Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 20320 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 20320 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 03/12/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
R.G.N. 33745/2024
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CIVITANOVA DEL SANNIO il 26/02/1966 avverso il decreto del 06/06/2024 della Corte d’Appello di Campobasso; vista la relazione del Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Sost.Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
in procedura a trattazione scritta .
RITENUTO IN FATTO
Con decreto emesso in data 20 febbraio 2024 il Tribunale di Campobasso – in procedura di prevenzione – ha disposto la confisca di taluni beni in riferimento alla pericolosità pregressa (con confisca cd.disgiunta) di COGNOME NOME; al contempo Ł stata disposta la restituzione di altri beni già in sequestro .
In particolare ad essere oggetto di confisca sono : a) le quote della srl RAGIONE_SOCIALE (intestate a COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME) con relative possidenze immobiliari e mobiliari; b) le quote della srl RAGIONE_SOCIALE con relative possidenze mobiliari; c) un fabbricato commerciale intestato a COGNOME NOME.
La ricostruzione della categoria soggettiva tipica di pericolosità di COGNOME NOME – ai sensi dell’art. 1 comma 1 lett. b) dl d.lgs. n.159 del 2011 – si fonda essenzialmente su decisioni emesse in sede penale : a) una condanna per fatti di riciclaggio commessi tra il 1995 e il 1996; b) reati fiscali commessi nel 2004; c) fatti di usura commessi tra il 2009 e il 2015 giudicati con sentenza di applicazione pena del 2018.
Quanto ai profili di rilevanza patrimoniale nella decisione di primo grado si afferma che : a) il periodo di pericolosità a fini di correlazione temporale, può essere indicato in quello intercorso tra il 2009 e il 2015, periodo in cui sono stati dichiarati redditi leciti «esigui» ed Ł stata, al contempo, realizzata l’attività illecita di usura; b) la società RAGIONE_SOCIALE Ł stata costituita nel 2015 e, sul piano dell’investimento iniziale, il Tribunale ritiene vi sia concreta derivazione dalla pregressa attività di usura, anche in ragione del fatto che per detta annualità il reddito del proposto era pari a zero e nemmeno i figli, sottoscrittori delle quote, risultano aver prodotto reddito; c) la società RAGIONE_SOCIALE
risulta costituita nel 2017 e viene ritenuta anch’essa correlata alla pregressa attività illecita; c) il fabbricato ad uso commerciale risulta acquistato nel 2015.
La Corte di Appello di Campobasso, con decisione emessa in data 6 giugno 2024 ha disposto la revoca – per difetto di correlazione temporale – della confisca della società RAGIONE_SOCIALE con conferma nel resto del provvedimento di primo grado.
In motivazione si conferma che il giudizio di pericolosità «storica» del COGNOME Ł saldamente ancorato alla commissione (tra il 2009 e il 2015) di piø delitti di usura, attività che ha consentito con certezza una cospicua accumulazione illecita, anche ulteriore rispetto ai valori mobiliari rinvenuti e sequestrati in ambito penale.
In riferimento ai beni oggetto di conferma della statuizione di confisca si osserva inoltre che non appare dirimente l’entità del fatturato di società gestite – nel corso del tempo – dall’appellante, trattandosi di dato che non rifluisce tra i redditi personali del proposto. Si ribadisce pertanto che vi Ł piena correlazione temporale tra il periodo di pericolosità e la costituzione della società RAGIONE_SOCIALE , nonchØ con l’acquisto del fabbricato formalmente intestato a COGNOME Benedetto.
Avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge COGNOME NOME. Il ricorso Ł affidato a piø deduzioni di inosservanza della disciplina di legge regolatrice su punti decisivi della statuizione di confisca, rappresentati dalla ricognizione della pericolosità sociale, dalla sproporzione tra redditi leciti e investimenti e dalla correlazione temporale.
In sintesi la difesa evidenzia che : a) sarebbero state incluse nella ricognizione di pericolosità anche le mere segnalazioni di polizia SDI, del tutto irrilevanti ai fini dell’inquadramento soggettivo tipico nella categoria di cui all’art. 1 comma 1 lett. b del d.lgs. n.159 del 2011; b) anche la decisione ex art. 444 cod.proc.pen. in tema di usura – nei confronti di nove diversi soggetti – non sarebbe idonea a riconoscere la pericolosità tipica a fini di prevenzione ; c) in particolare nel procedimento penale Ł stata già confiscata la somma di 246mila euro, il che esclude che vi possano essere ulteriori profitti illeciti; d) il giudizio di sproporzione, in ogni caso, Ł illegittimo perchØ non si Ł tenuto conto dei consistenti fatturati delle società gestite nel corso del tempo dal soggetto proposto; e) mancherebbe la correlazione temporale tra il periodo di pericolosità soggettiva e gli acquisti immobiliari realizzati dalla società RAGIONE_SOCIALE, essendo stata oggetto di valutazione da parte della Corte di Appello la sola costituzione della società.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato, per le ragioni che seguono.
Il primo profilo da esaminare riguarda la ricognizione «storica» della pericolosità soggettiva di COGNOME NOME.
Sul punto, la doglianza relativa all’avvenuto utilizzo delle segnalazioni di polizia Ł del tutto distonica e muove da una errata lettura dei provvedimenti di merito, che hanno fatto corretta applicazione dei principi di diritto piø volte dettati – in sede nomofilattica- da questa Corte di legittimità e posti a fondamento della decisione num. 24 del 2019 Corte Cost. .
I cd. precedenti di polizia sono stati solo ‘enumerati’ nella decisione di primo grado ma non hanno avuto alcuna influenza sulla ricostruzione del periodo di pericolosità del COGNOME, ricostruzione che si Ł basata sui contenuti della decisione applicativa di pena per le plurime, continuate, condotte di usura (periodo 2009 – 2015).
La decisione applicativa di pena – peraltro – realizza le condizioni di legge per la ricognizione in sede di prevenzione – dei fatti sottostanti, posto che con la domanda di patteggiamento l’imputato rinunzia a fornire una rappresentazione delle vicende diversa da quella che si Ł cristallizzata nella imputazione. E non vi Ł dubbio che la prolungata e differenziata attività di usura Ł un fenomeno delittuoso produttivo – per sua natura – di redditività illecita.
2.1 Dunque, come espresso in modo chiaro dal giudice delle leggi nella decisione n.24 del 2019 le “categorie di delitto” che possono essere assunte a presupposto della misura sono in effetti suscettibili di trovare concretizzazione nel caso di specie esaminato dal giudice in virtø del triplice requisito – da provarsi sulla base di precisi «elementi di fatto», di cui il tribunale dovrà dare conto puntualmente nella motivazione (art. 13, secondo comma, Cost.) – per cui deve trattarsi di a) delitti commessi abitualmente (e dunque in un significativo arco temporale) dal soggetto, b) che abbiano effettivamente generato profitti in capo a costui, c) i quali a loro volta costituiscano – o abbiano costituito in una determinata epoca – l’unico reddito del soggetto, o quanto meno una componente significativa di tale reddito .
Viene, dunque, in rilievo la descritta connotazione dei termini «delittuosi» ed il significato attribuito alla nozione di abitualità, come veri e propri presìdi della legittimità costituzionale della stessa «base legale» dell’art.1 co.1 lett. b del d.lgs. n.159 del 2011 in tema di prevenzione : « allorchØ si versi – come nelle questioni ora all’esame – al di fuori della materia penale, non può del tutto escludersi che l’esigenza di predeterminazione delle condizioni in presenza delle quali può legittimamente limitarsi un diritto costituzionalmente e convenzionalmente protetto possa essere soddisfatta anche sulla base dell’interpretazione, fornita da una giurisprudenza costante e uniforme, di disposizioni legislative pure caratterizzate dall’uso di clausole generali, o comunque da formule connotate in origine da un certo grado di imprecisione. Essenziale – nell’ottica costituzionale così come in quella convenzionale – Ł, infatti, che tale interpretazione giurisprudenziale sia in grado di porre la persona potenzialmente destinataria delle misure limitative del diritto in condizioni di poter ragionevolmente prevedere l’applicazione della misura stessa .. La locuzione «coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose» Ł oggi suscettibile, infatti, di essere interpretata come espressiva della necessità di predeterminazione non tanto di singoli ‘titoli’ di reato, quanto di specifiche ‘categorie’ di reato. Tale interpretazione della fattispecie permette di ritenere soddisfatta l’esigenza – sulla quale ha da ultimo giustamente insistito la Corte europea, ma sulla quale aveva già richiamato l’attenzione la sentenza n. 177 del 1980 di questa Corte – di individuazione dei «tipi di comportamento» («types of behaviour») assunti a presupposto della misura ».
Nel caso in esame vi Ł pertanto piena rispondenza tra i contenuti della decisione e le avvertite esigenze di ‘tassatività’ della ricognizione dei presupposti della pericolosità in sede di prevenzione.
E se Ł vero che la correlazione temporale impone la individuazione di una manifestazione di pericolosità «rispondente al tipo» Ł altrettanto vero che già la pattuizione usuraia già concretizza la condotta utile a tale scopo, non potendosi segmentare il rapporto usuraio sino al punto di ritenere, a fini di prevenzione, utile momento solo quello della percezione del profitto. Solo in ipotesi di condotta del tutto inidonea a tal fine (con perdita del capitale o mancata percezione di un interesse penalmente rilevante) la condotta andrebbe espunta dal quadro di pericolosità tipica (ex art.1 comma 1 lett. b), ma la difesa non ha affatto introdotto simili argomenti.
Le doglianze riferite alla ricognizione della pericolosità vanno pertanto respinte.
Il secondo profilo Ł quello relativo al giudizio di sproporzione e alla correlazione temporale.
3.1 Sul punto, va anzitutto precisato che nessun rilievo ha l’avvenuta confisca – in ambito penale – di una somma di denaro ricollegata allo specifico profitto delle plurime condotte di usura. Ciò perchØ la confisca di prevenzione si basa sul diverso parametro della sproporzione tra redditività lecita e valore degli investimenti e non possiede, pertanto, una vocazione pertinenziale (non si tratta di confisca ‘nei limiti del profitto accertato’).
Dunque le doglianze difensive muovono da un erroneo presupposto in diritto, posto che non Ł esatto ritenere che – a fini di confisca – debba esservi una ‘congruenza’ di siffatti valori, come piø volte affermato nelle decisioni di questa Corte di legittimità.
Non Ł necessario, in particolare, che in sede di merito si debba accertare in modo specifico la entità del profitto correlato ad ogni condotta delittuosa, sì da trasformare la confisca di prevenzione in una tipologìa di confisca latamente «pertinenziale» (con limitazione della ablazione al valore dei beni corrispondenti al profitto illecito ricavabile dalle condotte delittuose), posto che una volta stabilita anche la semplice «incidenza» ( componente significativa della redditività nel periodo considerato , secondo le indicazioni di Corte cost. n.24 del 2019) del reddito illecito sul mantenimento del tenore di vita, soccorre a fini di individuazione dei beni confiscabili il «presupposto concorrente» della «sproporzione» tra redditi leciti e valore degli investimenti realizzati nel periodo.
La confisca di prevenzione, dunque, non ha natura strettamente pertinenziale ed il parametro della sproporzione, unitamente alla constatazione delle reiterate attività illecite consente – sul piano logico – di ipotizzare che la formazione del patrimonio non giustificato abbia derivazione da attività illecite similari (anche ulteriori rispetto a quelle espressamente censite).
Ciò perchØ la «sproporzione» di valori, come chiarito in piø arresti di questa Corte di legittimità (v. da ultimo Sez. I n. 15617 del 2020, n.m.) e dalla stessa Corte costituzionale nella decisione n.24 del 2019, altro non Ł che una «semplificazione probatoria» consentita dal sistema, rispetto all’accertamento ‘pieno’ del nesso di derivazione tra attività illecita, censita in sede di ricognizione della pericolosità, e impiego delle risorse in tal modo prodotte : « la circostanza che la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o all’attività economica, da mero indicatore dell’origine illecita dei beni (come era nella disciplina originaria del 1982), sia stato elevato, a partire dal 1993, a requisito alternativo e autonomo rispetto alla dimostrazione dell’origine illecita stessa, non modifica la ratio delle misure in parola: la verifica giudiziale della sproporzione, infatti, continua ad avere senso in quanto idonea a fondare una ragionevole presunzione relativa all’origine illecita del bene, allorchØ contestualmente risulti la pregressa attività criminosa di colui il quale abbia la disponibilità del bene e – in sede di valutazione dei presupposti della confisca – non riesca a giustificarne la legittima provenienza », così, in motivazione, Corte cost. sent. n.24/2019 .
Da ciò deriva che la confisca, lì dove sia rispettato il parametro della correlazione temporale tra momento acquisitivo e condizione tipica di pericolosità, ben può colpire beni di valore complessivo superiore a quello del profitto dei reati accertati, in presenza della sproporzione di valore tra reddito e investimenti (nel periodo in esame).
3.2
Dunque, per stare al caso concreto, da un lato non rileva – a fini impeditivi della confisca – la statuizione ablatoria emessa in ambito penale, dall’altro non si ravvisa vizio alcuno nella conformazione del giudizio di sproporzione, per come realizzata in sede di merito.
La Corte di Appello correttamente – in diritto – non ha tenuto conto del fatturato di alcune società gestite nel corso del tempo dal proposto, trattandosi di un dato che inquadra i soli ricavi per prestazioni erogate (e non già il reddito delle varie società, cui si perviene detraendo costi e oneri vari) e di un dato che, peraltro, non rifluisce nella disponibilità del socio a meno che non vi sia (cosa non dimostrata) una ripartizione di utili.
Inoltre va rilevato che l’avvenuta constatazione della evidente sproporzione tra risorse lecite e investimento ‘di avviamento’ della società RAGIONE_SOCIALE rende del tutto coerente la confisca anche in riferimento ai beni immobili acquistati nel corso del tempo dalla società in questione, essendovi un evidente vizio genetico con immissione di capitali illeciti all’atto della costituzione. Ciò
consente – per consolidato indirizzo nomofilattico – di estendere la confisca anche a periodi immediatamente contigui rispetto a quello di cessazione della pericolosità.
A l r i g e t t o d e l r i c o r s o s e g u e e x l e g e l a c o n d a n n a d e l r i c o r r e n t e a l p a g a m e n t o d e l l e s p e s e p r o c e s s u a l i .
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 03/12/2024
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME