Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 613 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 613 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Roma il 14/12/1965
NOME NOME nata a Caste! Di Sangro il 25/09/1986
NOME nata a Montebelluna il 05/01/1996
Di NOMECOGNOME nata a Sulmona il 16/0:3/1962
avverso il decreto del 23/03/2023 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dai componente NOME COGNOME;
letta la requsitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procur generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con il decreto in epigrafe la Corte di appello di Venezia, a seguito di ric del proposto NOME COGNOME e dai terzi interessati NOME COGNOME NOME COGNOME avverso il decreto emesso il 4.10.2021 dal locale Tribunale, confermato la decisione con la quale è stata applicata al proposto la misur prevenzione della sorveglianza speciale di RS. per la durata di anni due corredo di prescrizioni, tra cui l’obbligo di soggiorno nel Comune di residenza abituale dimora e disposta la confisca di un fabbricato intestato al propo beni mobili variamente intestati ai terzi interessati.
Avverso la decisione hanno proposto ricorso per cassazione i predetti proposto e terzi interessati, che con unico atto del difensore deducono:
2.1. Con il primo motivo violazione di ilegge e motivazione apparente ed illogica in relazione alla ritenuta attualità della pericolosità sociale del p errata valutazione degli elementi di fatto e processuali e omessa valutazione pregresso giudicato prevenzionale in data 31.12017.
Il decreto impugnato ha desunto la attuale pericolosità sociale del propo sulla base del mero dato fattuale dei procedimenti penali pendenti nei s confronti e pur in assenza di significative pronunce di condanna, trattandosi p resto di procedimenti penali tutti riferibili a un arco temporale riistretto (tra e il 2015) e, per quanto riguarda la denuncia per insolvenza fraudolenta del 20 avendo la difesa comprovato già in primo grado che si tratta di una vicenda mero rilievo civilistico. Inoltre, la Corte ha omesso di valutare il precedente gi prevenzionale che, sulla base degli stessi elementi – fatta eccezione della denu del 2021 – aveva negato la attualità della pericolosità sociale del proposto.
Inoltre, è mancata la verifica della 2effettività del profitto e del fatto profitti (ove provati), abbiano costituito quantomeno una parte significativa d entrate del proposto, posto che tale giudizio non può fondarsi sulla sola ome dichiarazione dei redditi.
2.2. Con il secondo motivo violazione di legge e omessa motivazione in relazione alla mancata rideterminazione delle modalità e durata della misura prevenzione personale non escludendo l’obbligo di soggiorno e riducendo la durata della misura nonché in punto di attualità del pericolo per la sicurezza pubblic
2.3. Con il terzo motivo erronea applicazione dell’art. 24 d. leg.vo 159/2 e manifesta carenza e contraddittorietà della motivazione in relazione alla disp confisca dei beni, non essendo stata dimostrata l’effettiva produzione di re illeciti dalla commissione dei reati contro il patrimonio attribuiti al pr riguardanti fatti di modestissima entità; mentre per i terzi interessati Emi
NOME COGNOME e NOME COGNOME i precedenti a carico, del pari di modestis entità, non giustificano l’ablazione dei loro beni.
Non sono poi stati considerati i cospicui proventi di natura lecita allegati difesa e – contraddittoriamente a quanto sostenuto rispetto alla mancata confi del terreno di Spesiano – è stata disposta la confisca dell’immobile costruito anni successivi sullo stesso terreno, i cui lavori di realizzazione del rusti iniziati nel 2000 e terminati nel 2003, arco temporale in cui il proposto no commesso reati contro il patrimonio ed ha ricevuto fondi leciti dalla moglie seguito di risarcimento per un sinistro, senza tenere conto della valutaz operata dalla Agenzia delle entrate sul rusticci (per 58.000 euro), che pone n mera supposizione la valutazione operata dall’amministrazione giudiziaria (p 400mila euro).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili.
2. Il primo e secondo motivo sono manifestamente infonda1:i oltre che proposti per ragioni non consentite di rivalutazione in fatto in relazione al ricor proposto; sono inammissibili per carenza di interesse in relazione ai ricors terzi interessati.
Quanto al ricorso del proposto, il decreto impugnato ha ribadito che pericolosità del proposto ai sensi dell’art. 1, lett.b), d.leg.vo n. 159/2011 s dagli innumerevoli reati contro il patrimonio commessi dalla fine degli anni ’90 al luglio 2021; sì tratta di una serie di condotte lucrogenetiche, commes distanza ravvicinata tra loro – sulla quale non incide la limitata vicenda riqual – e senza che sia emersa alcuna occupazione lavorativa lecita documentata comunque idonea a giustificare il sostentamento del nucleo familiare del Braidi L’attualità della pericolosità risulta evidente dall’epoca di commissione dell’ condotta rilevante (luglio 2021). Nessun rilievo, infine, può assumere precedente decisione del 2017 di rigetto di proposta di misura di prevenzione, d che per tali misure il giudicato opera rebus sic stantibus e, nel caso di specie, il Braidic ha posto in essere, successivamente a quella pronuncia, ulteriori condo sintomatiche della tipologia di pericolosità ravvisata dai giudici di merito.
Quanto alla misura dell’obbligo di soggiorno, contrariamente a quant sostenuto dal ricorrente, i giudici di merito hanno congruamente motivato in ordi alla specifica necessità di limitare la mobilità del proposto.
Quanto ai terzi interessati deve essere ribadito il principio secondo il qual caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziam
intestati ad un terzo, questi può rivendicare esclusivamente l’effettiva tito la proprietà dei beni sottoposti a vincolo, assolvendo al relativo one allegazione, mentre non è legittimato a sostenere che il bene sia di effe proprietà del proposto, essendo del tutto estraneo ad ogni questione giurid relativa ai presupposti per l’applicazione della misura nei confronti di quest’ – quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene conf ed il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso – e che solo c può avere interesse a far valere (Sez. 5, n. 333 del 20/11/2020 Cc. ,dep. 2 COGNOME, Rv. 280249), così risultando inammissibili le censure sui presupposti d pericolosità del proposto e sulla misura dell’obbligo di soggiorno.
3. Il terzo motivo è inammissibile.
Anche in ordine alle ragioni della confisca deve essere affermata inammissibilità delle censure proposte dai terzi interessati riguarda presupposto della pericolosità sociale del proposto ed la sproporzione redditu essendo la confisca assunta – in relazione ai beni mobili – sul rilievo intestazione fittizia di tali beni ai terzi, rispetto alla quale i terzi med muovono censura.
Quanto alle censure del proposto, esse sono manifestamente infondate oltre che proposte per motivi non consentiti.
Errata è la prospettiva del ricorrente che fa leva sull’entità del lucro i prodotto dai reati in rapporto al valore dei beni confiscati.
Invero, una volta stabilita la pericolosità del proposto, ai sensi dell dello stesso decreto, la confisca va disposta qualora ricorrano, alternativame la sproporzione tra l’attività economica del proposto e il valore dei beni acqu o allorquando i beni risultino essere frutto o reimpiego di attività illec sentenza della Corte Costituzionale n. 24/2019, allorquando richiede che i del del proposto abbiano generato profitti, non implica una diretta derivazione dei dalle attività illecite ai fini della confisca, ma si limita a dettare le cond l’applicazione della misura di prevenzione personale.
Nel caso in esame, tali condizioni sono state correttamente riconosciute l’esistenza di una netta sproporzione tra fonti di reddito e loro impieghi, da al 2019, pari a € 1.152.363,32, ulteriormente rilevando che il RAGIONE_SOCIALE ha dovut anche provvedere ai mantenimento della propria famiglia. li decreto ha, inolt ricondotto le risorse finanziarie del proposto ai reati commessi, in particolar acquisti truffaldini di costose autovetture (non pagate o solo minimamente pagat e al fraudolento mancato pagamento di importanti lavori edilizi e/o ristrutturazione delle abitazioni di Spresiano, Maserada e Montesilvano. Il dec impugnato ha poi motivato in ordine alla mancata documentazione delle somme, di £ 60.000.000 e £ 30.000.000 che sarebbero state, rispettivamente, ricevute
modo lecito dal COGNOME e dalla NOME, nel primo caso a seguito di eredità, secondo per un risarcimento da assicurazione. Il giudizio di sproporzio reddituale non è superato né inficiato in relazione agli introiti derivant vendita dell’immobile sito in Maserada: anche considerando la somma di C 288.000 come lecita componente delle risorse finanziarie del Braidic, essa non incide modo significativo sulla sproporzione determinata in C 1.152.000 circa, che scend a poco meno di 900.000 euro e rimane quindi assai rilevante e, come tale, in gra di sorreggere ugualmente la valutazione dei giudici di merito. Infine, quanto addotta disparità di valutazione dell’immobile di Spresiano tra l’Agenzia d Entrate – C 72.700 complessivi il rustico e il terreno – e l’amministratore giudi – C 400.000 – non appare illogica l’attribuzione del maggiore valore commercial da parte del soggetto che, in qualità di amministratore, ha potuto valu l’immobile in modo più attuale e preciso. Non sussiste, inoltre, alc contraddittorietà tra la mancata confisca del terreno acquistato nel 1998 periodo anteriore al manifestarsi della pericolosità – e la confisca dell’imm realizzato negli anni successivi e ultimato nel marzo 2003 (v. pratica di condon in costanza della manifestazione di pericolosità e della insufficienza di redditi
Quanto alla confisca dei beni mobili intestati ai terzi interessati i ricor manifestamente infondati in ragione della motivata fittizietà delle attribuzio capo a soggetti privi di valide e sufficienti fonti di reddito (v. par. 6 del impugnato).
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima eq determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 29/11/2023.