Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 39695 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 39695 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/09/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a ALBA( ITALIA) il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a GENOVA( ITALIA) il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a ASTI( ITALIA) il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale
AVV_NOTAIO NOME COGNOME, il quale ha richiesto il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con il decreto impugNOME la Corte d’appello di Torino ha confermato il provvedimento con il quale è stata disposta la confisca di prevenzione di titoli e danaro nella disponibilità di COGNOME NOME, ritenuta intestataria fittizia di tali beni per conto genitori, COGNOME NOME e COGNOME NOME, contestualmente ritenuti portatori di pericolosità generica ai sensi dell’art. 1 lett. b) d.lgs. n. 159/2011.
Avverso il decreto ricorrono con unico atto a firma del comune difensore i proposti e, in qualità di terza interessata, la figlia, deducendo violazione di legge per la natura meramente apparente della motivazione relativa alla sussistenza dei presupposti per la confisca dei beni sopra descritti, nonostante gli stessi sarebbero frutto del reinvestimento di risorse lecite acquisite dai medesimi proposti in epoca anteriore a quella dell’asserita manifestazione della pericolosità di cui sono stati ritenuti portatori In tal senso lamentano i ricorrenti come lo stesso provvedimento impugNOME ammetta tale circostanza, dando atto che i beni confiscati costituirebbero il reinvestimento della provvista ricavata dalla rivendita di beni immobili acquistati dalla coppia tra il DATA_NASCITA e i DATA_NASCITA, ma in maniera apodittica avrebbe retrodatato a tale epoca l’insorgenza della pericolosità, la cui dimostrazione viene connessa a reati contro il patrimonio consumati dieci anni dopo i menzionati acquisti e in maniera solo apparente a isolati episodi criminosi contestuali ai medesimi o ai precedenti penali da cui il COGNOME e la COGNOME risultano gravati, ma risalenti a diversi anni prima.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
Anzitutto inammissibile è il ricorso proposto da COGNOME NOME. Va infatti ribadito il consolidato insegnamento di questa Corte per cui, nel procedimento finalizzato alla confisca di prevenzione, il terzo che rivendica l’effettiva titolarità dei beni sottoposti sequestro, può contestare esclusivamente la fittizietà dell’intestazione, mentre non è legittimato a dedurre l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura nei confronti del proposto, che solo costui può avere interesse a far valere (ex multis Sez. 6, n. 7469 del 04/06/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278454; Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 277225; Sez. 5, n. 333 del 20/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280249). Inammissibili sono dunque le censure proposte dalla ricorrente, che mirano esclusivamente a mettere in discussione l’effettiva pericolosità
dei genitori all’epoca dell’acquisizione dei beni successivamente trasformati nelle risorse formalmente a lei intestate.
3. Astrattamente ammissibili sono invece i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME in relazione all’oggetto RAGIONE_SOCIALE doglianze formulate. Infatti nel caso di confisca di un bene ritenuto fittiziamente intestato a terzi, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione del proposto che si limiti a dedurre l’insussistenza del rapporto fiduciario e, quindi, la titolarità effettiva del bene in capo al terzo intestatario, men il suo ricorso è ammissibile qualora egli, senza negare l’esistenza del rapporto fiduciario, alleghi di aver acquistato i beni lecitamente, essendo portatore, in questo caso, di un interesse proprio all’ottenimento di una pronuncia che accerti la mancanza RAGIONE_SOCIALE condizioni legittimanti l’applicazione del provvedimento (Sez. 1, n. 20717 del 21/01/2021, COGNOME, Rv. 281389).
Ciò premesso i suddetti ricorsi sono però in concreto parimenti inammissibili. Sono gli stessi ricorrenti a rammentare come nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione sia ammesso soltanto per violazione di legge, conseguendone che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l’ipotesi dell’illogicità manifesta di cui all’art. 606, lett. e), c.p.p., po esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d’appello, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, COGNOME e altri, Rv. 260246).
In tal senso deve dunque rilevarsi che le censure rivolte al provvedimento impugNOME si riducono alla critica della sua motivazione prospettando meri vizi della medesima, come detto, indeducibili in questa sede, nonostante i ricorrenti abbiano dedotto il vizio di violazione di legge in quanto la stessa motivazione presenterebbe uno iato logico di tale pregnanza da renderla sostanzialmente apparente. Deduzione che appare però priva di fondamento. Fermo il principio per cui la pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche “misura temporale” del suo ambito applicativo, con la conseguenza che, con riferimento alla c.d. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell’arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli ed altro, Rv. 262605), la Corte territoriale ha infatti ricollega l’insorgenza della pericolosità del COGNOME e della COGNOME ad un momento anteriore all’acquisto – avvenuto nel 1991 e nel 1992 – dei due immobili la cui successiva rivendita ha fornito la provvista che, a seguito di un ulteriore reimpiego, si è infin tradotta nelle risorse finanziarie trasferite alla figlia oggetto di ablazione, traccian una linea di continuità tra le condanne subite dai proposti alla fine degli anni settanta,
il tenore di vita tenuto dalla coppia negli anni successivi, nonostante l’assenza di fonti reddituali lecite, le condanno subite nel 1990 e infine quelle scaturite dall’indagine condotta nel 2003.
Il ragionamento sviluppato dai giudici del merito è dunque sostenuto da una motivazione tutt’altro che apparente e non presenta l’irrimediabile frattura logica prospettata dai ricorrenti, le cui doglianze, pertanto e per l’appunto, si rivelano mirate ad evidenziare vizi riconducibili, a tutto concedere, all’alveo della previsione di cui all’art. 606 lett. e) c.p.p., come detto indeducibili nel giudizio di prevenzione nella sede di legittimità.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue ai sensi dell’art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso il 7/ GLYPH 023