Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 23274 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 23274 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME, nato a RAGIONE_SOCIALE Inferiore il DATA_NASCITA, contro il decreto della Corte d’appello di Salerno del 22.11.2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto del 22.11.2023 la Corte d’appello di Salerno ha parzialmente riformato il provvedimento del Tribunale di quella città, reso in data 29.7.2022, e
sua integrazione del 23.8.2022, con cui era stata ordinata la confisca, tra gli altri, RAGIONE_SOCIALE quote intestate al proposto NOME COGNOME e dei suoi familiari conviventi, RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE San NOME, dell’autovettura Mini Cooper intestata a NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE quote della RAGIONE_SOCIALE, dell’intero capitale della RAGIONE_SOCIALE, oltre dei beni intestati alla predetta società; RAGIONE_SOCIALE quote della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE srl; in particolare, la Corte d’appello ha revocato la confisca RAGIONE_SOCIALE quote del capitale sociale della società Euro.Bet intestate a COGNOME NOME (cl. 1970), o. a COGNOME NOME (cl. 1962) e NOME COGNOME, nonché la confisca RAGIONE_SOCIALE quote sociali RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, ordinandone la restituzione agli aventi diritto;
2. ricorre per cassazione NOME COGNOME tramite il difensore che deduce:
2.1. violazione della legge penale con riferimento agli artt. 4 e 16 del D. Lg.vo 159 del 2011, 6 e 7 CEDU: rileva che la Corte d’appello non ha fornito riscontro alcuno alle allegazioni difensive sul tema del requisito della pericolosità quale presupposto per la adozione della misura di prevenzione patrimoniale, tanto da rendere, sul punto, una motivazione “apparente”; ripercorre le considerazioni svolte con l’atto di appello sia con riguardo alla misura di prevenzione applicata ed espiata tra il 1998 ed il 2001 sia, anche, con riguardo alla sentenza di assoluzione per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. ed alla condanna per tentato omicidio risalente al 1991; segnala che, con l’atto di gravame, erano state svolte considerazioni anche con riguardo ai fatti oggetto della sentenza di patteggiamento del 2012 a loro volta risalenti al 2005-2008; osserva che, sempre con l’appello, era stata evidenziata la natura dei reati tributari che sarebbero stati consumati tra il 2005 ed il 2011 e che erano stati definiti il primo con sentenza di prescrizione ed il secondo con sentenza di non luogo a procedere previa, peraltro, revoca RAGIONE_SOCIALE misure personali e reali che erano state precedentemente adottate nel corso del procedimento; sottolinea che, su tali deduzioni, la Corte d’appello non ha svolto alcuna considerazione limitandosi ad elencare i cinque procedimenti penali nei quali il proposto era stato coinvolto per desumerne la pericolosità qualificata e semplice; osserva, inoltre, che le imputazioni di trasferimento fraudolento NOMEno avuto ad oggetto fatti di intestazione fiduciaria, perfettamente legittima, funzionali a consentire alle imprese del proposto di ottenere la certificazione e ribadisce che nemmeno su tali aspetti il provvedimento impugnato ha risposto alle censure difensive confermando il giudizio di pericolosità qualificata e semplice quale presupposto per attingere tutti gli acquisti intervenuti tra il 1997 ed il 2012 laddove nessun reato era stato commesso tra il 1991 ed il 2005 mentre sin dal 1994 il sodalizio criminale di cui si assumeva la appartenenza
era definitivamente venuto meno avendo inoltre lo stesso Tribunale, nella sentenza assolutoria, dato conto della circostanza secondo cui il COGNOME non NOME mai comunque tratto alcun beneficio economico dalla attività svolte in quel contesto;
2.2,violazione di legge con riguardo agli artt. 7, 27 e 23 del D. Lg.vo 159 del 2011 e 522 cod. proc. pen.: rileva che il decreto non ha accolto le conclusioni del PG che NOME sollecitato la revoca della misura relativamente alle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE precisando, peraltro, che la corretta denominazione della prima è RAGIONE_SOCIALE; osserva che il procedimento di prevenzione è fondato dall’impulso di parte ed aggiunge che,già con l’atto di appello,la difesa NOME lamentato che il Tribunale NOME fatto riferimento ad una generica “illiceità” RAGIONE_SOCIALE imprese riferibili al proposto che non era mai stata oggetto di contestazione;
2.3,violazione di legge in relazione agli artt. 24 del D. Lg.vo 159 del 2011, 6 e 7 CEDU, 1 Prot. Add. CEDU e 49 CDFUE: premessa la difficoltà di operare una ricostruzione postuma della formazione di un patrimonio, con il rischio di pervenire a risultati aberranti, segnala che proprio questo è l’approdo cui si è pervenuti nel caso di specie e che ha avuto ad oggetto la adozione di una misura di prevenzione patrimoniale adottata il 29.1.2021 ma riferita agli anni compresi tra il 1996 ed il 2012, con l’ovvia e naturale impossibilità, per la parte privata, di ricostruire analiticamente la propria posizione patrimoniale risalente a venticinque anni addietro; rileva come fosse stato evidenziato che il proposto appartiene ad una famiglia molto abbiente già dal dopoguerra ma che, tuttavia, era risultato difficile dimostrare la derivazione ereditaria del patrimonio al fine di superare il giudizio di sproporzione; segnala che il coinvolgimento del COGNOME in fatti e procedimenti penali e di prevenzione era stato originato dall’omicidio “camorristico” del padre NOME, risalente al 1990 ed evidenzia come, nel corso del procedimento,fossero emerse “tracce” della preesistenza del patrimonio del proposto quali, ad esempio, l’immobile intestato alla RAGIONE_SOCIALE, le dichiarazioni dei redditi dei genitori, dichiarazione di successione del padre, g che avrebbero dovuto essere considerate anche al fine di escludere il giudizio di “sproporzione” quanto alle quote RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE NOMENOME segnala, ancora, che la Corte si è limitata ad aderire alle conclusioni del perito senza fornire risposta alle allegazioni difensive riferite alla metodologia utilizzata da quest’ultimo di cu ribadisce, quindi, l’illegittimità ai fini del calcolo della “sproporzione” patrimonia che NOME considerato i finanziamenti effettuati dalla madre del proposto in favore di alcuna società che nemmeno erano stati valutati dalla PG trattandosi di finanziamenti “sulla carta”; aggiunge che , nei confronti della madre del proposto,
già il Tribunale NOME escluso che i beni di costei fossero nella disponibilità del COGNOME e sottolinea che, in ogni caso, il provvedimento non avrebbe potuto attingere la RAGIONE_SOCIALE, che lo stesso perito ha considerato una “derivazione” della RAGIONE_SOCIALE costituita nel 1996 e rispetto alla quale l’ausiliario NOME espresso un giudizio di congruità patrimoniale;
3. la Procura AVV_NOTAIO ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per l’inammissibilità del ricorso: rileva, quanto al primo motivo, che la difesa si è profusa nel tentativo di operare una rilettura in termini ridimensionanti della carriera criminale del proposto rispetto alla quale rimanda alla articolata motivazione del provvedimento impugnato in punto di pericolosità generica e di pericolosità qualificata; quanto al secondo motivo, osserva che la difesa ha evocato la richiesta di revoca avanzata dal PG con riguardo alle società RAGIONE_SOCIALE (da intendersi, invero, RAGIONE_SOCIALE) senza articolare le ragioni fondanti la modifica del provvedimento impugnato; quanto al terzo motivo, rileva che la censura ivi articolata sia generica rispetto alla articolata motivazione su cui si fonda il provvedimento impugnato e che fo -i -fa le proprie conclusioni sulle indagini peritali;
4. la difesa ha trasmesso osservazioni e motivo nuovo facendo leva sul 1. d , 4, 2 i J. 14.2-3 GLYPH 0 44 , GLYPH (- 2,v. 2 5: COGNOME. recente arresto RAGIONE_SOCIALE SS.UU. ider 23.2716241: segnala, a tal proposito, la contraddizione a suo avviso rinvenibile nella suindicata decisione, laddove, dopo aver premesso che la confisca di prevenzione e la confisca allargata ex art. 240bis cod. pen. sono species di un unico genus, ha affermato che il divieto previsto dall’art. 240-bis cod. pen. (di giustificare la legittima provenienza dei beni oggetto della confisca c.d. allargata, sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell’evasione fiscale) trovi sempre applicazione rispetto alla confisca di prevenzione e,solamente rispetto alla confisca allargata,non si applichi ai beni «… acquisiti nel periodo tra il 29 maggio 2014, data della pronuncia RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite n.33451/2014 ric. COGNOME, e il 19 novembre 2017, data di entrata in vigore della legge n. 161 del 2017»; segnala che, a tal fine, e per giustificare la difformità di soluzioni, le SS.UU. hanno richiamato il contenuto nella normativa antimafia, secondo il quale possano essere sottoposti alla confisca di prevenzione anche i beni che siano «il frutto di attività illecite o ne costituiscano i reimpiego»;g0 osserva, tuttavia, che è irragionevole che un soggetto, virtualmente sottoposto sia a un processo penale, e quindi alla confisca allargata, che ad un procedimento di prevenzione, possa giustificare un tale incremento patrimoniale nell’uno e nell’altro procedimento in maniera differente, all’intero di un sistema retto dalle medesime garanzie costituzionali e sovranazionali; aggiunge che la stessa legge 161 del 2017 è intervenuta sul codice antimafia e sull’art. 12-sexies della legge 356 del 1992 in termini sostanzialmente analoghi ed evidenzia che il proposto, nel caso di specie, è stato destinatario di un sequestro preventivo disposto dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE Inferiore e di un sequestro di prevenzione seguito dalla confisca; aggiunge che il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE Inferiore NOME respinto la richiesta di sequestro avanzata ai sensi dell’art. 12 -sexies del DL n. 306/1992, «atteso che nessuna sproporzione era ravvisabile dato che COGNOME NOME NOME la disponibilità di ingenti proventi RAGIONE_SOCIALE pregresse evasioni fiscali …» )rnentre nel processo di prevenzione, il Tribunale di Salerno (e poi la Corte d’appello) ha espresso un giudizio differente, argomentando proprio sulla scorta RAGIONE_SOCIALE considerazioni contenute nella sentenza “COGNOME“; segnala che, tuttavia, non è accettabile, e non sarebbe in linea coi principi dettati dall’ordinamento, che un medesimo bene sia ritenuto “illecito” o “non illecito”, acquisito “in “conformità” o “non in conformità” con le regole dell’ordinamento giuridico, a seconda che se ne discuta in sede di prevenzione ovvero di processo penale; aggiunge, ancora, che non è coerente con i principi, che la giustificazione sia consentita alla parte limitatamente a un tale arco temporale e non rispetto a un altro momento, e ciò in forza di una interpretazione – che in quanto tale è mutevole – fornita dalla Suprema Corte in un determinato momento o contesto storico; ribadisce che, in ogni caso, nel corso del presente procedimento era stato possibile dimostrare la piena compatibilità patrimoniale di ogni acquisizione non tenendo conto di quelle lecite da evasione fiscale mentre, valutandole, come peraltro già fatto dal Giudice penale nell’ambito del parallelo procedimento penale, non vi sarebbe stata nemmeno l’esigenza di approfondire le tante acquisizioni e le tante fonti indagate nel procedimento di prevenzione, pure con la nomina di un perito; di qui la richiesta di annullamento il decreto impugnato, col rinvio alla Corte di Appello, perché si esaminino le allegazioni della parte finalizzate a giustificare ogni accrescimento patrimoniale, anche considerando le fonti reddituali da evasione fiscale dovendosi, in alternativa, valutare non manifestamente infondata una questione di legittimità costituzionale dell’art. 24 digs. n. 159/2011, in relazione al disposto dell’art. 240-bis cod. pen., per la assunta violazione degli artt. 3, 41 e 42 Cost., trattandosi in maniera differente situazioni affatto analoghe, e per violazione del diritto alla libera iniziativa economica e in violazione del diritto proprietà; ripercorre e ribadisce, quindi, le censure articolate con i due motivi del ricorso principale. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Il ricorso è inammissibile perché articolato su censure manifestamente infondate ovvero, comunque, non consentite in questa sede.
1. Il collegio ritiene opportuno affrontare, preliminarmente la questione in diritto che la difesa prospetta con la memoria difensiva ed il motivo nuovo trasmessi in prossimità dell’udienza camerale sulla scorta dell’arresto RAGIONE_SOCIALE SS.UU. “Rizzi” del 26.10.2023 che, come è noto, erano state chiamate ad esprimersi sulla natura “retroattiva” o meno del divieto introdotto nell’art. 240-bis cod. pen. dall’art. 13 della legge 17.10.2017 n. 161 che, con riguardo alla confisca “allargata”, ha esplicitamente vietato di “giustificare” la provenienza del denaro impiegato per l’acquisto di beni come provento o reimpiego di evasione fiscale; in particolare, dunque, se tale divieto si applicasse anche ai beni acquistati prima della entrata in vigore della norma sopra richiamata.
È noto, infatti, che, con riguardo alla confisca di cui all’art. 240-bis cod. pen. (già art. 12-sexies del DL 306 del 1992, convertito, con modificazioni, con la legge n. 356 del 1992), si era posto il problema della possibilità di “giustificare” la “sproporzione patrimoniale” con il ricorso ai proventi da evasione fiscale e, in particolare, se alla misura di sicurezza patrimoniale prevista in ambito penale fossero o meno riferibili le considerazioni che NOMEno, invece, pacificamente condotto ad una soluzione negativa con riguardo alla misura di sicurezza patrimoniale prevista dalla normativa “antimafia”.
È altrettanto noto che, sul punto, le SS.UU., nel 201 GLYPH chiarirono che la confisca di prevenzione e la confisca cosiddetta “allargata”, di cui all’art. 12-sexies D.L. 8 giugno 1992, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n.356, presentano presupposti applicativi solo in parte coincidenti, atteso che, per entrambe,è previsto che i beni da acquisire si trovino nella disponibilità diretta o indiretta dell’interessato e che presentino un valore sproporzionato rispetto al reddito da quest’ultimo dichiarato ovvero all’attività economica dal medesimo esercitata, precisando tuttavia che,solo per la confisca di prevenzione iè prevista la possibilità di sottrarre al proposto i beni che siano frutto di attività illecita ovve ne costituiscano il reimpiego; per questa ragione, spiegarono che,soltanto per la confisca di prevenzione / la sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche del proposto non potesse essere giustificata adducendo proventi da evasione fiscale, atteso che le disposizioni sulla confisca mirano a sottrarre alla disponibilità dell’interessato tutti i beni che siano frutto di attività illecite costituiscano il reimpiego, senza distinguere se tali attività siano o meno di tipo mafioso.
La sentenza “COGNOME” ha assunto un rilievo importante nell’economia della decisione RAGIONE_SOCIALE SS.UU. 2023 e della soluzione che è stata adottata sulla questione
che doveva essere in quella sede affrontata “… perché, da una parte, riempie di contenuto probatorio l’onere di allegazione giustificativo della provenienza lecita dei beni, con particolare riguardo alla possibilità per il soggetto che subisce il provvedimento di confisca o di sequestro di fare riferimento ai proventi non dichiarati al fisco, e, dall’altra, contribuisce a scolpire la base legale, il confine de misura ablatoria rispetto al quale successivamente si pone il limite probatorio introdotto con la legge n. 161 del 2017” (cfr., dalla motivazione RAGIONE_SOCIALE SS.UU. “Rizzi”).
Le SS.UU. “COGNOME“, infatti, soffermarono la loro attenzione sulla ratio della confisca di prevenzione e sulle differenze ontologiche con la confisca allargata, spiegando come la confisca ex art. 12-sexies si caratterizzasse per una ratio legis e fosse fondata su presupposti in parte diversi rispetto alla quella di prevenzione, sottolineando, in particolare, che nell’art. 12-sexies (ora nell’art. 240-bis cod. pen.), la presunzione di illecita provenienza dei beni del condannato sia ancorata, sul piano letterale ed esplicitamente, solo alla sproporzione rispetto all’attività economica svolta e all’assenza di giustificazione, e non anche, in alternativa, come invece previsto in tema di prevenzione, alla esistenza di indizi sufficienti della provenienza dei beni da qualsiasi attività illecita.
Le SS.UU. “Rizzi” hanno perciò ricordato come la sentenza “COGNOME” avesse chiarito che “… la confisca allargata consegue alla mancata giustificazione della provenienza RAGIONE_SOCIALE utilità ed alla sproporzione rispetto ai redditi dichiarati o alla propria attività economica; quella di prevenzione, invece, aggiunge (profilo estraneo alla confisca ex art. 12-sexies, in alternativa “ovvero quando”) la riconducibilità dei beni, sulla base di sufficienti indizi, al frutto di attività illec al reimpiego RAGIONE_SOCIALE stesse (“beni … che siano il frutto di attività illecite e costituiscano il reimpiego”)”.
Per questa ragione, si è osservato, la sentenza “COGNOME” ebbe modo di spiegare “… come sia coerente con la delineata diversità strutturale la rilevanza per la sola confisca ex art. 12-sexies dei redditi, derivanti da attività lecita, sottratti al fisco, perché comunque rientranti nella propria attività economica” e che “… altrettanto coerente, con riferimento alla diversa struttura normativa, è la non applicabilità di tali conclusioni alla confisca di prevenzione, per la quale rileva – e dunque non è deducibile a discarico – anche il fatto che i beni siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego”.
Il quadro normativo in cui era stata adottata la decisione RAGIONE_SOCIALE SS.UU. del 2014 è stato modificato con la legge 161 del 2017 che, come si è accennato, ha introdotto, nell’art. 240-bis cod. pen., il divieto, per il condannato, di ” giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro
utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell’evasione fiscale …”, disposizione entrata in vigore il 19.11.2017.
La stessa legge 161 del 2017 è intervenuta, con l’art. 5, comma 8, sulla disciplina in materia di misure di prevenzione e, in particolare, sull’art. 24 del D. Lg.vo 159 del 2011, rendendo normativamente esplicito, per la confisca di prevenzione, il divieto di “… giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell’evasione fiscale”.
Come accennato, le SS.UU. “Rizzi” hanno dovuto prendere posizione sulla portata della norma di nuovo conio, inserita nell’art. 240-bis cod. pen. e, in particolare, rispondere al quesito “se per il soggetto destinatario di un provvedimento di confisca c.d. allargata o di sequestro finalizzato a tale tipo di confisca il divieto – già stabilito dall’art. 12- sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, come sostituito dall’art. 31 della legge 17 ottobre 2017, n. 161 e oggi previsto dall’art. 240-bis, primo comma, cod. pen. – di giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell’evasione fiscale, valga anche per i cespiti acquistati prima del 19/11/2017, ossia prima del giorno di entrata in vigore dell’art. 31 della legge n. 161 del 2017”.
La risposta, come è noto, è stata nel senso che il divieto previsto dall’art. 240-bis cod. pen., introdotto dall’art. 31 legge 17 ottobre 2017, n. 161, di giustificazione della legittima provenienza dei beni oggetto della confisca c.d. allargata, o del sequestro ad essa finalizzato, sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell’evasione fiscale, si applica anche ai beni acquistati prima della sua entrata in vigore, ad eccezione di quelli acquisiti nel periodo compreso tra il 29 maggio 2014, data della sentenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni unite n. 33451 del 29/05/2014, COGNOME, e il 19 novembre 2017, data di entrata in vigore della legge n. 161 del 2017.
In tal modo, dunque, le SS.UU. hanno affermato e sancito, nel “diritto vivente”, l’esistenza di un regime probatorio “uniforme”, non soltanto per il futuro (ovvero per effetto della interpolazione dell’art. 240-bis cod. pen. ad opera della legge 161 del 2017) ma anche per il passato, con l’unica eccezione individuata nel periodo successivo alla pronuncia RAGIONE_SOCIALE SS.UU. “COGNOME” che, con specifico riguardo alla confisca “per sproporzione”, NOME ingenerato un affidamento sulla inapplicabilità del divieto che, come si è visto, era stato esplicitamente limitato alla confisca di prevenzione.
Di qui, pertanto, la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale che la difesa del COGNOME sollecita questa Corte a sollevare sul
presupposto di una difformità di trattamento e di regime probatorio che è in realtà inesistente; salva, come appena chiarito, la “finestra” temporale sopra indicata nell’ambito della quale gli acquisti possono tuttora essere “giustificati” con la disponibilità di risorse da evasione fiscale.
Ecco, allora, che la questione dedotta dalla difesa avrebbe dovuto essere prospettata come “rilevante” nel presente giudizio specificando quali fossero gli acquisti, attinti dalla misura di prevenzione patrimoniale, effettuati in quel periodo con risorse provenienti da condotte di evasione fiscale.
Resta tuttavia il fatto che si è qui in presenza di una confisca di prevenzione rispetto alla quale il regime probatorio concernente le risorse da valutare ai fini della “sproporzione patrimoniale ” – a prescindere dalla novella del 2017 – non è mai mutato; né, a ben guardare, è utilmente invocabile una difformità di trattamento per il solo fatto che, a tutela del legittimo affidamento ingenerato da una pronuncia RAGIONE_SOCIALE SS.UU., nel diverso ambito della confisca “allargata”, residui oggi una “finestra” temporale, oggettivamente limitata, in cui quel divieto probatorio non è applicabile.
2. Prima di passare all’esame dei motivi di ricorso, è appena il caso di ribadire che nel procedimento di prevenzione, alla stregua di quanto già disposto dall’art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall’art. 3-ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575 e, oggi, dagli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, del D. Lg.vo 159 del 2011, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge; ne consegue che è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l’ipotesi dell’illogicità manifesta ovvero della contraddittoriet della motivazione, di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d’appello, esclusivamente il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (cfr, Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, COGNOME, Rv. 260246 – 01, laddove, in motivazione, la Corte ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato; conf., più recentemente, Sez. 2 , n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435 – 01, in cui la Corte ha chiarito che nel procedimento di prevenzione, anche il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è estraneo al procedimento di legittimità, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge).
2.4 .Altro aspetto su cui è opportuno brevemente soffermarsi, è quello relativo al rapporto tra la misura di prevenzione e l’accertamento di fatti rilevanti che sia intervenuto in sede penale.
Ed anche su questo profilo vale la pena ricordare come sia risalente, nella giurisprudenza di questa Corte, la affermazione secondo cui, tra il procedimento di prevenzione ed il processo penale, sussistono profonde differenze funzionali e strutturali, essendo il secondo ricollegato ad un determinato fatto reato ed il primo riferito ad una valutazione di pericolosità; sicché, la reciproca autonomia dei due processi spiega gli interventi del legislatore per regolare i punti di possibile interferenza, abbandonando originarie sovrapposizioni e, di seguito, regole atipiche di pregiudizialità per pervenire, da ultimo, alla configurazione di ambiti di totale autonomia, salva l’opportuna disposizione di coordinamento e di economia ‘4, GLYPH , investigativa (cfr., Sez. 1, n. 5786 del 21/10/1999, COGNOME, Rv. 215117 01; conf., Sez. 1, n. 5522 del 03/11/1995, COGNOME, Rv. 203027 – 01, in cui la Corte NOMErche il procedimento di prevenzione è autonomo rispetto a quello penale, perché,nel primo,si giudicano condotte complessive, ma significative della pericolosità sociale; nel secondo isi giudicano singoli fatti da rapportare a tipici modelli di antigiuridicità, sicché nel procedimento di prevenzione il giudice è legittimato a servirsi di elementi probatori e indiziari tratti dai procedimenti penali, prescindendo dalla conclusione alla quale il giudice è pervenuto facendosi carico di individuare le circostanze di fatto rilevanti accertate in sede penale, e rivalutarle nell’ottica del giudizio di prevenzione). Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
E’, inoltre, noto il percorso di riflessione che è intervenuto nella giurisprudenza anche alla luce dalle sollecitazioni provenienti soprattutto in ambito convenzionale, e che ha trovato un importante momento di sintesi nella sentenza n. 24 del 2019 della Corte Costituzionale, che ha riguardato, in particolare, il profilo della determinatezza della fattispecie descrittiva della pericolosità “generica”, vagliata in un’ottica garantistica e di interpretazione convenzionalmente orientata.
Ed era stato proprio il giudice RAGIONE_SOCIALE leggi a ricordare, nell’occasione, che “nell’ambito di questa interpretazione “tassativizzante”, la Corte di cassazione – in sede di interpretazione del requisito normativo, che compare tanto nella lettera a) quanto nella lettera b) dell’art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2011, degli «elementi di fatto» su cui l’applicazione della misura deve basarsi – fainfine,confluire anche considerazioni attinenti alle modalità di accertamento in giudizio di tali elementi della fattispecie. Pur muovendo dal presupposto che «il giudice della misura di prevenzione può ricostruire in via totalmente autonoma gli episodi storici in
questione – anche in assenza di procedimento penale correlato – in virtù della assenza di pregiudizialità e della possibilità di azione autonoma di prevenzione» (Cass., n. 43826 del 2018), si è precisato: che non sono sufficienti meri indizi, perché la locuzione utilizzata va considerata volutamente diversa e più rigorosa di quella utilizzata dall’art. 4 del d.lgs. n. 159 del 2011 per l’individuazione RAGIONE_SOCIALE categorie di cosiddetta pericolosità qualificata, dove si parla di «indiziati» (Cass., n. 43826 del 2018 e n. 53003 del 2017); che l’esistenza di una sentenza di proscioglimento nel merito per un determinato fatto impedisce, alla luce anche del disposto dell’art. 28, comma 1, lett. b), che esso possa essere assunto a fondamento della misura, salvo alcune ipotesi eccezionali (Cass., n. 43826 del 2018); che occorre un pregresso accertamento in sede penale, che può discendere da una sentenza di condanna oppure da una sentenza di proscioglimento per prescrizione, amnistia o indulto che contenga in motivazione un accertamento della sussistenza del fatto e della sua commissione da parte di quel soggetto (Cass., n. 11846 del 2018, n. 53003 del 2017 e n. 31209 del 2015) .
Va tuttavia chiarito che l’intervento della Corte Costituzionale era stato sollecitato, ed è stato reso, in ordine al profilo della sufficiente determinatezza RAGIONE_SOCIALE ipotesi e categorie di pericolosi “generici” normativamente disegnate dal legislatore; è,per l’appunto in questa prospettiva che è stata richiamata, dai giudici RAGIONE_SOCIALE leggi, la giurisprudenza di questa Corte in punto di interpretazione “tassativizzante” di tali categorie, nell’ottica della ricerca di uno standard di “legalità” (che si è ritenuto di poter qualificare come “alta”) in grado di garantire la prevedibilità RAGIONE_SOCIALE conseguenze derivanti dalla consumazione di condotte suscettibili di evocare le predette categorie.
La Corte Costituzionale ha perciò chiarito che “… nell’esaminare … se la giurisprudenza della Corte di cassazione della quale si è poc’anzi dato conto sia riuscita nell’intento di conferire un grado di sufficiente precisione, imposta da tutti i parametri costituzionali e convenzionali invocati, alle fattispecie normative in parola, occorre subito eliminare ogni equivoca sovrapposizione tra il concetto di tassatività sostanziale, relativa al thema probandum, e quello di cosiddetta tassatività processuale, concernente il quomodo della prova. Mentre il primo attiene al rispetto del principio di legalità al metro dei parametri già sopra richiamati, inteso quale garanzia di precisione, determinatezza e prevedibilità degli elementi costitutivi della fattispecie legale che costituisce oggetto di prova, il secondo attiene invece alle modalità di accertamento probatorio in giudizio, ed è quindi riconducibile a differenti parametri costituzionali e convenzionali – tra cui, in particolare, il diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost. e il diritto a un ” processo” ai sensi, assieme, dell’art. 111 Cost. e dall’art. 6 CEDU – i quali, seppur di fondamentale importanza al fine di assicurare la legittimità costituzionale del
sistema RAGIONE_SOCIALE misure di prevenzione, non vengono in rilievo ai fini RAGIONE_SOCIALE questioni di costituzionalità ora in esame”.
Di qui la ulteriore precisazione secondo cui “… non sono, dunque, conferenti in questa sede i pur significativi sforzi della giurisprudenza – nella perdurante e totale assenza, nella legislazione vigente, di indicazioni vincolanti in proposito per il giudice della prevenzione – di selezionare le tipologie di evidenze (genericamente indicate nelle disposizioni in questione quali «elementi di fatto») suscettibili di essere utilizzate come fonti di prova dei requisiti sostanziali RAGIONE_SOCIALE “fattispecie di pericolosità generica” descritte dalle disposizioni in questa sede censurate: requisiti consistenti – con riferimento alle ipotesi di cui alla lettera a) dell’art. 1 d.lgs. n. 159 del 2011 – nell’essere i soggetti proposti «abitualmente dediti a traffici delittuosi» e – con riferimento alla lettera b) – nel vivere essi «abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose»”.
2.Z. Si è perciò ritenuto che, proprio alla luce della evoluzione della giurisprudenza successiva alla sentenza “De Tommaso”, sia possibile assicurare, in via interpretativa, una lettura sufficientemente precisa della fattispecie di cui alla lettera b) dell’art. 1 del D. Lg.vo 159 del 2011, con specifico riferimento a quella di «coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose» e che va intesa come “… espressiva della necessità di predeterminazione non tanto di singoli “titoli” di reato, quanto di specifiche “categorie” di delitto”.
E, come pure precisato dai giudici RAGIONE_SOCIALE leggi, le “categorie delittuose” che possono essere assunte a presupposto per la adozione della misura di prevenzione, sono poi suscettibili di concretizzarsi, nel caso di specie esaminato dal giudice, in virtù del triplice requisito – da provarsi sulla base di precisi «elementi di fatto», d cui il tribunale dovrà dare conto puntualmente nella motivazione (art. 13, secondo comma, Cost.) – per cui deve trattarsi di a) delitti commessi abitualmente (e dunque in un significativo arco temporale) dal soggetto, b) che abbiano effettivamente generato profitti in capo a costui, c) i quali a loro volta costituiscano – o abbiano costituito in una determinata epoca – l’unico reddito del soggetto, o quanto meno una componente significativa di tale reddito.
Traendo le fila del discorso, rileva il collegio che i principi convenzionali e costituzionali che hanno guidato il progressivo evolversi della giurisprudenza, hanno imposto la adozione di criteri interpretativi in grado di garantire degli standard di legalità “alta”, quanto alla individuazione RAGIONE_SOCIALE condotte e dei comportamenti da cui possano conseguire provvedimenti di prevenzione di natura personale o patrimoniale.
Ed è in quest’ottica che, correttamente, si è ribadito – anche in sede costituzionale – come la premessa per la adozione di tali provvedimenti non sia l’accertamento di “delitti”, terreno più propriamente di competenza del giudice penale, ma di “elementi di fatto” da cui possa desumersi che il proposto viva abitualmente, anche in parte, del provento di attività delittuose (cfr., art. 1, lett b), cit.).
21 Ecco, allora, che l’avvertita esigenza di uno “standard” di legalità “alta”, finisce con il riflettersi non tanto sulle modalità di accertamento quanto, piuttosto, sull’oggetto della verifica operata dal giudice della prevenzione e che deve essere focalizzato, per l’appunto, sull’esistenza di “elementi di fatto” suscettibili di essere individuati e ricostruiti in termini di adeguata precisione.
Il tema si intreccia, tuttavia, e come accennato, con quello del quomodo dell’accertamento, dal momento che è certamente possibile, per il giudice della prevenzione, prendere atto dell’esistenza di un giudicato penale, relativo ad un “fatto” coincidente con una fattispecie delittuosa e per la quale sia intervenuta una condanna passata in giudicato; in tal caso, infatti, gli “elementi di fatto” sono direttamente evincibili dalla sentenza che ha riconosciuto la loro conformità alla fattispecie di reato per cui sia intervenuta la condanna.
Ma, come è stato più volte ribadito, l’accertamento “pieno” del fatto ben può essere contenuto, ed essere quindi tratto, da una pronuncia che, in sede penale, abbia tuttavia dovuto constatare la intervenuta prescrizione del reato; è appena il caso di richiamare, a tal proposito , – errrrarribitO pr -et- tam – é- nte 5enale 3 i1 disposto di cui agli artt. 578 e 578-bis cod. proc. pen. ma , anche, ed in termini più attinenti al tema che ci occupa, l’art. 578-ter, cod. proc. pen., introdotto dal D. Lg.vo 150 del 10.10.2022.
Non è questa la sede per affrontare l’esame della norma di nuovo conio, essendo sufficiente rilevare essa sia espressione della autonomia del procedimento di prevenzione rispetto al procedimento penale e, nel contempo, ribadisca come il giudice della prevenzione ben possa utilizzare le risultanze di un procedimento penale, non esitato in una sentenza di condanna, per individuare e ricostruire gli “elementi di fatto” su cui fondare la diagnosi di pericolosità generica nei termini sopra indicati.
Sussistono perciò tutte le condizioni per ribadire la persistente validità del principio secondo cui, in tema di misure di prevenzione, il giudice, attesa l’autonomia tra procedimento penale e procedimento di prevenzione, può valutare autonomamente i fatti accertati in sede penale, al fine di giungere ad un’affermazione di pericolosità generica del proposto ex art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non solo in caso di intervenuta declaratoria di estinzione del reato o di pronuncia di non doversi procedere, ma anche a seguito
di sentenza di assoluzione ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., ove risultino delineati con sufficiente chiarezza e nella loro oggettività quei fatti che, pur ritenuti insufficienti – nel merito o per preclusioni processuali – per una condanna penale, ben possono essere posti alla base di un giudizio di pericolosità (cfr., Sez. 2, n. 4191 del 11/01/2022, COGNOME, Rv. 282655 – 01; Sez. 2 , n. 33533 del 25/06/2021, COGNOME, Rv. 281862 – 01; Sez. 2 , n. 25042 del 28/04/2022, COGNOME, Rv. 283559 – 03 in cui la Corte ha ribadito che giudizio di prevenzione è funzionale a valutare la condizione di pericolosità sociale del prevenuto e non presuppone un compiuto accertamento della responsabilità penale, affermando tale principio in una fattispecie in cui il giudizio di pericolosità era stato fondato sulla valutazione di atti di indagine e non su sentenze di condanna o, anche, di proscioglimento).
Nel procedimento di prevenzione, insomma, il giudice può sempre valorizzare elementi probatori e indiziari tratti dai procedimenti penali e procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei fatti ivi accertati, purché dia atto in motivazione RAGIONE_SOCIALE ragioni per cui essi siano da ritenere sintomatici della attuale pericolosità del proposto (cfr., Sez. 2, n. 26774 del 30/04/2013, COGNOME, Rv. 256819 – 01; Sez. 6, n. 4668 del 08/01/2013, COGNOME, Rv. 254417 – 01; Sez. 5, n. 1968 del 31/03/2000, COGNOME, Rv. 216054 – 01).
3. Tanto premesso, rileva il collegio che le censure articolate con il ricorso esulino dal novero di quelle suscettibili di essere dedotte in questa sede: la stessa difesa, in realtà, tenta di ricondurre la proprie doglianze nell’alveo della violazione di legge sottolineando come il provvedimento impugnato abbia di fatto e sotto diversi profili eluso le doglianze difensive finendo per dar luogo ad una motivazione sostanzialmente apparente per questa ragione censurabile per violazione dell’art. 125 cod. proc. pen.
Osserva, invece il collegio che i giudici di secondo grado hanno affrontato le doglianze difensive che hanno ritenuto di superare argomentando di volta in volta il loro convincimento in termini che, certamente, non possono ritenersi meramente apparenti.
In particolare, la Corte d’appello (cfr., pagg. 3-5 del decreto impugnato) ha richiamato il provvedimento con cui il Tribunale NOME ritenuto il presupposto oggettivo della pericolosità generica e qualificata, ritenuto dal Tribunale per il periodo compreso tra il 1996 ed il 2012 unitamente al giudizio di sproporzione patrimoniale fondato sulle risultanze RAGIONE_SOCIALE indagini condotte dal GICO nel parallelo procedimento di confisca “allargata” ex art. 12-sexies I. 356 del 1992 (cfr., ivi, pag. 6).
I giudici salernitani hanno ricordato come, in quella sede, fosse stata evidenziata la differenza tra redditi o comunque entrate lecite e gli impieghi complessivi nell’arco compreso tra il 1997 ed il 2011 non soltanto per l’odierno ricorrente ma anche per i fratelli e la sorella (cfr., pagg. 6-7); hanno inoltre dato conto della revisione operata dal Tribunale a séguito RAGIONE_SOCIALE deduzioni difensive (cfr., ancora, pag. 7).
Come si apprende dalla lettura del provvedimento impugnato, il Tribunale NOME inoltre esaminato la richiesta integrativa inoltrata dal PM e concernente la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (cfr., ivi, pagg. 8-9) intestata a prestanome e poi riacquistata da familiari del proposto e destinataria, in data 13.8.2018, di un provvedimento interdittivo antimafia adottato dalla Prefettura di Salerno (cfr., pag. 9); i giudici di primo grado, come riportato dal decreto qui in verifica, NOMEno affermato la fittizietà RAGIONE_SOCIALE intestazioni societarie ammessa dallo stesso proposto negli scritti difensivi (cfr., pag. 10).
La Corte d’appello ha, quindi, sintetizzato i motivi di gravame formulati nell’interesse dell’odierno ricorrente come, anche, dei terzi interessati (cfr., pagg. 12-23 del decreto impugnato).
In particolare, la difesa del COGNOME NOME eccepito la violazione del principio sancito dall’art. 522 cod. proc. pen. avendo il Tribunale, senza attivare sul punto alcun contraddittorio, introdotto il concetto di “impresa illecita”; NOME, inoltre,sottoposto a critica serrata la metodologia seguita dalla GDF alla luce dei rilievi operati dai consulenti di parte, di cui dà conto e dal cui accoglimento deriverebbe l’assenza di ogni profilo di “sproporzione” non sostituibile con una generica qualificazione del patrimonio in termini di “illiceità”.
La difesa NOME inoltre ripercorso le vicende RAGIONE_SOCIALE varie società in termini simili a quelli esposti nel ricorso e, quanto ai beni paterni, NOME invocato l’art. 18 del D. Lg.vo 159 del 2011; NOME sottolineato il (tuttavia non sistematico) ricorso alla intestazione fittizia non per motivi di evasione fiscale ma solo per superare il problema RAGIONE_SOCIALE interdittive antimafia ed NOME operato una analitica rivisitazione del rapporto introiti/impieghi alla luce dell’elaborato del consulente di parte dr. COGNOME.
Anche sul requisito soggettivo la difesa NOME formulato le proprie considerazioni in termini non dissimili da quelli poi ribaditi con il ricorso di cui s discute.
La Corte d’appello non ha omesso di vagliare le censure difensive ribadendo, dal canto suo, i presupposti del giudizio di pericolosità, di cui ha congruamente – ed in termini corretti in diritto in quanto aderenti alle linee
interpretative richiamate in premessa – ribadito la autonomia rispetto ai parametri propri del giudizio penale.
Ha i quindi, motivato sulla “successione” di NOME COGNOME al padre NOME come referente del clan RAGIONE_SOCIALE; in tal senso,ha richiamato la deposizione del magg. CC AVV_NOTAIO (cfr., pagg. 29-30) secondo cui egli sarebbe stato a disposizione del clan dal 1990 (anno della morte del padre) sino al 1994 (anno dissoluzione del sodalizio); ha richiamato le sentenze di condanna o assolutorie – rese queste ultime ai sensi dell’art. 530 cpv cod. proc. pen. limitatamente alla mancanza di prova certa dell’elemento soggettivo del reato (cfr., ivi, pag. 30) potendo perciò concludere nel senso che sino al 1996 il proposto era caratterizzato da una pericolosità “qualificata” e, successivamente, dal 1997 al 2012, da una pericolosità fondata su altri reati e procedimenti penali; ha richiamato il patteggiamento del 2013 per fatti di corruzione, turbativa d’asta, falso e associazione a delinquere (semplice) commessi sino al 2008; l’imputazione per associazione a delinquere finalizzata alla intestazioni fittizia di beni per fatti commessi i sino al 2013; quella per reati tributari perpetrati insieme al fratello ed al cognato, e relativi alla RAGIONE_SOCIALE; quella per fatti di estorsione per le quali era stato assolto perché il fatto non costituisce reato ai sensi del capoverso dell’art. 530 cod. proc. pen. (cfr., ancora, pag. 31).
Dall’esame di tali procedimenti ha potuto quindi, evincere il giudizio di pericolosità fondato su “fatti” rilevanti e sintomatici ancorché non sempre sfociati in sentenze di condanna nei correlativi giudizi penali.
La Corte d’appello ha,quindipreso in esame il giudizio di sproporzione (cfr., pagg. 31 e ssgg. del decreto) partendo dalla società RAGIONE_SOCIALE (cfr., pag. 33) per la quale ha potuto affermare l’esistenza di una sproporzione patrimoniale per gli anni 2008, 2009 e 2010; quanto al RAGIONE_SOCIALE, intestato alla moglie NOME COGNOME, una sperequazione quantomeno per l’anno 2006 (cfr., ivi).
Ha riportato la prima tabella elaborata dalla GdF (cfr., pag. 34) e la seconda tabella rivista alla luce dei rilievi difensivi (cfr., ivi, pag. 36) alla luce della 41-t71-1 non sarebbe ravvisabile unaatrimoniale soltanto per il 1998, 2000, 2002 e 2005 (cfr., ivi pag. 37); il decreto ha inoltre riprodotto il prospetto predisposto dal perit per gli anni compresi tra il 1993 ed il 2011 con la individuazione di un giudizio di sproporzione dal 2004 al 2011 (cfr., pagg. 38-39).
Con specifico riguardo a NOME COGNOME, quindi, la Corte d’appello ha fatto presente che il perito NOME recepito alcune sollecitazioni difensive rivedendo l’ambito temporale di riferimento che ha fatto decorrere dal 1993 (anno di
costituzione del nucleo familiare del proposto); ha ,quindi > dato conto dei criteri utilizzati e della ricostruzione RAGIONE_SOCIALE attività dei componenti del nucleo familiare con riguardo, in particolare, ad NOME COGNOME, madre del proposto (cfr., ivi, pag. 42) ma, anche, di costui (cfr., pag. 43), della moglie NOME COGNOME (cfr., pag. 43), di NOME e NOME COGNOME pervenendo in tal modo ad individuare introiti per complessivi Euro 1.198.660,77 intervenuti tra il 1993 ed il 2011 da cui decurtare (motivando anche sul punto sui rilievi difensivi) le spese di sostentamento calcolate per euro 545.591,76.
Ha quindi indicato gli esborsi risultanti (cfr., pagg. 45 e ssgg.) dal 1993 al 2006 uscite (per finanziamento società della galassia RAGIONE_SOCIALE) per complessivi euro 2.241.711,20 (cfr., pag. 46).
I giudici di merito, ancdra, hanno motivato sulle voci attive su cui si era spesa la difesa (cfr., in particolare, pag. 47) concludendo nel senso che nessuna variazione in aumento era stato possibile individuare rispetto al prospetto della GDF (cfr., pag. 48); hanno, poi, puntualmente enumerato le uscite a partire dal 1996, data di costituzione della RAGIONE_SOCIALE confluita nel 2010 in RAGIONE_SOCIALE, società “genitrice” (cfr., pag. 49), motivando sugli esborsi (cfr., pagg. 5051) e sulla rettifica RAGIONE_SOCIALE conclusioni contabili della GDF (cfr., pag. 51, con la sistesi dei flussi in uscita).
Con riguardo alla COGNOME, la Corte non ha mancato di esaminare il rilievo difensivo relativo alla mancata inclusione dell’incasso di alcuni BOT (cfr., ancora, ivi, pag. 52) finendo, tuttavia, per determinare le entrate della moglie del proposto in euro 10.000 a fronte di uscite per 700.000 euro circa (cfr., ivi, ancora, pag. 54, in parziale rettifica rispetto alle conclusioni della GdF).
I giudici salernitani hanno,quindi,preso in esame la situazione RAGIONE_SOCIALE società, a partire da RAGIONE_SOCIALE (cfr., pagg. 54-55), il cui appello ha giudicato inammissibile, essendo legittimati i soci in quanto titolari RAGIONE_SOCIALE quote sottoposte a confisca, gl che era stata costituita il 15.12.2009 da un prestanome di COGNOME NOME (cfr., pag. 55); hanno spiegato che il 12.7.2010 la società NOME acquistava il ramo d’azienda della RAGIONE_SOCIALE (anch’essa intestata a prestanome) per euro 70.000 e che il 24.10.2016 la stessa RAGIONE_SOCIALE NOME ceduto le quote sociali a NOME COGNOME e NOME COGNOME per 10.000 euro: ha dunque potuto concludere, in termini e con motivazione che non può ritenersi certamente apparente, nel senso che la società è certamente riferibile a COGNOME NOME (cfr., ivi, pag. 57).
Tanto premesso, ha motivato analiticamente sulla sperequazione negli anni 2008, 2010 e, in particolar modo, sulle ragioni per le quali, alla data del
15.12.2009, il proposto non NOME le capacità patrimoniali per costituire la società e versare i decimi (cfr., pag. 58).
Il COGNOME, ha inoltre spiegato la Corte territoriale, nel 2009 NOME acquisto la RAGIONE_SOCIALE, società che il proposto ha ammesso essere di sua esclusiva pertinenza, per la somma di euro 70.000 che non risultano in realtà mai stati pagati (cfr., pag. 59) ed ha motivato sull'”inquinamento” della società dai cospicui finanziamenti eseguiti a nome della RAGIONE_SOCIALE e che risultano del tutto ingiustificati (cfr., ancora, pag. 59).
I giudici salernitani hanno inoltre 5 confutato la tesi del carattere “apparente” dei versamenti, che secondo la difesa sarebbero stati di natura meramente nominale e funzionali al solo scopo di gettare fumo negli occhi dei creditori (cfr., pag. 59) osservando, con argomentazione che non può considerarsi apparente o “di stile”, ma piuttosto frutto di una legittima ed in questa sede insindacabile opzione ricostruttiva, che non si può al contempo invocare la bontà dei bilanci e contemporaneamente affermarne la falsità (cfr., ivi, pag. 60).
Non hanno mancato di prendere in esame la situazione del RAGIONE_SOCIALE intestato a NOME COGNOME (cfr., pagg. 60-61) i cui acquisti immobiliari, risalenti al 2006, erano intervenuti quando era ravvisabile una notevolissima sproporzione patrimoniale (cfr., ivi, pag. 61).
In definitiva, rileva il collegio che il provvedimento impugnato si sottrae ai rilievi suscettibili di essere sollevati in questa sede avendo la Corte preso in esame tutte le doglianze difensive che ha esaminato e vagliato con motivazione affatto assente o apparente.
La difesa, con il secondo motivo del ricorso, sostiene che la Corte avrebbe dovuto prendere atto della richiesta del PG di revoca della misura relativamente alle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (precisando, peraltro, che la corretta denominazione della prima è RAGIONE_SOCIALE) considerando che il procedimento di prevenzione è caratterizzato dall’impulso di parte, con la conseguenza per cui i giudici di merito non potevano confermare la misura patrimoniale in difformità rispetto alle conclusioni rassegnate dall’organo di impulso processuale.
Il rilievo è, tuttavia, manifestamente infondato dal momento che altro è la richiesta iniziale, indispensabile presupposto per la adozione del provvedimento –che risponde al principio della domanda; altro, invece, lie conclusioni che nelle varie fasi in cui il procedimento, ritualmente instaurato, si sia ‘Successivamente sviluppat9; si è infatti puntualmente chiarito che, “… una volta esercitato lo ius instandi ed investito il Tribunale della decisione sulla proposta, un pronunciamento
può essere impedito solo dalla rinuncia alla domanda originaria, in assenza della quale il richiedente conserva, quantomeno da un punto di vista formale, un interesse alla relativa decisione”, con la precisazione per cui “… tale rinuncia, tuttavia, non può ricavarsi da fatti concludenti, giacché essa è atto formale, che non ammette equipollenti” (cfr., così testualmente, Sez. 5, n. 5749 del 23/11/2021, dep. 17/02/2022, COGNOME Rosa, Rv. 282780 – 02, in cui la Corte ha coerentemente chiarito che “… proprio perché il procedimento può avviarsi su atto di impulso dei soggetti legittimati a chiedere all’autorità giudiziaria che venga applicata una misura di prevenzione personale … le conclusioni rassegnate dalla parte pubblica in termini non pienamente conformi all’originaria richiesta non esprimono necessariamente il significato concludente di un venir meno dell’interesse a una pronuncia sull’oggetto della questione originariamente dedotta”).
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della somma – che si stima equa – di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE, non ravvisandosi ragione alcuna d’esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, il 9.5.2024