Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 39004 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 39004 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/09/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME, nato a Reggio Calabria il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nata a Cirò Marina il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nata a Roma il DATA_NASCITA
NOME NOME, nato a Torino il DATA_NASCITA
NOME COGNOME, nato a Cirò Marina il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 29/10/2024 della RAGIONE_SOCIALE di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurator generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che sia dichiarato inammissibile il ricorso presentato nell’interesse di COGNOME NOME e che siano rigettati i ricorsi presentati nell’interesse di COGNOME NOME, COGNOME NOME COGNOME NOME, COGNOME NOME;
letta la memoria di replica depositata dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, difensori di COGNOME NOME, NOME e COGNOME NOME.
RITENUTO IN FATTO
Con il decreto in epigrafe indicato la RAGIONE_SOCIALE di appello di Torino, in parzial riforma del decreto del Tribunale di Torino del 11/10/2023, ha ridotto ad anni quattro la durata della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale applicata NOME COGNOME, confermando nel resto il provvedimento, che aveva disposto la confisca di una serie di beni, intestati a lui e a terzi.
Avverso il suddetto decreto hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di NOME COGNOME e dei terzi interessati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, per i motivi di seguito sintetizzati.
2.1. Ricorso di NOME COGNOME.
Nell’interesse di NOME COGNOME sono stati dedotti i seguenti motivi di ricorso: 2.1.1. Violazione degli artt. 4, comma 1, lett. a) e 10, comma 3, d. Igs. n. 15 del 2011, in quanto la pericolosità qualificata del ricorrente sarebbe st erroneamente ritenuta sussistere in virtù di una affiliazione alla locale di Volpia verificatasi in epoca antecedente al 27/02/1991, mentre, secondo le sentenze che l’hanno accertata, tale affiliazione risale ad epoca successiva (1994).
2.1.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 24 e 10, comma 3, d. Igs. 159 del 2011 per difetto di correlazione temporale tra gli acquisti effettuati d ricorrente e la manifestazione di pericolosità, in riferimento: a) alla RAGIONE_SOCIALE. nata dalla fusione tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, società costituite rispettivamente il 29/06/1984 e il 09/10/1991, ossia prima della manifestazione di pericolosità della ricorrente; b) all’immobil sito nel Comune di Chivasso, INDIRIZZO, di proprietà di NOME COGNOME e NOME COGNOME acquistato nel 1998, tra l’altro con l’investimento della somma di 50.000.000 di lire che ciascuno dei fratelli COGNOME aveva ricevuto dall RAGIONE_SOCIALE in occasione della vendita, effettuata nel 1991, d terreni di Volpiano e, dunque, con risorse lecite siccome provenienti da cessioni antecedenti alla manifestazione della pericolosità.
2.2. Ricorsi di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Va premesso che NOME COGNOME è stato coniugato con NOME COGNOME fino al 2015 (anno del divorzio) e che, dal 2017, ha convissuto con NOME COGNOME e con i due figli da lei avuti dal precedente matrimonio, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Nell’interesse dei predetti terzi vengono dedotti i seguenti motivi di ricorso. 2.2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 19, 20, 24 e 26 d. Igs. n. del 2011.
Viene contestata la ricostruzione contenuta nel decreto impugnato in merito, in primo luogo, all’assegno circolare tratto sul conto corrente di NOME COGNOME e consegnato in pagamento dell’azienda ceduta da RAGIONE_SOCIALE al RAGIONE_SOCIALE, che erroneamente il decreto impugnato qualificherebbe come anticipo effettuato in favore di NOME COGNOME, presunto socio occulto.
In secondo luogo, quanto alle vicende societarie, si rileva che, mediante la produzione di documenti, di dichiarazioni di terzi e della consulenza tecnica di parte, la difesa avrebbe dimostrato la sussistenza della provvista lecita in capo ricorrenti al momento degli acquisti, il carattere reale e non fittizio di tut operazioni e, infine, la circostanza che la società RAGIONE_SOCIALE era gestita esclusivamente dai soci senza alcuna ingerenza di NOME COGNOME.
Si contesta, inoltre, la valutazione di inattendibilità dei dipendenti di RAGIONE_SOCIALE e la sottovalutazione delle dichiarazioni rese dalla commercialista e d consulente del lavoro, secondo cui il loro punto di riferimento erano NOME COGNOME e NOME COGNOME e non NOME COGNOME.
Si deduce, poi, che molti conti correnti sono stati accesi prima del 2017, anno in cui NOME COGNOME è entrata a far parte del nucleo familiare di NOME COGNOME, e che quelli aperti in costanza di convivenza non erano nella disponibilità d quest’ultimo. COGNOME NOME NOME i figli avevano, infatti, risorse finanziar derivanti dall’attività lavorativa svolta, da regalie fatte da prossimi congiunti, c in parte documentato, nonché dalla vendita di mobili e suppellettili.
Si rileva, infine: a) che il veicolo Volvo TARGA_VEICOLO acquistato nel 2017 da NOME COGNOME è un bene di modico valore, non sproporzionato con i redditi dichiarati dal nucleo familiare; b) che la carta prepagata di Poste italiane a lei intesta stata ricaricata con denaro provento della sua attività lavorativa; c) c l’autovettura BMW è stata acquistata da NOME COGNOME con denaro proprio, come dimostrato dalla consulenza tecnica di parte, in un momento in cui non era un familiare di NOME COGNOME, avendo traferito la propria residenza con la madre solo a fine luglio 2017.
2.2.2. Inosservanza e erronea applicazione dell’art. 24 d. Igs. n. 159 del 2011 in quanto l’amministratore giudiziario è stato immesso nel possesso dei beni con decreto n. 16 del 18/05/2022 mentre il decreto di confisca è stato depositato dal Tribunale di Torino in data 09/01/2024 ossia ben oltre il termine di un anno e sei mesi previsto dalla suddetta norma.
Nella memoria di replica alle conclusioni del pubblico ministero, che aveva sottolineato che la doglianza non era stata sollevata in appello, i ricorrenti han rilevato che il termine di un anno e sei mesi è previsto anche per la definizione de giudizio di appello avverso il decreto di confisca emesso in primo grado (art. 27, comma 6, d.lgs. n.1 59 del 2011), sicché il suo superamento, determinando
l’inefficacia del provvedimento ablatorio e il conseguente obbligo di restituzione dei beni, preclude la prosecuzione del giudizio. Per questo motivo sussisterebbe l’interesse del terzo a far constare il decorso di tale termine.
2.2.3. Violazione degli artt. 19 e 20 d. Igs. n. 159 del 2011 con riferiment alla provenienza dei cespiti di COGNOME NOME.
Sotto questo profilo i terzi rilevano che erroneamente la RAGIONE_SOCIALE avrebbe ritenuto rilevante la massiccia evasione fiscale e contributiva addebitabile a NOME COGNOME, alla luce del principio di diritto stabilito dalle Sezioni unite (sentenza 8052 del 23/02/2024) secondo cui il divieto previsto dall’art. 240-bis cod. pen. introdotto dall’art. 31 legge 17 ottobre 2017, n. 161, di giustificazione del legittima provenienza dei beni oggetto della confisca c.d. allargata, o del sequestr ad essa finalizzato, sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli provento o reimpiego dell’evasione fiscale, si applica anche ai beni acquistati prima della sua entrata in vigore, ad eccezione di quelli acquisiti nel periodo compreso tra il 29 maggio 2014, data della sentenza delle Sezioni unite n. 33451 del 29/05/2014, COGNOME, e il 19 novembre 2017, data di entrata in vigore della legge n. 161 del 2017.
3. Ricorso depositato nell’interesse di NOME COGNOME.
Nell’interesse di NOME COGNOME, moglie di NOME COGNOME, viene proposto un unico motivo di ricorso per violazione degli artt. 24 e 26 d.lgs. n. 15 del 2011, in quanto la provvista per l’acquisto dei beni sequestrati alla ricorren sarebbe di provenienza lecita.
Sotto tale profilo si rileva che il prezzo dell’immobile sito in INDIRIZZO, acquistato il 01/06/2011, è stato pagato, per euro 20.000, con un assegno proveniente dal padre della ricorrente, per euro 35.000, con quanto depositato in un libretto di risparmio della stessa e, per la restante parte, co smobilizzo di un buono postale, ove sono confluiti i bonifici relativi agli stipen percepiti dalla ricorrente nonché donazioni del padre e investimenti di titol acquisiti nelle annualità precedenti.
In riferimento alle quote societarie della RAGIONE_SOCIALE, proprietar dell’immobile di INDIRIZZO, si rileva che la provvista è derivata dalla vendita di un immobile sito in INDIRIZZO, acquistato con denaro ricevuto dal padre. Con il prezzo di vendita – pari a 163.000 euro- sono state acquisite, dapprima, le quote e, poi, l’immobile sito in Volpiano. Errata sarebbe dunque, la deduzione della RAGIONE_SOCIALE di appello là dove ha ritenuto che l’immissione di denaro costituisca un mero conferimento al patrimonio sociale rimanendo in capo alla ricorrente un semplice diritto di credito.
Con riferimento all’immobile sito in INDIRIZZO, in comproprietà con il marito, si rileva che l’importo pagato di 50.000.000 di lir deriva dalla vendita di un immobile e, per la restante parte, da un mutuo contratto con Unicredit.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha deposita conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
È opportuno premettere che, ai sensi dell’art. 10, comma 3, d. Igs. n. 159 del 2001, richiamato, per le misure di carattere reale, dall’art. 27, comma 2, ne procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione in cui va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio. (Sez. 6, n. 21525, del 18/06/2020, Mulé, Rv. 279284 – 01).
La motivazione del tutto mancante oppure apparente e, dunque, inesistente, è ravvisabile soltanto quando essa sia del tutto avulsa dalle risultanze processua o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragioname espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 05/03/2015, PG in proc. Vassallo, Rv. 263100 – 01); in altri termini, «il vizio d motivazione apparente sussiste solo quando il giudice non dia in realtà conto del percorso logico seguito per pervenire alla conclusione che adotta, argomentando per clausole di stile o affermazioni generiche non pertinenti allo specifico caso sottoposto alla sua valutazione» (Sez. 6, n. 31390 del 08/07/2011, COGNOME, Rv. 250686), ossia «allorché la motivazione adottata non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, COGNOME, Rv. 265244).
Il ricorso di NOME COGNOME è infondato e va rigettato.
2.1. Il primo motivo, relativo al periodo di manifestazione della pericolosità del ricorrente, è infondato.
Secondo il provvedimento impugnato l’adesione all’associazione di stampo mafioso è stata accertata dal Tribunale di Ivrea, con sentenza confermata in appello, almeno dagli anni ’90 del secolo scorso. Tale circostanza emerge anche dalla sentenza allegata al ricorso (pagg. 120 e segg.).
2.2. Il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il difetto di correlazion temporale tra gli acquisti effettuati dal ricorrente e la manifestazione di pericolosi qualificata del ricorrente, è inammissibile perché, quantunque rubricato come violazione di legge, censura la motivazione del provvedimento impugnato, che non è né inesistente né apparente.
2.2.1. Va premesso che, con riferimento alla pericolosità qualificata, le Sezioni unite hanno chiarito che «fermo restando il principio che la pericolosità (rectius l’ambito cronologico della sua esplicazione) è “misura” dell’ablazione, la proiezione temporale di tale qualità non sempre è circoscrivibile in un determinato arco temporale. Tuttavia, nell’ipotesi in cui la pericolosità investa, come accad ordinariamente, l’intero percorso esistenziale del proposto e ricorrano i requisiti legge, è pienamente legittima l’apprensione di tutte le componenti patrimoniali ed utilità, di presumibile illecita provenienza, delle quali non risulti, in alcun mo giustificato il legittimo possesso. Resta ovviamente salva – come per la pericolosità generica – la facoltà dell’interessato di fornire prova contraria e liberato attraverso la dimostrazione della legittimità degli acquisti in virtù di impiego lecite fonti reddituali. Con l’imprescindibile corollario che una prova siffatta, spec per gli acquisti risalenti nel tempo, non deve rispondere, neppure in questo caso, ai rigorosi canoni probatori del giudizio petitorio, con il rischio di assurgere al ra di probatio diabolica, potendo (…) anche affidarsi a mere allegazioni, ossia riscontrabili prospettazioni di fatti e situazioni che rendano, ragionevolmente ipotizzabile la legittima provenienza dei beni in contestazione» (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014 – dep. 2015, Spinelli, Rv. 262605). RAGIONE_SOCIALE di Cassazione – copia non ufficiale
In questa prospettiva, si è puntualizzato che il provvedimento ablativo deve essere sempre rispettoso del principio di equità e contemperare il principio costituzionale di cui all’art. 42 Cost. con le generali esigenze di prevenzione e difesa sociale, sicché esso deve colpire solo i beni di accertata provenienza illeci o quelli di cui non sia giustificata la (lecita) provenienza: tali non sono, certamen quelli acquisiti nel periodo in cui nessun rimprovero di pericolosità è stato mosso al proposto, ovvero quelli acquisiti – anche in epoca sospetta – con fondi d accertata provenienza lecita.
2.2.2. Il ricorrente contesta la correlazione temporale tra manifestazione della pericolosità sociale e acquisti in riferimento alla RAGIONE_SOCIALE -nata dalla fusion
due società costituite in epoca antecedente al 1991- – e all’immobile sito ne INDIRIZZO INDIRIZZO, acquistato con risorse lecite siccome provenienti da cessioni anch’esse precedenti al 1991.
Il motivo riproduce quello dedotto innanzi alla RAGIONE_SOCIALE di appello, con cui il ricorrente aveva censurato il provvedimento di primo grado nella parte in cui aveva disposto la confisca «indistinta di tutti i beni sottoposti a sequestro anticipa senza alcun riferimento alla necessaria correlazione temporale tra pericolosità e l’acquisto di ogni singolo bene».
La RAGIONE_SOCIALE di appello ha respinto la censura, rilevando che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, il decreto conteneva, in riferimento ai singoli ben oggetto di ablazione, compiuta motivazione in ordine alla data dell’acquisizione, sempre ricadente nel periodo di manifestazione della pericolosità, e della sproporzione in cui versava il nucleo familiare.
Tale motivazione, non inesistente né apparente, non può essere oggetto di censura.
3. Ricorsi di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
3.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché, quantunque rubricato come violazione di legge, censura la motivazione del decreto impugnato, riproponendo le censure già proposte in appello, in relazione alla provenienza delle somme utilizzate per l’acquisto dei singoli cespiti confiscati, delle somme depositate su conti postali, nonché alla gestione della società RAGIONE_SOCIALE
Tutte le deduzioni difensive, però, sono state analiticamente esaminate dal provvedimento impugnato, che, con motivazione logica e niente affatto apparente, ha ricostruito le singole operazioni economiche, con valutazione di cui, con il ricorso, si chiede in sostanza la revisione in senso più favorevole per i ricorrenti
Dal decreto impugnato emerge, in particolare, quanto segueò
A) Quanto a RAGIONE_SOCIALE, che la società è stata costituita tra NOME COGNOME e i figli pochi giorni prima dell’acquisto dal “RAGIONE_SOCIALE” RAGIONE_SOCIALE del bar “La RAGIONE_SOCIALE” al prezzo di 12.000 euro, che non risulta mai essere stato corrisposto. La società “RAGIONE_SOCIALE” aveva acquistato il bar “la RAGIONE_SOCIALE” pochi anni prima, per far fronte ad una importante esposizione debitoria. A seguito della cessione del bar alla neocostituita società, “RAGIONE_SOCIALE stata completamente svuotata, mentre l’attività del bar è proseguita apparentemente in capo a terzi, al riparo da aggressioni dei creditori. Rispetto all’operazione di acquisizione da parte di RAGIONE_SOCIALE, effettuata nel bienni antecedente alla proposta di misura di prevenzione, opera la presunzione di cui all’art. 26, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011.
La fittizietà della intestazione, secondo la ricostruzione della RAGIONE_SOCIALE di appello emerge chiaramente dal contenuto dei dialoghi intercettati e riportati a pag. 37 e 38. Inammissibili, sul punto, sono dunque le censure afferenti la sottovalutazione delle dichiarazioni rese dai testi escussi in sede di indagini difensive, trattandos questioni non proponibili in sede di legittimità.
Riguardo all’assegno circolare tratto sul conto di NOME COGNOME:
che nei mesi successivi al suo incasso, sul conto corrente da cui è stato tratto, si registrano versamenti in contanti esattamente corrispondenti all’import di 10.000 euro, tanto che alla fine del 2019 risulta ricostituito il saldo preceden
la sequenza di tali movimenti è considerata tanto più significativa quanto più nel 2020 non constano ulteriori versamenti, cosa che porta a ritenere che NOME COGNOME abbia anticipato la somma di 10.000 euro e ne abbia poi ottenuto la restituzione.
Quanto al veicolo Volvo TARGA_VEICOLO, acquistato nel 2017 da NOME COGNOME, che le disponibilità economiche della ricorrente non consentivano l’acquisto (pag. 52»
Quanto alla carta prepagata di Poste italiane intestata a NOME COGNOME, che è stata ricaricata con denaro contante, non prelevato dai conti, e sulla c provenienza nessuna allegazione specifica è stata fornita dalla ricorrente. Peraltro nel periodo in cui sono state effettuate le ricariche, la ricorrente non aveva fo di reddito, cosa che ha portato a ritenere che il denaro provenisse dal proposto, con lei convivente.
3.1.1. Il decreto impugnato, ha poi, minuziosamente ricostruito la situazione patrimoniale del nucleo familiare di NOME e dei figli in epoca antecedente al 2017, situazione tanto precaria da rendere necessario per garantirne la sopravvivenza il ricorso all’aiuto delle famiglie di origine (pag. 33 34), nonché la provenienza delle somme utilizzate per il pagamento dell’autovettura BMW intestata a NOME COGNOME, con riferimento a tutti i versamenti effettuati sul conto corrente, incompatibili con il reddito e ingiustifica
In conclusione, quindi, il primo motivo di ricorso è inammissibile, perché afferente a vizi della motivazione, tutt’altro che apparente, del provvedimento impugnato.
3.2. Il secondo motivo è inammissibile.
Va premesso che la censura relativa alla violazione dell’art. 27, comma 6, d. Igs. n. 159 del 2011, contenuta nella memoria di replica, è inammissibile perché tardiva e comunque è manifestamente infondata, in quanto il giudizio di appello avverso il decreto di confisca del 09/01/2024 è stato celebrato il 29/10/2024, ossia entro il termine di durata massima previsto dalla norma citata (un anno e sei mesi).
3.3. Inammissibile per carenza di interesse è, invece, il motivo di ricorso relativo alla violazione dell’art. 24 d. I.gs. n. 159 del 2011.
Non vi è dubbio, infatti, che, come sostenuto dalla difesa, il termine di cui all’art. 24, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011 sia perentorio e che al suo maturare senza che sia intervenuta confisca consegua l’obbligo di procedere alla restituzione dei beni sequestrati agli aventi diritto.
Tuttavia, la confisca di prevenzione non presuppone indefettibilmente il sequestro e così i due vincoli possono susseguirsi sugli stessi beni, ovvero può intervenire direttamente il provvedimento ablatorio definitivo senza essere stato preceduto dal sequestro (art. 27, comma 1 d. Igs. n. 159 del 2011; sul punto: Sez. U., n. 20215 del 27/04/2015, PM in proc. Yang Xinjao, Rv. 269590).
Pertanto, l’intervenuta confisca comporta l’irrilevanza di ogni vicenda procedurale antecedente, ferma la possibilità di richieste risarcitorie derivan dall’obiettiva illegittimità della procedura, peraltro conclusa, afferente il seques (Sez. 5, n. 20138 del 21/02/2024, Terrazzino, Rv. 286533 – 01).
3.4. Il terzo motivo di ricorso, con cui i terzi contestano profili diversi dal fittizietà dell’intestazione, e segnatamente l’illecita provenienza della provvis utilizzata da NOME COGNOME per l’acquisto dei beni sequestrati, è infondato.
Le Sezioni unite di questa RAGIONE_SOCIALE, componendo un contrasto sul punto, hanno infatti, affermato che in caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest’ultimo può rivendica esclusivamente l’effettiva titolarità dei beni confiscati, senza poter prospetta l’insussistenza dei presupposti applicativi della misura, deducibile soltanto da proposto (sentenza n. 30355 del 27/03/2025, Putignano, Rv. 288300 – 01).
3.5. In conclusione, i ricorsi di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME vanno rigettati con conseguente condanna di ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
4. Ricorso di NOME COGNOME.
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME è infondato.
La RAGIONE_SOCIALE ha diffusamente argomentato in ordine alla deduzione relativa alla provvista per l’acquisto dell’immobile di INDIRIZZO, rilevando che i risparmi cui si riferisce la ricorrente sono stati accumulati in periodo di sperequazione quindi, se è vero che la somma risulta accantonata dalla ricorrente, è anche vero che dal conto non risultano spese familiari, pertanto, si tratta di un accumulo fittizio in periodo di sperequazione.
Le medesime considerazioni valgono, secondo il decreto impugnato, per la somma derivante dalla dismissione del libretto di risparmio.
In riferimento alle quote societarie della RAGIONE_SOCIALE e all’acquis dell’immobile in Volpiano, dal decreto emerge che negli anni in cui sono state poste in essere tali operazioni vi è sempre stato un saldo negativo tra entrate e uscit Dalla analitica ricostruzione (pag. 28) emerge, altresì, che i finanziamenti a favor di RAGIONE_SOCIALE hanno ecceduto le risorse a disposizione della ricorrente, co deponendo nel senso di un contributo economico del marito.
La stessa cessione delle quote, considerato il momento in cui è stata posta in essere, è stata qualificata come operazione fittizia mirata a preservare patrimonio familiare (cfr. intercettazioni citate a pag. 29). Dai dialoghi captati deduce in modo chiaro, ad avviso dei Gtiudici di merito, che la ricorrente non era nemmeno consapevole di cosa fosse la società RAGIONE_SOCIALE, di cui era socio di maggioranza e finanziatrice, e che detta società non solo era gestita dal marito ma a lui apparteneva.
Con riferimento all’immobile sito in Chivasso, la RAGIONE_SOCIALE di appello ha, poi, rilevato che la somma con cui è stato acquistato, costituente il ricavato dell vendita di altro immobile, non può ritenersi provvista lecita, in quanto il ben venduto era stato acquisito in un periodo rientrante nella accertata pericolosit (1991) ed era frutto di sperequazione tra entrate e uscite, così come i ratei mutuo successivamente pagati.
In ogni caso, va rilevato che le censure dedotte attengono essenzialmente alla ricostruzione dei fatti contenuta nel decreto impugnato, che non può essere oggetto di sindacato in sede di legittimità, in quanto, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge.
In conclusione, il ricorso di NOME COGNOME va rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 16/09/2025