Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 50691 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 50691 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 21/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Bari il DATA_NASCITA avverso il decreto del 4 maggio 2023 della Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; Letta la requisitoria scritta trasmessa dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo la inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, tramite il proprio difensore munito di procura speciale, impugna il decreto descritto in epigrafe con il quale la Corte di appello di Lecce ha rigettato l’istanza di revocazione ex art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011 della confisca di prevenzione adottata ai suoi danni con decreto del 25 novembre 2013. Revocazione legittimata dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt.
1, comma 1, lettera a) e 4, comma 1, lettera c) del medesimo testo di legge, resa con sentenza del Giudice delle leggi n. 24 del 2019, che ad avviso del proposto istante, avrebbe fatto venir meno la base legale della misura di prevenzione reale applicata nei suoi confronti.
Il ricorrente, con un’unica doglianza, lamenta che la Corte di appello di Lecce, nel ritenere la misura oggetto di revocazione autonomamente fondata sulla ipotesi normativa di cui alla lettera b), del comma 1, dell’art 1 del d.lgs. n. 159, non avrebbe tuttavia verificato il puntuale rispetto, in seno al provvedimento di ablazione attinto dal rimedio attivato, delle indicazioni di principio, offerte dalla medesima sentenza della Corte costituzionale, alle quali, nell’ottica di una interpretazione costituzionalmente orientata, risulta imprescindibilmente subordinata la tenuta costituzionale della ipotesi di pericolosità generica riscontrata a fondamento della misura.
In particolare, il decreto impugnato, pretermettendo le indicazioni difensive esposte con la memoria del 27 aprile 2023, avrebbe indicato solo due ipotesi di reato, realizzate dal proposto, effettivamente indicative del concreto profitto illecito conseguito dal COGNOME; di contro, risulterebbe limitato ad una mera elencazione di precedenti, anche di polizia, solo potenzialmente idonei dal punto di vista della relativa capacità lucro-genetica.
La Corte territoriale, dunque, avrebbe omesso di verificare, in linea con le indicazioni provenienti dalla citata sentenza n. 24 del 2019 oltre che dai principi sanciti dalle sezioni unite di questa Corte” Spinelli” ( sentenza n. 4880 del 2015) in tema di necessaria correlazione cronologica tra momenti di espressione della pericolosità sociale e quelli di acquisizione delle utilità da confiscare, se, alla luce di quanto emerso dal decreto di confisca, poteva ritenersi che il proposto si sarebbe reso protagonista di delitti commessi abitualmente in un significativo arco temporale aventi connotazioni tali da costituire, se non l’unica, una significativa componente del relativo reddito.
Da qui la violazione di legge addotta a sostegno dell’impugnazione anche sotto il versante dell’integrale difetto di motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le ragioni precisate di seguito.
È noto che, secondo le coordinate interpretative offerte da questa Corte (ormai consolidate dalla sentenza delle S.U. n. 3513 del 16/12/21, dep. 2022, Fiorentino), il rimedio esperibile avverso il provvedimento definitivo di confisca fondato sulla pericolosità generica, ex art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – al fine di far valere il difetto originario dei presupposti della misura a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019 che ne ha
dichiarato la illegittimità costituzionale- è quello della richiesta di revocazione di cui all’art. 28, comma 2, del d.lgs. citato.
Si è evidenziato, in particolare, che in siffatti casi, laddove il titolo fondante l misura trovi unicamente supporto nell’ipotesi di pericolosità espunta dal sistema perché ritenuta incostituzionale, la confisca non potrebbe che essere annullata, perché non più supportata dalla relativa base legale di riferimento utile a legittimarne l’adozione.
Di contro, laddove la misura risulti supportata dal congiunto riferimento a più ipotesi di pericolosità tra quelle tipizzate dal codice antimafia e tra queste anche da quella dichiarata costituzionalmente illegittima, graverà sul giudice della revocazione il compito di verificare, scrutinando il portato argonnentativo del decreto che ha disposto la confisca, se i riferimenti operati alle altre ragioni di pericolosità diversi dalla citata lettera a) del primo comma dell’art. 1 del codice antimafia siano comunque tali da supportare autonomamente la misura, così da rendere indifferente la sopravvenuta espunzione dal sistema di una delle ragioni fondanti il substrato soggettivo della disposta ablazione.
Nel caso, la Corte territoriale, con argomentazioni che il ricorso omette di contrastare con la dovuta specificità, ha puntualmente messo in evidenza che il decreto oggetto di rimedio trovava autonomo e autosufficiente, se non assorbente, fondamento nell’ipotesi di pericolosità sociale generica di cui alla lettera b) del comma 1 dell’art 1 del codice antimafia perché motivato facendo leva sui diversi precedenti inerenti a delitti di chiara matrice lucro-genetica dallo stesso commessi, tali da consentire al “Pacsiolecchia di vivere stabilmente con i proventi” ricavati dai delitti in questione dei delitti.
Valutazione, questa, tranciante, rispetto alla fondatezza della revocazione, perché oggetto della specifico devoluto al giudice della revocazione; e che, nel suo portato argomentativo, nella linearità logica che la sostiene e nella puntualità della disamina del dato scrutinato ad essa sottesa, non viene contrastata dall’odierno ricorso.
L’impugnazione semmai denunzia un difetto di motivazione del decreto gravato impugnato irrimediabilmente pervaso da una errata ricostruzione in diritto della verifica demandata nel caso al giudice della revocazione.
Ad avviso della difesa, la verifica da rendere nel corso della revocazione, diretta ad accertare che la misura poggiava, in termini di autosufficienza, sugli estremi tipologici propri della lettera b) del più volte citato art. 1, dovrebbe essere resa seguendo le indicazioni interpretative offerte sulla tenuta costituzionale di quest’ultima disposizione dalla citata sentenza n. 24 del 2019 per poi concludere per l’accoglimento della revocazione laddove la motivazione del provvedimento da revocare non dia conto degli estremi oggi valorizzati dal citato intervento della
Consulta e dunque non si sia in grado di rintracciare in quella motivazione la puntuale identificazione di condotte delittuose di matrice e potenzialità lucrogenetica ribadite con abitualità lungo ambiti temporali significativi tali da costituire un veicolo di sostegno reddituale, se non unico, comunque significativo rispetto alle capacità finanziarie del proposto.
6. Una tale chiave di lettura, che la difesa rimarca per sottolineare la corrispondente carenza argomentativa che sul tema vizierebbe il provvedimento impugnato, implementata da riferimenti al tema della correlazione temporale ricavati dalle indicazioni di principio dettate dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza “Spinelli” (sentenza n. 4880 del 2015), risulta evidentemente smentita proprio dall’argomentare svolto sul tema dalla sentenza delle sezioni unite “Fiorentino”, già citata.
7. Ed infatti, anche a voler ritenere che l’intervento reso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 24 del 2019, con riguardo al tema della tenuta costituzionale dell’ ipotesi di pericolosità sociale prevista dalla lettera b) del cita art. 1, comma 1, del codice antimafia, debba essere ricondotto al genus delle sentenze interpretative di rigetto, caratterizzate, tra le pronunce di non accoglimento, da una maggiore “forza conformativa” rispetto al giudice comune, resta comunque da dire che i relativi effetti di una siffatta decisione non operano erga omnes al pari della sentenza di accoglimento.
Piuttosto da una tale decisione promana esclusivamente “un vincolo negativo per il giudice del procedimento in cui è stata sollevata la relativa questione, mentre in tutti gli altri casi il giudice conserva il potere – dovere di interpretare in pi autonomia le disposizioni di legge a norma dell’art. 101, secondo comma, Cost., purché ne dia una lettura costituzionalmente orientata, ancorché differente da quella indicata nella decisione interpretativa di rigetto. Per i giudici comuni diversi da quello a quo, dunque, viene in rilievo, come puntualizzato da Sez. U, n. 25 del 16/12/1998, dep. 1999, Alagni, Rv. 212075, non già un vincolo giuridico, ma il «valore persuasivo» della sentenza interpretativa di rigetto, che costituisce «un precedente autorevole nonché il risultato di una interpretazione sistematica in funzione adeguatrice proveniente dall’organo più qualificato in tema di interpretazione costituzionale».
8. Nel caso in esame, il «valore persuasivo» della sentenza n. 24 del 2019, nella parte in cui ha ritenuto infondate la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, lett. b), del d.lgs. n. 159 del 2011 è tuttavia privo di attitudine a incid sul giudicato formatosi in relazione al provvedimento che dispone la confisca di prevenzione: “proprio per il suo collocarsi esclusivamente sul piano delle interpretazioni costituzionalmente conformi e per la indiscussa carenza di efficacia erga omnes, la sentenza interpretativa di rigetto è inidonea a rimettere in
discussione il giudicato formatosi sul provvedimento di confisca di prevenzione. In questo senso, la giurisprudenza di legittimità, in una fattispecie relativa a confisca disposta in relazione alla riconosciuta pericolosità del proposto ex art. 1, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 159 del 2011, n. 159, ha sottolineato come le sentenze della Corte costituzionale, nella parte in cui dichiarino l’infondatezza della questione sollevata fornendo indicazioni interpretative che escludano il vizio di incostituzionalità, non consentano la revoca dei provvedimenti definitivi, potendo «costituire solamente un autorevole punto di riferimento per l’interpretazione della disciplina in questione nei procedimenti pendenti, non anche svolgere una valenza “demolitoria” rispetto alle decisioni che hanno acquisito carattere di definitività procedimentale» (in questi termini pedissequamente riportati la sentenza delle sezioni unite Fiorentino che sul punto richiamano la sentenza della Sez. 6, n. 29551 del 2020, NOME).
Né, infine, assume rilievo il riferimento all’assenza di argomentazioni spese in relazione al tema della correlazione temporale, atteso che l’eventuale carenza in tal senso emergente dal tenore del decreto di confisca, dava corpo ad un vulnus prospettabile con gli ordinari rimedi impugnatori. Vizio ormai coperto dalla definitività della relativa decisione e non suscettibile di deduzione tardiva con lo strumento processuale straordinario indebitamente attivato nel caso.
Da qui la decisione di inammissibilità, cui seguono le pronunce ex art 616 cod. proc. pen. nei termini definiti dal dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 21/11/2023.