Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 2917 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2917 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ERICE il DATA_NASCITA avverso il decreto del 31/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto in data 31/03/2025, la Corte di appello di Palermo ha confermato parzialmente il decreto emesso dal Tribunale di Trapani – sezione misure di prevenzione in data 16/12/2021 con il quale era stata disposta la confisca delle quote del capitale sociale della ‘RAGIONE_SOCIALE‘, intestate a NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, dei beni immobili acquistati a titolo oneroso da NOME COGNOME e COGNOME intestati alla ‘RAGIONE_SOCIALE‘, tutti meglio elencati nel dispositivo del provvedimento di primo grado, nonchØ infine dei saldo attivo sul conto corrente n. 0032952.36 acceso presso la RAGIONE_SOCIALE Paschi di Siena s.p.a.; ha in particolare revocato la confisca di un immobile sito in TrapaniINDIRIZZO INDIRIZZO, confermando nel resto il provvedimento.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore di NOME COGNOME, che ha articolato tre motivi.
2.1. Con il primo motivo lamenta violazione dell’art. 24 d.lgs. n. 159/2011 in ordine alla metodologia utilizzata nel determinare la sperequazione e violazione degli artt. 23 e 7 d.lgs.n. 159/2011 nonchØ dell’art. 111, comma 6, Cost. per mancanza di motivazione o motivazione apparente.
Si lamenta che i giudici di merito, dopo avere ridimensionato il periodo di pericolosità sociale relativo a COGNOME, avevano proceduto alla revisione numerica della tabella finale della sperequazione redatta dai suoi periti, rideterminandola in 1.443.284,39 e inserendovi anche movimenti bancari inerenti ad entrate tracciate, pari a circa 1.071.000, relative al periodo storico antecedente a quello di ritenuta pericolosità. Anche la Corte di appello su questo punto ribadisce le considerazioni dei periti e non indica da quali fatti Ł possibile trarre la prova dell’origine illecita della provvista ante 1992.
La Corte di appello inoltre era stata interpellata sull’obiezione mossa ai consulenti di
parte in ordine al mancato inserimento dell’analisi finanziaria della provvista iniziale per mancanza degli estratto conto ante 1988 e, sulla scorta dei chiarimenti dei periti, i giudici di merito si erano attestati nell’affermare la carenza di prova della provenienza lecita di disponibilità finanziarie per il periodo precedente ma non avevano tenuto conto della circostanza, non imputabile al proposto, che gli istituti bancari non erano piø obbligati a conservare la documentazione relativa a quel periodo e l’avevano distrutta, sicchØ nØ gli investigatori, nØ le parti, nŁ i periti avrebbero potuto averne copia.
I giudici avevano presunto che le maggiori entrate fossero di illecita provenienza sol perchØ non era possibile ricostruire con documentazione bancaria gli ingenti profitti dell’attività imprenditoriale lecita, accumulati nel periodo in cui era stata esclusa la pericolosità sociale.
Si tratterebbe invece di un flusso lecito, che costituiva provvista iniziale e che non poteva dirsi privo di giustificazione, perchØ solo la carenza di documentazione non imputabile al prevenuto era la ragione per la quale egli non era in grado di giustificarlo.
2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 27, comma 6, e 24, comma 2, d.lgs.n. 159/2011, con riferimento alla disciplina della sospensione e della proroga dei termini di efficacia del sequestro e della confisca di prevenzione.
2.3. Con il terzo motivo si eccepisce violazione dell’art. 29 d.lgs. n. 159/2011 nonchØ degli artt. 27 e 6, par. 2, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Il ricorrente non era stato mai destinatario di alcun provvedimento giurisdizionale che ne avesse conclamato la sua organicità a sodalizi criminali o che ne avesse accertato giudizialmente la pericolosità.
Il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato.
Il provvedimento impugnato ha ricostruito i presupposti per l’adozione della misura di prevenzione patrimoniale, muovendo dagli elementi in base ai quali ha ritenuto accertato, in forza di dichiarazioni di collaboratori di giustizia e di altri elementi non specificamente contestati nel ricorso, che NOME COGNOME operasse in stretta alleanza economica con un esponente di spicco di “RAGIONE_SOCIALE trapanese, NOME COGNOME, mafioso in posizione apicale.
2.1. Con il primo motivo di ricorso la difesa censura la ricostruzione delle disponibilità economiche lecite di COGNOME nel delimitato periodo in cui si sarebbe manifestata la sua pericolosità sociale
Vi sarebbe una violazione dell’art. 24 d. lgs. 159 del 2011 nella metodologia utilizzata seguita per determinare la sperequazione e una violazione degli artt. 23 e 7 d. lgs. 159 nell’avere omesso la motivazione su una decisiva deduzione della difesa formulata davanti ai giudici di appello in ordine alla mancata considerazione delle ingenti risorse economiche accumulate dal COGNOME prima del 1992, tutte di origine lecita.
La difesa sostiene che la parte pubblica non aveva assolto all’onere della prova della sproporzione e dell’illecita provenienza dei flussi di danaro preesistente al periodo in cui si sarebbe manifestata la pericolosità del COGNOME, il quale in epoca antecedente già quale imprenditore privato gestiva un’attività fiorente e aveva un fido per 890.000 euro, utilizzato solo per 250.000 euro, fatto sintomatico delle sue ottime condizioni economiche.
Gli argomenti della difesa, tuttavia, non si confrontano con il percorso argomentativo seguito con un’articolata motivazione dalla Corte territoriale e le censure che con tali
deduzioni si formulano fuoriescono dall’ambito dei vizi di cui Ł consentita la denuncia con il ricorso per cassazione avverso provvedimenti in materia di misure di prevenzione.
2.2. Sulla questione centrale del motivo, cioŁ il fatto che non era stato possibile dimostrare l’origine lecita della provvista iniziale che si sarebbe formata in epoca antecedente a quello in cui si sarebbe manifestata la pericolosità, vi Ł un’ampia e argomentata trattazione alle pagine 102 e seguenti del decreto impugnato; La Corte territoriale evidenzia la genericità della deduzione che non precisa l’entità di tale provvista iniziale. E il fatto che ad inizio del periodo un conto corrente del COGNOME avesse un saldo di soli 173,09 euro e un altro avesse saldo negativo, mentre al contempo egli ricorreva ad ingenti finanziamenti bancari, Ł considerato indizio dell’indisponibilità di altre somme tracciabili e di smentita dell’asseritamente cospicua disponibilità finanziaria accumulata a seguito dello svolgimento dell’attività imprenditoriale lecita.
Dalla motivazione del provvedimento impugnato, in realtà, emerge che la somma di euro 1.071.000, richiamata nel ricorso, non Ł stata valutata come disponibilità antecedente lecita non in base ad un’automatica applicazione di un meccanismo presuntivo di illiceità.
La Corte territoriale ha tenuto conto di quanto verificato dai periti che hanno contabilmente dimostrato che alcune delle somme evidenziate dai consulenti di parte per giungere alla somma di euro 1.070.000 erano frutto di duplicazioni (cfr. pag. 105 del decreto impugnato): e intanto per questo hanno concluso che la posta attiva preesistente e asseritamente lecita Ł certamente inferiore a quella che sostiene il ricorrente.
Inoltre si sottolinea che i flussi finanziari in entrata anteriori al 1990, dimostrati dalle vendite degli immobili, non potevano considerarsi automaticamente considerati poste di accumulo (e, quindi, da conteggiare come base di partenza per i calcoli), perchØ, a fronte dei ricavi delle vendite degli immobili andavano dedotti i costi di costruzione, che la difesa non aveva quantificato.
A questi elementi di natura contabile andavano correlati i pochi documenti bancari disponibili che comunque evidenziavano irrisorie disponibilità sui conti correnti bancari e un ricorso all’affidamento bancario, che, per quanto indicativa di affidabilità dell’imprenditore, egualmente non dimostrava l’accumulazione di capitale.
Le considerazioni della Corte territoriale venivano completate dall’argomentata sottolineatura del fatto che i consulenti tecnici di parte non avevano precisato l’entità della ‘provvista iniziale’, tanto da non inserirla nelle tabelle sperequative proposte in alternativa a quelle dei periti.
L’unica allegazione del proposto, dalla quale ricavare gli eventuali proventi da accumulare, consisteva negli atti di vendita degli immobili nel periodo antecedente il 1990; ma la Corte d’appello, sulla base dell’apporto tecnico dei periti, li avevano valutati e avevano dimostrato che la documentazione era insufficiente per quantificare una accumulazione iniziale tale da giustificare la sperequazione.
2.3. Alla luce di questi rilievi, appare quindi chiaro che il motivo di ricorso, anzichØ confrontarsi con la ratio decidendi chiaramente esplicitata sul punto dal provvedimento impugnato, ricorre ad un’ampia discettazione, non pertinente, circa i limiti entro i quali il destinatario della proposta di misure di prevenzione patrimoniale Ł in condizione di dare prova della liceità dei proventi di cui aveva la disponibilità, quando non Ł piø disponibile la documentazione bancaria.
Tema questo che non riveste alcuna centralità, ma nemmeno alcun connesso profilo di incidenza, con il complessivo quadro ricostruito dai giudici della prevenzione, nel quale ha segnalato che, al di là della documentazione dei flussi finanziari dell’epoca, il proposto non
ha saputo nemmeno indicare le poste attive di cui aveva disponibilità, limitandosi ad evocare una fiorente e molto remunerativa attività imprenditoriale capace di produrre tutte le risorse di cui ad una certa data egli si ritrovava nel patrimonio.
Il Tribunale ha invece ragionato su dati oggettivi, contabilmente certi (le rinvenienze dei conti correnti e gli ingenti finanziamenti ai quali ricorreva) e logicamente apprezzati in un apparto argomentativo, che il motivo di censura non sfiora.
Va in ogni caso ricordato, secondo costante giurisprudenza, il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti applicati di misura di prevenzione non può essere proposto per vizio di motivazione ma per vizio di legge, e per questa via, per violazione dell’obbligo di motivazione, emergente dall’assenza di apparato argomentativo a fondamento della decisione.
2.4. Orbene la motivazione del tutto mancante oppure apparente e, dunque, inesistente, Ł ravvisabile soltanto quando essa sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioŁ, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 05/03/2015, Rv. 263100 – 01; Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002, Salerno Rv. 221437 – 01); in altri termini, «il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando il giudice non dia in realtà conto del percorso logico seguito per pervenire alla conclusione che adotta, argomentando per clausole di stile o affermazioni generiche non pertinenti allo specifico caso sottoposto alla sua valutazione» (Sez. 6, n. 31390 del 08/07/2011, COGNOME, Rv. 250686), ossia «allorchØ la motivazione adottata non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si Ł fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, dep. 1994, COGNOME, Rv. 196361 – 01; cfr. pure Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, COGNOME, Rv. 265244).
E certamente può escludersi che il primo motivo del ricorso consenta di ravvisare in alcuna forma un tale vizio.
E’ pure infondato il secondo motivo, che lamenta la violazione degli artt. 27, comma 6, e 24, comma 2, d.lgs.n. 159/2011, per essere stata pronuncia la confisca di secondo grado, quando era già spirato il termine massimo di efficacia della confisca di primo grado.
3.1. La censura muove dal disposto dell’art. 27, comma 6, d.lgs. n. 159/2011, secondo il quale «in caso di appello, il provvedimento di confisca perde efficacia se la corte d’appello non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso. Si applica l’articolo 24, comma 2».
La difesa nel proporre la censura ritiene che il disposto di cui all’art. 24, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, richiamato dall’art. 27, comma 6, cit. sia il seguente: «il provvedimento di sequestro perde efficacia se il tribunale non deposita il decreto che pronuncia la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell’amministratore giudiziario. Nel caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti, il termine di cui al primo periodo può essere prorogato con decreto motivato del tribunale per sei mesi. Ai fini del computo dei termini suddetti, si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili; il termine resta sospeso per un tempo non superiore a novanta giorni ove sia necessario procedere all’espletamento di accertamenti peritali sui beni dei quali la persona nei cui confronti Ł iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente».
Dopo un accurato calcolo dei periodi di sospensione disposti per impedimento delle parti e per l’espletamento delle attività peritali nel giudizio di secondo grado, la difesa ha concluso che erroneamente la Corte territoriale ha tenuto conto di un periodo di sospensione ben superiore al limite di novanta giorni quando ha fatto riferimento alle operazioni peritali che si sono protratte ben oltre, nella misura di 258 giorni: e così aveva ritenuto una sospensione di 130 giorni tra l’udienza dell11/12/2023 e il 19/04/2024 per lo svolgimento delle attività peritali, nonchØ di altri 116 giorni tra l’udienza del 24/06/2024 e il 18/10/2024 per l’esame di produzioni correlate agli accertamenti peritali, e di 52 giorni tra l’udienza del 18/10/2024 e il 09/12/2024 al fine di consentire l’esame dei periti.
Secondo la ricostruzione della difesa, il termine per il deposito del decreto, tenendo conto del minor periodo di sospensione, scadeva l’8 o il 31/3/2025, mentre il decreto Ł stato depositato il 6/6/2025.
3.2. Rileva tuttavia questa Corte che il testo dell’art. 24, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, al quale fa riferimento la difesa, Ł entrato in vigore in seguito alle modifiche apportate al testo dell’art. 24 d.lgs. n. 159/2011 dall’art. 5, comma 8, d.lgs. n. 161/2017.
La disciplina transitoria ci cui all’art. 117, comma 1, d.lgs. n. 159/2011 prevede che «le disposizioni contenute nel libro I non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione. In tali casi, continuano ad applicarsi le norme previgenti».
Peraltro, secondo l’art. 36, comma 3, l.n. 161/2017 «le modifiche agli articoli 4, comma 1, 7, comma 2, 24, comma 2, per la parte in cui prevede un termine piø breve per la pronuncia della confisca senza che si determini l’inefficacia del sequestro, e 25 del d.lgs. n. 159/2011, non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione».
Nel testo vigente nel 2016, all’epoca della presentazione della proposta della misura di prevenzione l’art. 24, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, era così formulato: «Il provvedimento di sequestro perde efficacia se il Tribunale non deposita il decreto che pronuncia la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell’amministratore giudiziario. Nel caso di indagini complesse o compendi patrimoniali. rilevanti, tale termine può essere prorogato con decreto motivato del tribunale per periodi di sei mesi e per non piø di due volte. Ai fini del computo dei termini suddetti e di quello previsto dall’articolo 22, comma 1, si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili. Il termine resta sospeso per il tempo necessario per l’espletamento di accertamenti peritali sui beni dei quali la persona nei cui confronti Ł iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente»
Pertanto, nel procedimento promosso con proposta di confisca a carico di COGNOME trovava applicazione la disposizione che comportava ex lege la sospensione del termine per tutto il tempo necessario per l’espletamento di accertamenti peritali sui beni di cui disponeva.
3.3. Sono quindi infondate le doglianze del ricorrente, nella parte in cui sostengono che sarebbe maturato il termine dal quale deriva l’inefficacia della confisca di primo grado ai sensi dell’art. 27, comma 6, d.lgs. n. 159/2011, perchØ non poteva tale termine considerarsi sospeso per l’intero periodo dell’espletamento delle operazioni oggetto del primo quesito nonchØ della loro prosecuzione con quelle oggetto delle richieste di integrazione, ben piø lungo periodo di sospensione, ma solo per il limitato periodo di giorni novanta.
L’assunto difensivo si basa difatti su una disposizione normativa non applicabile nel
presente procedimento e il computo dell’intero periodo ai fini della sospensione, come ritenuto dalla Corte territoriale, risulta corretto alla luce della disposizione nella formulazione applicabile nel caso di specie alla luce dell’art. 36, comma 3, l.n. 161/2017.
E’ infine infondato il quarto motivo che deduce la violazione dell’art. 29 d.lgs. n. 159/2011, in ragione del fatto che per varie vicende in nessuno dei procedimenti penali instaurati a carico di NOME COGNOME erano stati emessi provvedimenti giurisdizionali cautelari o di accertamento di responsabilità penale per fatti di reati, dai quali ricavare la sua pericolosità sociale.
Il giudice della prevenzione anche nei casi di pericolosità generica «può ritenere la riconducibilità del proposto ad una delle categorie di pericolosità di cui agli artt. 1 e 4 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, anche indipendentemente dall’esistenza di sentenze di condanna che abbiano accertato la pregressa commissione di reati, a condizione che la valutazione incidentale a tal fine compiuta non sia smentita da esiti assolutori di eventuali procedimenti penali, eccezion fatta per il caso in cui tali esiti siano dipesi dal riconoscimento di cause estintive» (Sez. 1, n. 36080 del 11/09/2020, Cavazza, Rv. 280207 – 01).
A ciò si aggiunga che anche piø di recente si Ł ribadito che «in tema di misure di prevenzione, l’inquadramento del preposto in uno dei profili di pericolosità soggettiva può essere fondato anche sulla autonoma valutazione di fatti oggetto di procedimenti penali non definiti con sentenza di condanna, purchØ, in tal caso, l’accertamento della sussistenza dei presupposti della misura sia svolto con tanto piø rigore quanto piø l’esito del procedimento penale sia stato favorevole al preposto. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio un decreto applicativo di misure di prevenzione personali e patrimoniali, motivato in riferimento a fatti oggetto di un procedimento penale in cui la posizione del preposto era stata definita con provvedimento di archiviazione, in quanto non teneva conto delle ragioni per le quali gli elementi raccolti non erano stati ritenuti neppure sufficienti ad esercitare l’azione penale nei suoi confronti)» (Sez. 6, n. 13269 del 01/07/2024, dep. 2025, Curcio, Rv. 287931 – 01).
L’ampia motivazione che ha ricostruito condotte e cointeressenze economiche illecite di COGNOME con le articolazioni mafiose del suo territorio non presenta alcun profilo censurabile, essendo ampia, argomentata e fondata su una pluralità di fonti adeguatamente vagliate e di dati specifici e storicamente dimostrati, e nemmeno la difesa formula censure in proposito limitandosi a richiamare l’assenza di provvedimenti giurisdizionali, piø che l’assenza di elementi.
A ciò si aggiunga che la motivazione del decreto impugnato risulta pienamente in linea con i criteri fissati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale «l’assunto della provenienza illecita del patrimonio del proposto costituisce la risultante di un processo dimostrativo basato anche su presunzioni affidate a elementi indiziari, non necessariamente provvisti dei requisiti di cui all’art. 192 cod. proc. pen., ma comunque connotati da coefficienti ragionevoli di precisione, gravità e concordanza» (Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Diotallevi, Rv. 277438 – 04).
Il ricorso deve essere quindi rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 15/01/2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME