Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 32483 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 32483 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA;
NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA;
NOME NOME, nata a Palermo il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 19/01/2024 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procura generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con il decreto in epigrafe la Corte di appello di Palermo, a seguito di app proposto dal proposto NOME COGNOME e dai terzi interessati NOME COGNOME e NOME COGNOME, ha confermato il decreto emesso in data 20 aprile 2021 da locale Tribunale con il quale è stata applicata a NOME COGNOME NOME misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggio nel comune di residenza per anni quattro, con relative prescrizioni, con cauzi e la confisca di vari beni (immobili, terreni e veicoli) formalmente intesta moglie NOME e al figlio NOME COGNOME, ma ritenuti nella disponibilità proposto.
Avverso il decreto hanno proposto ricorso per cassazione il proposto e predetti terzi interessati – NOME COGNOME in qualità di erede unica di NOME che con unico atto del medesimo difensore e procuratore speciale deducono violazione dell’art. 4 legge n. 1423/56 e apparenza della motivazione in qua disattendendo le doglianze difensive e le allegazioni, il decreto ha ritenuto:
la attuale pericolosità del prevenuto nonostante egli non abbia tenuto alc condotta di partecipazione attiva riferibile al contesto associativo mafioso;
la sproporzione reddituale rispetto ai cespiti, pur essendo i re regolarmente comprovati con le allegazioni e consulenze, disconoscendo l preclusione di nuovo giudizio derivante dal giudicato formatosi in sede pen relativamente alla restituzione dei medesimi beni da parte del Tribunale riesame, senza che siano intervenuti elementi o fatti nuovi. L’unico eleme fondante la decisione impugnata sarebbe costituito dalla ritenuta illiceità di cespiti pervenuti al NOME e agli intervenienti, considerati proventi ille quanto non dichiarati fiscalmente, trattandosi – invece – di somme provenienti un lavoro edile, dalla locazione di alcuni immobili della Sig. NOME e dallo sti erogato al fratello dell’odierno proposto, frutto di attività lecite, p dichiarate al fisco. Anche la somma di euro 115.000 acquisita con il pagamento cambiali – anche al netto della imposta dovuta – trova lecita giustificazione sua utilizzazione per la costruzione dell’immobile in sequestro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
Il motivo proposto sulla pericolosità sociale del proposto è manifestamen generico rispetto alle ragioni che la sostengono e alla correlativa attualità.
Il ricorrente è stato riconosciuto pericoloso ai sensi dell’art. 1 lett. b) e c) del d. leg.vo n. 159/2011, sia in quanto pericoloso qualificato ricorrendo a suo c gravi indizi di appartenenza all’associazione mafiosa.
A proposito sono considerate le molteplici condanne per associazione delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupef provvedimenti cautelari per traffico di stupefacenti ed uno del 24.12.2018, al q era seguito il rinvio a giudizio, per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen un ultimo provvedimento cautelare in data 24.9.2019 con conseguente rinvio giudizio per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/90.
E’ palesemente generica oltre che manifestamente infondata, pertanto, deduzione limitata alla appartenenza associativa mafiosa – rispetto alla q risultava la formale affiliazione in data 31.10.2017 – rispetto alla quale e accertato, come risultava dalla sentenza del Tribunale, «il coinvolgimento proposto nelle attività dell’associazione, in particolare nel settore delle e e nella risoluzione delle problematiche interne al gruppo criminale», essendo s verificata anche la sua partecipazione a due incontri tra mafiosi a ridosso arresti del dicembre 2018 (v. pg. 9 e ss. del decreto impugnato).
3. Quanto al requisito della sproporzione reddituale e alla dedotta preclusi il motivo è generico rispetto alla considerata maggiore latitudine accertamenti esperiti nel procedimento di prevenzione, in relazione ai quali no è coincidenza fra la più ampia piattaforma fattuale ivi acquisita (attra esperimento di una analitica perizia) e quella considerata in sede penale (v 16, ibidem), nell’ambito della quale non sono state incluse – fra le uscite – le s di mantenimento e computando, invece, fra le entrate i proventi in nero.
Quanto ai pretesi canoni di locazione, non dichiarati in sede fiscale, ne è ineccepibilmente ritenuta inaffidabile la relativa documentazione (v. pg. ibidem); quanto alla somma di 115.000 euro – incassata tra il 24.4.2013 e 28.9.2015 – quale saldo di costruzione di un villino in favore della ditta del del proposto, essa è stata esclusa in quanto non indicata nelle dichiarazio redditi; analogamente quanto ai compensi per complessivi euro 30.900 che NOME COGNOME ha dichiarato di aver corrisposto al fratello NOME COGNOME negli anni dal 2004 al 2006.
La sentenza, a tal riguardo – rilevando trattarsi di redditi tutti perce proposto e dalla moglie) in periodo di pericolosità sociale del medesimo propo – ha del tutto correttamente richiamato l’orientamento di legittimità – già della novella di cui alla legge n. 161 del 2017 – secondo il quale reddi dichiarati non possono essere allegati a giustificazione della capacità patrimon secondo il principio per il quale in tema di confisca di prevenzione di cui all’ ter legge 31 maggio 1965, n. 575 (attualmente art. 24 D. Lgs. 6 settembre 2011
159), la sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche del pr non può essere giustificata adducendo proventi da evasione fiscale, atteso ch disposizioni sulla confisca mirano a sottrarre alla disponibilità dell’interess i beni che siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpieg distinguere se tali attività siano o meno di tipo mafioso (Sez. U, n. 334 29/05/2014, Repaci, Rv. 260244), ribadendo, in ogni caso, il pertinente princi richiamato da Sez. 6, n. 20925 del 3 aprile 2023, COGNOME, n. m., secondo il «la sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche del familiare terzo intestatario fittizio del bene in favore del proposto non può essere da c giustificata adducendo proventi da evasione fiscale, giacché, altrimenti, sare illogicamente rese inoperative le rispettive presunzioni di interposizione fon per quanto attiene ai familiari ed al coniuge, sulla massima di comune esperie della comunanza di interessi patrimoniali e di redditi nell’ambito dell’unità fa entro cui si colloca la persona socialmente pericolosa, e, per quanto atti terzo, sull’accertamento di cui all’art. 26, d.l g s. 6 settembre 2011, n. 159» (Sez. 1, n. 12629 del 16/01/2019, Macrì, Rv. 274988).
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima e determinare in euro tormillet.in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pa g amento delle spese processuali e della somma di euro tesmilkin favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 luglio 20t24.