Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3942 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3942 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 23/01/2026
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a REGGIO CALABRIA COGNOME VINCENZA nata il DATA_NASCITA a REGGIO CALABRIA avverso il decreto in data 01/07/2025 della CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi; a seguito di trattazione ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen..
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME e COGNOME NOME impugnano il decreto in data 01/07/2025 della Corte di appello di Reggio Calabria, che ha parzialmente riformato il decreto in data 18/01/2023 (depositato il 17/04/2023), revocando la confisca su alcuni beni e confermandola su quelli indicati ai numeri 1 (società RAGIONE_SOCIALE),2 (Immobile in Reggio Calabria, NCEU foglio 7, particella 11); 4 (Immobile in Reggio Calabria, NCEU foglio 7, particella 36, sub 35), 5 (partecipazione fondo comune d’investimento RAGIONE_SOCIALE; 14 (quota pari al 50% dell’intero del Titolo n. 60661.93 acceso presso la Banca Monte dei Paschi di Siena)e 15 ( Fondo comune RAGIONE_SOCIALE).
Deducono:
COGNOME‘ NOME NOME COGNOME NOME.
Con l’avvocato NOME COGNOME
2.1. Violazione di legge, inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione in relazione all’art. 1, lett. B) decreto legislativo n. 159 del 2011.
Il ricorrente premette che le censure saranno rivolte al profilo dell’abitualità e alla derivazione illecita. Premette, altresì, che la corte di appello Ł incorsa in un errore metodologico, là dove ha applicato criteri interpretativi in termini molto meno stringenti di quelli fissati dalla Corte costituzionale, che ha sottolineato che il giudizio di pericolosità deve essere ancorato a precisi elementi di fatto di cui il giudice di merito deve rendere adeguatamente conto in motivazione.
Con specifico riguardo al requisito della abitualità, si osserva che ai fini della sua configurazione occorre dimostrare non solo che le condotte illecite abbiano rappresentato
uno stile di vita del soggetto agente, ma, soprattutto, che abbiano interessato un significativo intervallo temporale della vita del proposto, così da far ritenere che lo stesso effettivamente viva dei proventi di attività delittuosa.
Si denuncia, quindi, l’apoditticità del decreto impugnato, che ha ritenuto sussistente il requisito dell’abitualità con una motivazione assertiva, che non illustra gli elementi di fatto da cui Ł stata tratta tale conclusione e omette l’analisi dell’espansione temporale dell’attività illecita posta da COGNOME, non essendo a tal fine sufficiente il generico riferimento alla natura e al significativo numero di delitti riconducibili al proposto.
Analogo vizio viene denunciato anche in relazione al requisito della preponderanza delle derivazioni illecite rispetto ai redditi del proposto.
Si ricorda che alla luce dell’interpretazione costituzionalmente orientata offerta dalla Corte costituzionale, al fine di ritenere configurato tale requisito Ł necessario dimostrare che il soggetto ha tratto dei redditi dall’attività illecite; che tali redditi avessero costituito l’esclusivo sostentamento nel periodo di abitualità o che, comunque, tale reddito fosse preponderante rispetto ai redditi leciti registrati.
Si osserva che il decreto impugnato richiama in maniera distorta quanto chiarito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 30335 del 2025, in quanto i giudici dell’appello sembrano affermare che -in forza di tale pronunciamento- sarebbe sufficiente accertare che i delitti commessi dal proposto abbiano la capacità di produrre reddito, obliterandosi il requisito della preponderanza.
Il ricorrente precisa che la sentenza menzionata, correttamente letta, Ł coerente con l’interpretazione costituzionalmente orientata di cui si Ł detto, conservando il requisito della preponderanza, rispetto al quale viene denunciato il vizio di omessa motivazione del decreto impugnato, che si Ł limitato a riconoscere soltanto la capacità dei delitti di produrre reddito, ma non anche la loro preponderanza.
2.2. Violazione di legge in relazione all’art. 1, lett. b) e all’art. 14, comma 2-ter, decreto legislativo n. 159 del 2011.
Con il secondo motivo viene denunciato il vizio di omessa motivazione in relazione all’indefettibile requisito dell’attualità della pericolosità sociale.
A tale riguardo si osserva che Ł la stessa corte di appello che colloca le condotte nel 2019, fatta eccezione per una condotta di evasione realizzata nel 2020, che tuttavia non può essere prolungata fino all’attualità, non potendosi considerare gli effetti della condotta delittuosa.
Si rimarca come i giudici nulla dicano circa l’attualità della pericolosità, non potendosi a tal fine ritenersi soddisfacente il generico riferimento al breve lasso temporale decorso dalle condotte (collocate nel 2020) e il decreto del tribunale (pronunciato nel 2023).
A sostegno della indefettibilità del requisito dell’attualità viene richiamata la sentenza n. 162 del 2024 della Corte costituzionale.
2.3. Violazione di legge in relazione all’art. 24 del decreto legislativo n. 159 del 2011.
2.3.1. Il terzo motivo si rivolge, anzitutto, alla perimetrazione della pericolosità, al cui riguardo si premette che la corte di appello ha riformato sul punto il decreto del tribunale, collocando l’insorgenza di detta pericolosità al 2015, mentre il primo giudice l’aveva collocata al 2004.
Si rimarca come anche il dato dell’insorgenza della pericolosità deve essere oggetto di dimostrazione e si assume che,a tale riguardo, la corte di appello ha utilizzato due argomenti privi di capacità dimostrativa, sia pure a livello indiziario: il primo, in quanto richiama un criterio meramente possibilistico, ma non dotato della certezza, contenuto nella
consulenza di parte; il secondo, individuato dalle dichiarazioni del AVV_NOTAIO di giustizia NOME COGNOME, dalle quali però non Ł possibile verificare la commissione di delitti, ma, al piø un proposito criminoso, peraltro risalente al 2018 e non al 2015
Si assume, dunque, come entrambi tali elementi valorizzati dalla corte di appello siano inidonei a far retrodatare la pericolosità sociale al 2015, in presenza di condotte delittuose commesse soltanto nel biennio 2019-2020.
2.3.2. Sempre nel corpo del terzo motivo vengono esposte ulteriori doglianze in relazione all’onere di allegazione a carico del proposto, al cui riguardo si osserva che la corte di appello ha ritenuto dimostrato il requisito della sproporzione per il fatto che nell’atto di appello non sarebbero stati mossi rilievi a tale proposito.
Secondo il ricorrente la corte di appello ha confuso l’onere di allegazione con il concetto di impugnazione.
Si evidenza che il tema della sproporzione doveva essere necessariamente preceduto dalle questioni relative alla sussistenza della pericolosità, alla perimetrazione della stessa e solo a quel punto si poteva discutere della sproporzione, rispetto alla emergeva la congruità dei redditi, per come dimostrato con la consulenza di parte, che viene sul punto trascurata dai giudici dell’appello.
Con L’AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 1, lett. b) e all’art. 10, comma 2, decreto legislativo n. 159 del 2011, in ordine alla pericolosità generica e alla riconducibilità dei beni confiscati all’attività delittuosa o che ne costituiscano il loro reimpiego.
Anche in questo caso vengono richiamati i principi fissati in materia di pericolosità generica e di perimetrazione della stessa e si evidenzia come la commissione di delitti non può essere ricavata dal tenore di vita, per come fatto dalla corte di appello.
Quanto alla perimetrazione, si osserva che i delitti sono stati commessi in un arco temporale determinato, racchiuso tra il 2019 e il 2020 e che, con la perizia di parte, era stato dimostrato qual era stato l’ammontare del carburante sottratto con la condotta descritta dal pubblico ministero.
Si denuncia il vizio di omessa motivazione sul punto.
2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 10, comma 2, 23 e 24 decreto legislativo n. 159 del 2011.
Con il motivo in esame si censura il decreto impugnato per violazione degli artt. 10, comma 2, 23 e 24 del d.lgs. 159/2011 e per vizio di motivazione, nella parte in cui ha ritenuto che i beni confiscati fossero stati acquistati nel periodo di pericolosità sociale del proposto con fondi di provenienza illecita e in assenza di risorse lecite idonee a sostenerne l’acquisto. Tale conclusione Ł raggiunta attraverso un’impostazione presuntiva e generalizzante, che finisce per sovrapporre la pericolosità del soggetto alla illiceità dei singoli beni, in contrasto con la struttura normativa della confisca di prevenzione.
Si precisa che il vizio denunciato non attiene soltanto alla coerenza logica dell’argomentazione, ma investe la qualità dell’informazione probatoria posta a fondamento del provvedimento. Il decreto valorizza elementi incerti o contraddittori, assumendoli come prova della provenienza illecita dei beni, con una motivazione che si risolve in forma meramente apparente. In tal modo viene disatteso il principio secondo cui la confisca non può fondarsi su una presunzione indistinta di illecita provenienza dell’intero patrimonio, ma richiede un’indagine analitica e specifica per ciascun bene, volta a verificare, bene per bene, la sussistenza della sproporzione o della derivazione illecita in relazione a quello specifico acquisto.
Ulteriore profilo di illegittimità riguarda la delimitazione temporale del periodo di pericolosità sociale. Anche a seguito del parziale accoglimento delle deduzioni difensive, la Corte ha individuato in modo arbitrario il periodo 2015-2021 come arco temporale rilevante, ancorandolo all’avvio dell’attività economica, ma senza correlare tale scelta alla commissione di concrete condotte illecite, emerse solo a partire dal 2018. Il tentativo di retrodatare la pericolosità mediante il richiamo a dichiarazioni indirette e de relato , prive di adeguato vaglio critico, conduce a un ulteriore salto logico, che consente di attrarre nella confisca beni acquistati in un periodo non sorretto da una dimostrata attualità della pericolosità.
2.6. Con il terzo motivo si deduce la violazione di legge per carenza del presupposto della sproporzione patrimoniale, nonchØ il contrasto del provvedimento con l’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU. Il decreto impugnato fonda la confisca su argomentazioni congetturali, eludendo il principio secondo cui, in materia di confisca di prevenzione, spetta alla pubblica accusa l’onere di dimostrare tanto la sproporzione quanto la provenienza illecita dei beni, onere che non può essere surrogato da presunzioni astratte fondate sulla sola pericolosità del proposto.
La giurisprudenza della Corte EDU ha chiarito che qualsiasi interferenza con il diritto di proprietà deve essere sorretta da un esame puntuale e concreto della situazione di fatto, richiedendo la ricostruzione del rapporto tra reati presupposto, profitti illeciti e beni oggetto di ablazione. Nel caso di specie, tale rapporto non risulta dimostrato: non Ł provato che i beni confiscati siano stati acquistati con fondi provenienti direttamente da attività criminose nØ che costituiscano reimpiego di proventi illeciti.
La Corte territoriale ha inoltre omesso di considerare le fonti lecite di finanziamento, documentalmente provate, quali il ricorso a mutui bancari e gli atti notarili di compravendita, limitandosi a svalutarle in modo apodittico e senza un adeguato percorso argomentativo. Venuta meno la prova della provenienza illecita, l’unico possibile fondamento residuo della confisca sarebbe la sproporzione patrimoniale; tuttavia, anche tale presupposto Ł affermato in violazione di legge, in ragione della palese lacunosità dei calcoli su cui si fonda, come evidenziato dalla consulenza tecnica di parte, la cui corretta considerazione esclude qualsiasi reale sperequazione reddituale.
In definitiva, nel caso concreto vengono a mancare entrambi i presupposti alternativi della confisca di prevenzione, poichØ nØ i beni risultano frutto di attività illecite o loro reimpiego, nØ il patrimonio del proposto appare sproporzionato rispetto alle risorse lecite disponibili. Ne consegue l’illegittimità del decreto impugnato e la necessità del suo annullamento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.I ricorsi sono inammissibili.
Il ricorso di COGNOME NOME Ł inammissibile perchØ attiene a profili per i quali non Ł consentita l’impugnazione a opera del terzo interessato.
Le Sezioni Unite hanno chiarito, infatti, che «in caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest’ultimo può rivendicare esclusivamente l’effettiva titolarità dei beni confiscati, senza poter prospettare l’insussistenza dei presupposti applicativi della misura, deducibile soltanto dal proposto. (Vedi: Sez. U, n. 6203 del 1993, Rv.193743-01; Sez. U, n. 9616 del 1995, Rv. 202018-01; Sez, U, n. 10372 del 1995, Rv. 202269-01; Sez. U, n. 42 del 1995, Rv. 203093-01; Sez. U, n. 20 del 1996, Rv. 206169-01)» (Sez. U, n. 30355 del 27/03/2025, Putignano, Rv. 288300 – 01).
Il ricorso di COGNOME, in quanto confuso con quello del marito, non affronta il tema della
effettiva disponibilità dei beni caduti in confisca, con la sua conseguente inammissibilità.
3. I temi sviluppati con i ricorsi di COGNOME (e di COGNOME) afferiscono a tutti i requisiti richiesti per disporre la misura di prevenzione patrimoniale della confisca, nei confronti di soggetti cui viene riconosciuta la pericolosità generica, ossia: abitualità della condotta illecita, capacità di produrre reddito della stessa, perimetrazione temporale della pericolosità, natura esclusiva e/o prevalente del reddito prodotto dal proposto e sproporzione dei redditi dichiarati rispetto al patrimonio realizzato nel perimetro temporale della pericolosità.
Diversamente da quanto eccepito dalle difese, la corte di appello ha affrontato tutti tali temi, senza che si possa rinvenire una motivazione inesistente o meramente apparente, così da ritenersi configurato il vizio di violazione di legge, unica opponibile in sede di legittimità avverso un provvedimento di confisca disposta quale misura di prevenzione patrimoniale (si veda, tra tutte, Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 – 01).
3.1. Quanto all’attività delittuosa realizzata da COGNOME, la corte di appello ha evidenziato che dai procedimenti penali posti a fondamento della misura era emerso che il proposto si era reso responsabile del delitto di appropriazione indebita, perpetrata sottraendo il carburante che gli veniva affidato dalla RAGIONE_SOCIALE presso il distributore di Arangea, che trasferiva e stoccava presso l’impianto da lui gestito sito in Arghillà, dove lo vendeva abusivamente, ricavandone una notevole liquidità in nero.
3.2. Il requisito dell’abitualità e, al contempo, della perimetrazione cronologica della pericolosità Ł stata tratta dalla corte di appello dalla lettura congiunta di taluni dati emersi dal procedimento.
In particolare, la corte di appello ha ritenuto che NOME avesse svolto questa attività appropriativa ininterrottamente (e da qui il requisito dell’abitualità) dal 2015 fino al 2021, quando si procedeva al sequestro dei beni e, tra questi, anche della società RAGIONE_SOCIALE, che era lo strumento utilizzato dal proposto per realizzare le condotte delittuose.
I giudici osservavano che l’inizio della gestione dell’impianto di Argillà coincideva con l’anno in cui -secondo le conclusioni raggiunte anche dallo stesso consulente di parte- erano iniziati i ‘cali’ di carburante, ossia il 2015. I giudici hanno altresì valorizzato le dichiarazioni rese dal AVV_NOTAIO di giustizia COGNOME, il quale aveva riferito dell’esistenza (nel 2017) di un’attività di false fatturazioni per operazioni inesistenti riconducibili a COGNOME, in quanto prevedevano il versamento del contante in favore della società che gestiva il distributore di benzina di Arghillà (ossia la già menzionata RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE).
Secondo la corte di appello la valutazione unitaria dell’analisi svolta dal consulente di parte che registrava cali anomali nel 2015, la coincidenza di tale anno con l’inizio della gestione del distributore di Arghillà e la vicinanza temporale all’attività di fatturazione di comodo già esistente nel 2017, tale da far ritenere che essa potesse essere iniziata già nel 2015, conducevano nel senso di far ritenere che l’attività delittuosa venisse stabilmente svolta da COGNOME sin dal 2015 e fino al 2021.
Vale la pena rimarcare che le doglianze difensive -secondo cui il dato offerto dal consulente e le dichiarazioni rese dal AVV_NOTAIO non costituiscono fonte probatoria idonea a dimostrare il momento in cui ha avuto inizio la pericolosità- sono tutte deduzioni che impingono la motivazione e che, in quanto tali, sono inammissibili, non potendosi affermare che la motivazione sia inesistente o meramente apparente.
3.3. Per le stesse ragioni risultano inammissibili le deduzioni relative al requisito dell’attualità, al cui riguardo la corte di appello ha spiegato perchØ doveva ritenersi perpetuata la pericolosità nella frazione di tempo compresa tra la data del sequestro dei beni
nel 2021 e la data del decreto di confisca, pronunciato dal tribunale nel 2023.
E’ stato accertato, invero, che l’attività delittuosa Ł cessata nel 2021, quando veniva effettuato il sequestro, e la corte di appello ha ritenuto l’attualità osservando che un periodo di poco superiore a un anno non potesse far ritenere cessata la pericolosità.
In realtà occorre precisare che il requisito dell’attualità della pericolosità sociale, richiesto ai fini dell’applicazione delle misure di prevenzione, non può ritenersi venuto meno per il solo fatto che l’attività illecita sia stata interrotta a seguito di un sequestro o di altro provvedimento dell’autorità giudiziaria, come nel caso in esame.
L’assenza di ulteriori condotte delittuose, in tali ipotesi, non Ł espressione di una scelta autonoma del proposto, ma rappresenta l’effetto di un vincolo esterno che ha temporaneamente impedito la prosecuzione dell’attività illecita.
Una simile evenienza non consente, di per sØ, di formulare una prognosi favorevole sulla cessazione della pericolosità, poichØ la situazione che ne deriva Ł legata a una condizione estranea ed esterna alle condizioni soggettive del proposto, In tale prospettiva, neppure l’intervenuta sottrazione dei beni o degli strumenti impiegati per lo svolgimento dell’attività illecita Ł sufficiente, da sola, a escludere la persistenza della pericolosità sociale, in mancanza di elementi idonei a dimostrare una stabile modificazione delle condizioni personali, economiche e relazionali del soggetto.
Il requisito dell’attualità della pericolosità sociale, richiesto ai fini dell’applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, non può ritenersi automaticamente escluso per il solo fatto che la condotta criminosa sia stata interrotta a seguito dell’intervento dell’autorità giudiziaria, mediante sequestro o altro provvedimento impeditivo della prosecuzione dell’attività illecita.
Una simile interruzione, infatti, non discende da una scelta autonoma del soggetto proposto, nØ da un suo ripensamento o da un processo di effettiva dissociazione dal contesto criminale, ma costituisce l’effetto eteronomo di un vincolo esterno che ha temporaneamente neutralizzato la capacità operativa del soggetto stesso. Ne consegue che l’assenza di ulteriori condotte delittuose, in tale frangente, non può essere assunta quale indice significativo di cessazione della pericolosità, risolvendosi altrimenti in una valutazione meramente formale e non sostanziale del requisito richiesto dalla legge.
Diversamente opinando, si perverrebbe all’incongrua conclusione per cui l’attualità della pericolosità verrebbe meno ogniqualvolta l’ordinamento riesca efficacemente a interrompere l’azione criminosa, con evidente frustrazione della funzione preventiva delle misure e con un’irragionevole sovrapposizione tra la valutazione di pericolosità e l’efficacia contingente degli strumenti repressivi.
Pertanto, una volta accertata la pericolosità sociale del proposto, essa non può ritenersi superata in ragione del solo esaurimento forzoso delle occasioni di reato.
3.4. Il ricorrente si duole, inoltre, dell’omessa motivazione quanto al requisito dell’esclusiva o preponderante fonte illecita dei redditi e del requisito della sproporzione.
Anche in relazione a tali aspetti, non può che rilevarsi la correttezza di quanto osservato dalla cote di appello, ossia che tali temi non sono stati devoluti e, perciò, non erano oggetto del giudizio di appello.
Anche in relazione al giudizio di confisca di prevenzione vale il principio devolutivo, secondo il quale gli aspetti del provvedimento di primo grado che non siano stati specificamente impugnati acquistano autorità di cosa giudicata.
Peraltro, non può che osservarsi che anche con il ricorso -pur proposti anche dalla terza interessata COGNOME NOME– non Ł stata neanche prospettata l’esistenza di redditi
ulteriori rispetto a quelli illecitamente prodotti, così come nulla si dice sulla eventuale proporzione tra redditi dichiarati e beni acquistati.
Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità delle impugnazioni, cui segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 23/01/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME