Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 7790 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 7790 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME NOMECOGNOME nata a Guardavalle il 18/09/1966
avverso il decreto emesso dalla Corte di appello di Catanzaro il 17/01/2024;
udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME
lette la conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa NOME COGNOME che k chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Catanzaro ha rigettato l’appello proposto da NOME COGNOME avverso il decreto con cui il Tribunale aveva disposto la estensione della confisca di prevenzione, già disposta nei riguardi di Origlia Domenico, su un fondo indicato alla particella catastale 665 del foglio 63 del Comune di Guardavalle.
La confisca riguarda un terreno sul quale era stato costruito un immobile (capannone), già confiscato perché ritenuto edificato con somme di provenienza illecita.
Ha proposto ricorso per cassazione NOME NOMECOGNOME terza interessata, articolando un unico motivo con cui si deduce violazione di legge.
Si sostiene che il lotto di terreno confiscato insisterebbe su due originarie particel catastali (la n. 418 e la 420) in seguito soppresse e ricomprese nella particella n. 66 oggetto di confisca; il capannone, si aggiunge, sarebbe stato edificato solo sulla particella 418 mentre la 420 sarebbe stata libera, scindibile e separabile anche solo attraverso la costituzione di una servitù di passaggio.
Né la Corte avrebbe spiegato perchè la servitù di passaggio renderebbe inscindibile la particella rispetto a quella su cui è stato edificato il capannone.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile
Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione nella quale va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, COGNOME, Rv. 270080).
Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno inoltre chiarito come possa dirsi ormai pacifico l’indirizzo giurisprudenziale che, con riguardo a tutti i casi nei qua ricorso per Cassazione è limitato alla sola “violazione di legge”, esclude la sindacabili dell’illogicità manifesta della motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) proc. pen., in quanto vizio non riconducibile alla tipologia della violazione di legge.
“Si ritiene infatti che, in queste ipotesi, il controllo di legittimità non si e all’adeguatezza delle linee argomentative ed alla congruenza logica del discorso giustificativo della decisione, potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Cass., Sez. Un., 28 maggio 2003 n. 12, Pellegrino): quando essa manchi assolutamente o sia, altresì, del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero le linee argomentativ del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento” (Così, Sez. U., n. 5876 del 28/01/2004, COGNOME, Rv. 226710).
Nello stesso senso Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera e altri, RV. 216665, secondo cui vi è mancanza della motivazione non solo quando l’apparato giustificativo manchi in senso fisico-testuale, ma anche quando la motivazione sia apparente, semplicemente ripetitiva della formula normativa, del tutto incongrua rispetto al provvedimento che dovrebbe giustificare.
Acutamente si è osservato che la violazione di legge sussiste in caso di mancanza di motivazione “la quale si verifica nei casi di radicale carenza di essa, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee rivelare la’ ratio decidendi’ (cosiddetta motivazione apparente), o fra di loro logicamente inconciliabili, o comunque perplesse od obiettivamente incomprensibili”(Sez. U. civ., 16 maggio 1992, n. 5888, Rv. 477253; Sez. U. civ., 30 ottobre 1992, n. 11846, Rv. 479257; Sez. U. civ., 24 settembre 1993, n. 9674, Rv. 483829).
In tal senso, si afferma che, in tema di provvedimenti applicativi della misura d prevenzione, la violazione di legge sussiste ove si profila la totale esclusione argomentazione su un elemento costitutivo della fattispecie che legittima l’applicazione della misura, configurandosi, in caso di radicale mancanza di argomentazione su punto essenziale (Sez. U., n. 111, del 30/11/2017, COGNOME, Rv. 271511).
Nel caso di specie , la Corte di appello di Catania ha spiegato, con una motivazione non apparente perché i terreni di cui alle originarie particelle catastali 418 – 420 n siano divisibili e non abbiano autonoma funzionalità rispetto alla costruzione confiscata in via definitiva, avendo lo stesso tecnico della ricorrente spiegato come il frazionamento delle stesse non possa essere compiuto in via automatica. / ma solo attraverso la costituzione di servitù di passaggio anche in favore del bene confiscato.
Dunque, ha aggiunto la Corte, una modifica dello stato dei luoghi non automatica e naturale.
Nulla di specifico è stato dedotto.
L’inammissibilità del ricorso determina, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 6 novembre 2024.