Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 48761 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 48761 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nata a Foggia il DATA_NASCITA avverso il decreto dell’1/6/2023 emesso dalla Corte di appello di Lecce visti gli atti, il decreto impugnato e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibie il ricorso; lette le conclusioni formulate dall’AVV_NOTAIO, il quale insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Lecce dichiarava inammissibile la richiesta di revocazione della confisca di prevenzione disposta a carico di NOME COGNOME, padre della ricorrente, proposta al fine di ottenere la restituzione dei beni immobili a lei intestati e ritenuti oggetto di interposizione fittizia, in quanto di proprietà
proposto.
Nel decreto impugnato si rilevata il difetto di interesse in capo a NOME COGNOME, posto che quest’ultima – in qualità di terza intestataria dei beni confiscati avrebbe potuto esclusivamente far valere l’effettiva titolarità degli stessi, mentre non poteva eccepire l’illegittimità della confisca per difetto dei requisiti d pericolosità sociale del proposto, né tanto meno la legittima provenienza dei beni.
Avverso tale ordinanza, il ricorrente ha formulato due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo, deduce violazione di legge, ritenendo che erroneamente la Corte di appello aveva ritenuto irrilevante, ai fini della revocazione, l’illegittimi costituzionale (dichiarata da Corte cost., sent. n. 24 del 2019) dell’art. dell’art. 4 comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 159 del 2011 , nella parte in cui stabilisce che i provvedimenti previsti dal capo II si applichino anche ai soggetti indicati nell’art. 1, lettera a) e dell’articolo 16 dello stesso provvedimento nella parte in cui stabilisce che le misure di prevenzione del sequestro e della confisca, disciplinate dagli articoli 20 e 24, si applichino anche ai soggetti indicati nell’art. 1, comma 1, lettera a).
Nel caso di specie, doveva ritenersi che difettasse ab origine le condizioni per disporre la confisca e, pertanto, doveva essere accolta la richiesta di revocazione.
Né poteva risultare ostativo il fatto che il proposto fosse stato ritenuto socialmente pericoloso sulla base del doppio titolo previsto dall’art. 1, lett.a) e lett.b) del d.lgs. n. 159 del 2011, non avendo la Corte di appello accertato in base a quale delle due previsioni era stata disposta la confisca.
2.2. Con il secondo motivo, deduce il vizio di violazione di legge in ordine alla ritenuta mancanza di elementi nuovi posti a fondamento del giudizio di revocazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
La ricorrente si duole di presunte violazioni di legge che, invero, sarebbero state più correttamente qualificabili quali vizi di motivazione che, come noto, non sono suscettibili di deduzione in sede di legittimità nei procedimenti di prevenzione.
Pur a voler superare tale aspetto, tuttavia, si ritiene che l’inammissibilità rilevata dalla Corte di appello sia immune da censure.
Per consolidata giurisprudenza, infatti, nel caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati ad un terzo, questi può rivendicare esclusivamente l’effettiva titolarità e la proprietà dei beni sottoposti a vincolo, assolvendo al relativo onere di allegazione, mentre non è legittimato a qualsivoglia questione giuridica relativa ai presupposti per l’applicazione della misura nei confronti del proposto, quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato ed il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso, trattandosi di doglianze che solo il preposto può avere interesse a far valere (Sez.1, n. 35669 dell’11/5/2023, n,m.; Sez.5, n. 333 del 20/11/2020, dep.2021, COGNOME, Rv. 280249; Sez.6, n. 7469 del 4/6/2019, dep.2020, COGNOME, Rv. 278454; Sez.2, n. 31549 6/6/2019, COGNOME, Rv. 277225-04).
Invero, deve sottolinearsi l’esistenza di un orientamento contrario ed assolutamente minoritario, secondo cui il terzo che rivendica l’effettiva titolarità e la proprietà dei beni oggetto di vincolo è legittimato ed ha interesse non solo a contestare la fittizietà dell’intestazione, ma anche a far valere l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura nei confronti del proposto (Sez.5, n. 12374 del 14/12/2017, dep.2018, La Porta, Rv. 272608). Nello stesso si è espressa, sia pur in relazione alla confisca ex art. 240-bis cod.pen., Sez.1, n. 19094 del 15/12/2020, dep.2021, Flauto, Rv. 281362, secondo cui il terzo intestatario del bene aggredito è legittimato a contestare, oltre la fittiziet dell’intestazione, anche la mancanza dei presupposti legali per la confisca tra cui la ragionevolezza temporale tra acquisto del bene e commissione del reato che legittima l’ablazione.
Secondo tali pronunce, l’esclusione dell’interesse all’impugnazione sui presupposti della misura in capo al terzo deriverebbe dalla considerazione ex post della sorte dei motivi di impugnazione secundum eventum litis (nel senso che verrebbe valorizzato solo il tema relativo all’individuazione dell’avente diritto alla restituzione del bene) che invece debbono essere valutati ex ante nella loro attitudine distruttiva della pretesa fatta valere, e che quindi, nel rispetto de fondamentale diritto di difesa, possono essere anche articolati su piani concorrenti e/o graduati. Né si può ritenere che l’intestazione simulata di un bene costituisca di per sé una situazione illecita, se non è preordinata al conseguimento di fini contrari alla legge, se il reale proprietario dissimulato non è un soggetto socialmente pericoloso o autore di gravi delitti e se i beni non hanno provenienza illecita, come del resto conferma la disciplina civilistica della simulazione.
2.1. Preso atto dell’esistenza del richiamato contrasto giurisprudenziale, si ritiene di dare continuità all’orientamento maggioritario, dovendosi ritenere che il
terzo intestatario del bene può ottenere il più favorevole dei risultati e, cioè, l revoca della confisca, solo dimostrando che la titolarità del bene è reale e non meramente fittizia. Una volta fornita la prova di tale dato, per il terzo sono del tutto indifferenti le sorti della misura di prevenzione – personale e reale – disposta nei confronti del proposto, proprio perché si tratta di una vicenda processuale inidonea a produrre effetti negativi nei suoi confronti.
Si potrebbe obiettare che, ove si consentisse al terzo di interloquire anche sui presupposti applicativi della misura, ne deriverebbe indirettamente un risultato positivo, nel caso in cui – pur non avendo egli fornito la prova dell’effettiva titolari del bene – la misura verrebbe ugualmente caducata.
Invero, il dato dirimente è insito nel .fatto che, in mancanza di prova dell’effettiva titolarità del bene, ove pure venisse accolto il ricorso del terzo avente ad oggetto i presupposti della misura, la conseguenza sarebbe la revoca della confisca, ma con restituzione al soggetto ritenuto effettivo titolare del bene, sicchè alcun risultato concretamente utile ne conseguirebbe per il terzo (in tal senso, Sez.1, n. 35669 dell’11/5/2023, n.m.). Quanto detto comporta che in capo al terzo che invochi l’insussistenza per l’applicazione della misura di prevenzione sussiste un mero interesse di fatto all’esito della procedura che, tuttavia, non può costituire il fondamento della legittimazione processuale, individuabile solo a fronte di interesse giuridicamente tutelato.
A ben vedere, tutti gli aspetti che concernono i presupposti applicativi della misura sono estranei alla sfera soggettiva del terzo intestatario, sicché, ammettere la possibilità di una contestazione di tali aspetti, andrebbe a ledere il fondamentale principio secondo cui la legittimazione ad agire deve essere individuata in relazione alla titolarità del diritto oggetto del giudizio, non potendosi consentire una sorta di intervento ad adiuvandum del terzo in favore del destinatario della misura.
Parimenti non dirimente è l’osservazione secondo cui l’interposizione fittizia, essendo riconducibile all’istituto civilistico della simulazione relativa del contratto, non individua di per sé una condotta illecita. L’osservazione, per quanto corretta, deve essere ulteriormente sviluppata, dovendosi sottolineare come proprio la disciplina civilistica dettata dall’art. 1414 cod.civ. prevede che, se le parti hanno inteso concludere un contratto diverso da quello apparente, tra le stesse ha effetto il contratto dissimulato. Ne consegue che, nei rapporti interni tra terzo simulato proprietario e reale titolare del bene, prevale non già il dato formale insito nella fittizia intestazione, bensì il dato reale.
Traslando tali concetti nell’ambito della confisca di prevenzione, ne deriva che l’unico soggetto legittimato a chiedere la restituzione del bene – anche nell’ambito del rapporto interno con il fittizio intestatario – è il titolare reale dello stesso,
potendo il terzo agire in giudizio per far valere quello che è un diritto altrui.
2.3. Applicando tali principi al caso di specie, si rileva l’assoluta correttezza del decreto impugnato, posto che la ricorrente ha sollevato questioni rispetto alle quali l’unico soggetto legittimato era da individuarsi nel destinatario della misura di prevenzione.
Né a diverse conclusioni conduce la circostanza per cui la legittimità della misura è stata contestata anche alla luce della sopravvenuta illegittimità costituzionale delle norme concernenti le ipotesi di pericolosità generica di cui all’art. 1, lett.a), d.lgs. n. 159 del 2011.
Fermo restando che gli effetti della declaratoria di incostituzionalità, a differenza di quelli derivanti dallo ius superveniens, inficiano fin dall’origine l’applicabilità della disposizione impugnata, ciò non toglie che l’applicabilità della norma dichiarata incostituzionale attiene pur sempre ai presupposti della misura di prevenzione e, quindi, è solo il destinatario della stessa che se ne può dolere.
Le considerazioni sopra svolte determinano l’assorbimento del secondo motivo di ricorso, concernente la sussistenza o meno di elementi nuovi a supporto della revocatoria, posto che si tratta di questione non dirimente, nella misura in cui si è ritenuta l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse in capo al terzo
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 novembre 2023
Il Consigliere estensore
) Il Pr ‘dente