Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40940 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40940 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME nato a MONASTERACE il DATA_NASCITA avverso il decreto del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del PG NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Catanzaro, con decreto del 15 febbraio 2023, ha dichiarato inammissibile l’istanza di revocazione avanzata da NOME COGNOME, terza proprietaria di due immobili confiscati nell’ambito di un procedimento di prevenzione, come disposto con decreto n. 30/2014 del Tribunale di Reggio Calabria, confermato dalla Corte di appello di Reggio Calabria in data 7 aprile 2017 e definitivo a seguito della sentenza n. 4811/2022 della Corte di Cassazione.
Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo due motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, si deduce l’erroneità del provvedimento impugnato, laddove la Corte di appello ha ritenuto che l’errore di fatto ravvisabile in una sentenza di legittimità in materia di prevenzione non sia emendabile attraverso l’istituto disciplinato dall’art. 28, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
2.2. Con il secondo motivo, la difesa censura poi conseguentemente l’errore di fatto commesso dalla Corte di cassazione, laddove non è stata dichiarata la nullità del provvedimento di merito, ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., per omessa partecipazione di NOME COGNOME al procedimento di prevenzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la procedura di correzione dell’errore di fatto non è applicabile alla sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione in materia di misure di prevenzione (Sez. 1, n. 46433 del 12/01/2017, COGNOME, Rv. 271398; Sez. 2, n. 41363 del 16/09/2015, COGNOME, Rv. 264658; Sez. 6, n. 2430 del 08/10/2009, COGNOME, Rv. 245772).
Il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., infatti, per espressa lettera della legge (che fa esclusivo riferimento al «condannato»), può avere ad oggetto soltanto le pronunce di condanna ovvero quelle che comunque comportano l’applicazione di una sanzione penale; la natura straordinaria del rimedio invocato postula poi che il provvedimento impugnato abbia natura definitiva e irrevocabile (Sez. U, n. 13199 del 21/07/2016, dep. 2017, Nunziata, Rv. 269790). Esulano dunque da tale ambito applicativo, tutte le decisioni ante o praeter – iudicatum, e pertanto, oltre alle sentenze in tema di prevenzione, quelle, ad esempio, relative ai provvedimenti emessi in fase cautelare o adottati dai giudici di sorveglianza o in materia di rimessione del processo, di estradizione o di mandato di arresto europeo, di indennizzo per ingiusta detenzione o di riabilitazione).
Al soggetto destinatario di misure di prevenzione personali o patrimoniali accertamenti per loro natura non connotati da irrevocabilità, in quanto suscettibili di modificazione per la sopravvenienza di nuovi elementi – è riconosciuta, per quanto attiene all’interesse al riconoscimento dell’insussistenza originaria delle condizioni legittimanti, la diversa tutela offerta, in precedenza, dalla revoca di cui all’art. 7, comma 2, I. 27 dicembre 1956, n. 1423, e, attualmente, dalla revocazione di cui all’art. 28, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Risulta dunque evidente che non sussiste – e non potrebbe ritualmente sussistere – una palmare sovrapponibilità tra i due rimedi: la posizione dei soggetti gravati da una misura di prevenzione, all’esito di una decisione che costituisce solo «giudicato allo stato degli atti», è radicalmente diversa da quella dei condannati
con sentenza definitiva, e comunque non assimilabile ad essa; in difetto di un adeguato tertium comparationis, deve quindi escludersi una disparità di trattamento costituzionalmente rilevante, restando nell’ambito della insindacabile discrezionalità del legislatore, ragionevolmente esercitata, la previsione di strumenti di tutela differenziati in rapporto a situazioni diverse (Sez. 1, n. 46433 del 12/01/2017, COGNOME, Rv. 271398. Cfr. anche Sez. 5, n. 15368 del 19/01/2016, Grande Aracri, Rv. 266565, in tema di ricorso straordinario per errore di fatto nel procedimento di riesame).
Per quanto attiene alla confisca di prevenzione, il citato art. 28, d.lgs. n. 159 del 2011 prevede che, al solo fine di dimostrare il difetto originario dei presupposti per l’applicazione della misura, è possibile richiedere la revocazione della decisione definitiva, per i motivi tassativamente indicati al comma 1, lett. a) (scoperta di prove nuove decisive), b) (accertamento con sentenza definitiva della insussistenza dei presupposti di applicazione della confisca) e c) (confisca derivata da atti di cui è stata riconosciuta la falsità o da fatti previsti dalla legge com reato).
La Corte di appello, richiamando analoga osservazione contenuta nella sentenza n. 4811/2022 di questa Corte, nota correttamente come il decreto di confisca sia stato adottato a seguito di proposta avanzata prima dell’entrata in vigore del citato d.lgs. 159 del 2011, avuto riguardo alla regressione del procedimento conseguente alla sentenza n. 43539 del 3 ottobre 2012 della Corte di cassazione.
D’altronde, sino alla introduzione del nuovo istituto della revocazione ai sensi dell’art. 28, d.lgs. n. 159 del 2011, la revoca ex tunc ai sensi dell’art. 7 legge n. 1423 del 1956 era ritenuta «funzionalmente assimilabile» al mezzo di impugnazione straordinario della revisione di cui all’art. 630 cod. proc. pen., in quanto relativa a un provvedimento definitivo, onde garantire la tenuta del sistema delle misure di prevenzione, a fronte della emersione di un vizio genetico della decisione definitiva, tale da determinare la necessità di riparazione dell’errore giudiziario. Ciò precludeva la possibilità di rimettere in discussione atti o elementi dedotti o deducibili nel procedimento di prevenzione, di modo che la richiesta di rimozione del provvedimento definitivo doveva muoversi nello stesso ambito della rivedibilità del giudicato di cui agli artt. 630 e ss. cod. proc. pen. (e dunque i termini analoghi a quanto previsto dalla norma sopravvenuta, quanto a latitudine dei motivi astrattamente consentiti), con postulazione dunque di prove nuove sopravvenute alla conclusione del procedimento ovvero di inconciliabilità di provvedimenti giudiziari, ovvero di procedimento di prevenzione fondato su atti falsi o su un altro reato (Sez. 1, n. 35756 del 30/05/2019, Arona, Rv. 278481).
Alla luce delle riflessioni sopra svolte, soltanto entro questo perimetro può svolgersi l’impugnazione dell’interessato.
Del tutto improprio – in assenza di esito favorevole per la ricorrente, sulla medesima vicenda, dinanzi alla Corte EDU da eseguire in Italia – risulta il richiamo operato dal ricorrente alle potenzialità espansive dell’ordinaria portata applicativa dell’istituto derivanti dalla nuova ipotesi di revisione (cosiddetta «revisione europea»), introdotta dalla Corte Costituzionale con la sentenza additiva n. 113 del 2011, che presuppone che la decisione della Corte europea, vincolante ai sensi dell’art. 46 della Convenzione, cui sia necessario conformarsi sia stata emessa in un giudizio in cui il soggetto impugnante ex artt. 629 e ss. cod. proc. pen. abbia rivestito la qualità di parte (cfr. Sez. 5, n. 7918 del 13/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275628; Sez. 2, n. 40889 del 20/06/2017, COGNOME, Rv. 271198; Sez. 6, n. 29167 del 17/06/2016, COGNOME Taguali, Rv. 267621).
La declaratoria di inammissibilità della Corte territoriale è dunque coerente con la consolidata esegesi di legittimità, a maggior ragione laddove si consideri che i giudici calabresi hanno ineccepibilmente rilevato come nessun errore di fatto fosse ravvisabile nelle censure avanzate dalla ricorrente.
Per pacifica giurisprudenza, l’errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità suscettibile di tutela ai sensi dell’art. 625-bis cod proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e tale da incidere sul processo formativo della volontà, viziato dalla inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. È opportuno precisare che, qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì – se del caso – di giudizio (Sez. 6, ord. n. 28424 del 23/06/2022, COGNOME, Rv. 283667; Sez. 5, n. 46806 del 03/11/2021, COGNOME, Rv. 282384; Sez. 3, n. 10417 del 25/02/2020, COGNOME, Rv. 279065; Sez. 1, n. 50489 del 17/10/2019, COGNOME, Rv. 277453).
Tanto premesso, alla luce dello stesso tenore letterale dell’impugnazione, appare evidente l’insussistenza, nel caso di specie, di qualsivoglia errore di percezione o di fatto, nei termini intesi dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice. Il ricorso straordinario di NOME COGNOME, a fronte della apparente ampiezza di argomenti e del richiamo all’errore percettivo, postula in effetti che la Corte di cassazione, nelle sue valutazioni in tema di individuazione della norma applicabile ratione temporis e di rispetto delle norme procedurali sulla partecipazione degli interessati, sia incorsa in vizi – peraltro del tutto insussistent in concreto – di natura evidentemente ed esclusivamente valutativa e si limita a
invocare in questa sede una nuova lettura in iure, in maniera affatto incongrua con il perimetro del giudice di legittimità e ancora di più con il carattere straordinario del rimedio processuale esperito.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 settembre 2023
Il Co ler 4 estensore
Il Presidente