Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7619 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7619 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/02/2026
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nata a PARTINICO il DATA_NASCITA
ORVIETO COGNOME NOME nato a Partinico DATA_NASCITA
avverso il decreto del 30/06/2025 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di PALERMO
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Palermo, con decreto del 26/05/2023, confermava il decreto del Tribunale che applicava a NOME COGNOME la misura RAGIONE_SOCIALEa sorveglianza speciale di pubblica di sicurezza con obbligo di soggiorno per anni due, con confisca di beni; avverso il decreto propone ricorso il difensore di NOME COGNOME e NOME COGNOME, eccependo:
1.1 violazione degli artt. 1 e segg. D. Lgs. n. 159/2011: si era censurato il decreto emesso dal Tribunale, nella parte in cui aveva operato l’inquadramento del proposto anche tra i soggetti cd. pericolosi generici ex art. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 159/2011 in quanto lesivo del principio di correlazione tra chiesto e pronunciato, ma la Corte di appello aveva ritenuto non sussistente la violazione in quanto il giudizio si era fondato sui medesimi elementi di fatto posti a fondamento RAGIONE_SOCIALEa proposta o che comunque erano stati acquisiti nel contradditto rio con l’interessato; tale motivazione era errata, in quanto la proposta non indicava tale pericolosità e
non conteneva gli elementi poi valorizzati dai giudici di merito; inoltre, la Corte di merito aveva ritenuto di confermare il giudizio di attualità, in quanto il ricorrente avrebbe posto in essere ‘un fascio di condotte’ in un arco temporale dal 2013 (processo per il quale era stato condannato per il delitto di cui agli artt. 110, 416bis cod. pen. per condotte poste in essere da febbraio a maggio 2013) agli anni 2017 e 2018 (processo ancora non definito in primo grado per truffa ed esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse); tale assunto non poteva essere condiviso in quanto, come da giurisprudenza di questa Corte, nel procedimento applicativo RAGIONE_SOCIALEe misure di prevenzione personali agli indiziati di appartenere ad una associazione RAGIONE_SOCIALE è necessario accertare il requisito RAGIONE_SOCIALEa attualità RAGIONE_SOCIALEa pericolosità del proposto; andava evidenziato che nella sentenza di condanna per il reato di cui agli artt. 110 e 416bis cod. pen. il giudice per l’udienza preliminare aveva accertato che COGNOME era stato estromesso dall ‘ associazione nel maggio 2013 (circostanza riconosciuta anche dal Tribunale) e i successivi elementi posti a fondamento RAGIONE_SOCIALEa contestazione per il delitto di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa, per il quale il ricorrente non era stato ancora condannato in primo grado, non potevano certo dimostrare un suo riavvicinamento all’associazione RAGIONE_SOCIALE;
1.2 violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 24 D.Lgs. n. 159 del 2011, violazione di legge e conseguente illegittimità RAGIONE_SOCIALEa confisca dei beni: la Corte aveva ignorato la giurisprudenza di questa Corte secondo cui non può applicarsi la confisca di prevenzione quando nei confronti RAGIONE_SOCIALEa stessa persone e dei medesimi beni sia stata esclusa nel processo penale l’applicabilità RAGIONE_SOCIALEa confisca: nel caso in esame, la Corte di appello, con ordinanza del 4 ottobre 2021, a seguito RAGIONE_SOCIALEe indagini patrimoniali RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE Finanza che non aveva evidenziato alcuna sproporzione tra il valore dei beni e il reddito del nucleo familiare del ricorrente, aveva ritenuto che non era possibile accertare l’epoca in cui tali beni erano stati acquistati; nonostante tale decisione, il decreto impugnato, con una motivazione apparente, si era discostato da tale decisione, affermando che tale impossibilità di accertamento temporale era stata superata nel procedimento di prevenzione, omettendo però di individuare, con riferimento ad ogni bene, la data di acquisto o di accumulo patrimoniale RAGIONE_SOCIALEe disponibilità finanziarie; il decreto era viziato anche nella parte in cui, con riferimento a tutti beni confiscati, aveva ritenuto prive di valore le doglianze difensive afferenti l’accertamento compiuto dal primo giudice circa la sproporzione, per difetto, RAGIONE_SOCIALE‘ammon tare RAGIONE_SOCIALEe risorse economiche lecite a disposizione del nucleo familiare, visto che nel giudizio di cognizione il Tribunale, con sentenza irrevocabile, aveva accertato la disponibilità in capo alla moglie del proposto, NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALEa somma e la compatibilità con l’attività economica dalla stessa esercitata; si precisava che nell’ambito del processo in cui COGNOME era
stato condannato per concorso esterno in associazione RAGIONE_SOCIALE la moglie e la sua attività erano rimaste del tutto estranee ad ogni accertamento; in particolare, con riguardo alla somma di euro 51.797,10, rinvenuta su un libretto di deposito a risparmio, la Corte di appello erroneamente aveva riscontrato una contraddizione nelle prospettazioni difensive proposte nei processi penali e nel procedimento di prevenzione, ed aveva disatteso tutte le censure mosse con il ricorso in appello al decreto di primo grado, in relazione alle altre entrare, affermando che tutte le allegazioni difensi ve erano prive di riscontro, ignorando le precise regole sull’onere RAGIONE_SOCIALEa prova, non avendo verificato (malgrado ne avesse l’obbligo) la legittima provenienza dei beni confiscati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.
1.1 Con riferimento al primo motivo di ricorso, deve essere ribadito che ‘n el procedimento di prevenzione, l’autorità giudiziaria può operare una diversa qualificazione giuridica RAGIONE_SOCIALEa pericolosità del proposto, trattandosi di un potere generale che spetta ad ogni giudice procedente che, se esercitato previa interlocuzione RAGIONE_SOCIALEe parti sulle questioni dedotte o deducibili collegate alla proposta, non comporta alcuna violazione del contraddittorio. (Fattispecie in cui la proposta di applicazione RAGIONE_SOCIALEe misure di prevenzione personale e patrimoniale era stata formulata dal pubblico ministero con riferimento alla pericolosità qualificata del proposto, quale indiziato di appartenenza ad un’associazione RAGIONE_SOCIALE, mentre sia il tribunale che la corte d’appello, sulla base dei medesimi episodi ed elementi di prova dedotti nel corso del giudizio, avevano ritenuto sussistente la sua pericolosità generica) ‘ (Sez.6, n. 43446 del 15/06/2017 Rv. 271220); inoltre, nel caso in esame la Corte di appello ha osservato che dopo aver informato le parti RAGIONE_SOCIALEa trasmissione da parte RAGIONE_SOCIALEa Questura di una nota del 28 agosto 2020 con allegata l’ordinanza cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo nei confronti del ricorrente per i reati e lui contestati di truffa ed esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse aggravati dalla circostanza di cui all’art. 416bis .1 cod. pen., aveva invitato le parti a riferire sugli sviluppi di detto procedimento penale, acquisendo la richiesta di rinvio a giudizio: pertanto le parti erano state poste in grado di interloquire sul punto; inoltre, la giurisprudenza più recente di questa Corte ha evidenziato che ‘i n tema di misure di prevenzione, l’avviso di fissazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza di comparizione nei confronti RAGIONE_SOCIALEa persona proposta non deve necessariamente indicare il tipo di pericolosità posta a fondamento RAGIONE_SOCIALEa richiesta, essendo sufficiente, onde assicurare alla difesa un contraddittorio effettivo e congruo, la sola indicazione degli elementi di fatto dai
quali la si ritiene desumibile, sicché non si configura violazione del principio di correlazione tra contestazione e decisione nel caso in cui il provvedimento applicativo RAGIONE_SOCIALEa misura ritenga sussistente una categoria di pericolosità sociale diversa o ulteriore rispetto a quella indicata nella proposta ‘ (Sez.5, n. 28695 del 19/05/2022, Rv. 283542).
1.2 Quanto alle rimanenti censure, va osservato che in tema di misure di prevenzione personale, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, comma 11, I. 27 dicembre 1956, n. 1423, avverso il decreto RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello che decide sulla impugnazione proposta contro il provvedimento con cui il Tribunale applica una RAGIONE_SOCIALEe misure di prevenzione personali previste dall’art. 3, I. 27 dicembre 1956, n. 1423 è ammesso soltanto ricorso in cassazione per violazione di legge, da parte del Pubblico Ministero e RAGIONE_SOCIALE‘interessato; secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, può essere dedotto quale violazione di legge il vizio RAGIONE_SOCIALEa motivazione solo qualora se ne contesti l’inesistenza o la mera apparenza, qualificabili come forme di violazione RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di provvedere con decreto motivato, imposto al giudice d’appello dal nono comma del predetto art. 4, I. n.1423 del 1956 (oggi comma secondo RAGIONE_SOCIALE‘art. 10, d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159).
In particolare, oltre ai casi di mancanza assoluta, la motivazione può ritenersi apparente soltanto quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità, o sia assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito (vedi Sez. VI, 10/03/2008, n. 25795).
Nel caso di specie, è da escludersi che nel decreto impugnato sia rinvenibile una motivazione meramente apparente, posto che la Corte di appello ha evidenziato il contributo fornito dal ricorrente alla RAGIONE_SOCIALE, la crescita RAGIONE_SOCIALEa sua attività imprenditoriale grazie all’appoggio di esponenti RAGIONE_SOCIALEa famiglia RAGIONE_SOCIALE del suo paese di provenienza e i contatti con esponenti mafiosi, non cessati neppure dopo la sua sottoposizione a misura cautelare (viene richiamato un incontro con l’associato mafioso COGNOME due giorni dopo l’avvenuta scarcerazione), confermando quindi la conclusione del tribunale di una continua tendenza del proposto a intrattenere rapporti con ambienti delinquenziali legati alla criminalità organizzata di tipo mafioso.
In particolare, quanto al requisito RAGIONE_SOCIALE‘attualità RAGIONE_SOCIALEa pericolosità, a pag. 13 del decreto impugnato viene anche evidenziato che il proposto ed altri imprenditori hanno realizzato più condotte delittuose di esercizio abusivo RAGIONE_SOCIALE‘attività di gioco e scommesse on line , avvalendosi RAGIONE_SOCIALE‘appoggio mafioso di esponenti RAGIONE_SOCIALEa famiglia RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, facente parte del mandamento di RAGIONE_SOCIALE, come affermato nell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo nell’ordinanza coercitiva del 12.5.2020, non smentita in parte qua RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza di annullamento del Tribunale del Riesame.
1.3 Quanto alla ritenuta valenza di giudicato RAGIONE_SOCIALEa decisione di rigetto, da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello, RAGIONE_SOCIALEa richiesta di confisca ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 240 -bis cod. pen., nel decreto impugnato viene rimarcata la differenza tra la confisca di prevenzione e la confisca allargata (pagg.14 e seguenti), si deve premettere che ‘l a confisca di prevenzione e la confisca prevista dall’art. 240-bis cod. pen., presuppongono che i beni da acquisire si trovino nella disponibilità diretta o indiretta RAGIONE_SOCIALE‘interessato e presentino un valore sproporzionato rispetto al reddito da quest’ultimo dichiarato ovvero all’attività economica dal medesimo esercitata, ma solo per la confisca di prevenzione è prevista la possibilità di sottrarre al proposto i beni che siano frutto di attività illecita ovvero ne costituiscano il reimpiego; ne consegue che l’effetto preclusivo opera solo se il primo giudizio, oltre ad avere riguardato gli stessi beni, nella disponibilità RAGIONE_SOCIALEe medesime persone, abbia avuto ad oggetto il presupposto comune RAGIONE_SOCIALEa sproporzione ed, in quello successivo, non siano emersi elementi nuovi ‘ (Sez. 1, n. 13242 del 10/11/2020, dep. 08/04/2021, Rv. 280986); la Corte di appello ha valutato quali elementi nuovi il fatto che la precedente richiesta del Procuratore generale, non accolta, avesse come presupposto reati diversi da quelli valorizzati nella misura di prevenzione, che il rigetto derivava dalla mancata allegazione da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di Finanza dei dati informativi e che nel decreto di confisca di prevenzione venivano valutati fatti sintomatici di pericolosità per fatti temporalmente successivi ai reati spia considerati in sede esecutiva, comunque non valutati nel precedente provvedimento di rigetto
1.4 Quanto alle singole somme, anche in questo caso la doglianza non è ammessa, non sussistendo alcuna violazione di legge, posto che non si può considerare una motivazione apparente o mancante quella contenuta nelle pagine da 17 in avanti del decreto RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello; peraltro, si deve ricordare la giurisprudenza che ha evidenziato la peculiarità RAGIONE_SOCIALEa posizione di terzo riferibile nel caso in scrutinio alla moglie del proposto, che ha ribadito il principio secondo il quale ‘In tema di confisca di pr evenzione, il rapporto esistente tra il proposto e il coniuge, i figli e gli altri conviventi individuati dalla L. n. 575 del 1965, art. 2 bis, comma 3 (e oggi dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 19, comma 3) costituisce, pur al di fuori dei casi RAGIONE_SOCIALEe specifiche presunzioni di cui all’art. 2 ter, penultimo e ultimo comma, RAGIONE_SOCIALEa stessa legge (ora dall’art. 26, comma 2, del decreto sopra richiamato), circostanza di fatto significativa RAGIONE_SOCIALEa fittizietà RAGIONE_SOCIALEa intestazione di beni dei quali il proposto non può dimostrare la lecita provenienza, quando il terzo che risulta titolare dei cespiti, è sprovvisto di effettiva capacità economica’ (così Sez. VI, 25/06/2020, n.21056, richiamata in successive pronunce
2.I ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili ; ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 616 cod. proc. pen; , con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, le
parti private che li hanno proposti devono essere condannate al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del procedimento, nonché -ravvisandosi profili di colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa causa di inammissibilità -al pagamento a favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende RAGIONE_SOCIALEa somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende.
Così deciso il 11/02/2026
Il consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME