Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18121 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 18121 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nella qualità di legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE avverso l’ordinanza del 18/12/2023 del Tribunale di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma previa qualificazione del ricorso come opposizione ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE, propone a mezzo del suo difensore, ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 18 dicembre 2023 con la quale il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile la richiesta di revoca della confisca di prevenzione delle quote sociali detenute dalla società RAGIONE_SOCIALE, disposta dal Tribunale di Roma in data 7 dicembre 2020 e divenuta irrevocabile in data 16 giugno 2023.
La ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta violazione dell’art. 27 d.l.gs. 159/2011 nonché carenza, contraddittoria e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla regolarità delle notifiche ricevute dalla RAGIONE_SOCIALE.
La difesa lamenta la lesione del diritto al contraddittorio determinata dall’omessa partecipazione della società RAGIONE_SOCIALE alla fase di cognizione del procedimento di prevenzione e la violazione dell’art. 27 del d.l.gs. 159/2011
in ragione dell’omessa notifica del provvedimento che ha disposto la confisca di prevenzione delle quote di proprietà della ricorrente.
La ricorrente ha segnalato che solo il decreto di sequestro sarebbe stato regolarmente notificato al legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE mentre il provvedimento di confisca sarebbe stato notificato alla COGNOME nella veste di terzo interessato e non nella qualità di legale rappresentante della predetta compagine societaria.
La Corte territoriale avrebbe erroneamente affermato che la conoscenza sostanziale conseguente alla notifica del decreto di sequestro ed alle successive notifiche effettuate iure proprio nei confronti della COGNOME comporterebbe la corretta integrazione del contraddittorio, senza tenere conto che la conoscenza da parte del socio non può sostituire la corretta instaurazione di un regolare contraddittorio in quanto non comporterebbe ipso facto la possibilità di tutelare le proprie ragioni in giudizio.
La ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta violazione dell’art. 666 cod. proc. pen. nonché omessa motivazione in ordine alla doglianza con la quale era stata eccepita la mancata partecipazione al procedimento di prevenzione della società RAGIONE_SOCIALE
Gli amministratori giudiziari della società RAGIONE_SOCIALE, unici soggetti legittimati ad agire in giudizio a seguito del sequestro della predetta compagine societaria disposto in data 31 ottobre 2018 in altro procedimento di prevenzione, non sarebbero stati messi nelle condizioni di esercitare i propri diritti innanzi al Tribunale stante la mancata notifica del decreto di confisca e del successivo decreto di fissazione del giudizio di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
L’accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, comprova che, diversamente da quanto affermato nel ricorso, la ricorrente ha avuto piena conoscenza dell’instaurazione del giudizio di prevenzione ed è stata messa nelle condizioni di partecipare al giudizio di appello; deve essere, in particolare, sottolineato che la COGNOME ha ricevuto la notifica del decreto di sequestro e della successiva confisca disposta dal Tribunale, e, dopo aver proposto appello avverso tale provvedimento ablatorio, ha ricevuto la notifica dell’avviso di fissazione del giudizio di appello.
La Corte di merito, con percorso argomentativo coerente con le risultanze processuali e privo di manifeste illogicità, ha correttamente desunto la mancata violazione del principio del contraddittorio dalla piena dall’effettiva conoscenza della pendenza del procedimento di prevenzione e dalla conseguente
partecipazione della ricorrente al giudizio, non comportando alcuna compressione dei diritti di difesa la mancata indicazione negli atti notificati della qualifica legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE rivestita dalla RAGIONE_SOCIALE.
2. Il secondo motivo di ricorso è dedotto in carenza di interesse.
Preliminarmente il Collegio intende ribadire che, oltre alla legittimazione astratta alla proposizione del ricorso per cassazione, deve sussistere un concreto interesse all’impugnazione, previsto dalle norme di carattere AVV_NOTAIO del libro IX sulle impugnazioni e nel Titolo I sulle «disposizioni generali», quale requisito necessario per tutte le impugnazioni.
L’impugnazione, pertanto, può essere proposta solamente nel caso in cui la riforma della decisione gravata renda possibile il conseguimento di un risultato giuridicamente favorevole al ricorrente. L’interesse richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. deve essere, infatti, attuale e concreto, e cioè mirare a rimuovere l’effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subito con il provvedimento impugnato. Esso, pertanto, deve persistere sino al momento della decisione e sussiste soltanto se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l’eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione immediata più vantaggiosa per l’impugnante rispetto a quella esistente.
Nel caso di specie, la mancata notifica agli amministratori giudiziari della società RAGIONE_SOCIALE del decreto di confisca e del successivo decreto di fissazione del giudizio di appello può esser eccepita esclusivamente dagli stessi amministratori giudiziari e non dall’odierna ricorrente, in considerazione del fatto che non può riconoscersi ad una parte processuale il diritto di eccepire un vizio processuale che non la riguardi direttamente.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.