Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7435 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7435 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
NOME, nato a Udine il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 06/05/2025 del Tribunale di Pordenone dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto dal difensore di NOME COGNOME avverso l’ordinanza con cui in data 6.5.2025 il Tribunale di Pordenone, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha dichiarato inammissibile una istanza presentata in relazione alla misura di prevenzione della confisca disposta nei confronti del condannato;
Letta, altresì, la memoria difensiva trasmessa in cancelleria successivamente alla fissazione della data per la decisione in camera di consiglio;
Rilevato, in particolare, che la decisione impugnata ha dichiarato inammissibile l’istanza di determinare il valore dei beni da sottoporre alla confisca di prevenzione (onde contenere l’ablazione entro il valore fissato dal provvedimento dispositivo della confisca), rilevando che si tratta della riproposizione di analoghe e numerose istanze già devolute in precedenti incidenti di esecuzione;
Considerato che il ricorso censura che il giudice dell’esecuzione non abbia precisamente indicato a quali suoi provvedimenti precedenti si riferisse la motivazione per relationem , laddove in realtà l’ordinanza non si Ł limitata a rinviare a decisioni pregresse ma ha specificamente ripercorso, nel merito, i motivi per cui erano state disattese le istanze di identico tenore, sicchØ nessuna lesione del diritto di difesa – che il ricorrente ha invece lamentato – si Ł determinata;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 04/12/2025
– Relatore –
Ord. n. sez. 17647/2025
CC – 04/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME