Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1942 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1942 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
LA RAGIONE_SOCIALE NOME, nato a Castelvetrano il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nata a Campobello di Mazara il DATA_NASCITA LA COGNOME NOME, nato a Castelvetrano il DATA_NASCITA LA COGNOME NOME, nato a Castelvetrano il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nata a Marsala il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 04/06/2025 della Corte d’appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, la quale ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto del 04/06/2025, la Corte d’appello di Palermo confermava il decreto del 23/05/2024 del Tribunale di Trapani con il quale:
era stata applicata a NOME COGNOME la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per quattro anni, nonché l’obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, in quanto indiziato di appartenere all’associazione di tipo RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE“;
era stata disposta la confisca di prevenzione di un’impresa individuale agricola e dei relativi beni aziendali intestata ad NOME COGNOME (moglie del proposto NOME COGNOME), di due terreni agricoli di cui era usufruttuaria la stessa NOME COGNOME e nudi proprietari, rispettivamente, NOME COGNOME e NOME COGNOME (figli del proposto NOME COGNOME), e di un buono postale e di due polizze intestate ad NOME COGNOME.
Avverso l’indicato decreto del 04/06/2025 della Corte d’appello di Palermo, hanno proposto ricorsi per cassazione, con un unico atto a firma dei propri difensori e procuratori speciali AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, il proposto NOME COGNOME e i terzi interessati NOME COGNOME, in proprio e quale titolare della menzionata impresa individuale, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, affidato a due motivi.
2.1. Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.: «Violazione di legge – Motivazione inesistente o apparente sull’attualità della pericolosità sociale del La COGNOME».
Deducono che la Corte d’appello di Palermo non si sarebbe «preoccupa affatto di argomentare sulle ragioni per cui ritiene assolutamente confermata l’attualità della pericolosità sociale del COGNOME NOME, ritenendola assolutamente dimostrata solo NOME lo stesso è stato oggetto di condanna definitiva per associazione mafiosa nel lontano 2009, senza considerare peraltro il lungo periodo di restrizione carceraria, cui il COGNOME è stato sottoposto anche in regime di carcere duro di cui al 41 bis».
La Corte d’appello di Palermo avrebbe «ritenuto la sussistenza del vincolo all’associazione mafiosa sol NOME il ricorrente ha subito in passato una condanna irrevocabile e per cui opera la presunzione secondo cui costui è e rimane sempre un intraneo a cosa nostra e, conseguentemente in quanto tale lo stesso va ritenuto un soggetto pericoloso socialmente la cui attualità della sua pericolosità sociale è da ritenersi sottintesa, naturale».
Una tale asserita argomentazione sarebbe «in palese violazione di legge, in assoluta contraddizione con il sistema giuridico costituzionale» e, pertanto, la motivazione sarebbe «palesemente carente ed illogica e conseguentemente viziata da violazione di legge in quanto meramente apparente».
2.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.: «Violazione di legge – Motivazione inesistente o apparente» con riguardo alle disposte confische.
La Corte d’appello di Palermo sarebbe incorsa in una violazione di legge là dove ha sostenuto che «non occorre che l’organo proponente dimostri la provenienza illecita di ciascun bene» e che l’onere dello stesso organo è «assolto con la dimostrazione dell’appartenenza del proposto ad una delle categorie dei
soggetti ai quali sono applicabili le misure personali e patrimoniali e della sussistenza dell’anzidetta sproporzione» (primo capoverso della pag. 19 del decreto impugnato).
I ricorrenti lamentano che «n tale modo è agevole per la stessa Corte disporre la confisca di beni appartenenti al proposto ai suoi familiari intervenienti, ritenuti di provenienza illecita solo NOME il COGNOME è già stato condannato in passato per il delitto di associazione mafiosa a nulla rilevando se detti beni appartenevano alla famiglia del COGNOME NOME NOME ricevuti in eredità dopo la morte del proprio padre o se l’attività agricola esercitata dalla moglie COGNOME NOME NOME aveva nulla a che vedere con il marito».
Dopo avere premesso che, secondo la Corte d’appello di Palermo, petterebbe al proposto o agli intervenienti fornire la prova della legittim provenienza dei proventi utilizzati per acquisti e per tenere un tenore di vita adeguato a quanto suggerito dagli indici RAGIONE_SOCIALE», i ricorrenti contestano che «così si richiede una forma di probatio diabolica richiedendosi di provare, a distanza di 15-20, anni fonti di entrate economiche familiari».
La Corte d’appello di Palermo incorrerebbe in una violazione di legge, sotto due profili, «quando ritiene sufficiente, per confermare la confisca dei beni, la sperequazione tra quanto avrebbe dovuto guadagnare quel nucleo familiare e quanto avrebbe dovuto spendere in base agli indici RAGIONE_SOCIALE utilizzati dal perito».
Sotto un primo profilo, i ricorrenti deducono che: tali «indici non consentirebbero neanche ad un nucleo familiare con due stipendi di bancario, per esempio, a ritenere proporzionata la spesa occorrente per il sostentamento della famiglia e per quant’altro presa in considerazione ai fini RAGIONE_SOCIALE» e che «na famiglia modesta che vive in un piccolo centro di lavoro dipendente come bracciante agricolo e poi di lavoro nei fondi agricoli che conduce direttamente e che è abituata a consumi modestissimi con la diretta produzione di beni alimentari della stessa consumati, certamente non potrà mai essere paragonata, per esempio, ad un’altra che vive in città e con redditi da lavoro».
Sotto un secondo profilo, i ricorrenti deducono che «ritenere provata la sperequazione dall’applicazione delle tabelle RAGIONE_SOCIALE così come riportate nel corpo della motivazione dell’impugnato decreto, si traduce in una motivazione assolutamente apparente o addirittura inesistente», la quale «trasmoda in violazione di legge».
Con specifico riguardo ai due terreni agricoli confiscati, i ricorrenti, premesso che tali beni erano «in precedenza appartenuti per provenienza familiare ai La COGNOME», erano stati venduti nel 2000 ed erano stati riacquistati nel 2005 «sostanzialmente per lo stesso prezzo (circa C 40.000)», lamentano che «non si è tenuto conto che in parte il prezzo della vendita fu utilizzato per il riacquist
ma che, soprattutto, a riacquistare furono i figli di La COGNOME con i propri redditi ritenuti sperequati per lo stesso denunciato vizio di affidarsi alla valenza degli indici RAGIONE_SOCIALE per valutare la capacità reddituale del soggetto». Secondo i ricorrenti, «alla documentazione prodotta (riepiloghi contributivi INPS di tutti gli intervenienti) è dato evincere la capacità reddituale dei figli del La COGNOME compatibile con l’acquisto fatto dei due modesti fondi agricoli che qualche anno prima erano stati riceduti per esigenze economiche familiari».
CONSIDERATO IN DIRITTO
Si deve premettere che, a norma degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti applicativi di misure di prevenzione, sia personali sia patrimoniali, è ammesso solo per violazione di legge.
Infatti: a) l’art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011, in tema di misure di prevenzione personali, stabilisce che, «avverso il decreto della Corte d’appello, è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell’interessato e del suo difensore»; b) l’art. 27, comma 2, dello stesso decreto, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, stabilisce che «er le impugnazioni contro detti provvedimenti si applicano le disposizioni previste dall’articolo 10».
Il primo motivo, con il quale i ricorrenti contestano la motivazione del decreto impugnato in punto di attualità della pericolosità del proposto NOME COGNOME, è manifestamente infondato.
Le Sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza “Gattuso” (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271511), hanno chiarito che, ai fini dell’applicazione di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo RAGIONE_SOCIALE, è necessario accertare il requisito dell’attualità” della pericolosità del proposto (in motivazione, le Sezioni unite hanno precisato che solo nel caso in cui sussistano elementi sintomatici di una “partecipazione” del proposto al RAGIONE_SOCIALE è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo, purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell’accertamento di attualità della pericolosità).
Successivamente, la Corte di cassazione, ponendosi nel solco di tale principio, ha affermato che, ai fini dell’applicazione di misure di prevenzione nei confronti di un condannato per il reato di associazione di tipo RAGIONE_SOCIALE, qualora sia intercorso un apprezzabile lasso di tempo tra l’accertamento in sede penale e la formulazione del giudizio di prevenzione, è onere del giudice compiere l’accertamento
dell’attualità della pericolosità sociale in rapporto ai tre indicatori fondamentali costituiti dal livello del coinvolgimento del proposto nella pregressa attività del gruppo criminoso, dalla tendenza del gruppo di riferimento a mantenere intatta la sua capacità operativa nonché dalla manifestazione, in tale intervallo temporale, da parte del proposto, di comportamenti denotanti l’abbandono delle logiche criminali in precedenza condivise (Sez. 2, n. 24585 del 09/02/2018, Papalia, Rv. 272937-01).
La Corte d’appello di Palermo ha rispettato tali principi, avendo accertato l’attualità della pericolosità di NOME COGNOME argomentandola proprio sulla base di tali indicatori (pagg. 9-11 del decreto impugnato).
Sulla premessa che il COGNOME, già condannato per la sua partecipazione all’associazione di tipo RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE” con la sentenza del 16/07/2002 della Corte d’appello di Palermo, divenuta irrevocabile, era stato nuovamente condannato per lo stesso reato con la sentenza del 11/11/2019 del G.u.p. del Tribunale di Palermo, anch’essa divenuta irrevocabile (a seguito della sentenza del 20/09/2023 della Corte di cassazione), la Corte d’appello di Palermo ha infatti argomentato che: a) il coinvolgimento del COGNOME nella pregressa attività di “RAGIONE_SOCIALE” si era protratto per oltre due decenni ed egli aveva partecipato a tale associazione criminosa con un ruolo tutt’altro che secondario, avendo fornito alla stessa un contributo né episodico né meramente ausiliario; b) non vi erano elementi per ritenere che tale associazione (“RAGIONE_SOCIALE“) fosse cessata o avesse perso la sua capacità operativa; c) il RAGIONE_SOCIALE COGNOME non aveva neppure allegato qualsivoglia suo comportamento che si potesse ritenere indicativo di un abbandono delle logiche criminali già in precedenza da lui pienamente condivise.
Tale motivazione, come si è anticipato, è conforme ai principi affermati dalla Corte di cassazione sul tema della valutazione dell’attualità della pericolosità dei soggetti che siano stati condannati per il reato di associazione di tipo RAGIONE_SOCIALE e non risulta né «inesistente», atteso che, come si è visto, esiste, né apparente, atteso che è senz’altro idonea a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice, con la conseguenza che essa si sottrae a censure che siano prospettabili in sede di ricorso per cassazione avverso i provvedimenti applicativi di misure di prevenzione.
Il secondo motivo è manifestamente infondato.
La Corte di cassazione ha chiarito che, in tema di confisca di prevenzione, spetta alla pubblica accusa la prova della sproporzione tra il valore dei beni di cui il proposto abbia la titolarità o la disponibilità e il suo reddito o l’attività economi espletata, mentre è onere del proposto, che deduca eccezioni o argomenti difensivi, giustificare, sulla base di concreti e oggettivi elementi fattuali, legittima provenienza dei beni, NOME è il proposto che, in considerazione del
principio della cosiddetta “vicinanza della prova”, può acquisire o quantomeno fornire, tramite l’allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva (Sez. 2, 3883 del 19/11/2019, dep. 2020, Pomilio, Rv. 278679-03).
Pertanto, con l’affermare che «in tema di confisca di prevenzione non occorre che l’organo proponente dimostri la provenienza illecita di ciascun bene: il suo onere è infatti assolto con la dimostrazione dell’appartenenza del proposto ad una delle categorie dei soggetti ai quali sono applicabili le misure personali e patrimoniali e della sussistenza dell’anzidetta sproporzione, mentre rimane a carico dei proposto l’onere di allegazione in punto di giustificazione della legittima provenienza dei beni» (primo capoverso della pag. 19 del decreto impugnato), la Corte d’appello di Palermo, lungi dall’essere incorsa in una violazione di legge, come sostenuto dai ricorrenti, si è in realtà conformata al suddetto principio, affermato dalla Corte di cassazione, che il Collegio, condividendolo, intende ribadire.
Contrariamente a quanto è pure sostenuto dai ricorrenti, lo stesso principio non impone una probatio diabolica ma soltanto, come si è visto, un onere di allegazione degli elementi per provare il fondamento della propria tesi difensiva.
Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno in proposito precisato che, in tema di confisca di prevenzione, la presunzione di illecita provenienza dei beni ha natura di presunzione relativa e per l’assolvimento dell’onere probatorio posto a carico del soggetto inciso è sufficiente la mera allegazione di fatti, situazioni o eventi che, ove riscontrabili, siano idonei, “ragionevolmente e plausibilmente”, a indicare la lecita provenienza dei beni (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262607-01, con la quale le Sezioni unite, in applicazione del principio, hanno precisato che ciò che assicura la conformità del sistema acquisitivo dei beni sottoposti a confisca di prevenzione ai parametri costituzionali e ai principi dell’ordinamento sovranazionale è il riconoscimento al soggetto inciso della facoltà di prova contraria, che rende la presunzione de qua meramente relativa).
Quanto alle contestazioni dei ricorrenti che riguardano l’utilizzazione degli indici elaborati dall’RAGIONE_SOCIALE per la Regione Sicilia, si deve anzitutto precisare che tali indici sono stati utilizzati dal perito nominato dal Tribunale di Trapani, il AVV_NOTAIO NOME COGNOME, non «per valutare la capacità reddituale del soggetto» (corsivo aggiunto), come scrivono i ricorrenti in un passaggio del loro ricorso, ma per quantificare le spese per consumi della famiglia “La COGNOME“.
Queste devono essere quantificate in quanto la verifica della sproporzione tra il valore dei beni di cui il proposto abbia la titolarità o la disponibilità e il suo red o l’attività attività economica espletata richiede, quanto a questo secondo termine del raffronto, di tenere conto del “risparmio”, cioè dei redditi che residuano al netto dello scorporo dagli stessi della spesa per il mantenimento del nucleo familiare.
Quindi: minore è tale spesa GLYPH maggiore è il reddito “netto” che ne residua minore è la sproporzione tra lo stesso reddito e il valore dei beni di cui il proposto abbia la titolarità.
Ciò precisato, con l’assumere, quali spese di sostentamento del nucleo familiare “La COGNOME“, quelle risultanti dagli indici elaborati dall’RAGIONE_SOCIALE per la Regione Sicilia, la Corte d’appello di Palermo, contrariamente a quanto è sostenuto dai ricorrenti, non è incorsa in alcuna violazione di legge.
Si ritiene infatti di ribadire il principio, affermato dalla Corte di cassazione e condiviso dal Collegio, secondo cui, in tema di confisca di prevenzione, ai fini della valutazione della sproporzione tra redditi dichiarati e valore degli acquisti effettuati, le spese di sostentamento del nucleo familiare del proposto, che determinano il reddito netto rilevante per la capacità di acquisto, possono essere desunte anche dalle analisi RAGIONE_SOCIALE (Sez. 2, n. 36833 del 28/09/2021, Caroppo, Rv. 282361-01, con la quale la Corte ha precisato che le elaborazioni statistiche forniscono un risultato di tipo essenzialmente indiziario circa l’effettività delle spese, restando a carico della parte interessata l’onere dimostrativo della propria capacità di investimento).
Nel caso in esame, i ricorrenti si sono limitati a contestare genericamente l’utilizzabilità dei menzionati indici elaborati dall’RAGIONE_SOCIALE, senza tuttavia fornire alcun elemento a supporto della solo asserita minore entità delle proprie spese familiari rispetto a quella risultante dai medesimi indici.
Infine, la contestazione che riguarda specificamente i due terreni agricoli confiscati, avanzata sull’assunto della «capacità reddituale dei figli del La COGNOME compatibile con l’acquisto fatto dei due modesti fondi agricoli», risulta del tutto generica, a fronte della sperequazione relativa a ciascuno dei componenti del nucleo familiare “La COGNOME“, e a tale nucleo nel suo complesso, che è stata compendiata dal perito AVV_NOTAIO COGNOME nel prospetto da lui elaborato e trascritto dalla Corte d’appello di Palermo nelle pagg. 17-18 del decreto impugnato, con il quale i ricorrenti hanno omesso di confrontarsi.
Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di C 3.000,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 19/12/2025.