Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 45853 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 45853 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NOCERA INFERIORE il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di SALERNO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG
RICORSO TRATTATO CON CONTRADDITTORIO SCRITTO AI SENSI DELL’ART. 611 C.P.P. 611
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, quale terza interessata, ricorre a mezzo del difensore e procuratore speciale avverso il decreto della Corte di appello di Salerno del 19/10/2022, con cui, nel rigettare l’appello, è stato confermato il provvedimento di confisca di un immobile, in atti individuato, disposto a cagione della pericolosità sociale (ex artt. 1 lett. b) e 4 lett. c) D.Lgs. n. 159 del 2011) fratello COGNOME NOME.
Al riguardo, con un due motivi in cui sono riportati ampi richiami alla giurisprudenza di legittimità sui presupposti della confisca di prevenzione, deduce:
1.1. Mancanza e vizio di motivazione e violazione degli artt. 1 e 4 D.Lgs. n. 159 del 2011, 6 CEDU e 24 e 111 Cost. La censura – dopo avere evidenziato l’assenza di un idoneo giudizio posto a fondamento della pericolosità generica del proposto in termini di attualità rispetto all’acquisto dell’immobile oggetto d confisca, essendosi fatto riferimento a precedenti penali datati, estendendosi la pericolosità oltre un decennio dall’ultimo precedente citato (2012) – si sofferma sull’assenza di un percorso motivazionale che dia conto della necessaria derivazione causale che deve sussistere tra l’indimostrata corresponsione della provvista di denaro che il proposto avrebbe fornito alla ricorrente (non facente parte del suo nucleo familiare e titolare di redditi capienti) per acquistare il ben sottoposto a confisca.
1.2. Mancanza e vizio di motivazione e violazione degli artt. 1 e 4 D.Lgs. n. 159 del 2011, 6 CEDU e 24 e 111 Cost. Si lamenta essersi estesa all’immobile de quo l’originaria confisca disposta nei confronti di un immobile viciniore, in assenza delle necessarie indagini volte a far luce sulla riconducibilità anche di tale cespit al proposto che dessero conto di trovarsi al cospetto di un’intestazione fittizia i favore della sorella e non potendosi riconoscere decisiva valenza al semplice richiamo di precedenti datati, od episodi sporadici e verosimilmente riconducibili nell’alveo della solidarietà tra consanguinei in assenza dell’esplicitazione delle ragioni dimostrative della correlazione dell’attività illecita del proposto e l’acqui da parte della ricorrente dell’immobile adibito a stabile residenza del figlio d quest’ultima.
Con requisitoria de118/08/2023, il Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, sul rilievo della manifesta infondatezza dei motivi, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Con nota del 14/09/2023, la difesa della ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Ritiene il Collegio doversi fare riferimento alle articolate argomentazioni esposte dal Pubblico ministero nella requisitoria, interamente condivise.
2.1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello ha confermato il decreto emesso dal Tribunale di Salerno 1’11-29/04/2022, con cui veniva disposta la confisca, previo sequestro, nei confronti di COGNOME NOME, nella qualità di proposto – deceduto il 17.3.2021-, di COGNOME NOME – erede del proposto – e dell’attuale ricorrente, COGNOME NOME, sorella del proposto e terza interessata, dell’immobile individuato al catasto urbano del comune di Angri al foglio 11, part. 1822, sub. 1 già oggetto di confisca definitiva con riferimento al sub 2 della medesima particella 1822.
I due motivi di ricorso con cui la ricorrente lamenta la mancanza di motivazione e il vizio di violazione di legge in relazione ai presupposti della misura di prevenzione e, in particolare, della sussistenza della pericolosità sociale del proposto (da ricondursi al paradigma di quella generica) e alla riconducibilità allo stesso dell’immobile di proprietà della sorella e adibito a residenza del figlio d quest’ultima, censurano il merito della decisione e si risolvono in una non consentita critica del percorso giustificativo del decreto impugnato e sono, pertanto, inammissibili in questa sede, considerato, peraltro, che la Corte territoriale si è adeguatamente confrontata con le doglianze proposte in sede di appello rilevandone la genericità.
Quanto alla pericolosità sociale del defunto COGNOME, nel decreto impugnato si richiama il provvedimento definitivo della Corte d’appello di Salerno, Sezione misure di prevenzione, che il 22/07/2015 ha confermato i provvedimenti emessi dal tribunale di Salerno di applicazione al COGNOME NOME della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni tre, e si precisa che lo stesso è portatore di pericolosità generica ai sensi degli artt. 1 lett. b) e 4 lett. c) del decreto legislativo.
Per come sottolineato dal provvedimento impugnato, la Corte di legittimità, nel valutare analoghe doglianze proposte avverso il provvedimento della Corte d’appello di Salerno del 17/06/2015, ha dichiarato inammissibile il ricorso con sentenza di questa Sezione n. 33777 del 10/5-2/8/2016, osservando quanto segue: «il provvedimento impugnato ha assolto gli obblighi motivazionali richiesti, dando conto, con il richiamo espresso alla motivazione del Tribunale che ha fatto propria, che il NOME alla data di applicazione della misura dì prevenzione era certamente soggetto connotato da pericolosità, per essere stato condannato con sentenze definitive o solo confermate in appello, per delitti contro il
patrimonio, e contro la persona, sfruttamento della prostituzione, porto illegale di armi, usura (tanto da essere chiamato “pronto soccorso”) ed estorsione, reati per i quali è stato sottoposto a misura cautelare personale il 20.10.2010 e per i quali ha riportato condanna a pena concordata di anni 4 di reclusione divenuta irrevocabile il 5.12.2011». Con riguardo, poi, all’accertamento della natura fittizia dell’intestazione in capo alla ricorrente, sorella del proposto e, quindi, al riferibilità dell’immobile agli eredi del COGNOME NOME ai sensi dell’art. 1 comma 22, del decreto legislativo, si richiama in sentenza quanto già affermato nel decreto n. 18/2017 della stessa Corte d’Appello che ha riguardato un altro subalterno del medesimo cespite complessivo.
La Corte territoriale, confermando integralmente il provvedimento del Tribunale, non si è limitata a richiamare il decreto definitivo n. 18/2017, operando una non consentita “traslazione” di argomenti motivazionali non connotati dalla necessaria individualità, ma, con motivazione puntuale ed esente da vizi giuridici o argomentativi (vedi pag. 3), ha indicato gli elementi, connotati da gravità, precisione e concordanza, da cui emerge la riconducibilità al proposto anche dell’immobile in esame: la pericolosità sociale di COGNOME NOME, accertata nell’arco temporale compreso tra il 2001 e il 2005, avuto riguardo all’epoca di acquisto e di costruzione del cespite, inserito in un contesto più ampio di villette già sequestrate; il rapporto di parentela intercorrente tra il proposto e l’intestatar dell’immobile; la sproporzione tra i redditi percepiti dalla ricorrente nel periodo d riferimento e il costo del terreno e della successiva costruzione del fabbricato, l’intervento diretto del proposto nell’acquisto avvalendosi del nipote COGNOME.
Per come evidenziato dal Pubblico ministero nella requisitoria, tutte le questioni sollevate nell’interesse di COGNOME NOME con i motivi di ricorso circa i criteri applicati per ritenere la natura fittizia dell’intestazione sono già esaminati dalla Corte di cassazione con la sentenza della Sesta sezione n. 33477 del 12/6/2018 relativa al decreto di confisca del 06/12/2017 della Corte d’Appello di Salerno dell’immobile (in agro del Comune di Angri, foglio 11, particella 1822, sub 2 cat. A/12) il cui terreno era stato formalmente acquistato in data 7 settembre 2005 da COGNOME RAGIONE_SOCIALE, sorella di NOME, sottoposto, con decreti del Tribunale di Salerno del 27/30 marzo e del 10/12 luglio 2012 (definitivi il 17 giugno 2015) alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza perché sospettato di vivere con i proventi di attività delittuose. Come precisato nel provvedimento impugnato si tratta di un diverso subalterno del medesimo cespite immobiliare.
Nella motivazione della sentenza della Sesta sezione si afferma: «Orbene, rileva il Collegio, da qui la inammissibilità del ricorso proposto dall’AVV_NOTAIO, che risulta giustificata in modo coerente e conforme alle risultanze
processuali la ritenuta pericolosità di NOME COGNOME, apprezzata, con riguardo ai limiti temporali che giustificano l’adozione della misura della confisca in senso diacronico, alla stregua dei principi affermati da questa Corte con la nota sentenza a 5. U. Spinelli secondo i quali la pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche misura temporale del suo ambito applicativo; ne consegue che, con riferimento alla c.d. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell’arco di tempo in cui si manifestata la pericolosità sociale, mentre, con riferimento alla c. d. pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l’intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltan quelli ricadenti nel periodo 3 temporale individuato (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli ed altro, Rv. 262605). 5. Al riguardo, nel decreto impugnato, si evidenzia che la pericolosità sociale di NOME COGNOME era chiaramente riferita anche all’anno di acquisto del terreno e agli anni della edificazione dell’immobile che è inserito in un contesto di villette che hanno costituito oggetto di sequestro e per le quali il COGNOME aveva ricevuto misura cautelare dal momento che, pur essendo destinatario di misura cautelare personale, continuava a percepirne dai conduttori i canoni di affitto. Si tratta d una valutazione che dà conto, al di là del dato formale della data di adozione del decreto di applicazione della misura di prevenzione personale – e, cioè l’anno 2012 – e sulla scorta di precisi e concreti elementi di fatto, della pericolosità del propos all’epoca dell’acquisto del terreno e della costruzione dell’immobile e che risulta pienamente idonea a sorreggere il giudizio sulla confisca dell’immobile da ancorare, stante l’ammissibilità dell’applicazione disgiunta delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, espressamente prevista dall’art. 18 d.lgs. 3 159/2011, al periodo in cui si è manifestata la pericolosità di NOME COGNOME. 6. Manifestamente infondati, oltre che indeducibili, si rivelano gli ulteriori mot di impugnazione, in quanto la Corte di appello ha adeguatamente motivato la ritenuta incongruenza dei redditi della coppia COGNOME rispetto ai costi sopportati per l’acquisto del terreno e la costruzione dell’immobile ed alla riconducibilità, di almeno parte dei proventi impiegati, proprio a NOME COGNOME. 7. E’ certamente esatto il rilievo dal quale muove il ricorso dell’AVV_NOTAIO secondo il quale, nell’ipotesi di beni intestati a terzo ma che si assume siano nella disponibilità di persona sottoposta a misura di prevenzione personale e, come tali, soggetti a confisca ove non se ne dimostri dall’interessato la legittima provenienza, l’indagine al fine di disporre la misura d prevenzione reale deve essere rigorosa, tanto più se il terzo intestatario sia un Corte di Cassazione – copia non ufficiale
estraneo che non abbia vincoli lato sensu di parentela o di convivenza con il proposto nell’ultimo quinquennio. Tale rigoroso criterio di valutazione il giudice della prevenzione ha posto a fondamento della decisione impugnata e, in linea con tale canone ermeneutico, nella motivazione ha spiegato le ragioni della ritenuta interposizione fittizia sulla scorta di elementi fattuali connotati da gravit precisione e concordanza, tali da costituire prova indiretta del superamento della coincidenza fra titolarità apparente e disponibilità effettiva del bene. 8. La Corte di appello ha dato atto che il terreno sul quale sorge l’immobile risultava acquistato nell’anno 2005 da NOME, che ne era unica intestataria; che la ricorrente ed il marito, nell’anno in questione, avevano un reddito di poco superiore ai ventitremila euro, in linea con i redditi dichiarati negli anni precedent che oscillavano tra tale valore e l’importo di circa sedicimila euro; che nell’anno 2006 la 4 coppia aveva contratto un mutuo dell’importo di euro duecentoventimila. Con argomentazioni logiche e con elementi rivenienti da precisi elementi di natura dichiarativa, la Corte salernitana ha poi ritenuto accertato che il prezzo di acquisto dell’immobile non corrispondesse a quello dichiarato ma a quello di euro 40/45.000,00 ed ha indicato i precisi elementi fattuali che portavano a ritenere che sia il prezzo di acquisto dell’immobile che ulteriori aiuti per la sua realizzazione provenivano proprio dal fratello NOME COGNOME. Nel provvedimento impugnato sono state, in particolare, richiamate le dichiarazioni del venditore del terreno, tale COGNOME che, aveva indicato l’effettivo prezzo della vendita, e che aveva precisato di avere ricevuto in pagamento non solo contanti ma anche assegni, uno dei quali di un nipote del COGNOME, NOME COGNOME. Questi, a propria volta, ha confermato che in quegli anni il suo conto corrente era utilizzato dallo zio, NOME COGNOME, che gliene assicurava la copertura ed al quale erano riconducibili gli assegni emessi poiché egli non aveva in uso il carnet. E’ la stessa difesa che, nei motivi di ricorso, non indica elementi per dubitare della veridicità del racconto del NOME quanto, piuttosto, della genuinità del ricordo, a fronte del tempo trascorso, sollecitando indagini bancarie anche a riscontro di quanto dichiarato dal COGNOME/lo ma trascurando, con riferimento al NOME, che neppure consta che questi abbia indicato la destinazione della somma ricevuta al versamento in banca nè, quanto al COGNOME/lo, la difesa allega elementi per dubitare della sua ricostruzione, che ha trovato conferma in quella del COGNOME. Parimenti la Corte territoriale ha condiviso il giudizio del Tribunale sulla irrilevanza dell’assunto che il mutuo conseguito dalla coppia COGNOME fosse sufficiente per dimostrare la lecita provenienza della provvista necessaria a far fronte ai costi di costruzione dell’immobile, occorrendo dimostrare la disponibilità di risorse sufficienti a sostenere il pagamento delle rate mensili, nella specie mancante: i giudici del merito, in proposito, hanno fatto corretta applicazione di una regola di valutazione secondo Corte di Cassazione – copia non ufficiale
la quale la presunzione relativa di illecita accumulazione, fondata sulla sproporzione dei beni confiscati e sull’assenza di prova della loro legittima provenienza, opera anche nel caso in cui l’acquisto del bene confiscato sia avvenuto mediante ricorso al credito bancario, posto che tale finanziamento deve essere rimborsato ed ha un costo, sicché è in relazione a tale onere finanziario che deve essere valutata l’eventuale incapienza di risorse lecite da parte del prevenuto e del suo nucleo familiare (Sez. 5, n. 33038 del 08/06/2017, Valle, Rv. 271217). Contrariamente all’assunto difensivo, sono state, infine, esaminate e disattese le risultanze della consulenza tecnica, sull’epoca di realizzazione dell’immobile, che sarebbe stato ultimato al grezzo solo sul finire dell’anno 2012, e sui costi dell’immobile e, anche a tal riguardo, la Corte di merito ha ritenuto non dirimente la circostanza allegata, atteso che all’anno 2012 risale il pagamento di un assegno, per l’acquisto di materiale da costruzione, sopportato da NOME COGNOME e la entità del mutuo contratto per sopportare il costo di costruzione, piuttosto che quest’ultimo, ed il conseguente impegno economico, che incombeva, in mancanza di adeguate risorse economiche, sulla NOME e sul marito. Conclusivamente ritiene il Collegio che gli elementi emergenti dalla compiuta ricostruzione; il rapporto familiare esistente fra NOME COGNOME e NOME COGNOME, spia di una possibile anche se non presunta, intestazione fittizia; la sperequazione tra i redditi conseguiti dalla coppia COGNOME e il costo sopportato per l’acquisto del terreno prima e per la costruzione dell’immobile e il pagamento del mutuo contratto, poi; l’intervento del COGNOME per il pagamento di parte del corrispettivo dell’acquisto del terreno; le stesse ammissioni della COGNOME di avere ricevuto qualche aiuto del fratello; la insistenza del terreno e dell’immobile in un comparto edilizio di costruzioni simili e ricondotte ai guadagni illeciti d COGNOME, sono stati del tutto logicamente ritenuti dai giudici di merito elementi che contrastavano la legittimità dell’acquisto da parte di NOME COGNOME e del marito e, viceversa, provato l’ingerimento di NOME COGNOME nell’acquisto del terreno e nella realizzazione dell’immobile, con conseguente fittizietà della sua intestazione che deve ritenersi rientrare nella disponibilità di NOME COGNOME e, pertanto, bene confiscabile». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Si tratta di argomenti ugualmente spendibili con riferimento al caso di specie e, pertanto, nessun vizio di violazione di legge (anche sotto il profilo della denunciata mancanza o apparenza della motivazione) è dato scorgersi nel provvedimento impugnato che, sulla scorta anche dell’unicità dell’acquisto e della successiva costruzione dell’immobile, ha fatto proprie tali validate ragioni a supporto del rigetto dell’appello proposto dalla ricorrente.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in
favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 15/09/2023