Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 38924 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 5 Num. 38924 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 01/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME COGNOME
CC – 01/10/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: NOME NOME nato a VIBO VALENTIA (ITALIA) il DATA_NASCITA NOME nato a SORIANO CALABRO il DATA_NASCITA NOMECOGNOME NOME nato a SORIANO CALABRO il DATA_NASCITA NOME nato a SORIANO CALABRO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SORIANO CALABRO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a VIBO VALENTIA il DATA_NASCITA NOME nato a VIBO VALENTIA il DATA_NASCITA RAGIONE_SOCIALE
avverso il decreto del 14/03/2025 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Catanzaro Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, che ha inviato requisitoria scritta con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto del 14 marzo 2025, la Corte di appello di Catanzaro, sezione per le misure di prevenzione, in parziale riforma del provvedimento del Tribunale di Catanzaro, revocava la confisca di due immobili intestati a NOME, entrambi siti in comune di Gerocarne (VV), in INDIRIZZO, il primo al civico INDIRIZZO, il secondo al civico INDIRIZZO (e
come meglio identificati in dispositivo), nonchØ RAGIONE_SOCIALEe somme di euro 50.300,00 e di euro 84.720,00 rispettivamente rivenienti ad NOME e a NOME da regalie ricevute in occasione di ricorrenze familiari, rigettando nel resto l’appello complessivamente presentato dal proposto NOME COGNOME (ritenuto partecipe del clan mafioso ‘RAGIONE_SOCIALE‘ operante in Gerocarne) e dei terzi interessati NOME (moglie del proposto), NOME, NOME ed NOME (figli del proposto), NOME NOME e NOME COGNOME.
1.1. La Corte di appello, in risposta ai motivi di appello e per quanto di interesse in ragione dei motivi di ricorso, osservava quanto segue.
Adeguatamente motivata dal Tribunale era stata la premessa (non contestata in ricorso) circa la pericolosità sociale di NOME, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. n. 159 del 2011, in quanto partecipe RAGIONE_SOCIALE‘associazione di tipo mafioso, operante in Gerocarne, nel periodo intercorso fra il 2001 ed il 2016.
Corretto era stato il calcolo RAGIONE_SOCIALEa sperequazione dei redditi rispetto agli acquisti dei beni sottoposti a confisca, posto che la Guardia di finanza aveva utilizzato i dati RAGIONE_SOCIALE relativi alla spesa media annua di un nucleo familiare residente nel sud-Italia (Cass. n. 36833/2021).
Visti, appunto, gli acquisti, anche immobiliari, e gli investimenti finanziari realizzato, certo non poteva farsi riferimento agli invocati parametri di ‘povertà assoluta’.
Dal relativo schema era emersa una costante e crescente sperequazione fra i redditi dichiarati e gli acquisti realizzati (con la sola eccezione RAGIONE_SOCIALE‘anno 2011) determinato nella somma complessiva di euro 414.306,62. Anche in riferimento agli anni precedenti ed a quelli successivi allo stretto perimetro temporale RAGIONE_SOCIALE‘accertata pericolosità del proposto.
Tale sperequazione restava poi inalterata anche considerando la somma di euro 103.291,37 versata a NOME COGNOME a titolo di riparazione per una ingiusta detenzione.
Era inoltre corretta la AVV_NOTAIO deduzione che tutti i beni sottoposti al vincolo fossero stati acquistati dal proposto e solo intestati ai familiari (NOME la moglie, NOME, NOME ed NOME, i figli, NOME COGNOME il marito di NOME) visto che costoro non godevano, negli anni indicati, di un reddito autonomo adeguato.
1.2. Quanto ai singoli beni.
In relazione ai beni immobili indicati da 1 a 6 ed intestati alla moglie del proposto, NOME, pur se costei aveva percepito redditi leciti (con l’attività ‘minimercati’) dal 1999 al 2009, gli stessi non erano stati tali da consentirle di realizzare gli acquisti immobiliari invece conclusi.
NØ poteva considerarsi l’incasso di alcune cambiali, non conoscendosi il titolo (lecito o illecito) di loro provenienza.
Quanto invece ai due finanziamenti ricevuti dalla NOME nel 2005 e nel 2007, gli stessi (ritenuti privi di rilievo dal Tribunale) ben avrebbero potuto consentire alla terza interessata l’acquisto degli immobili siti in Gerocarne alla INDIRIZZO e 41 (nn. 3 e 4 del provvedimento), immobili la cui confisca, come si Ł già detto, andava pertanto revocata.
Acquisti che avevano però esaurito la sua capacità patrimoniale, dovendosi pertanto mantenere il vincolo su tutti gi altri beni dalla medesima acquistati (dal 2003 al 2018).
In relazione all’immobile intestato ad NOME COGNOME e NOME COGNOME (figlia e genero del proposto), la Corte osservava come il prezzo del medesimo, acquistato il 28 febbraio 2017 per euro 20.000, non poteva essere stato corrisposto dalla NOME o dal marito visto che costei aveva maturato redditi propri solo a partire dal 2009, redditi però così irrisori da non
superare neppure il valore RAGIONE_SOCIALEe rate corrisposte per l’immobile nel 2015 e nel 2017 (rispettivamente per euro 9.000 ed euro 8.000).
In relazione alla confisca RAGIONE_SOCIALEa ditta RAGIONE_SOCIALE, intestata a NOME COGNOME e a NOME COGNOME (figlio e genero del proposto), operante nell’attività di commercio di autovetture, gestita dal primo fino al 27.7.2020 e dal secondo fino al 14 settembre 2021 (quando la ditta cessava, chiudendo anche la partita IVA), l’investimento iniziale era del 31 marzo 2017 e certo non poteva essere erogato dal figlio del proposto che denunciava redditi di circa 6.000 euro l’anno.
NØ poteva ritenersi che, dopo NOME, anche NOME avesse avuto le disponibilità economiche che gli avrebbero consentito di subentrare, visto che il prestito RAGIONE_SOCIALEo zio COGNOME, invocato dalla difesa per giustificarne la possibilità, era pervenuto soltanto il 3 aprile 2024.
In relazione ai beni rivenuti a disposizione di NOME (figlia del proposto), doveva revocarsi la confisca RAGIONE_SOCIALEa sola somma di euro 84.720, conseguente alle regalie ricevute in occasione di una ricorrenza di famiglia, mentre doveva mantenersi il vincolo sulla residua somma di euro 66.980 complessivi, individuata nel 2022 ma riconducibile al proposto perchØ acquisita in epoca immediatamente successiva a quella relativa alla ritenuta pericolosità.
Propongono ricorso il proposto e tutti i terzi interessati, come sopra elencati, ancora con unico atto ed a mezzo dei comuni difensori AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, articolando le proprie censure in tre motivi.
2.1. Con il primo motivo deducono la violazione di legge per avere, la Corte territoriale, omesso di considerare il contenuto RAGIONE_SOCIALEa consulenza di parte COGNOME, depositata agli atti e sulla quale le parti avevano interloquito all’udienza del 14 marzo 2025.
Tanto Ł vero che, a mero titolo di esempio, la Corte aveva ritenuto non si fosse specificata la data in cui l’accredito di euro 103.292,37 fosse stato corrisposto al proposto a titolo di ingiusta detenzione mentre la predetta consulenza recava in allegato proprio l’ordine di pagamento, del 14 novembre 2002.
Si trattava di provvista evidentemente lecita, la cui mancata considerazione viziava l’intera ricostruzione offerta dai giudici del merito in ordine alla disponibilità, appunto, di proventi non derivanti da reato.
La cui rilevanza, rispetto ad esempio agli immobili intestati a NOME, la moglie del proposto, siti entrambi in Gerocarne, in INDIRIZZO, rispettivamente al INDIRIZZO ed al INDIRIZZO, acquistati il 25 giugno 2003 – e quindi dopo l’incasso RAGIONE_SOCIALEa predetta somma – al prezzo complessivo di soli euro 8.150, era evidente.
Anche poi considerando che la stessa intestataria aveva denunciato il percepimento di redditi leciti per gli anni 2002 e 2003, pari rispettivamente ad euro 5.951 e 5.586.
Anche per altri beni la cui confisca non era stata revocata, si rilevava la già enunciata omessa motivazione.
Per la confisca RAGIONE_SOCIALEe somme in deposito sul libretto di risparmio 39455866 intestato ad NOME COGNOME, si erano omesse di considerare le movimentazioni riportate nella consulenza, che aveva consentito di acclarare che tutti i bonifici provenivano dall’INPS e che corrispondevano a quelli di cui aveva beneficiato la madre NOME. Così da giustificare la provvista di euro 35.406,94.
Provvista peraltro maturata dopo la cessazione del periodo rispetto al quale il proposto era stato giudicato socialmente pericoloso (dal 2001 al 2016) perchØ risalenti agli anni dal
2018 al 2024.
Per il libretto di risparmio 51162606 intestato a NOME (figlia di NOME, nipote del proposto), la somma confiscata, di euro 10.539,48, era derivata in gran parte, da un versamento di 8.000 euro effettuato nel 2021 quando NOME si era già resa autonoma dalla famiglia di origine, ed era cessato il periodo di pericolosità del proposto.
Analogamente per il libretto di risparmio 52757373 intestato a NOME COGNOME (figlio di NOME), la somma oggetto di confisca, pari a complessivi euro 11.300, derivava, in massima parte, dal versamento di euro 10.300, avvenuto in data successiva alla fine del periodo di pericolosità sociale del proposto ed alla raggiunta autonomia economica di NOME dal nucleo familiare paterno.
2.2. Con il secondo motivo lamenta l’omessa motivazione in ordine alla confisca di altri beni variamente intestati.
Quanto alla impresa individuale RAGIONE_SOCIALE, si era omesso di considerare che, alla ricordata consulenza di parte, si erano allegate le dichiarazioni di NOME COGNOME che aveva spiegato come la ditta, che pure aveva indicato come l’inizio RAGIONE_SOCIALEa propria attività il 27 luglio 2020, aveva operato solo a partire dal 19 maggio 2021, quando lo stesso COGNOME aveva fatto un prestito al nipote titolare RAGIONE_SOCIALEa ditta, NOME COGNOME, per coprire le prime spese.
Come del resto era risultato nell’elaborato del consulente, con due bonifici del 2021, uno per euro 500, l’altro per euro 7.780. Erroneamente ricondotto dalla Corte al 3 aprile 2024 (la data RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione unilaterale del COGNOME circa il prestito concesso).
Quanto all’immobile sito in Gerocarne, con due ingressi entrambi in INDIRIZZO ai INDIRIZZO e 10 (il fabbricato di cui al punto 7), acquistato da NOME COGNOME il 28 febbraio 2017 per euro 20.000, la medesima, dalla consulenza di parte, non risultava affatto incapiente, avendo percepito, quando aveva versato le rate (per euro 2.000, 9.000 e 9.000), nel 2014, 2015 e 2017 redditi leciti rispettivamente per euro 9.024,63, 6.685 e 9.611.
2.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge per non avere, la Corte, considerato le argomentazioni spese in memoria.
Non potevano, in assoluto, utilizzarsi i dati RAGIONE_SOCIALE per calcolare i consumi familiari. Non erano utilizzabili secondo la normativa tributaria ed erano stati esclusi anche dal Garante per la privacy.
Un divieto che era stato ribadito nella circolare n. 6/2014 RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
Il rinvio operato dall’art. 24 d.lgs. n. 159/2011 ai redditi fiscalmente denunciati rende evidente che debba applicarsi, nel giudizio di proporzione fra redditi ed acquisti, l’intera normativa tributaria e, quindi, anche le fonti a cui si Ł fatto riferimento.
E, comunque, in via di mero subordine, il dato RAGIONE_SOCIALE non poteva costituire l’unico indizio in base al quale calcolare i consumi RAGIONE_SOCIALEa famiglia del proposto.
Nella consulenza di parte si era poi dato atto di alcune duplicazioni nel calcolo RAGIONE_SOCIALE‘acquisto di beni durevoli.
Doveva, comunque, nel caso degli Idà, farsi riferimento ai dati RAGIONE_SOCIALE relativi ad un nucleo che viva in ‘povertà assoluta’. Così che anche sotto questo profilo risultava irrimediabilmente viziata la determinazione dei consumi RAGIONE_SOCIALEa famiglia del proposto, dovendosi poi tenere conto del fatto che il proposto e la moglie per anni avevano gestito un ‘minimercato’ di prodotti alimentari, dal quale avevano tratto, a prezzi di costo, i necessari beni alimentari.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEa Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto NOME AVV_NOTAIOCOGNOME, ha inviato requisitoria scritta con la quale ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi, essendo stati dedotti soltanto vizi di motivazione, e non violazioni di legge, ed essendo pienamente utilizzabili, per verificare la sproporzione fra redditi ed acquisti, i dati RAGIONE_SOCIALE relativi alle spese medie dei nuclei familiari (Cass. Rv 282361).
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi avanzati dal proposto e dai terzi interessati meritano accoglimento nei limiti che si diranno.
¨, innanzitutto, privo di fondamento il terzo motivo, speso sulla scelta degli indici RAGIONE_SOCIALE (il cui utilizzo al fine del calcolo del parametro dei costi nel giudizio di sproporzione fra acquisti e redditi Ł stato sempre considerato legittimo: ex plurimis , Sez. 2, n. 36833 del 28/09/2021, COGNOME, Rv. 282361 – 01) da applicarsi nel calcolare i costi sostenuti dal proposto e dal suo nucleo familiare per il proprio mantenimento.
Nulla, infatti, autorizzava a ritenere che la famiglia COGNOME versasse in condizioni di assoluta povertà. Lo dimostravano gli acquisti fatti nel corso degli anni, di beni che in parte sono tuttora sottoposti a confisca ed in parte già dissequestrati (si pensi a mero titolo di esempio, per questi ultimi, alle ingenti somme di denaro acquisite dalle figlie del proposto in occasione dei loro rispettivi matrimoni, di svariate decine di migliaia di euro, che danno evidente conto del livello sociale ed economico RAGIONE_SOCIALEa famiglia d’origine RAGIONE_SOCIALEe stesse) come immobili e disponibilità finanziarie, del tutto incompatibili con l’invocata condizione di povertà assoluta.
Sul punto la motivazione RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello non incorre in alcuno dei vizi di violazione di legge che, in tema di misure di prevenzione patrimoniale, possono essere proposti a questa Corte di legittimità.
Anche considerando che si erano adottati gli indici RAGIONE_SOCIALE relativi ai nuclei familiari residenti nel medesimo territorio ove dimoravano il proposto ed il suo nucleo familiare.
Gli ulteriori motivi – riassumibili nella mancata considerazione RAGIONE_SOCIALEa consulenza di parte volta a confutare il giudizio di sproporzione fra acquisti e redditi anche evidenziando le disponibilità finanziarie lecite del proposto e dei suoi familiari, gli odierni terzi interessati sono, invece, fondati.
Si deve, infatti, ricordare che (come si Ł già fatto cenno) avverso i provvedimenti applicativi RAGIONE_SOCIALEe misure di prevenzione patrimoniali Ł consentito il ricorso per cassazione solo per violazione di legge – secondo il disposto degli artt. 10 e 27 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 – così che, in tema di sindacato sulla motivazione, Ł esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l’ipotesi RAGIONE_SOCIALE‘illogicità manifesta di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare, poichØ qualificabile come violazione RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di provvedere con decreto motivato, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, COGNOME, Rv. 260246 – 01), vizio che ricorre tuttavia anche nel caso in cui nel caso in cui il giudice abbia totalmente ignorato plurime circostanze decisive (Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Pg/Noviello, Rv. 279435 –
Ed Ł proprio tale profilo – l’avere ignorato circostanze decisive offerte dalla difesa (in particolare nell’elaborato dei consulenti NOME COGNOME e NOME COGNOME, depositato in atti il 14 novembre 2023, indicato in ricorso) – che fonda la presente pronuncia di annullamento.
Nella consulenza di parte infatti si era, innanzitutto, collocato il versamento di euro 103.291,37, ricevuto dal proposto a titolo di indennizzo per ingiusta detenzione nel 2002, e così solo un anno prima RAGIONE_SOCIALE‘acquisto da parte di NOME, sua moglie, avvenuto il 25 giugno 2003, di due degli immobili ancora sottoposti al vincolo (quelli in INDIRIZZO di INDIRIZZO), per un totale di euro 8.150.
La Corte, sul punto, si era limitata ad affermare che l’indennizzo ricevuto non mutava la sostanza RAGIONE_SOCIALEa complessiva sperequazione fra i redditi ed i beni confiscati, valori spalmati sull’intero lasso di tempo, dal 2001 al 2016, in relazione al quale si era ritenuta la pericolosità sociale del proposto, così però omettendo, del tutto di valutare se (ammessa l’intestazione fittizia dei detti immobili al coniuge) la somma lecitamente ricevuta dall’Idà nel 2002 non potesse costituire un decisivo elemento sintomatico RAGIONE_SOCIALEa lecita provenienza RAGIONE_SOCIALEe somme utilizzate (in una misura inferiore al decimo di quanto versatogli) per gli acquisti immobiliari realizzati l’anno successivo.
Un vuoto motivazionale, dunque, che dovrà essere colmato dal giudice del rinvio.
Ed ancora la consulenza di parte aveva offerto ulteriori elementi concreti che erano stati del tutto ignorati, pur nella loro evidente decisività.
Non si era innanzitutto verificato come la somma piø sopra citata, lecitamente ricevuta all’inizio del periodo in relazione al quale era stata ritenuta la pericolosità sociale del proposto, imponesse un mutamento radicale e progressivo (per accumulo) del giudizio di sproporzione fra le disponibilità lecite e l’acquisto dei beni ancora sottoposti al vincolo, coinvolgendo così il giudizio relativo alla misura imposta su tutti gli ulteriori beni sottoposti al vincolo.
Peraltro, la gran parte degli stessi – le disponibilità finanziarie dei terzi interessati, i terreni RAGIONE_SOCIALEa NOME, la ditta RAGIONE_SOCIALE – erano stati, anche, acquistati in data successiva al termine del periodo di pericolosità sociale del proposto (che giungeva, lo si ricorda, fino al 2016).
A tal proposito – in tema di sequestro e confisca di beni acquisiti in data successiva al periodo di interesse – questa Corte ha affermato che, in tema di confisca di prevenzione disposta nei confronti di soggetto indiziato di appartenere ad una associazione mafiosa, Ł legittimo disporre la misura ablativa su beni acquisiti in periodo successivo a quello di cessazione RAGIONE_SOCIALEa pericolosità qualificata a condizione che ricorra una pluralità di indici fattuali altamente dimostrativi RAGIONE_SOCIALEa diretta derivazione causale RAGIONE_SOCIALEe acquisizioni patrimoniali dalla provvista formatasi nel periodo di manifestazione RAGIONE_SOCIALEa pericolosità sociale. (In motivazione, si Ł precisato che la valenza degli elementi indiziari RAGIONE_SOCIALEa provenienza illecita del patrimonio impiegato per l’acquisto deve essere tanto maggiore quanto piø Ł ampio il lasso di tempo decorso dalla fine del periodo in cui si Ł manifestata la pericolosità sociale del soggetto); così Sez. 6, n. 5778 del 16/05/2019, dep. 13/02/2020, Cammarata, Rv. 278328 – 01 (ma anche Sez. 6, n. 36421 del 06/09/2021, COGNOME, Rv. 281990 – 01).
La Corte, invece, nel decreto impugnato ha fornito una motivazione solo apparente RAGIONE_SOCIALEa derivazione dei beni e RAGIONE_SOCIALEe disponibilità acquisite in data successiva al periodo rispetto al quale si era dimostrata la pericolosità sociale del proposto – non affrontando alcuno degli
elementi offerti dalla difesa anche in ordine alla raggiunta autonomia economica dei familiari del medesimo in prosieguo di tempo, concretamente riportati nella ricordata consulenza.
Così che, anche per gli ulteriori (rispetto ai due immobili acquistati dalla moglie del proposto nel 2003) beni sottoposti al vincolo, il decreto impugnato deve essere annullato per il rilevato vizio, per omessa considerazione di elementi decisivi, motivazionale.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di
Catanzaro
Così deciso, in Roma il 1 ottobre 2025.
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME