Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46105 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 46105 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA a PALERMO
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA a PALERMO
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avverso il decreto del 13/02/2023 della CORTE DI APPELLO DI PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;
a seguito di trattazione ai sensi dell’art. 611 cod.proc.pen..
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, per il tramite del comune difensore e con ricorsi congiunti, impugnano il decreto in data 13/02/2023 della Corte di appello di Palermo, che ha confermato il decreto in data 18/11/2020-05/01/2020 (dep. il 12/01/2021) del Tribunale di Palermo, che aveva applicato nei confronti di COGNOME NOME la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e, al contempo, aveva disposto la confisca dei beni e dei frutti dei beni indicati alle pagine 1 ss. del provvedimento impugnato.
Deducono:
“Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) per violazione della legge
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avendo riguardo agli artt. 1 e 4 del D.Igs. n. 159 del 2011″.
1.1. I ricorrenti denunciano la violazione di legge anzitutto con riguardo alla misura di prevenzione personale, al cui riguardo assumono che essa è stata disposta nei confronti di COGNOME NOME pur in assenza di elementi capaci di ricondurre la sua figura a una delle categorie indicate dagli artt. 1 e 4 del decreto legislativo n. 159 del 2011.
Aggiungono che le emergenze procedimentali e i precedenti penali di COGNOME NOME sono inidonei a fondare un giudizio di pericolosità, tanto più che difetta un accertamento circa la concretezza e attualità di pericolosità per la pubblica sicurezza.
Secondo i ricorrenti, dunque «con riguardo a COGNOME NOME e alla sua supposta pericolosità sociale, il decreto impugnato presenta un apparato logicomotivazionale assolutamente insufficiente e inidoneo a potere sostenere un giudizio di pericolosità sociale dello stesso, nell’impossibilità di potere ricondurre la posizione processuale del proposto ad una delle categorie soggettive indicate dall’art. 1 lett. a) e c) del D.Igs. n. 159/2011» e non essendo stata dimostrata l’attualità della pericolosità.
1.2. Anche con riguardo alla confisca i ricorrenti ribadiscono che la figura di COGNOME NOME non può essere ricondotta ad alcuna delle categorie di pericolosità tipizzate dal legislatore.
Si assume, altresì, che «i giudici di merito non hanno esaurientemente motivato nella parte in cui hanno apoditticamente ritenuta una sproporzione tra le disponibilità e i redditi denunciati dal proposto».
A sostegno dell’assunto viene ricostruita la situazione patrimoniale della famiglia di COGNOME, anche sulla scorta della consulenza di parte già prodotta in primo grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
1.1. Anzitutto, con riguardo alla posizione dei terzi interessati COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, va osservato che «nel caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati ad un terzo, questi può rivendicare esclusivamente l’effettiva titolarità e la proprietà dei beni sottoposti a vincolo, assolvendo al relativo onere di allegazione, mentre non è legittimato a sostenere che il bene sia di effettiva proprietà del proposto, essendo del tutto estraneo ad ogni questione giuridica relativa ai presupposti per l’applicazione della misura nei confronti di quest’ultimo – quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato ed il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso – e che solo costui può avere interesse a far valere», (Sez. 5, Sentenza n. 333 del 20/11/2020 Cc., dep. il 2021, COGNOME, Rv. 280249 – 01; Sez. 6 -, Sentenza n. 7469 del 04/06/2019 Cc., 2020 COGNOME, Rv.
278454 – 03; Sez. 2, Sentenza n. 31549 del 06/06/2019, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 277225 – 04).
Entrambi i motivi -comuni a COGNOME NOME e ai terzi interessati- censurano il decreto impugnato sotto il profillo della sussistenza dei presupposti richiesti per l’applicazione della misura di prevenzione personale e in relazione al tema della sproporzione, così che le censure ivi sviluppate rimangono al di fuori del perimetro delle questioni rilevanti per la posizione dei terzi interessati.
Da qui l’inammissibilità dei ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
1.2. A eguale declaratoria d’inammissibilità si perviene anche relativamente alla posizione di COGNOME NOME.
A suo riguardo va ricordato che il ricorso per cassazione avverso provvedimenti applicativi di misure di prevenzione patrimoniali è ammesso solo per violazione di legge. Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità il vizio della motivazion ex art. 606 c.p.p., lett. e), cod. proc. pen. potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d’appello dal comma 9 del predetto L. n. 1423 del 1956, art. 4, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Rv. 260246; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Rv. 266365).
Nel caso di specie, il ricorrente -a dispetto delle intitolazioni- ha in realt sviluppato censure rivolte all’apparato logico – motivazionale adottato dalla Corte d’appello, che viene ritenuto “assolutamente insufficiente e inidoneo a poter sostenere il giudizio di pericolosità sociale del preposto”, così rimanendo al di fuori del paradigma dei vizi di motivazione.
1.3. A ciò si aggiunga la manifesta infondatezza della censura di omessa motivazione che -oltre a essere eminentemente generica e priva di confronto con il decreto impugnato- è palesemente smentita dalla presenza di una struttura argomentativa che ha affrontato tutti i temi sottesi all’applicazione della misura di prevenzione, sia con riguardo alla misura personale, ritenendo che le argomentazioni difensive non fossero idonee a superare le ragioni sottese alla decisione del giudice di primo grado, puntualmente riportate, esaminate e condivise dalla Corte di appello.
A tale ultimo proposito, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha chiarito che, seppur l’articolo 6 § 1 della Convenzione obbliga i giudici a motivare le loro decisioni, tale obbligo non può essere inteso nel senso di esigere una risposta dettagliata a ciascun argomento (COGNOME c. Paesi Bassi, 19 aprile 1994, § 61), così che, rigettando un ricorso, il giudice di appello può, in linea di principio, limitarsi a f propri i motivi della decisione impugNOME (Corte Europea dei Diritti dell’Uomo,
NOME COGNOME c. Italia, 20 ottobre 2015; COGNOME c. Spagna, DATA_NASCITA).
Anche sotto tale profilo, dunque, la censura di non aver preso in esame tut i singoli elementi risultanti in atti, costituisce una censura del merito della de in quanto tende, implicitamente, a far valere una differente interpretazione d emergenze processuali, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elemen rispetto ad altri.
Si deve altresì considerare che il giudice di merito non ha l’obblig soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento eventualmente acquisito in at potendo egli invece limitarsi a porre in luce quelli che, in base al giudizio effe risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione logicamente coerente.
A tal proposito questa Corte ha già avuto modo di affermare che «non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il s rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza», (Sez. Sentenza n. 5396 del 15/11/2022 Ud., dep. il 2023, COGNOME, Ry. 284096 – 01; Sez. 5 – , Sentenza n. 6746 del 13/12/2018 Ud., dep. 12/02/2019, Currà, Rv. 275500 01).
1.4. Il ricorrente, in conclusione, più che dedurre una violazione di legge lamenta del giudizio espresso della Corte di appello la cui motivazione, tuttavia, può definirsi del tutto mancante o meramente apparente; ne deriva che deve rilevarsi l’inammissibilità anche del ricorso di COGNOME.
Da quanto esposto discende l’inammissibilità anche del ricorso di COGNOME NOME.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue, ai sen dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione del causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende dell somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei moti dedotti,
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 21/09/2023