Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 4439 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 4439 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LAMEZIA TERME( ITALIA) il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 14/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, con cui si è chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto del 14 febbraio 2025, la Corte d’appello di Catanzaro-sezione Misure di prevenzione ha rigettato l’appello proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso il provvedimento che disponeva la confisca del fabbricato sito nel Comune di Lamezia Terme, identificato al foglio di mappa n. 16, particella 1068, intestato a NOME COGNOME.
Avverso il decreto, ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con un unico motivo di ricorso, la difesa si duole di violazione di legge in relazione all’art. 16 del d. Igs. n. 159 del 2011, nonché di vizio di motivazione, per avere il giudice d’appello ritenuto sufficiente, ai fini del giudizio di pericolosità sociale, il riferimento al periodo ricompreso tra il 2010 e il 2014. In tale arco temporale, osserva la difesa, si evidenziava un solo tentativo di estorsione, peraltro non collegato all’associazione mafiosa, e la condotta di spaccio di droga; in entrambi i casi, la Corte non ha evidenziato quali fossero le attività lucrogenetiche per conto dell’associazione mafiosa di riferimento. Come già il decreto di sequestro, anche il provvedimento impugnato circoscrive illogicamente e in maniera generica la pericolosità del COGNOME al periodo 2000-2018, senza considerare né l’assenza di contestazioni tra il 2000 e il 2009 né il fatto che, dal maggio 2014, il ricorrente si trovasse in stato di reclusione, né l’intervento di due sentenze di assoluzione (nel 2009, la sentenza di assoluzione per il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen., e, a seguire, per il reato di estorsione), con conseguente risarcimento di euro 180.000 per ingiusta detenzione. La difesa evidenzia che tale somma, liquidata nel 2011, fu destinata dal COGNOME proprio alla manutenzione del fabbricato contestato. m Corte di Cassazione – copia non ufficiale
È pervenuta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, con cui si è chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte.
Il motivo unico è inammissibile, non considerando, il ricorrente, la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di “violazione di legge” per cui soltanto può
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essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non l’illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell’art. 606 stesso codice (Sez. 3, n. 30296 del 25/05/2021, P.m., Rv. 281721 – 01, con rinvio a Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, COGNOME, Rv. 226710 – 01).
Dacché il ricorrente eccepisce anche il vizio di motivazione, gioverà dunque ribadire, in premessa, che ai sensi dell’art. 10, comma 3 e dell’art. 27, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011 (e, in precedenza, ai sensi dell’art. 4, comma secondo, della I. 27 dicembre 1956, n. 1423 e dell’art. 3-ter, comma secondo, della I. 31 maggio 1965, n. 575), il ricorso per cassazione avverso provvedimenti applicativi di misure di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge (con una soluzione normativa che ha superato il vaglio di costituzionalità: Corte Cost., 09/06/2015, n. 106). Nella nozione di motivazione apparente va inclusa, secondo la giurisprudenza di questa Corte, anche l’ipotesi in cui il decreto ometta del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (v., ad es., Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Rv. 279284 – 01).
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Ebbene, alcuna di tali ipotesi – mancanza assoluta o apparente motivazione, ovvero carenza dei necessari passaggi logici, tale da far risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione della misura (cfr., ex plur. Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Rv. 279435; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Rv. 279284) – ricorre nel caso in esame. E, se è vero che il motivo deduce anche violazione di legge, di fatto esso espone doglianze gravitanti, tutte, attorno la motivazione del decreto impugnato, nella parte in cui ha dato conto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 4, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. n. 159 del 2011 – attesa la ritenuta appartenenza ad associazione di cui all’art. 416 bis cod. pen. e la qualità di indiziato di reati di cui all’art. 51, comma 3 bis, cod. proc. pen. – e di quelli di cui all’art. 24 ai fini della confisca di prevenzione.
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Nella motivazione del gravato provvedimento, è stato adeguatamente puntualizzato che, nel periodo ricompreso tra il 2010 e il 2014 – vale a dire, il periodo nel quale è stato cronologicamente perimetrato l’ingiustificato arricchimento patrimoniale, realizzato attraverso la modifica di un immobile di modesto valore, sul quale venivano investite cospicue risorse economiche, con sopraelevazione realizzata mediante la costruzione di tre piani fuori terra – il COGNOME, per un verso, non dichiarava alcun introito e, per altro verso, veniva attinto da sentenze di condanna, poi divenute definitive, per reati lucro-genetici,
anche connessi alla partecipazione ad associazioni di tipo mafioso (v., in particolare, p. 2 della motivazione, dove si indicano le condanne in parola).
Tale ricostruzione non viene efficacemente contrastata dal ricorrente, che si limita, per un verso, a opporre la sussistenza anche di sentenze assolutorie e, dall’altro, a reiterare, in tal sede, due argomenti del tutto inidonei a incrinare la tenuta della motivazione, come si procede a illustrare.
Da un lato, con riguardo all’eccezione che insiste sulle somme ricevute dal ricorrente a titolo di risarcimento per ingiusta detenzione, i giudici di appello hanno adeguatamente evidenziato il dato della sperequazione tra le spese sostenute per l’ampliamento del bene e gli introiti leciti, altresì rimarcando come il contenuto dell’analitica tabella finanziaria riportata nel decreto di sequestro non fosse stato contestato dalla difesa. Né, in tal sede, il ricorrente oppone, a tal proposito, deduzioni dotate di pregio.
Invero, come evidenziato nel decreto gravato, non può considerarsi efficace l’obiezione secondo cui l’immobile fosse in pessime condizioni; anzi, come osservato dalla Corte, l’argomento difensivo finisce per ritorcersi contro il ricorrente stesso, confermando il fatto che la ristrutturazione, le migliorie e l’ampliamento apportati al bene confiscato necessitassero di un notevole esborso economico. Sicché, posto che il valore dell’ampliamento è stato stimato, con apprezzamento scevro dalla dedotta illogicità, superiore al valore originario dell’immobile, correttamente il giudice dell’appello ha confermato la confisca, operando buon governo dei principi di diritto elaborati da questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 27933 del 15/03/2019, Lampo, Rv. 276211 – 01: «in tema di misure di prevenzione patrimoniali, quando risulti che un immobile lecitamente acquisito sia stato ampliato o migliorato con l’impiego di disponibilità economiche prive di giustificazione, la confisca può investire il bene nella sua interezza esclusivamente nel caso in cui le trasformazioni e le addizioni abbiano natura e valore preminente, tale da non consentire una effettiva separazione di distinti valori “pro quota”»).
D’altro lato, anche l’argomento dello stato detentivo del ricorrente dal maggio 2014 è stato efficacemente superato dalla Corte, che ha specificato come la detenzione sia intervenuta in un momento successivo agli interventi di ristruttu razione.
Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada dichiarato inammissibile. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 30/12/2025
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Il Consigliere estensore
Il Presidente