aspetto di pericolosità – una rivalutazione ora per allora delle condizioni di applicabilità della misura di prevenzione basata su tale profilo di pericolosità generica che richiama il vivere dei proventi di attività delittuose: gli elementi che fondano il giudizio di pericolosità generica ex lett. b) cit. sono richiamati in ordine cronologico alle pagg. 8 – 13 del provvedimento impugnato.
Come già indicato, la SU COGNOME indica le linee guida per risolvere le questioni poste dai ricorsi.
Il rimedio esperito ed esperibile Ł la revocazione, che, però, restringe il perimetro degli
elementi sopravvenuti da fare valere ai fini della invocata revoca del provvedimento genetico.
Il ricorso NOME richiama quale elemento nuovo i provvedimenti che hanno riconosciuto il risarcimento per l’ingiusta detenzione.
Nella Sez. 6, NOME cit. si Ł tra l’altro affermato che i limiti di cui all’art. 28 d.lgs. 159/2011 valgono anche laddove la prova nuova sia la stessa già evidenziata dall’interessato con una precedente richiesta di revoca ex art. 7 legge n. 1423 del 1956, rigettata con provvedimento che, anche a seguito di eventuali successive impugnazioni, sia divenuto definitivo.
Infatti, la richiesta di rimozione del provvedimento definitivo ai sensi del predetto art. 7 deve muoversi nello stesso ambito della rivedibilità del giudicato di cui agli artt. 630 ss. cod. proc. pen., con postulazione dunque di prove nuove sopravvenute alla conclusione del procedimento, ovvero di inconciliabilità di provvedimenti giudiziari, ovvero di procedimento di prevenzione fondato su atti falsi o su un altro reato, laddove gli elementi dedotti siano diretti a dimostrare l’insussistenza di uno o piø dei presupposti del provvedimento reale e pertanto, in primo luogo, la pericolosità del proposto (in questo senso Sez. U, n. 57 del 19/12/2006, dep. 2007, Auddino, Rv. 234955).
Nel provvedimento impugnato si Ł affermato – e tale argomentazione non Ł stata confutata dai ricorrenti – che il presupposto per il riconoscimento della riparazione per l’ingiusta detenzione Ł costituito dalle sentenze di assoluzione, la cui incidenza sul provvedimento ablatorio, anche successivamente al passaggio in giudicato, Ł già stata valutata ed esclusa con provvedimento definitivo; pertanto Ł evidente, come già detto, a fortiori , la irrilevanza delle ordinanze in questione, basate, oltretutto, sui medesimi elementi già vagliati con provvedimento divenuto definitivo.
Il ricorso COGNOME tende, invece, a fare ciò che l’insegnamento di NOME COGNOME esclude che si possa fare: cerca, cioŁ, di fare esprimere alla Corte, in sede di revocazione del provvedimento ablatorio, un nuovo giudizio su un fatto precluso, cioŁ sulla sussistenza dei presupposti individuati dalla lett. b) per la emissione del provvedimento ablatorio.
Peraltro, come piø volte ricordato, sulla sorte del provvedimento ablatorio Ł già intervenuta questa Corte con una sentenza che ha portato ad affermare le due massime che sotto si riportano: in tema di misure di prevenzione patrimoniale, ai fini della revoca della confisca definitiva ai sensi dell’art. 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, non costituisce fatto nuovo il mero passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione nel procedimento penale nel quale il proposto era imputato, e il cui contrasto con il provvedimento ablatorio sia stato in precedenza già valutato, in quanto l’irrevocabilità della pronunzia assolutoria costituisce un dato puramente formale (Sez. 6, n. 29551 del 07/10/2020, NOME, Rv. 279845 – 01); le sentenze della Corte costituzionale, nella parte in cui dichiarino l’infondatezza della questione sollevata fornendo indicazioni interpretative che escludano il vizio di incostituzionalità, non consentono la revoca dei provvedimenti definitivi, tenuto conto che l’art. 30, comma 4, legge 11 marzo 1957, n. 87, prevede il superamento del giudicato solo nel caso di sentenza che dichiari l’incostituzionalità di una norma penale o processuale che incida sul trattamento sanzionatorio. (Fattispecie relativa a confisca disposta in relazione alla riconosciuta pericolosità del proposto ex art. 1, comma 1, lett. b), del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in cui la Corte ha precisato che, essendo il procedimento definito con decreto irrevocabile, il provvedimento ablatorio non poteva essere revocato sulla base delle
indicazioni interpretative fornite dalla sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019 nella parte in cui non ha dichiarato l’incostituzionalità della norma). (Sez. 6, n. 29551 del 07/10/2020, NOME, Rv. 279845 – 02)
Così si esprimeva in motivazione questa Corte: «di tali criteri interpretativi la Corte di appello ha fatto buon governo nel caso di specie, evidenziando – con motivazione comunque congrua – come il tema del conflitto tra il giudicato di prevenzione, conclusosi con il decreto irrevocabile di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca, e il giudicato penale, avente ad oggetto la vicenda processuale nella quale parallelamente i due proposti erano imputati del reato di cui all’art. 416 bis cod. pen., dal quale erano stati poi mandati assolti, fosse stato già portato dai due NOME all’attenzione dell’autorità giudiziaria competente: come risulta anche dalla sentenza adottata da questa Corte il 19 aprile 2016 con la quale – nel rigettare i ricorsi che erano stati presentati dai due COGNOME avverso il decreto della Corte di appello di Roma di conferma degli originari provvedimenti del Tribunale di Frosinone del 15 luglio 2009 e del 15 luglio 2011 di applicazione della misura di prevenzione – venne esaminata ex professo la questione della permanenza della pericolosità sociale anche dopo l’emissione nel processo penale della citata sentenza di assoluzione dei due imputati dal reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso.
L’unico dato sopravvenuto Ł rappresentato dal passaggio in giudicato di quella sentenza di assoluzione che, però, Ł un dato puramente formale, non potendosi qualificare come elemento di fatto nuovo tale da giustificare l’ammissibilità di una nuova richiesta di revoca: istanza con la quale Ł stata sostanzialmente riproposta la medesima questione già esaminata e definita con provvedimenti divenuti irrevocabili, al cui tenore correttamente la Corte territoriale, con il decreto oggetto dell’odierno ricorso, ha fatto ampiamente rinvio.»
Quindi, da un lato, era precluso al giudice – adito con lo strumento della revocazione di rivalutare la sussistenza originaria dei presupposti di pericolosità generica ex art. 1 lett. b) d. lgs. 159/2011 con giudizio ora per allora e dall’altro non gli erano stati sottoposti elementi nuovi in ragione dei quali rivedere il provvedimento ablatorio.
Per le ragioni testØ evidenziate entrambi i ricorsi debbono essere rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 7 novembre 2025.
Il AVV_NOTAIO estensore
NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME