Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 162 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 162 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2022
SENTENZA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
lette/s.at4Le le conclusioni del PG 1, LoN3
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NETTUNO il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIA
Ritenuto in fatto
1. La Corte di appello di Perugia ha dichiarato inammissibile e comunque rigettato la richiesta di NOME COGNOME di revocazione, in qualità di terzo proprietario, della confisca dell’imbarcazione da diporto, modello TARGA_VEICOLO, sottoposta a confisca di prevenzione con decreto della Corte di appello di Roma.
Ha osservato che le asserite prove nuove non sono tali, atteso che la Corte di appello di Roma ha esaminato il tema della sussistenza al tempo, in capo a NOME COGNOME, di una capacità reddituale sufficiente a consentire l’acquisto dell’imbarcazione. La documentazione allegata alla richiesta di revocazione non è comunque idonea a superare il quadro delle risultanze in fatto già puntualmente valutate e illustrate con il provvedimento di confisca. La Corte di appello di Roma ha dato atto di risultanze convergenti nel senso che circa il 70% della provvista dei due assegni circolari utilizzati per il pagamento del corrispettivo dell’imbarcazione provenne da sette versamenti di denaro contante. Da qui la sostanziale irrilevanza della produzione del richiedente.
Avverso il decreto ha proposto ricorso il difensore di NOME COGNOME, che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. È errata l’affermazione che non sono state addotte prove nuove. Il ricorrente aveva prodotto nel procedimento di prevenzione le parcelle per competenze professionali e ciò per dimostrare la legittima provenienza del denaro impiegato per l’acquisto dell’imbarcazione sottoposta a confisca. Aveva anche depositato la sua dichiarazione dei redditi IRPEF per l’anno 2011, che dimostrava ancor di più la sua capacità reddituale. È quindi del tutto illogica e contraddittoria la motivazione dell’impugnato decreto nella parte in cui ha avallato l’affermazione che non può escludersi la provenienza delle somme in contanti.
Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
La Corte di appello di Perugia ha con chiarezza evidenziato che il tema della esistenza, al momento dell’acquisto del bene in confisca, di una sufficiente capacità reddituale di NOME COGNOME è stato affrontato in sede di procedimento ordinario di prevenzione.
La Corte di appello di Roma ha preso in considerazione il dato che l’acquisto avvenne mediante la corresponsione di assegni circolari a loro volta provenienti dalla provvista creata con sette versamenti di denaro contante, effettuati dal 28 giugno al 6 luglio 2011 per euro 34.000,00, ed imputati da NOME COGNOME e compensi per attività professionale.
E proprio alla luce di tale fatto, ossia che in periodo coevo all’acquisto del natante sul conto corrente di NOME confluì una provvista mediante versamento di denaro contante, quindi con modalità non tracciabili, la Corte di appello di Perugia ha rilevato la non rilevanza e la inconcludenza delle produzioni documentali postume di NOME COGNOME; in specie, della dichiarazione dei redditi per l’anno 2011 e di una fattura all’ordine di RAGIONE_SOCIALE per un imponibile complessivo di euro 25.700,00 per attività di consulenza finanziaria, e ciò anche in considerazione dell’esito negativo dell’accertamento di eventuali movimenti “in uscita”, all’epoca dell’acquisto, dal conto corrente di NOME COGNOME, ritenuto reale proprietario del natante confiscato al terzo COGNOME.
La Corte di appello di Perugia ha pertanto, con motivazione logica, coerente e adeguata, rilevato come le dedotte prove nuove siano sostanzialmente elementi neutri, che non sono incompatibili, sia in senso storico che logico, con quanto accertato nel giudizio di prevenzione, e che dunque non sono capaci, appunto perché mancanti del carattere di novità, di scalfire il complessivo quadro delle risultanze poste a fondamento del provvedimento di confisca.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 5 dicembre 2022.