Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 38318 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 38318 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI (ITALIA) il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI (ITALIA) il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI( ITALIA) il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto dei ricorsi
RITENUTO IN FATTO
Con il decreto impugnato, la Corte d’Appello di Napoli ha confermato il provvedimento di confisca disposto dal Tribunale di Napoli il 25.06.2024, emesso nei confronti di NOME COGNOME, proposto, nonché quelli di NOME COGNOME, coniuge del proposto, e di NOME COGNOME, entrambe terze intestatarie.
Il decreto ha ad oggetto un appartamento di proprietà del proposto, due immobili intestati a sua moglie NOME COGNOME (un appartamento e un negozio) e due ulteriori appartamenti intestati a NOME COGNOME, amica della coppia.
Il proposto è stato ritenuto portatore di pericolosità qualificata ai sensi dell’art 4 d.lgs. n. 159 del 2011, perché coinvolto in numerosi reati, anche di criminalità organizzata, sin dal 1997 (reati predatori, contrabbando di tabacchi, tre contestazioni diverse di compravendita di stupefacenti, anche aggravata dalla finalità mafiosa, nel contesto del clan camorristico facente capo a NOME, detto “NOME“: in relazione all’ultimo delitto di cessione contestato, COGNOME è stato condannato alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione, con sentenza passata in giudicato il 12.11.2022 – cfr. pag. 8 – e per una condotta accertata sino all’anno 2016, là dove gli acquisti patrimoniali riconnessi, intestati a NOME COGNOME, risalgono al 2016-2017).
I presupposti oggettivi del provvedimento ablativo sono stati ritrovati nell’inconsistenza patrimoniale del nucleo familiare dello stesso proposto, nonché di lui stesso e nell’inesistenza di alcuna stabile attività lavorativa da parte de soggetti coinvolti, con conseguente insussistenza di capacità reddituale (limitata a pochissime risorse), tale da giustificare la provvista utilizzata per acquistare i beni oggetto di confisca.
Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso il proposto ed entrambe le terze intestatarie, con un unico atto a firma del comune difensore di fiducia, NOME COGNOME, deducendo formalmente un unico motivo, distinto in diverse eccezioni.
2.1. Un primo argomento di critica eccepisce vizio di motivazione carente in relazione agli acquisti dell’immobile intestato alla moglie del proposto, NOME COGNOME, sito in Napoli, INDIRIZZO, piano terra, per il quale la provvista per l’acquisto, avvenuto nel 2007, sarebbe stata rappresentata dai proventi leciti, ancorché non dichiarati fiscalmente e, dunque, “in nero”, costituiti dai guadagni dell’attività commerciale da lei gestita, denominata “RAGIONE_SOCIALE“.
La difesa evidenzia l’erroneità della prospettiva entro cui si muove il decreto, che ha ritenuto non valutabili i redditi “in nero”, così come aveva fatto il Tribunale,
la cui provenienza non è certa e lecita, mentre invece la giurisprudenza di legittimità ritiene che essi possano essere portati quale prova della titolarità dell’acquisto, da parte del terzo intestatario, e quindi della sua effettiva disponibilità del cespite oggetto di confisca.
Ancora in relazione all’immobile di INDIRIZZO si denuncia, nell’unico motivo di ricorso, carenza di motivazione in violazione di legge quanto alla sussistenza di elementi concreti di prova o indiziari del reato di cui all’art. 7 D.P.R. n. 309 del 1990, nonostante fosse in corso un giudizio penale nei confronti del proposto.
2.2. Un secondo argomento di critica eccepisce vizio di motivazione carente in relazione alla ritenuta illiceità dell’acquisto del secondo immobile confiscato intestato alla moglie del proposto, sito in Napoli, INDIRIZZO, per il quale la provvista per l’acquisto, avvenuto nel 2021, ma con i proventi della vendita di un altro, diverso appartamento acquistato nel 2010, sarebbe stata ottenuta in epoca collegata, secondo ragionevolezza temporale, alla commissione del reato di compravendita di sostanze stupefacenti contestato al proposto, datato 2012.
La difesa eccepisce, invece, la carenza del necessario presupposto della ragionevolezza temporale tra il reato-spia commesso e l’acquisto del bene confiscato, evidenziando che, in realtà, lo stesso decreto impugnato abbina la provvista per l’acquisto ai proventi della vendita di un appartamento ulteriore, risalente al 2010, due anni prima, dunque, della commissione del reato cui si riconnette la illeceità della provvista utilizzata per l’acquisto dell’immobil confiscato.
2.3. Una terza censura sollevata dal ricorso eccepisce vizio di motivazione carente in relazione alle ragioni della confisca disposta anche nei riguardi degli immobili (si tratta di tre diversi cespiti) intestati al proposto (quello, sito in Nap al INDIRIZZO di INDIRIZZO) e alla terza intestataria NOME COGNOME (quelli, anch’essi siti in Napoli, al civico INDIRIZZO di INDIRIZZO).
Si mette in discussione, anche in questo caso, la sussistenza del requisito di ragionevolezza temporale tra gli acquisti, datati 2017, e la commissione del reato cui tali acquisti vengono riconnessi dai provvedimenti ablativi, fissata dalla difesa a circa tre anni prima (e dal decreto al 2016).
La difesa oppone, quanto all’immobile di proprietà del proposto, di avere dato prova della provenienza lecita parziale del danaro utilizzato per l’acquisto: precisamente, da crediti risarcitori incassati; quanto agli immobili di proprietà formale della terza intestataria COGNOME, si sostiene che essi sarebbero stati acquistati grazie all’aiuto economico offerto all’intestataria da una sua cugina, NOME COGNOME, capiente.
La motivazione sulla ragionevolezza temporale e sull’interconnessione causale tra gli acquisti dei cespiti e la commissione del reato-spia di cessione illecita di stupefacenti sarebbe solo apparente, apodittica e “declamata”.
2.4. Il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto il rigetto dei ricorsi con requisitoria scritta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In via di premessa, è bene ricordare che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d. Igs. 159 del 2011; dunque, è escluso dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità il vizio di motivazione (art. 60 comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente poiché qualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d’appello (dagli artt. 7, comma 1, e 10, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011, in combinato disposto con l’art. 125, comma 3, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, COGNOME, Rv. 260246 – 01; nonché Sez. 5, n. 11325 del 23/09/2019, dep. 2020, COGNOME; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, COGNOME, Rv. 270080 – 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, COGNOME, Rv. 257007 – 01).
La motivazione del tutto mancante oppure apparente e, dunque, inesistente, è ravvisabile soltanto quando essa sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamen espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 05/03/2015, Rv. 263100 – 01; Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002, Salerno Rv. 221437 – 01); in altri termini, «il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando il giudice non dia in realtà conto del percorso logico seguito per pervenire alla conclusione che adotta, argomentando per clausole di stile o affermazioni generiche non pertinenti allo specifico caso sottoposto alla sua valutazione» (Sez. 6, n. 31390 del 08/07/2011, COGNOME, Rv. 250686), ossia «allorché la motivazione adottata non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, dep. 1994, COGNOME, Rv. 196361 – 01; cfr. pure Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, COGNOME, Rv. 265244).
Riguardo alle misure di prevenzione patrimoniali va, altresì, ricordato che, secondo le Sezioni Unite, la pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche “misura temporale” del suo ambito applicativo; ne consegue che, con riferimento alla c.d. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell’arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, mentre, con riferimento alla c.d. pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l’intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al propo ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, Spinelli, Rv. 262605).
La confisca di prevenzione, così come quella per sproporzione, è sganciata dall’accertamento di un collegamento specifico e diretto tra il bene e singoli reati. Ciò non di meno, trovando pur sempre la sua ragione giustificativa nell’attività criminale di un soggetto, non può presentarsi disgiunta da questa, risolvendosi altrimenti in un’ablazione autoritativa senza causa, inconciliabile con i diritti d libertà del cittadino garantiti dalla Carta costituzionale. Ecco perché è necessario rinvenire un criterio di collegamento tra arricchimento ed attività illecita del soggetto, ragionevolmente individuato dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità nella congruenza temporale di massima tra l’uno e l’altra: la cosiddetta “ragionevolezza temporale” (cfr. Sez. U, n. 27421 del 25/02/2021, COGNOME, Rv. 281561 – 01; Sez. 6, n. 35789 del 10/07/2024, COGNOME, Rv. 286974, in motivazione; Sez. 1, n. 26872 del 05/02/2019, COGNOME, Rv. 276412 – 01).
La premessa generale di valutabilità dei ricorsi del proposto e delle terze interessate unicamente sotto il profilo della violazione di legge e i criter ermeneutici sintetizzati al paragrafo precedente, determinano il rigetto dell’impugnazione del primo e l’inammissibilità di quelli delle seconde, per le ragioni che si indicheranno di seguito.
2.1. Il primo argomento formulato nel ricorso è inammissibile per tutti i ricorrenti, poiché aspecifico, nel confronto con la motivazione del decreto impugnato e in particolare con il tema dei proventi che si prospettano leciti ma non dichiarati poiché “in nero”; proventi che avrebbero costituito la provvista dell’acquisto dell’immobile intestato alla moglie del proposto, sito in Napoli, INDIRIZZO, piano terra.
In proposito, deve evidenziarsi che sussiste un contrasto nella giurisprudenza di legittimità riguardo alla possibilità, per i terzi intestatari, di essere ammessi
provare in loro favore la riferibilità effettiva dell’acquisto attraverso i proventi nero” di attività produttive di reddito, appunto, non dichiarato.
Secondo un’opzione – evocata dalla difesa come quella corretta poiché rispettosa del diritto di allegazione, spettante al terzo, di idonei elementi dimostrativi della capacità economica per l’acquisto del bene contestato, i terzi che intendono, appunto, rivendicare l’effettiva disponibilità dei cespiti, ritenuti riferi al proposto e a loro solo fittiziamente intestati, possono giustificare la ravvisata sproporzione tra quanto posseduto e la propria capacità economica adducendo (anche) proventi da evasione fiscale (in tal senso, Sez. 5, n. 17822 del 28/01/2025, COGNOME, Rv. 288127 – 01; Sez. 5, n. 37297 del 23/06/2022, COGNOME, Rv. 283798 – 02).
Altra tesi, tuttavia, nega tale possibilità – ed è questa l’opzione ermeneutica cui ha esplicitamente aderito il decreto impugnato (citando Sez. 1, n. 12629 del 16/01/2019, Macrì, Rv. 274988 – 01) – ispirandosi a Sez. U, n. 33452 del 29/05/2014, COGNOME, Rv. 260244 – 01, secondo cui il proposto non può giustificare la sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche adducendo proventi da evasione fiscale (la decisione, resa in tema di pericolosità qualificata di tipo mafioso, ha affermato il principio già anteriormente alla novella ex lege 17 ottobre 2017, n. 161, che ha aggiunto all’art. 24 il seguente testo, recependo l’approdo giurisprudenziale: «In ogni caso il proposto non può giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell’evasione fiscale»).
Il primo orientamento, in sintesi, riferisce tale divieto di giustificazione al sol proposto e nega che esso possa applicarsi al terzo interessato, allorché quest’ultimo intenda rivendicare la disponibilità dei beni che si assume essere in capo al proposto; ciò sul presupposto che il terzo non è il soggetto cui è attribuita la pericolosità sociale e l’azione di prevenzione non è esercitata nei suoi confronti.
A ben vedere, nel caso del decreto impugnato, non è necessario prendere posizione in merito a quale delle due prospettive sia quella maggiormente condivisibile, poiché il ricorso non si confronta con la circostanza che la Corte di appello, nel rigettare la richiesta di considerare l’acquisto del bene derivato dai proventi “in nero” dell’attività commerciale “RAGIONE_SOCIALE” gestita dalla moglie del proposto, ha fatto leva sulle indagini dei Carabinieri che hanno condotto ad accertare l’assoluta improduttività di tale attività commerciale e anche la sua cessazione in epoca coeva all’acquisto.
Dunque, anche a volere accedere alla tesi che ammette la possibilità per il terzo interessato di provare l’appartenenza effettiva del bene ritenuto fittiziamente intestato, nel caso di specie è stato accertato che tali proventi non risultano documentati, sicché manca il presupposto fattuale alla base delle due divergenti
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opinioni giurisprudenziali, mentre i ricorrenti, dal canto loro, non si confrontano realmente con tali considerazioni fattuali: attaccano soltanto la ratio in diritto cui si è richiamato il provvedimento impugnato e soltanto asseriscono genericamente che NOME COGNOME ha dichiarato di avere guadagnato consistenti somme dall’attività commerciale gestita.
Infine, si deduce un mero vizio di motivazione, inammissibile in sede di legittimità riguardo alle misure di prevenzione, là dove si denuncia l’insussistenza di prove o elementi indiziari a carico del proposto, in relazione al reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
I decreti di prevenzione, infatti, in particolare quello di primo grado, cui la Corte di appello si richiama nell’iniziale esposizione del provvedimento impugnato, specificamente per tale parte, hanno spiegato adeguatamente le ragioni di esistenza dei presupposti di fatto della misura ablativa a carico del ricorrente, imputato in processi per delitti di cessione di sostanze stupefacenti aggravati dal metodo mafioso, commessi nel 2007, nonché per ulteriori condotte di cessione di stupefacenti contestate per l’anno 2012.
2.2. Il secondo e il terzo argomento di critica del ricorso sono inammissibili quanto alle terze intestatarie.
Le Sezioni Unite, infatti, con la recente sentenza Sez. U, n. 30355 del 27/03/2025, Putignano, Rv. 288300, hanno affermato – risolvendo il contrasto sorto tra le Sezioni semplici al riguardo – che, in caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest’ultimo può rivendicare esclusivamente l’effettiva titolarità dei beni confiscati, senza poter prospettare l’insussistenza dei presupposti applicativi della misura, deducibile soltanto dal proposto (Vedi: Sez. U, n. 6203 del 1993, Rv.193743-01; Sez. U, n. 9616 del 1995, Rv. 202018-01; Sez, U, n. 10372 del 1995, Rv. 202269-01; Sez. U, n. 42 del 1995, Rv. 203093-01; Sez. U, n. 20 del 1996, Rv. 206169-01).
Secondo la pronuncia, il ritenuto intestatario fittizio dei beni intanto ha un diritto di interlocuzione nel procedimento di applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale in quanto rivendichi un proprio effettivo diritto sui beni oggetto del provvedimento ablatorio.
Da ciò deriva la carenza di interesse del terzo a proporre questioni relative ai presupposti per l’applicazione della misura nei confronti del proposto, quali la condizione di pericolosità dello stesso, la sproporzione tra il valore del bene confiscato e il reddito dichiarato, la legittima provenienza del bene e la perimetrazione temporale dell’acquisto da parte del proposto, trattandosi di doglianze che solo il proposto può avere interesse a far valere.
Le Sezioni Unite, pertanto, hanno ritenuto di disattendere sia l’orientamento minoritario che quelli, alternativi, definiti come “intermedi”, ivi compreso quello
che ammette che il terzo possa contestare la datazione dell’acquisto del bene, là dove una simile prospettazione sia unicamente volta ad espungere il bene dall’area della pericolosità del proposto, poiché in tal modo si finirebbe per consentire un inammissibile intervento ad adiuvandum della posizione del proposto.
Nel caso di specie, i due motivi si risolvono, in sintesi, nel rappresentare una differente perimetrazione temporale dell’acquisto contestato come fittizio rispetto al manifestarsi della pericolosità del proposto, tema che, per quanto hanno affermato le Sezioni Unite, deve ritenersi sottratto alle possibilità processuali dei terzi intestatari.
D’altra parte, la motivazione del provvedimento di appello è in ogni caso immune alle critiche delle ricorrenti terze intestatarie, che, aderendo al ricorso del proposto in un unico atto di impugnazione, ne sostengono le ragioni difensive infondate, come si spiegherà al paragrafo successivo.
2.3. Le ragioni del secondo e del terzo degli argomenti di censura enucleabili dal ricorso sono, invece, infondate con riguardo al proposto.
Le critiche rivolte alle ragioni del provvedimento ablatorio sono omogenee a quelle già proposte con l’atto di appello avverso il decreto di primo grado e sulle quali la Corte territoriale ha risposto con motivazione non carente, ma anzi congrua e adeguata.
In particolare, la contestazione della sussistenza della ragionevolezza temporale tra acquisto e pericolosità – presupposto della confisca di prevenzione indicato dalla citata sentenza delle Sezioni Unite “Spinelli” e dalla giurisprudenza costituzionale (cfr. la sentenza n. 33 del 2018, in motivazione) e di legittimità successive – è infondata, visto il ragionevole periodo di tempo, in termini di vicinanza, che è intercorso tra l’acquisto, nel 2010, del cespite poi rivenduto nel 2021 per comprare l’immobile confiscato, sito in Napoli alla INDIRIZZO (oggetto del secondo motivo di ricorso), intestato a NOME COGNOME, figlia del proposto, e il secondo reato di cessione di stupefacenti aggravata dal metodo mafioso, collocato temporalmente nell’anno 2012. E senza dimenticare il contesto criminale collegato all’attività di cessione di stupefacenti del proposto che già si era manifestato sin dal 2007.
La Corte territoriale ha fatto riferimento a tali indicatori di ragionevolezza temporale, sottraendosi, dunque, alle critiche difensive.
Per quanto riguarda il motivo avente ad oggetto la confisca degli immobili intestati al proposto e alla terza intestataria COGNOME, siti in INDIRIZZO al INDIRIZZO e al n. 137, il ricorso è egualmente infondato, ai limiti dell’inammissibilità per la genericità di fondo con cui si rapporta alla motivazione del decreto di appello.
Anche in questo caso il ricorrente denuncia l’assertività della dichiarazione di ragionevolezza temporale tra il manifestarsi della sua pericolosità e gli acquisiti dei cespiti, risalenti al 2017, a tre anni di distanza dalla commissione dell’ultimo dei reati in materia di stupefacenti aggravato dal metodo mafioso, dunque, ancora in attesa di giudizio definitivo, collocato dalla difesa nel 2014 e, per gli immobili intestati a NOME COGNOME, la provata capacità economica di una sua cugina che avrebbe fornito le risorse economiche per gli acquisti.
Ebbene, la Corte di appello ha ampiamente motivato riguardo all’insufficienza delle risorse economiche della coppia COGNOME, quanto all’acquisto dell’immobile sito al INDIRIZZO INDIRIZZO, anche volendo contare i risarcimenti ricevuti, in particolare, dal proposto (poiché quelli lucrati dalla moglie risalgono ad un periodo troppo lontano nel tempo – tre anni – per potere essere posti a base dell’investimento, come evidenziato dal decreto impugnato).
Riguardo agli immobili siti alla INDIRIZZO e intestati a NOME COGNOME, si è confutata la titolarità effettiva in capo a costei sulla base di plurime considerazioni, neppure contrastate nel ricorso: il coinvolgimento diretto di NOME COGNOME nel preliminare di vendita; l’incapienza reddituale dell’intestataria e del suo nucleo familiare nel quinquennio antecedente agli acquisti; la circostanza che tutti i versamenti per il pagamento del prezzo dei cespiti sono stati preceduti da depositi in contanti presso gli istituti bancari di riferimento; l’inverosimiglianza del coinvolgimento negli acquisti della cugina dell’intestataria fittizia, NOME COGNOME, che non si comprende per quale motivo avrebbe dovuto concedere proprie risorse economiche a NOME COGNOME. Infine, la proprietà di cui si verte è proprio quella in cui è avvenuto l’arresto di COGNOME nel 2019 e dove risultava attivata l’utenza telefonica a suo nome, a riprova della piena disponibilità di essa da parte sua.
All’inammissibilità dei ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti che lo hanno proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000.
Al rigetto del ricorso di NOME COGNOME segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso di COGNOME NOME e lo condanna al pagamento delle spese processuali.
Dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME e le condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/09/2025.