Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 36932 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 36932 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 01/10/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a BRONTE (ITALIA) il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a BRONTE (ITALIA) il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 20/02/2025 della CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA
Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
L etta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione, NOME COGNOMECOGNOME che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto del 20 febbraio 2025, depositato il 6 maggio 2025, la Corte d’appello di Bologna, in parziale riforma del decreto del Tribunale di Bologna, sezione misure di prevenzione, dell’8 novembre 2024, per quanto di interesse, ha revocato la confisca di quattro fabbricati siti in Piacenza ed intestati ad NOME.
Ha per il resto confermato il richiamato decreto con il quale era stata disposta la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la durata di anni quattro nei confronti di COGNOME NOME, nonché la confisca di otto beni mobili registrati e somme giacenti su conti o rapporti finanziari riconducibili al proposto; la confisca di beni fittiziamente
intestati a terzi ed in particolare tre terreni e quattro fabbricati, questi ultimi restituiti con il decreto impugnato.
Avverso siffatto decreto hanno proposto ricorso per cassazione, con atti separati sottoscritti dai rispettivi difensori di fiducia, il proposto COGNOME e la terza interessata COGNOME NOME.
COGNOME NOME, attraverso il difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso articolando un unico motivo.
3.1. Con l’unico motivo il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 1 e 6 D.lgs. 159/2011, tradottasi in apparente motivazione, quanto alla sussistenza dell’attualità della pericolosità del proposto.
La Corte di appello ha ricavato la attualità della pericolosità non solo dal lungo periodo in cui COGNOME è stato dedito ad attività criminosa, ma anche dalla circostanza che lo stesso risulta attualmente latitante rispetto alla misura cautelare applicata nei suoi confronti nell’ottobre 2022.
In realtà COGNOME è stato dichiarato irreperibile e non latitante e dunque non si è sottratto volontariamente alla esecuzione della misura.
Inoltre, la Corte di appello non ha provveduto ad alcun’analisi specifica riguardo alla condotta 2021/2024.
Con riferimento alla richiamata latitanza, COGNOME si è limitato a trasferirsi in Spagna ricostruendosi una nuova vita familiare e lavorativa alle dipendenze di una società, lamentando problemi di salute, ottenendo dal Tribunale spagnolo la libertà provvisoria.
NOME, attraverso il difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso articolando un unico motivo.
4.1. Con l’unico motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione al combinato disposto degli artt. 20 e 24 d.lgs.159/2011 e motivazione apparente in relazione alla confisca dei tre terreni siti nel comune di Pontenuere.
La Corte di appello ha omesso di valutare i risultati degli accertamenti difensivi di ordine patrimoniale con i quali la ricorrente aveva dimostrato che gli acquisiti risalgono a oltre 18 anni fa attraverso l’impiego di risorse economiche diverse da quelle del proposto.
Inoltre, contraddittoriamente, lo stesso provvedimento ha revocato la confisca dei quattro fabbricati che erano stati egualmente oggetto di confisca in suo danno non essendovi accertamenti in relazione al conto corrente su cui insisteva la provvista che aveva consentito l’acquisto dei quattro edifici.
Infine, secondo la giurisprudenza di questa Corte non può essere a carico del ritenuto terzo intestatario fittizio l’onere probatorio della dimostrazione della legittima provenienza RAGIONE_SOCIALE risorse utilizzate per gli acquisti, non essendo egli il soggetto portatore di pericolosità; spetta alla pubblica accusa il passaggio della dimostrazione della scissione tra titolarità formale del bene e impiego RAGIONE_SOCIALE risorse (Sez.5, n.8984/2022).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili.
Deve essere premesso che, ai sensi degli artt. 10 e 27 D. lgs. 159/2011, il ricorso per cassazione avverso provvedimenti applicativi di misure di prevenzione patrimoniali è ammesso solo per violazione di legge.
Ed invero il richiamato art. 27 comma secondo espressamente stabilisce che “per le impugnazioni contro detti provvedimenti si applicano le disposizioni previste dall’articolo 10”.
L’art. 10 comma terzo, che opera con riferimento alle misure di prevenzione personali, stabilisce espressamente che:” avverso il decreto della Corte di appello, è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell’interessato e del suo difensore”.
Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l’ipotesi dell’illogicità manifesta di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d’appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014,COGNOME, Rv. 260246; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, COGNOME, Rv. 266365).
L’unico motivo di ricorso di COGNOME NOME risulta generico, nonché manifestamente infondato.
Contrariamente a quanto indicato in ricorso, il giudizio della Corte territoriale in ordine alla pericolosità sociale e alla sua attualità è fondato su numerosi elementi e non solo sulla data dell’ultimo reato e sul presunto stato di latitanza.
Il decreto impugnato (p. 2 e ss.) chiarisce che COGNOME, nell’arco di un ventennio (2002 / 2021), ha dato costante prova di dedizione al crimine in plurimi settori, illecitamente strumentalizzando la sua attività imprenditoriale che piegava alla consumazione di numerosi delitti di stampo economico e contro la persona, quali il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, lo sfruttamento di
manodopera, lo sfruttamento della prostituzione e numerosi reati fiscali, assicurandosi posizioni di mercato favorevoli in violazione RAGIONE_SOCIALE regole della concorrenza e conseguendo notevoli guadagni illeciti.
La Corte territoriale (p.9) ha individuato tutte le società riconducibili al ricorrente – RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE ed altre numerose società al medesimo riferibili – utilizzate per l’accumulo di capitali illeciti attraverso la consumazione dei predetti delitti di evasione fiscale, immigrazione clandestina, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, poi successivamente reimpiegati per finanziare altre attività imprenditoriali e per incrementare il patrimonio personale e dei familiari.
Il decreto impugnato richiama altresì le parti della proposta di misura in cui vengono analizzati i redditi prodotti e la sproporzione tra le uscite e gli investimenti, con squilibrio economico a partire dall’anno 1998, incrementato via via in misura costante fino al 2022.
Siffatto giudizio di pericolosità come attualizzato è poi confortato e riscontrato dal richiamo ai collegamenti con ambienti esteri utili a sottrarsi alle ricerche dell’autorità giudiziaria, tali da giustificare la persistenza della propensione a delinquere, dimostrate concretamente anche dallo stato di latitanza per essersi sottratto alla misura cautelare emessa a suo carico nell’anno 2022.
Anche in tal caso e contrariamente a quanto affermato in ricorso, il decreto impugnato non opera alcuna confusione tra lo stato di latitanza e lo stato di irreperibilità: lo stato di irreperibilità è relativo al presente procedimento di prevenzione; lo stato di latitanza, valorizzato in punto di attualità del giudizio di pericolosità sociale, deriva dalla sottrazione da parte del proposto alla misura cautelare emessa nei di lui confronti nell’anno 2022.
Dunque, il provvedimento impugnato risulta conforme all’indirizzo di questa Corte che ha chiarito che in tema di misure di prevenzione, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, le “categorie di delitto” legittimanti l’applicazione di una misura fondata sul giudizio di c.d. pericolosità generica, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 159 del 2011, devono presentare il triplice requisito – da ancorare a precisi elementi di fatto, di cui il giudice di merito deve rendere adeguatamente conto in motivazione – per cui deve trattarsi di delitti commessi abitualmente, ossia in un significativo arco temporale, che abbiano effettivamente generato profitti in capo al proposto e che costituiscano, o abbiano costituito in una determinata epoca, l’unica, o quantomeno una rilevante, fonte di reddito per il medesimo (Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020, dep.2021, Zangrillo, Rv. 280145).
Il ricorso di NOME è anch’esso inammissibile.
2.1. L’unico motivo è manifestamente infondato.
La ricorrente ripropone le medesime censure sottoposte alla Corte territoriale, sollecitando una inammissibile rivalutazione del contenuto probatorio e dell’efficacia dimostrativa dei documenti prodotti.
La Corte territoriale, dopo avere ribadito che i reati commessi dal proposto – favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, sfruttamento di manodopera, sfruttamento della prostituzione e violazioni fiscali- sono collegati all’esercizio professionale di impresa e hanno natura lucrogenetica generando illeciti profitti reimpiegati in attività imprenditoriali, evidenzia come in assenza di beni immobili allo stesso intestati, i profitti sono stati investititi in acquisti immobiliari in favore RAGIONE_SOCIALE figlie e della moglie.
Parte RAGIONE_SOCIALE risorse illecitamente accumulate, sono state utilizzate a vantaggio della ricorrente, risultata intestataria di tre terreni siti Pontenure (PC), catastalmente identificati in foglio 11, particelle 181, 240, 248 riconducibili a COGNOME NOME, reale titolare, e alla stessa fittiziamente intestati.
2.2. La Corte territoriale con motivazione logica e non apparente (p.10) evidenzia che nel periodo precedente all’acquisto dei terreni, NOME è risultata titolare di redditi da lavoro dipendente molto esigui, come tali incompatibili con la cifra dichiarata per l’acquisto.
Né è stata fornita prova di accantonamento RAGIONE_SOCIALE dette somme su conti correnti o libretti di deposito o altre forme di investimento.
La Corte territoriale ha altresì fornito risposta alle ulteriori deduzioni difensive.
2.2.1. Quanto alla cointestazione di un conto corrente bancario con la madre COGNOME NOME, indicato quale conto dal quale avrebbe tratto le risorse dell’acquisto, il provvedimento impugnato ne evidenzia la genericità non essendo stata indicata la data di accensione del conto in questione e non essendo stati indicati i valori finanziari dei beni in comune e la loro consistenza.
2.2.2. Quanto all’asserita provenienza del denaro necessario per l’acquisto dei terreni dalla suocera COGNOME NOME, indicata quale convivente, non vi è indicazione della data di inizio della convivenza stessa, della redditività dei beni immobili alla stessa intestati e della prova che siffatti beni fossero stati trasferiti alla nuora.
La circostanza che i genitori e i suoceri della ricorrente fossero titolari di patrimonio immobiliare o di risorse finanziarie, non è stata correttamente ritenuta dai giudici di merito circostanza sufficiente a dimostrare che tali beni siano stati destinati nell’anno 2008 per l’acquisto dei tre terreni oggetto di confisca, in mancanza di indicazioni concrete circa il loro effettivo valore o il loro ammontare
e la data in cui le risorse altrui esse sarebbero state trasferite, per liberalità o confusione, nel patrimonio della ricorrente medesima.
Alla inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
Consegue altresì, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del versamento di una somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE, determinata, in considerazione RAGIONE_SOCIALE ragioni di inammissibilità dei ricorsi, nella misura di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende. Così è deciso, 01/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME