Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 2473 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 2473 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a POTENZA il 13/05/1992 COGNOME NOME nata a POTENZA il 05/12/1997 COGNOME NOME nata a POTENZA il 17/05/1973
avverso l’ordinanza l’ordinanza del 06/06/2924 della Corte di appello di POTENZA visti gli atti, il provvedimento impugnato udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
GLYPH Con ordinanza del 06/06/2024 la Corte di appello di Potenza ha confermato il decreto emesso dal Tribunale di Potenza con cui è stata disposta la confisca di beni immobili e mobili registrati riconducibili al proposto COGNOME NOME e ai terzi interessati COGNOME NOME e COGNOME NOME
Ha proposto ricorso, per il tramite del suo difensore, COGNOME articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo la difesa censura il provvedimento impugnato per vizi di motivazione lamentando che la Corte di appello non avrebbe motivato in ordine alla doglianza veicolata attraverso il ricorso in appello sulla diversa delimitazione temporale della pericolosità sociale del proposto, dal 2012 al 2015, avendo per il periodo successivo il medesimo cambiato radicalmente vita. Deduce, in particolare, che l’unica condotta contestata al ricorrente, realizzata nel maggio 2020, sarebbe isolata e occasionale.
2.2. Con secondo motivo denuncia vizi di motivazione, per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità, sul punto della ritenuta sproporzione tra le fonti finanziarie a disposizione del nucleo familiare e i relativi impieghi. In particolare, la Corte avrebbe omesso di considerare che lo stesso perito nominato dal Tribunale ha ritenuto insussistente il giudizio di sproporzione per l’anno 2017 ( evidenziando un saldo positivo di euro 35.000) con la conseguenza che deve ritenersi legittimo l’acquisto delle quote della società RAGIONE_SOCIALE, operato nell’anno 2017, e l’acquisto dell’autovettura BMW effettuato nell’anno 2018. Relativamente, inoltre, all’immobile sito in INDIRIZZO.INDIRIZZO ( con attiguo terreno), si duole della mancata rinnovazione istruttoria da parte della Corte territoriale per determinarne l’effettivo valore.
Ha proposto ricorso, per il tramite del proprio difensore, COGNOME NOME, nella qualità di terza interessata.
3.1. Con unico motivo denuncia vizio di motivazione del provvedimento impugnato dolendosi dell’errore di valutazione della Corte di appello rispetto alle risultanze peritali da cui sarebbe emersa la mancanza di sproporzione reddituale per l’anno 2017. Deduce che, pertanto, il vincolo ablatorio dovrebbe essere escluso rispetto all’acquisto delle quote della società RAGIONE_SOCIALE, operato dal prevenuto nella misura del 49% (e nella misura del 51% dalla stessa ricorrente) per la modesta somma di euro 510,00 e rappresentante un modesto investimento economico.
Ha proposto ricorso, per il tramite del proprio difensore, NOMECOGNOME in qualità di terza interessata. Si duole della mancanza di una adeguata motivazione rispetto alle risultanze peritali da cui sarebbe emersa la mancanza di sproporzione reddituale per l’anno 2017, deducendo che il vincolo ablatorio dovrebbe essere escluso rispetto all’acquisto dell’autovettura BMW, effettuato nell’anno 2018 con provviste lecite, fornite dalla stessa ricorrente per acquistare in comproprietà con il figlio, ricorrendo ad un prestito finanziario ed intendendo fargli un regalo.
Il Sostituto Procuratore generale ha concluso con requisitoria scritta chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi;
Considerato in diritto
I ricorsi sono innammissibili.
1. È manifestamente infondato il primo motivo di ricorso proposto nell’interesse di COGNOME Michele. Ai sensi del d.lgs. n. 159 del 2011, art. 10, comma 3 e art. 27, comma 2, (e, in precedenza, ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, comma 2, e L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 3 ter, comma 2), il ricorso per cassazione avverso provvedimenti applicativi di misure di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge. Ne consegue che in sede di legittimità non è deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente, o presenti difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente, ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità; ovvero quando la motivazione stessa si ponga come assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, oppure, ancora, allorché le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione della misura (Sez. 5, n. 19598 dell’08/04/2010, Palermo, Rv. 247514; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, COGNOME, Rv. 257007; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, COGNOME, Rv. 266365; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Rv. 270080; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Rv. 279435; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Rv. 279284).
Tale regime è stato peraltro avallato dalle Sezioni unite (Sez. U., n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246) ed ha superato il vaglio di costituzionalità (Corte Cost., sent. n. 106 del 2015).
1.1.Nel caso di specie, il ricorrente ha dedotto, in un modo che pare precluso nel giudizio di legittimità, il vizio della motivazione del provvedimento con cui è stata applicata la misura di prevenzione patrimoniale. Il giudizio della Corte territoriale in ordine alla sussistenza dei presupposti giustificativi della confisca risulta effettuato nel rispetto degli insegnamenti di questa Corte secondo cui per applicare la misura di prevenzione reale della confisca, non è necessario dimostrare la derivazione diretta del bene dai reati, ma è sufficiente, in presenza di una condizione di pericolosità, che sia dimostrata la sproporzione tra le
risorse lecite (reddito dichiarato e attività economica) e gli acquisti effettuati nel periodo di pericolosità sociale, atteso che tale sproporzione individua una presunzione di illiceità dell’acquisto, la quale può essere superata solo attraverso la dimostrazione della liceità delle risorse utilizzate per lo stesso (tra le tante: Sez. 2, n. 14346 del 13/03/2018, COGNOME, Rv. 272376-01). Inoltre, si deve ribadire che, come è stato chiarito dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, la pericolosità sociale, oltre a essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche “misura temporale” del suo ambito applicativo, con la conseguenza che, con riferimento alla cosiddetta pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell’arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, mentre, con riferimento alla cosiddetta pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l’intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale e un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262605-01). Nel caso in esame, la Corte territoriale ha ritenuto inconsistente la doglianza difensiva veicolata attraverso i motivi di appello volta ad ottenere una più ristretta perimetrazione dell’arco temporale della pericolosità sociale, facendola arrestare all’anno 2015 anziché all’anno 2020 ( come effettuato dai giudici di primo grado), riportandosi coerentemente ai precedenti penali del proposto, per cessione di sostanze stupefacenti, ed in particolare all’episodio dell’arresto operato proprio nell’anno 2020 per il reato di cessione di sostanza stupefacente tipo cocaina ed altro((quando il proposto è stato rinvenuto in possesso di un pistola con matricola abrasa, di due pugnali, di strumenti atti al confezionamento di sostanza stupefacente e di denaro contante, pag.50 del provvedimento di primo grado).
1.2.È inammissibile il secondo motivo con cui il ricorrente ha dedotto la nullità del provvedimento impugnato per l’assoluta mancanza di motivazione in merito al profilo della asserita assenza di sproporzione tra fonti finanziarie ed impieghi, relativamente all’anno 2017, da cui dovrebbe desumersi, nell’argomentare difensivo, la liceità delle provviste utilizzate per gli acquisti effettuati nell’anno 2017 (limitatamente alle quote della società RAGIONE_SOCIALE ) e nell’anno 2018 ( per l’acquisto dell’autovettura BMW). La censura si risolve in una doglianza relativa alla mancanza di adeguatezza della motivazione del
provvedimento, piuttosto che evidenziarne la mancanza assoluta. La difesa ripropone genericamente la stessa doglianza sulla quale la Corte di appello ed il Tribunale hanno fornito congrua motivazione evidenziando il carattere strumentale dell’investimento nella società RAGIONE_SOCIALE ai fini del riciclaggio di più ampi proventi illeciti di denaro, focalizzandosi sul dato della contestualità temporale dell’operazione rispetto all’epoca di manifestazione della pericolosità del proposto oltre che sull’antieconomicità della stessa attività che aveva fatto registrare una perdita iniziale di 50.000 euro ( pag. 56 del provvedimento di primo grado) e sul ruolo di prestanome svolto dal terzo interessato.
Inoltre, la Corte territoriale ha fornito una esaustiva motivazione rispetto al mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione istruttoria, avendo sul punto il provvedimento impugnato evidenziato le ragioni che hanno indotto a ritenere non necessari ulteriori supplementi istruttori, con riferimento all’immobile di c.da COGNOME, considerata la genericità e mancanza di elementi a supporto della tesi sostenuta.
2.È inammissibile anche il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME. La doglianza difensiva prescinde dalla motivazione fornita dalla Corte d’appello che ha ritenuto strumentale l’acquisto delle quote della società RAGIONE_SOCIALE da parte del prevenuto in quanto diretto a precostituirsi uno strumento per assicurarsi il riciclaggio di provviste illecite, evidenziando come la stessa operazione sia stata compiuta durante il periodo di manifestazione della pericolosità sociale del proposto e compiuta rispetto ad un’attività antieconomica.
3.È GLYPH inammissibile, infine, anche il ricorso proposto nell’interesse di NOME, con il quale si sostiene la liceità dell’acquisto dell’autovettura BMW, in quanto effettuato nell’anno 2018 con somme messe a disposizione dalla ricorrente ( madre del prevenuto) in quanto tale doglianza è del tutto disarticolata rispetto alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata, essendo stata ritenuto, con motivazione adeguata, indimostrato oltre che illogico che la signora COGNOME avesse liquidità lecite tali da donarle al figlio COGNOME NOME e contestualmente ricorresse a prestiti finanziari onerosi per ripianare la propria significativa esposizione debitoria con le banche anziché provvedervi con tali risorse senza ulteriori aggravi economici, venendo anche ribaditsottolineato che gli acquisti delle autovetture, operati nel periodo di manifestazione della pericolosità, sono sproporzionati in quanto incompatibili con le entrate lecite del proposto.
Conclusivamente i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali oltre che della somma di euro
tremila in favore della Cassa delle ammende, in quanto l’evidente inammissibilità dei motivi di ricorso consente di individuare un profilo di colpa a carico del ricorrente ( cfr. Corte Cost. n. 186 del 2000)..
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 08/11/2024.