Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3944 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3944 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 23/01/2026
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nata il DATA_NASCITA a NOMERNO NOME nato il DATA_NASCITA a COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a NICOTERA avverso il decreto in data 24/06/2025 della CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto dei ricorsI; a seguito di trattazione ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen..
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RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, per il tramite dei rispettivi procuratori speciali e con separati ricorsi, impugnano il decreto in data 24/06/2025 della Corte di appello di Reggio Calabria che, per quello che qui interessa, ha confermato il decreto in data 17/04/2024 del Tribunale di Reggio Calabria che aveva disposto la confisca di alcune quote sociali e di beni ritenuti riconducibili a COGNOME NOME, anche quando intestati ai terzi interessati COGNOME NOME e NOME NOME.
Deducono:
COGNOME NOME.
2.1.Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., in relazione all’art. 24 d.lgs. n. 159 del 2011, per avere la Corte d’appello confermato la confisca in assenza dei presupposti legittimanti la misura.
Espone che il Tribunale di Reggio Calabria aveva disposto la confisca di alcuni immobili siti in Tropea, formalmente intestati alla ricorrente, ritenendoli in realtà riconducibili all’ex marito COGNOME NOME e, per il suo tramite, alla cosca RAGIONE_SOCIALE. Tale conclusione era stata fondata, da un lato, sulla circostanza che l’acquisto fosse avvenuto in costanza di matrimonio e convivenza con il proposto e, dall’altro, sull’assunta sproporzione tra i redditi del nucleo familiare e l’investimento immobiliare.
La ricorrente deduce che tale ricostruzione si fonda su presunzioni generiche e non supera il dato decisivo della sua autonoma capacità economica. La Corte d’appello, pur dando atto dei mutamenti di residenza e della cessazione della convivenza, ha svalutato tali
elementi senza spiegare per quali ragioni non fossero idonei a superare la presunzione di fittizia intestazione. Si tratta, secondo la difesa, di una motivazione apparente, che omette di confrontarsi con i dati oggettivi emergenti dagli atti, incentrandosi su circostanze anagrafiche che, se correttamente valutate, avrebbero dovuto condurre a escludere la riconducibilità dei beni al proposto.
In tale prospettiva, la Corte territoriale avrebbe trasformato la presunzione relativa di fittizia intestazione in una presunzione assoluta, in contrasto con il principio di proporzionalità, attribuendo valore decisivo al fatto che parte della provvista fosse stata versata da un terzo, senza alcuna verifica sul collegamento di quest’ultimo con il proposto e senza spiegare perchØ tale circostanza dovesse dimostrare la riconducibilità dei beni a COGNOME.
2.2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta mancata prova della lecita provenienza della provvista.
Rileva che la Corte d’appello ha ritenuto insufficiente la dimostrazione della sua persistente capacità debitoria e del versamento di una somma di 7.000 euro a fronte di un prezzo complessivo di 36.000 euro, senza considerare che tale dato, lungi dal comprovare l’impiego di capitali illeciti, dimostra l’assenza di disponibilità di ingenti risorse e, quindi, l’estraneità dell’operazione a circuiti criminali. La motivazione si arresta a una valutazione parziale della provvista, concentrata su una quota minima dell’importo complessivo, così eludendo il necessario esame globale della capacità finanziaria della ricorrente.
2.3. Con il terzo motivo viene dedotta la violazione dei principi di pertinenzialità temporale e di nesso causale tra pericolosità del proposto e acquisto dei beni.
La difesa evidenzia che la stessa Corte d’appello ha riconosciuto che il giudizio di pericolosità di COGNOME Ł stato riformulato in termini di pericolosità specifica solo a seguito dell’assoluzione dal reato associativo nel procedimento cd. NOME, e che gli elementi posti a fondamento del ‘nuovo’ giudizio di pericolosità derivano dal procedimento COGNOME, relativo a condotte di intestazione fittizia contestate in epoca (2011 e 2016) successiva all’acquisto degli immobili (il rogito Ł datato 12/10/2011).
Ne consegue che gli immobili, acquistati anteriormente, non potevano essere considerati frutto o reimpiego di attività illecite, poichØ la provvista non può logicamente derivare da condotte che, secondo la stessa ricostruzione giudiziaria, si sarebbero manifestate solo in epoca successiva. Difetta, pertanto, qualsiasi nesso di derivazione causale tra pericolosità e acquisto dei beni, essendo questi ultimi collocati temporalmente al di fuori dell’arco di manifestazione della pericolosità qualificata.
In tale quadro risulta apodittica l’affermazione secondo cui i beni sarebbero stati acquistati ‘in tempo di manifestazione della pericolosità’, posto che gli elementi valorizzati per fondare tale pericolosità sono, per ammissione della stessa Corte territoriale, tutti successivi all’acquisto. La motivazione si pone, dunque, in insanabile contraddizione interna, fondando la confisca su un presupposto temporale che essa stessa smentisce.
3. COGNOME NOME.
3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 4, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011 e 606, comma 1, lett. b), c.p.p., per avere la Corte d’appello di Reggio Calabria riqualificato la sua pericolosità sociale da ‘qualificata’ a ‘specifica’, perimetrandola nel periodo compreso tra il 2005 e il 2021, in assenza dei presupposti normativi e giurisprudenziali richiesti.
Espone che la Corte territoriale ha fondato il nuovo giudizio di pericolosità sulla pendenza di un procedimento penale per intestazione fittizia, sebbene tale imputazione non
fosse connotata dall’aggravante dell’agevolazione mafiosa e fosse stata ritenuta cessata nel 2016. Anzi, la stessa Corte d’appello aveva riconosciuto che COGNOME non era soggetto attualmente pericoloso, tanto da revocare la misura personale con effetti ex tunc . Ciò nondimeno, il giudice del gravame ha ugualmente ritenuto sussistente una pericolosità sociale protratta per sedici anni, incorrendo, secondo la difesa, in una motivazione meramente apparente, che confonde il piano della pendenza processuale con quello, sostanziale, dell’inquadramento nella categoria di cui all’art. 4, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011.
Si evidenzia che, secondo i principi consolidati, la pericolosità specifica non può desumersi da condotte episodiche o dalla mera vicinanza a contesti delinquenziali, ma richiede l’accertamento di uno stabile stile di vita orientato al crimine, idoneo a dimostrare una abituale attitudine alla produzione di reddito illecito. Tale accertamento deve essere storicamente delimitato, soprattutto nei procedimenti in cui si assume che il proposto sia dominus occulto di beni intestati a terzi. Nel caso di specie, invece, la Corte territoriale si sarebbe limitata a valorizzare la pendenza di un procedimento per intestazione fittizia, senza verificare se essa esprimesse una sistematica scelta di vita criminale, nØ se integrasse una reale capacità di accumulazione illecita.
Il ricorrente denuncia anche la manifesta illogicità della perimetrazione temporale della pericolosità, fissata dal 2005 al 2021, in assenza di adeguata base fattuale.
Rileva che la data iniziale del 2005 Ł stata ancorata al mero ingresso di COGNOME nella compagine societaria della RAGIONE_SOCIALE, insieme a soggetti che solo a partire dal 2012 sarebbero risultati nella sua disponibilità, secondo quanto emerso dalle intercettazioni. Tale dato, di per sØ neutro, non consente di inferire alcuna attitudine criminale abituale e non Ł sorretto da un minimo collegamento oggettivo con condotte illecite. NØ può giustificarsi una retrodatazione della pericolosità sulla base dei reati di intestazione fittizia, che, secondo la stessa contestazione, sarebbero stati commessi nel 2011 e nel 2016. Anche ammettendo la natura permanente di tali delitti, essa potrebbe al piø caratterizzare il periodo successivo alla loro commissione, non certo un arco temporale largamente anteriore.
Parimenti illogica viene ritenuta la fissazione del termine finale al 2021. La Corte d’appello ha infatti affermato che le condotte di intestazione fittizia si arrestano al 2016 e che, successivamente, non risultano nuove manifestazioni di pericolosità sociale. Ciò nonostante, ha prolungato la durata della pericolosità per ulteriori cinque anni, fino al 2021, senza indicare alcuna condotta concreta da cui desumere la persistenza dell’attitudine criminale. Ne deriva una evidente contraddizione interna: se la pericolosità non persiste oltre il 2016, risulta privo di logica e di base fattuale estenderla sino al 2021.
Il ricorrente rimarca l’illogicità e la contraddittorietà del nesso tracciato tra la ritenuta pericolosità sociale e il delitto di intestazione fittizia, là dove la stessa corte ha riconosciuto che dopo la commissione di tale ultimo reato non vi sono state ulteriori manifestazioni di pericolosità, al punto da escludere il requisito dell’attualità della stessa.
Osserva che la stessa Corte territoriale ha escluso che tale intestazione rispondesse a interessi della cosca RAGIONE_SOCIALE, riconoscendo che essa attiene a interessi personali di COGNOME. Ne consegue che manca qualsiasi collegamento strutturale con ambienti mafiosi e, piø in generale, con un sistema stabile di accumulazione criminale. Ciò rende incoerente l’assunto secondo cui tale imputazione sarebbe idonea a fondare una pericolosità sociale protratta nel tempo.
La giurisprudenza di legittimità, del resto, attribuisce rilievo, in materia di trasferimento fraudolento di valori, all’esistenza di una compenetrazione stabile tra capitali illeciti e imprese, tale da dimostrare un organico inserimento in circuiti criminali. Tali
presupposti risultano espressamente esclusi nel caso di specie dallo stesso decreto impugnato, che riconosce l’assenza di collegamenti funzionali con la cosca RAGIONE_SOCIALE. La motivazione, pertanto, si pone in insanabile contrasto con i criteri normativi e giurisprudenziali che regolano l’accertamento della pericolosità sociale.
In conclusione, secondo la prospettazione difensiva, il ragionamento della Corte d’appello si fonda su presunzioni astratte e su una concezione preconcetta della pericolosità, che finisce per equiparare la mera pendenza di un procedimento penale alla prova di una stabile attitudine criminale. Ne deriva una motivazione incoerente, contraddittoria e solo apparente, censurabile ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
4. COGNOME NOME (secondo ricorso).
4.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 24, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011, 125 c.p.p. e 606, comma 1, lett. b), c.p.p., per avere la Corte d’appello confermato la confisca dell’autovettura Audi A3 Sportback, tg. TARGA_VEICOLO, immatricolata nel 2016, sul presupposto, erroneo, della mancata contestazione della sproporzione tra reddito posseduto e provvista lecita utilizzata per l’acquisto.
Espone che la Corte territoriale ha affermato che non vi sarebbero state specifiche deduzioni difensive circa la provenienza delle somme impiegate per il pagamento delle rate del finanziamento contratto per l’acquisto dell’autovettura, ritenendo pertanto ‘non debitamente contestata’ la sproporzione patrimoniale e traendone la conferma della confisca, anche in ragione del fatto che il bene sarebbe stato acquistato nel periodo di manifestazione della pericolosità sociale.
Tale affermazione viene censurata come frutto di un evidente errore percettivo. La difesa, già con l’atto di appello, aveva puntualmente dedotto e documentato che l’acquisto dell’autovettura era avvenuto mediante finanziamento e che tutte le rate erano state regolarmente corrisposte tramite addebito sul conto corrente intestato al ricorrente, alimentato esclusivamente dagli accrediti della pensione. A tal fine erano stati richiamati e trascritti i passaggi essenziali della memoria difensiva di primo grado, con produzione del contratto di finanziamento e degli estratti conto bancari, anche relativi agli anni antecedenti all’acquisto del veicolo.
La Corte d’appello, pertanto, avrebbe completamente travisato il contenuto degli atti, affermando l’assenza di contestazioni là dove la difesa aveva, al contrario, assolto in modo puntuale e documentato all’onere probatorio gravante sul proposto in materia di provenienza lecita della provvista.
Il ricorrente aggiunge che il giudice del merito ha applicato in modo distorto il concetto di sproporzione patrimoniale.
Richiamando i principi delle Sezioni Unite, viene ribadito che la sproporzione non va valutata con riferimento al patrimonio complessivo, ma al rapporto tra reddito disponibile e singolo acquisto al momento in cui esso Ł stato effettuato.
Nel caso di specie, l’esborso per l’autovettura non aveva richiesto alcuno sforzo finanziario anomalo, trattandosi di una rata mensile di importo modesto, pienamente compatibile con un reddito pensionistico ordinario, e comunque integralmente tracciata e dimostrata come lecita.
La motivazione impugnata, invece, si limita a una formula apodittica, che assume la sproporzione come ‘non contestata’, senza confrontarsi con la documentazione prodotta e senza svolgere alcuna verifica concreta sulla reale capacità reddituale del ricorrente al momento dell’acquisto del bene.
Ne deriva che la conferma della confisca dell’autovettura si fonda su una
motivazione apparente e su un travisamento degli atti, poichØ il giudice di merito ha ignorato dati documentali decisivi, già sottoposti al suo esame, idonei a dimostrare la piena liceità della provvista utilizzata sia per il pagamento dell’anticipo, sia per l’integrale estinzione del finanziamento.
In tale prospettiva, la decisione impugnata risulta viziata per manifesta illogicità e per errore percettivo, avendo la Corte territoriale ritenuto insussistenti contestazioni che risultavano invece specificamente formulate e comprovate, con conseguente violazione dei criteri legali di accertamento della sproporzione patrimoniale nelle misure di prevenzione.
5. NOME COGNOME
5.1.Violazione di legge ex art. 606, lett. b), c.p.p., in relazione agli artt. 4, lett. b), 20 e 24 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nonchØ all’art. 125 c.p.p., per erronea applicazione dei meccanismi presuntivi, confusione tra sequestro e confisca e manifesta illogicità della motivazione in tema di pericolosità sociale trasferibile e intestazione fittizia di beni a terzo.
Con il decreto impugnato la Corte d’appello ha confermato la confisca della quota immobiliare formalmente intestata a COGNOME NOME, ritenendola nella disponibilità effettiva del proposto COGNOME NOME sulla base di una presunta sproporzione reddituale e della fittizietà dell’intestazione.
Secondo il ricorrente la decisione muove da una indebita sovrapposizione tra i presupposti del sequestro e quelli della confisca di prevenzione. Mentre nella fase cautelare Ł consentito il ricorso a valutazioni presuntive, nella fase ablativa definitiva, invece, specie in presenza di beni intestati a terzi, Ł necessario un compendio indiziario qualificato, idoneo a dimostrare sia la sproporzione patrimoniale del terzo, sia la concreta disponibilità del bene in capo al proposto.
Si assume che tali presupposti non risultano rigorosamente accertati.
Il ricorrente sostiene che il decreto si limita ad affermare in modo apodittico la natura fittizia dell’intestazione, traendola come conseguenza ‘naturale’ da rapporti personali e da generiche sperequazioni, senza individuare elementi fattuali gravi, precisi e concordanti idonei a dimostrare l’interposizione fittizia e l’effettiva disponibilità del bene.
Erroneamente, inoltre, la Corte ha esteso al bene intestato al terzo la pericolosità sociale del proposto, pur in assenza di una compenetrazione organica tra capitali illeciti e struttura imprenditoriale, condizione che la stessa motivazione esclude, riconoscendo che l’operazione risponderebbe, semmai, a interessi personali del COGNOME e non della consorteria mafiosa.
Vengono esposte doglianze anche in ordine al riconoscimento della pericolosità sociale di COGNOME, che non può fondarsi sulla mera pendenza di due procedimenti per intestazione fittizia.
La motivazione si rivela infine contraddittoria laddove afferma che il COGNOME avrebbe dominato l’intero patrimonio della RAGIONE_SOCIALE sin dal 2005 avvalendosi di piø prestanome, ma al tempo stesso ritiene che egli abbia dovuto schermare soltanto nel 2015-2016 la metà di un immobile, senza spiegare per quale ragione, disponendo già di tre prestanome, avrebbe limitato la protezione a una quota del bene, lasciando esposta la restante parte del patrimonio. L’argomentazione risulta, così, intrinsecamente illogica.
Secondo il ricorrente risulta priva di dimostrazione una perimetrazione della pericolosità estesa fino al 2021, là dove la stessa corte di merito riconosce che non vi sono ulteriori manifestazioni dopo il 2016.
5.2. Violazione di legge ex art. 606, lett. b), c.p.p., in relazione all’art. 24, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nonchØ vizio di motivazione apparente e travisamento della
prova, per erronea affermazione della sproporzione patrimoniale del terzo interessato.
La Corte d’appello ha ritenuto sussistente una sproporzione tra il valore dei beni intestati a COGNOME NOME e i redditi dichiarati, fondando anche su tale presupposto la confisca.
Tale valutazione si pone in contrasto con gli atti processuali.
Dalla consulenza tecnica di parte e dalla documentazione bancaria emergeva, infatti, che l’acquisto delle quote immobiliari era stato finanziato mediante due mutui bancari, per complessivi euro 79.300, e che le rate di entrambi i finanziamenti erano state puntualmente onorate sino all’estinzione, come risulta oggettivamente dagli estratti conto prodotti.
Il giudice di merito ha ritenuto ‘decisiva’ la mancata prova del pagamento delle rate, nonostante la tracciabilità degli addebiti mensili e la produzione degli estratti conto relativi all’intero periodo di ammortamento, così fondando la decisione su una ricostruzione palesemente smentita dagli atti.
Ne deriva che la pretesa sproporzione patrimoniale Ł stata affermata in modo meramente assertivo, in assenza di un effettivo riscontro contabile, e in violazione del criterio secondo cui l’analisi deve avere carattere globale e dinamico, tenendo conto della provenienza lecita delle provviste e della loro distribuzione su un arco temporale significativo.
A ciò si aggiunge che la Corte ha ignorato circostanze decisive già accertate in primo grado: la congruità complessiva del patrimonio dell’odierna ricorrente rispetto agli investimenti effettuati nell’arco di oltre trent’anni, la stabile separazione del suo nucleo familiare da quello della madre, ritenuta pericolosa, sin dal 1983, nonchØ l’assenza di qualsiasi elemento idoneo a dimostrare che i beni della ricorrente siano mai stati nella disponibilità, anche solo indiretta, della predetta.
In tal modo la decisione ha omesso di verificare la necessaria correlazione temporale tra accumulazione patrimoniale e pericolosità sociale, limitandosi a una valutazione superficiale e avulsa dal dato fattuale, con motivazione apparente e travisamento della prova.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Va premesso che, vertendosi in materia di misure di prevenzione, il ricorso per cassazione Ł ammesso solo per violazione di legge. Il vizio deducibile comprende, comunque, quello della motivazione assente o meramente apparente.
Con riferimento alla disciplina previgente a quella applicabile alla presente fattispecie di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, le Sezioni Unite hanno chiarito che «nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione Ł ammesso sol-tanto per violazione di legge, secondo il disposto dell’art. 4 legge 27 di-cembre 1956, n. 1423, richiamato dall’art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, Ł esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l’ipotesi dell’illogicità manifesta di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poichØ qualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d’appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n. 1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente» (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 – 01).
Tale principio si applica anche ai procedimenti aventi ad oggetto le misure di prevenzione personali o reali nei quali sono operanti le disposizioni del predetto d.lgs. in quanto l’art. 10, comma 3, richiamato dall’art. 27, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011 per le misure reali, prevede espressamente che il ricorso in cassazione avverso il decreto della
corte di appello possa essere presentato solo per violazione di legge.
E’ escluso, quindi, che nel giudizio di legittimità possano essere dedotti meri vizi della motivazione che si sostanzino in forme di illogicità ovvero in una diversa interpretazione degli elementi dimostrativi valutati dai giudici di merito.
Sono rilevanti solo quei vizi che concretizzano una ipotesi di motivazione del tutto assente ovvero apparente, intesa quest’ultima come motivazione «del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l’ iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento», senza che possano assumere rilievo eventuali sottovalutazioni di argomenti difensivi, in realtà, presi in considerazione dal giudice o, comunque, assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. Si tratta di vizio che sostanzia una «inosservanza della specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali» (tra molte, le piø recenti Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, COGNOME, Rv. 266365; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, COGNOME, Rv. 270080; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, MulŁ, Rv. 279284).
Tanto chiarito, risulta preliminare l’esame del ricorso di COGNOME NOME, atteso che la verifica della sussistenza della pericolosità e della sua perimetrazione precede logicamente le questioni sollevate dai terzi interessati e dallo stesso COGNOME in punto di individuazione dei beni eventualmente assoggettabili a confisca.
2.1. La corte di appello, con motivazione articolata, ha escluso che NOME potesse essere iscritto alla categoria di pericolosità qualificata prevista dall’art. 4, lett. a), decreto legislativo n. 159 del 2011, in tal senso osservando che nell’ambito del procedimento NOME era stato assolto ‘perchØ il fatto non sussiste’ dal reato di partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso e che non vi erano elementi per ritenere la sua attuale appartenenza a un sodalizio mafioso, non potendosi valorizzare in tale direzione tutta una serie di comportamenti, probabilmente illeciti, ma non significativi di detta appartenenza.
Con l’ulteriore specificazione che secondo la corte di appello non erano in tal senso sintomatiche le condotte di intestazione fittizia, contestate ai capi 82 e 83 del procedimento COGNOME , per le quali COGNOME aveva riportato condanna, in quanto non riconducibili agli interessi della cosca.
2.2. I giudici hanno ritenuto, invece, che vi fossero elementi -già sottoposti al contraddittorio delle parti- per iscrivere COGNOME alla categoria di pericolosità prevista dall’art. 4, lett. b), decreto legislativo n. 159 del 2011.
In tale prospettiva muove osservando che «le condotte di intestazione fittizia si arrestano al 2016, mentre il decreto applicativo oggi impugnato Ł del 2024, onde vi Ł uno scarto temporale di ben otto anni che, in assenza di nuove manifestazioni di pericolosità sociale, induce a ritenere non persistente l’accertata pericolosità. Altresì, deve tenersi in debita considerazione, sia la peculiare categoria di pericolosità sociale (art. 4 lett. b, soggetto indiziato del reato di intestazione fittizia), che sottintende un delitto istantaneo, benchØ ad effetti permanenti, sia la circostanza dell’intervenuto sequestro dei beni interessati sin dal 2021, giusto decreto di sequestro preventivo, che ha ‘spezzato’ il legame tra il proposto (e la sua pericolosità) e il bene. Ne discende che, in assenza della attualità, deve essere rigettata la proposta di applicazione della misura della sorveglianza speciale e relative prescrizioni, onde si impone la revoca ex tunc della stessa».
2.3. Così esclusa l’attualità della pericolosità sociale, i giudici si dedicano alla misura
patrimoniale.
Nel ricondurre la posizione di COGNOME alla categoria di pericolosità sociale prevista dall’art. 4, lett. b) decreto legislativo n. 159 del 20114, hanno valorizzato le condanne da lui riportate per due fatti di intestazione fittizia nel procedimento COGNOME , aventi a oggetto la società RAGIONE_SOCIALE (capo 82, commesso nel 2011) e la società RAGIONE_SOCIALE (capo 83, commesso fino al 2016).
Quanto al perimetro di pericolosità sociale, i giudici hanno evidenziato la stabilità della condotta di intestazione fittizia (rinvenuta negli effetti permanenti prodotti da tale tipologia di reato), che si Ł protratta dal 2005 (ossia dal momento in cui la società RAGIONE_SOCIALE veniva fittiziamente intestata a COGNOME NOME, COGNOME NOME e a COGNOME NOME), al 2021, quando la società veniva sequestrata nel procedimento di prevenzione all’odierno esame.
2.3.1. La motivazione della corte di appello in punto di pericolosità e di perimetrazione della stessa non può dirsi certamente mancante, nØ apparente, a fronte, peraltro, di una incontestabile sussistenza di condanne per il reato di intestazione fittizia (che collocano il proposto sicuramente nella categoria di cui all’art. 4, decreto legislativo n. 159 del 2011) e della protrazione di tale intestazione fittizia, con i suoi risvolti di pericolosità, sino al momento del sequestro.
A tale proposito, i giudici non hanno dimenticato di indicare gli elementi concreti da cui hanno tratto la perspicua ingerenza di COGNOME nella gestione della società (alle pagine 24 e seguenti del decreto impugnato), sottolineando come la sua pericolosità sociale si fosse trasferita sul bene, che costituiva lo strumento dell’attività d’intestazione fittizia, protratta fino all’apposizione del vincolo ablativo.
La Corte d’appello fonda il giudizio di pericolosità di COGNOME sulle risultanze del procedimento penale COGNOME , nel quale egli risulta indiziato del delitto di intestazione fittizia. Tale qualificazione non viene trattata come dato meramente astratto, ma come elemento sostanziale, idoneo a irradiarsi sul piano patrimoniale.
In questa prospettiva, la Corte ha valorizzato il ruolo di COGNOME quale dominus di fatto di una pluralità di compagini e operazioni economiche, ritenendo che la sua pericolosità personale si riflettesse direttamente sui beni formalmente intestati a terzi, in quanto funzionalmente e sostanzialmente riconducibili alla sua sfera di influenza.
Con specifico riferimento alla RAGIONE_SOCIALE, la Corte respinge l’argomento difensivo fondato sulla risalenza nel tempo della sua costituzione e sulla presunta liceità originaria dei capitali, osservando che la rilevanza temporale non esclude affatto una successiva trasformazione della funzione economica dell’ente.
Secondo i giudici, invece, Ł decisivo l’accertamento secondo cui COGNOME avrebbe assunto, quantomeno dal 2005, il ruolo di socio di fatto, in coincidenza con l’ingresso nella compagine di soggetti ritenuti meri prestanome. In tal modo, la società diviene lo strumento attraverso cui la pericolosità del proposto si manifesta e si consolida sul piano patrimoniale, rendendo irrilevante la formale titolarità dei beni.
La presenza di una motivazione che non può dirsi apparente nØ, tantomeno, mancante, rende non scrutinabili tutte le doglianze sviluppate da COGNOME e COGNOME (quest’ultimo, peraltro, neanche legittimato alla luce di Sez. U.n. 30355 del 27/03/2025, Putignano, Rv. 288300 – 01), in quanto riferite alla motivazione, a fronte di un’impugnazione che può avere a oggetto solo il vizio di violazione di legge.
Così sintetizzata la motivazione in punto di sussistenza della pericolosità e della sua perimetrazione, la corte di appello passa a occuparsi del profilo della sproporzione,
ossia un tema che riguarda anche i soggetti terzi, atteso che la sua verifica involge la questione della riconducibilità dei beni a COGNOME o a COGNOME RAGIONE_SOCIALE COGNOME.
Sarà, dunque, utile ricordare che la confisca Ł stata disposta su alcuni immobili siti in Tropea intestati a COGNOME NOME; sulla quota pari al 100% del capitale della società RAGIONE_SOCIALE; sulla quota pari a ‰ indiviso di un fabbricato sito in NOMErno, intestato a COGNOME NOME; sull’autovettura marca AUDI intestata a COGNOME NOME.
3.1. Con riguardo alla posizione del proposto, la corte di appello, dopo aver richiamato e fatto proprio lo schema del tribunale in punto di sproporzione, ha osservato che COGNOME non aveva dedotto nulla in punto di sproporzione dei beni, neanche in relazione all’autovettura AUDI.
A tale riguardo il ricorrente ha correttamente dedotto il vizio di violazione di legge, nella specie dell’inesistenza della motivazione, discendente da un errore percettivo in cui Ł incorsa la corte di appello.
Deve rilevarsi, invero, che la difesa, già con l’atto di appello, aveva dedotto che l’acquisto dell’autovettura era avvenuto mediante finanziamento e che tutte le rate erano state regolarmente corrisposte tramite addebito sul conto corrente intestato al ricorrente, alimentato esclusivamente dagli accrediti della pensione. A tal fine erano stati richiamati e trascritti i passaggi essenziali della memoria difen-siva di primo grado, con produzione del contratto di finanziamento e degli estrat-ti conto bancari, anche relativi agli anni antecedenti all’acquisto del veicolo.
La presenza di una specifica e puntuale deduzione imponeva ai giudici di dare una risposta che, invero, Ł mancata.
Tanto importa che il decreto Ł viziato da violazione di legge sul punto, in quanto la motivazione Ł inesistente su un elemento idoneo a influenzare l’esito decisorio con riguardo alla confiscabilità dell’autovettura.
Il decreto va, dunque, annullato, con rinvio alla Corte di appello per nuovo giudizio sul punto.
Il ricorso di COGNOME rimane inammissibile nel resto.
3.2. Il ricorso di COGNOME NOME Ł inammissibile.
La Corte affronta in modo articolato il tema della riconducibilità dei beni intestati al coniuge, muovendo dalla presunzione di disponibilità fondata sulla convivenza.
Secondo i giudici tale presunzione non viene superata, poichØ la difesa non fornisce prova attendibile di una cessazione effettiva e definitiva della coabitazione già al momento dell’acquisto degli immobili. I ripetuti e ‘anomali’ cambi di residenza della COGNOME, privi di stabilità e continuità, sono ritenuti inidonei a dimostrare una reale separazione di vita. Anche l’allegazione della cessazione della coabitazione ‘da molto tempo’ viene svalutata, in quanto generica, indeterminata nel tempo e priva di riscontri oggettivi.
Sotto il profilo della provenienza delle risorse economiche, la Corte sottolinea come la terza interessata non abbia assolto l’onere di dimostrare l’origine lecita delle somme utilizzate per l’acquisto degli immobili.
Secondo i giudici di merito Ł particolarmente significativo il fatto che i pagamenti risultino solo parziali e che le somme effettivamente versate (circa 7.000 euro) non siano sorrette da alcuna prova circa la loro provenienza lecita. Al contrario, emerge che uno degli acconti sia stato effettuato da soggetto diverso dalla COGNOME, rafforzando l’ipotesi di un intervento finanziario riconducibile al proposto.
In assenza di prova contraria, la Corte ritiene legittima la presunzione di illecita provenienza del denaro, collegandola alla disponibilità sostanziale di COGNOME sul bene.
Il giudizio di sproporzione viene quindi ancorato non a una valutazione astratta dei redditi dichiarati, ma alla concreta incapacità della COGNOME di far fronte, con risorse lecite e documentate, agli esborsi necessari per l’acquisto e il mantenimento dei beni.
Tale sproporzione Ł letta in modo coerente con la tempistica degli acquisti, collocati nel periodo di piena manifestazione della pericolosità del proposto, e rafforza la presunzione di un utilizzo strumentale di intestazioni fittizie.
Anche in questo caso, la presenza di una motivazione che non può mancante nØ apparente importa che i vizi denunciati si rivolgono alla motivazione e, in quanto tali, non sono scrutinabili.
3.3. A eguale conclusione d’inammissibilità si perviene anche per il ricorso di COGNOME NOME.
La Corte evidenzia come, già in sede cautelare, fosse stato accertato che COGNOME disponeva pienamente dei beni e che l’intestazione in favore dello COGNOME rispondeva all’evidente finalità di sottrarli a iniziative di prevenzione patrimoniale.
Secondo i giudici di merito le conversazioni intercettate assumono, in questo contesto, un valore centrale, poichØ rivelano in modo diretto il potere decisionale di NOME nella gestione della RAGIONE_SOCIALE e nelle scelte di attribuzione formale delle quote e dei beni immobili. Tali dialoghi non solo confermano la fittizietà delle intestazioni, ma mostrano la consapevolezza e la volontà di schermare il patrimonio mediante soggetti compiacenti.
La Corte esamina anche le giustificazioni difensive, fondate su finanziamenti bancari e su presunti crediti commerciali. In entrambi i casi, viene rilevata l’assenza di prova dell’effettivo pagamento delle rate con redditi leciti, nonchØ la mancanza di documentazione idonea a dimostrare l’incasso delle fatture invocate come fonte di provvista. Anzi, la riconducibilità della società emittente delle fatture allo stesso COGNOME e la fittizietà dei soci rafforzano ulteriormente il quadro indiziario.
Le dichiarazioni rese da COGNOME COGNOME in udienza vengono infine ritenute inidonee a scalfire l’impianto accusatorio, poichØ non forniscono alcun riscontro concreto nØ sull’ammontare effettivamente pagato nØ sull’origine lecita delle somme. La Corte ribadisce che non Ł sufficiente dimostrare l’erogazione di un finanziamento: occorre provare il reale adempimento delle obbligazioni e la sostenibilità economica delle stesse in rapporto ai redditi dichiarati.
In ciò facendo corretta applicazione del principio di diritto a mente del quale «in tema di misure di prevenzione patrimoniali, l’onere di allegazione difensiva in ordine alla legittima provenienza dei beni non può essere soddisfatto con la mera indicazione della esistenza di una provvista sufficiente per concludere il negozio di acquisto degli stessi, dovendo invece indicarsi gli elementi fattuali dai quali il giudice possa dedurre che il bene non sia stato acquistato con i proventi di attività illecita, ovvero ricorrendo ad esborsi non sproporzionati rispetto alla sua capacità reddituale. (In motivazione, la Corte ha precisato che l’acquisto di un immobile mediante l’accensione di un mutuo non costituisce dimostrazione della legittima provenienza della provvista, dovendosi fornire la prova della disponibilità di risorse lecite e sufficienti a sostenere il pagamento delle rate mensili, nel caso di specie mancanti in quanto il nucleo familiare del proposto non disponeva di redditi)» (Sez. 6, n. 21347 del 10/04/2018, COGNOME, Rv. 273388 – 01).
3.4. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità delle impugnazioni di COGNOME e di COGNOME, cui segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la loro condanna al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle
ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti
P.Q.M
Annulla il decreto impugnato nei confronti di COGNOME NOME limitatamente all’autovettura AUDI con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Reggio Calabria. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende.
Così Ł deciso, 23/01/2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME