Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 50015 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 50015 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/10/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME a RIZZICONI il DATA_NASCITA
PRINCI NOME NOME a DELIANUOVA il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 06/09/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; le conclusioni del PG COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono, il primo quale proposto e la seconda nell qualità di terza interessata, avverso il decreto in epigrafe, con il quale la Corte di Appe Reggio Calabria – Sezione Misure di Prevenzione, in data 6/9/2022 ha deciso le impugnazioni relative a due decreti inerenti a due distinti procedimenti che sono stati riuniti all’udien 6/11/2019, nonostante l’opposizione degli interessati: il decreto del Tribunale di Reggio Calabr 9/11/2016, che (nel proc. 78/2017) aveva disposto nei confronti dell’COGNOME la confisca di bene, ed il decreto del Tribunale di Reggio Calabria del 5/10/2012 che (nel proc. 4/2018) aveva inflitto all’COGNOME la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. per la dura anni e 6 mesi con obbligo nel comune di residenza e cauzione di euro 5.000, divieti di licenze ed autorizzazioni e confisca di beni.
Con sentenza del ‘8/6/2017, infatti la sesta sezione penale della Corte di Cassazione aveva annullato con rinvio “per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Reggi Calabria” il precedente decreto della stessa Corte di appello di Reggio Calabria che aveva solo parzialmente riformato il decreto del 5/12/2012 che aveva imposto a ll’COGNOME la misura prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e la confisca di beni propr o formalmente intestati alla NOME, di lui moglie, aveva revocato la misura de sorveglianza speciale per difetto del requisito dell’attualità della pericolosità so ritenuta esistente unicamente dal 1994 e fino al 2008, e la confisca dei primi tre pi del fabbricato sito in RizziconiINDIRIZZO, destinati a punto vendita, sede leg uffici amministrativi della RAGIONE_SOCIALE
Avverso il decreto impugNOME, che in data 6/9/2022, quale giudice del rinvio, ha ridott il periodo di accertata pericolosità sociale qualificata del preposto COGNOME NOME limitatam al periodo dal 1994 al 2005, ed ha confermato le statuizioni inerenti la misura patrimonia adottata nei confronti degli odierni ricorrenti in entrambi i procedimenti riuniti, hanno pro ricorso per cassazione sia COGNOME NOME che COGNOME NOME.
2.1. Con il primo motivo di ricorso, comune ad entrambi i ricorrenti, si contesta la violazi dei criteri ordinamentali di individuazione del giudice, e viene dedotta la inidoneità speci dell’organo decidente per vizio di capacità (art.t 17 e 33 c.p.p., art. 7-bis, co. 2-sexies Giud, art 33 I. 161/2017 nonché art 6 CEDU), con la conseguente nullità del provvedimento impugNOME.
La sentenza della Corte di Cassazione dell’8/6/2017, infatti, annullando il decreto della Cort d’Appello, emesso dal collegio costituito all’interno dell’apposita Sezione Misure di Prevenzion aveva rinviato “per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d’appello di Reggio Calabria”. giudizio di rinvio era stato invece incardiNOME, in origine, dinanzi alla stessa Sezione Misur Prevenzione della Corte di Reggio Calabria; a seguito delle istanze presentate dalle parti, Collegio aveva disposto la trasmissione degli atti al Presidente della Corte d’Appello che, co apposito provvedimento del 15/5/2018, in mancanza di apposita previsione tabellare, disponeva
l’assegnazione del procedimento alla cognizione della Prima Sezione Penale della medesima Corte.
Le difese si dolgono che la Corte territoriale aveva così disatteso la richiesta avanzata avente ad oggetto la trattazione del giudizio di rinvio da parte di altra Sezione, osservando come successivamente alla sentenza di annullamento, la legge n. 161/2017 aveva mutato la disciplina della formazione delle sezioni ovvero dei collegi che trattano in via esclusiva i procedimenti prevenzione, ai sensi del vigente art. 7-bis, comma 2-sexies dell’ordinamento giudiziario. Nella fattispecie, si denuncia lo stravolgimento dei principi e dei canoni essenziali dell’ordinamen giuridico, derivante dalla designazione della Prima Sezione Penale ad opera del Presidente della Corte di Appello, rilevata l’assenza di previsioni tabellari e l’assenza di altra sezione specializ in materia, comunque del tutto al di fuori di ogni criterio tabellare.
Inoltre, le difese hanno dedotto la violazione del disposto di cui all’art. 623 comma 1 le c) cod. proc. pen., nella parte in cui dispone che, in caso di annullamento con rinvio, questo effettuato in favore di altra sezione della stessa Corte di Appello o, in mancanza, alla Corte p vicina individuata ai sensi dell’art. 175 disp. att. cod. proc. pen. e, comunque, la violazione principio di vincolatività del cd. Foro commissorio, che incontra l’unico limite nella conform alla normativa vigente al momento della trattazione del procedimento, per cui le difese, richiamando la giurisprudenza di questa Corte sul punto, in considerazione ius supervenies costituito dalla legge n. 161/2017, hanno sostenuto che, in assenza di altra sezione specializzata della Corte di Appello di Reggio Calabria, il processo avrebbe dovuto essere trattato dalla sezione specializzata della Corte di Appello più vicina.
La difesa dell’COGNOME ha dedotto anche che la scelta legislativa di riservare i procedime relativi alle misure di prevenzione ad una sezione specializzata (o anche solo a “collegi ch trattano in via esclusiva i procedimenti … …”: cfr. art. 33 comma 2 sexies 1.161/2017) consentiva di lasciare il giudizio ad altra sezione della stessa Corte designata: da qui la richie di rispettare il dettato della sentenza della Cassazione dell’8/6/2017 con l’assegnazione de processo alla Corte di appello vicina.
2.2. Con il secondo, articolato motivo di ricorso, la difesa dell’COGNOME deduce l’err applicazione di legge sostanziale e la mancanza di motivazione del provvedimento impugNOME sotto doversi profili:
A)- Quanto alla pretesa illiceità dei proventi derivanti dalla vendita del 33% delle azioni de società NOME, il ricorrente assume che anche la sentenza della Corte di Cassazione dell’8/6/2017, di annullamento con rinvio del precedente decreto, aveva ritenuto fondati i motiv attinenti anche alla disposta confisca della NOME, della società derivante dalla NOME e dei cred nascenti dalla cessione della stessa. L’accertato rapporto tra COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, avente a oggetto la modifica del piano regolatore edilizio del comune di Rizziconi, finalizzata a riqualificazione dei terreni con conseguente sostanzioso aumento del prezzo all’atto di vendita alla NOME, rappresenterebbe, ad avviso del ricorrente, un mero antefatto che non può contaminare geneticamente la persona giuridica.
B)- Quanto alle conseguenze, a carico della RAGIONE_SOCIALE, della ritenuta illiceità RAGIONE_SOCIALE, assume il ricorrente che la prima aveva concluso un contratto di affitto di ram d’azienda con la RAGIONE_SOCIALE per l’esercizio di attività di vendita all’interno del centro commercial che le cessioni contrattuali erano del tutto congrue – considerato il canone annuo minimo assicurato non inferiore a 190.000 euro – sicché non vi sarebbero ragioni per ritenere che l’attività svolta dalla RAGIONE_SOCIALE nel centro commerciale possa essere connotata da u non meglio definita illiceità sottostante.
C.)- Quanto alla disponibilità della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE da parte del ricorrente contesta che la RAGIONE_SOCIALE, nella quale il proposto assumeva la veste di collaboratore in impres familiare, possa essere stata ritenuta riferibile allo stesso, non considerando che la pericolos sociale qualificata è stata circoscritta al periodo 1994-2005.
D.)- Quanto all’asserita sperequazione tra gli impieghi ed i redditi dei coniugi COGNOME, vi rappresentato che l’impennata della sperequazione si registra in occasione dell’anno 2000, coincidente con l’acquisto dei terreni sui quali sarebbe sorto il cento commerciale. Inoltre, c riferimento agli acquisti degli immobili intestati alla RAGIONE_SOCIALE, la Corte avrebbe do verificare la compatibilità degli incrementi patrimoniali con le disponibilità vantate all’epoca coniugi COGNOME. Il ricorrente si duole anche che i periti abbiano considerato i flussi mon provenienti dalle aziende e quelli in esse immessi solo a partire dall’anno 2000.
D1). Altre censure si riferiscono alla perizia contabile:
Con riferimento soprattutto alla RAGIONE_SOCIALE, nella ricostruzione peri mancherebbero gli anni 1982-1999, pari ai 2/3 della vita dell’azienda. Inoltre, i periti avrebbero potuto accertare nulla in relazione agli anni nei quali manca la documentazione contabile, quindi proprio gli anni in cui i coniugi hanno effettuato la maggioranza de acquisizioni patrimoniali. Ci si duole, inoltre, che non siano stati considerate le fonti finan aggiuntive derivanti dalla dilazione dei termini di pagamento accordati dai fornitori.
D2) Si duole il ricorrente che l’accertamento della perizia contabile abbia avuto ad oggetto r la contabilità della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e delle persone giuridiche riferibili ai coniugi Inzi dall’anno 2000, mentre per il precedente e lungo periodo di attività della RAGIONE_SOCIALE individu l’accertamento è avvenuto sulla sola scorta del reddito dichiarato e non anche sull’attività svol dalla COGNOME, documentata mediante le vendite annotate ai fini IVA (fino al 1994), ch rappresentano un volume di affari pari ad euro 11.266.002,63.
D3) Il ricorrente si duole inoltre che siano state ritenute irrilevanti le risorse finanziar RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ai fini della determinazione della disponibilità del titolare quale persona f non considerando la confusione tra patrimoni esistente nelle ipotesi di impresa familiare. I per sarebbero in ogni caso incorsi in errore nel non considerare i prelievi fatti dai coniugi dall’azi negli anni 1988-1991 per un totale di circa 139.914,75 euro. Allo stesso modo, non sarebbero state considerate le donazioni dimostrate con l’esibizione di due matrici di assegni rilasciate dal signora NOME, che peraltro ha confermato le elargizioni a favore della di lei figlia.
Si contesta anche la mancata considerazione degli ammortamenti (cd. costi no flow) ai fini della determinazione delle disponibilità dei coniugi COGNOME, in contrasto con i principi s dall’OIC.
D5) Si contesta altresì la stima sul ricavato dai tagli boschivi, dolendosi il ricorrente ch Corte non abbia considerato la produzione, da parte del consulente forestale, AVV_NOTAIO, dei registri di taglio rinvenuti presso l’archivio del RAGIONE_SOCIALE e perfettamente in linea co postuma attestazione del 2012.
El) – Viene contestata anche la determinazione della spesa familiare, desunta tramite l’acritica applicazione dei dati forniti da RAGIONE_SOCIALE, senza considerare quanto rappresentato dall difesa in merito alla specifica situazione sociale ed economica del comune di Rizziconi.
E2) La difesa contesta, poi, la ricostruzione dei costi di costruzione dell’immobile di Rizzico dolendosi che la Corte non abbia considerato l’approfondimento effettuato dal consulente di parte.
E3) Infine, in relazione all’immobile di Palmi, il ricorrente si duole dell’attribuzione alla NOME delle spese per i relativi lavori, assumendo trattarsi di lavori intrapresi dalla di lei quando la NOME era poco più che ventenne.
2.2.1. Con motivi aggiunti depositati il 7/4/2023 la difesa dell’COGNOME ha insistito sull esclusione delle quote di ammortamento tra i fattori produttivi di reddito, questione sulla qua sono state evidenziate insanabili divergenze tra le affermazioni dei periti contabili e quelle consulenti di parte.
2.3. Con il secondo motivo di ricorso la COGNOME ha dedotto la violazione degli artt. 2 bis ter della legge 575/1965, per l’illegittima affermazione della disponibilità in capo al preposto beni appartenenti alla ricorrente COGNOME: il 100% delle quote e del patrimonio sociale della RAGIONE_SOCIALE, di cui la ricorrente appare titolare; il 50% delle quote e del patrimonio sociale della In di cui la ricorrente appare titolare; Il 50% dell’immobile destiNOME ad abitazione dei coniug località Parcheria del comune di Rizziconi, al quarto piano, di cui la ricorrente e l’Inziteri appa comproprietari.
Assume la ricorrente che la presunzione di appartenenza al proposto dei beni del coniuge non potrebbe operare rispetto ad acquisti compiuti fuori dalla perimetrazione temporale della pericolosità (nel caso in esame dal 1994 al 2005) e che, pertanto, non dovrebbero considerarsi di derivazione illecita. Deduce, inoltre, che la stessa presunzione deve comunque recedere a fronte della dimostrazione, che si assume intervenuta rispetto a tutti i beni della COGNOME, corrispondenza tra la titolarità formale dei beni confiscati e quella effettiva.
Si evidenzia anche che l’impresa RAGIONE_SOCIALE NOME, assorbita dalla RAGIONE_SOCIALE, era stat costituita nel maggio del 1982, e dunque in un’epoca anteriore di dodici anni all’insorgenza dell pericolosità dell’COGNOME, senza che questo apportasse risorse al momento della costituzion dell’impresa, che successivamente ebbe ad assumere le forme dell’impresa familiare. Si contesta che l’espressione “la mia RAGIONE_SOCIALE“, utilizzata dall’RAGIONE_SOCIALE con riferimento a tale impresa, d necessariamente implicare una gestione diretta della stessa da parte del predetto e si assume
che le disponibilità economiche della RAGIONE_SOCIALE sarebbero perfino esuberanti rispetto agli acquis operati.
La circostanza che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sarebbe nella piena disponibilità della ricorrente e n in quella del marito farebbe venir meno il principale elemento posto a sostegno della pretesa fittizia intestazione della RAGIONE_SOCIALE, e si assume, comunque, il carattere effett reale dell’operazione con la quale la COGNOME ebbe ad assumere, in data 28/9/2009, l’integrale titolarità delle quote della RAGIONE_SOCIALE, alcuni anni dopo la cessazione della pericolosità socia dell’COGNOME
Assume la ricorrente anche l’effettiva titolarità del 50% delle quote e del patrimonio social della RAGIONE_SOCIALE, nella quale aveva effettuato finanziamenti, sintomatici di titolarità eff dovendosi, per contro, ritenere incongruo l’assunto secondo cui l’acquisto potesse avere fini elusivi, quando l’COGNOME era comunque l’intestatario dell’altra metà delle quote.
Si contesta, inoltre, che l’utilizzo da parte dell’COGNOME di somme provenienti dalle socie dall’impresa RAGIONE_SOCIALE, per finalità personali, estranee a quelle societarie, possa esse argomento idoneo ad avvalorare l’esclusiva disponibilità delle stesse da parte del predetto, in quanto si assume che l’COGNOME avrebbe, poi, restituito le somme utilizzate disponendo bonific per 1.693.000,00 euro.
Quanto, infine, all’immobile sito al quarto piano di INDIRIZZO, si assume che l’edificazione e l’acquisizione in proprietà del bene, adibito a residenza dei coniugi, sareb avvenuta nell’anno 1986, anteriormente all’insorgenza, nel 1994, della pericolosità dell’Inzitar La ricorrente contesta la valutazione del perito secondo cui i lavori di ristrutturazione sarebbe stati effettuati dal 2002 al 2005, assumendo che, invece, l’immobile era già completo di rifinitu nel 1992 ed assume doversi ritenere erronea l’affermazione secondo cui i coniugi avrebbero effettuato il cambio di residenza nel 1998, si duole dei criteri adottati per la determinazione costo di ristrutturazione del bene, e deduce la piena disponibilità delle risorse della COGNOME, a in virtù del ricavo del taglio dei boschi con le conseguenti vendite negli anni 1983, 1984 e 1989
Con requisitoria scritta in data 11/4/2023 il P.G., nella persona del Sostituto Procurator Generale NOME AVV_NOTAIO, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con motivi aggiunti depositati il 7/4/2023 la difesa dell’COGNOME ha insistito sull’ esclusione delle quote di ammortamento tra i fattori produttivi di reddito, questione sulla qua sono state evidenziate insanabili divergenze tra le affermazioni dei periti contabili e quelle consulenti di parte.
Anche la difesa della NOME ha presentato motivi aggiunti, anche in replica alle conclusion del P.G., insistendo in particolare sul primo motivo di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi non possono trovare accoglimento, perché infondati, anche laddove non attengono soltanto al merito della decisione impugnata.
1. E’ infondato, in particolare, il primo motivo, comune ad entrambi i ricorsi, con il qua entrambi i ricorrenti assumono essere state disattese le indicazioni della sentenza della Corte d Cassazione dell’8/6/2017 che, annullando il decreto della Corte d’Appello, emesso dal collegio, costituito all’interno dell’apposita Sezione Misure di Prevenzione, aveva rinviato “per nuo giudizio ad altra Sezione della Corte d’appello di Reggio Calabria”.
Successivamente alla pronuncia della sentenza di annullamento, infatti, la legge 18/10/2017 n. 161 mutava la disciplina della formazione delle sezioni che trattano i procedimenti prevenzione, introducendo il comma 2-sexies dell’art. 7bis dell’ordinamento giudiziario, a norma del quale presso il Tribunale del capoluogo del distretto e presso la corte di appello sono istit sezioni ovvero individuati i collegi che trattano in via esclusiva i procedimenti di prevenzione considerazione di tale novella, il Presidente della Corte di appello di Reggio Calabria, c provvedimento del 15/5/2018, “in mancanza di apposita previsione tabellare”, designava la Prima sezione penale per la trattazione del procedimento.
Impropriamente, pertanto, viene invocata dalle difese la giurisprudenza in materia di insindacabilità della competenza fissata dalla Corte di Cassazione, atteso che, se in linea general vige il principio per il quale il giudice del rinvio non può in ogni caso declinare la compet attribuita con la sentenza di annullamento, tale principio incontra, però, l’unico limite nell supervenies che modifichi la competenza stessa. Va data continuità, pertanto, al principio di diritto secondo il quale «Il principio della irretrattabilità del cosiddetto foro commissorio, concreta nell’immutabilità della competenza attribuita al giudice di rinvio con la sentenza annullamento pronunciata dalla Corte di Cassazione (art. 627, primo comma cod. proc. pen.), non si applica quando sopravvenga una norma modificativa della competenza stessa. (Fattispecie nella quale la S.C. ha annullato la sentenza di una sezione della Corte di Appello di Lecce, quale giudice di rinvio, rinviando alla sezione distaccata di Taranto, istituita successivamente alla pr pronuncia di annullamento)» (Sez. 5, n. 7107 del 5/5/1995 Rv. 202248; conf. Sez. 1, n. 5666 del 30/10/1996 Rv. 206250; Sez. 1 n. 2504 del 4/4/1997 Rv. 208882).
Si è anche rilevato che “il giudizio di rinvio va inteso come ulteriore fase del giudizi merito, vincolata alla sentenza di annullamento nei limiti da questa determinati. Ne consegue che divengono indifferenti, ove non altrimenti disposto, modifiche della competenza intervenute dopo che esso è stato ritualmente incardiNOME, in forza del principio della “perpetuat jurisdictionis” e dell’irretroattività delle leggi processuali, a meno che non sopravvengano norm che modifichino direttamente i criteri indicati nell’art, 623 cod. proc. pen., o si rifletta sua applicazione, sopprimendo, accorpando o modificando le articolazioni interne dell’ufficio giudiziario desigNOME in sede di annullamento con rinvio.” (Sez. 1, n. 5666 del 30/10/1996, Rv. 206250), sicché ne esce rafforzata la prospettazione di intendere il summenzioNOME principio in senso ampio e di applicarlo non solo quando, successivamente al dictum rescissorio, intervenga una legge modificativa della competenza territoriale, ma anche quando venga stabilita la competenza riservata ad una sezione specializzata, come nel caso di specie.
La scelta legislativa di riservare i procedimenti relativi alle misure di prevenzione ad sezione specializzata (o anche solo a “collegi che trattano in via esclusiva i procedimenti di al d.l. 6 settembre 2011 n. 159”: cfr. art. 33 comma 2 sexies 1.161/2017) non consentiva di affidare il giudizio a sezione diversa da quella competente in materia di misure di prevenzione per la prevalenza dello ius superveniens sul dettato della sentenza della Cassazione dell’8/6/2017. Deve ritenersi corretta, pertanto, la scelta del Presidente della Corte di Appe che ha rispettato il disposto della novella legislativa, come risulta anche dalla giurisprude prevalente che ha affermato che, in tema di procedimento di prevenzione, qualora la Corte di cassazione annulli con rinvio il decreto emesso dalla corte d’appello, per la natura de provvedimento censurato, gli atti devono essere trasmessi, ai sensi dell’art. 623, comma 1, lett a), cod. proc. pen., alla stessa sezione che lo ha adottato, sia pur in diversa composizion collegiale, per l’incompatibilità, ex art. 34 cod. proc. pen., dei giudici che si sono già pronu sulla questione (Sez. 5, Sentenza n. 19426 del 20/04/2021 Rv. 281253; Sez. 2, n. 3561 del 29/10/2020, Rv. 280239). Il tutto in coerenza, del resto, con quanto affermato – seppure incidentalmente – anche dalle Sezioni Unite che, nella decisione relativa al caso “COGNOME“, hanno rilevato che la natura di decreto del provvedimento che conclude il giudizio in materia di misur di prevenzione non permette il rinvio a diversa sezione, a mente del disposto di cui all’art.62 comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; per contro, la natura decisoria dell’atto impone che il coll chiamato alla nuova valutazione sia composto diversamente, stante l’incompatibilità dei componenti che hanno partecipato alla decisione oggetto di impugnazione (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, COGNOME, Rv. 271511).
3. Non può condividersi, pertanto, l’assunto della difesa della COGNOME secondo cui in tal mod sarebbe stato violato l’art. 7 bis dell’ordinamento giudiziario, come modificato dall’art. 33 com 2-sexies citato: il procedimento è stato assegNOME, infatti, alla sezione specializzata, co appare confermato anche dall’intestazione del decreto (“sezione misure di prevenzione”) e come richiesto dall’art. 33 della legge 161/2017, che non esclude che i magistrati componenti le sezioni specializzate in materia di prevenzione possano svolgere anche altre funzioni, tanto da disciplinare il caso.
Sono infondate, pertanto, anche le censure difensive in ordine alle modalità con le quali i Presidente designò i membri del Collegio giudicante, trattandosi di decisione dettata da una circostanza contingente e non superabile diversamente: la designazione dei componenti del collegio giudicante è per sua natura una questione interna – non sindacabile, ex art. 33 cod proc. pen. – affrontata in assenza di una previsione tabellare dovuta, come si è visto, al mancat completamento dell’iter amministrativo.
La difesa della COGNOME, con i motivi nuovi, ha invocato la giurisprudenza di questa Cort secondo cui la generale operatività dell’art. 33 comma secondo cod. proc. pen., a mente del quale le disposizioni sulla destinazione agli uffici, sulla formazione dei collegi e sull’assegnaz dei processi non si considerano attinenti alla capacità del giudice, trova un limite esclusivament in quelle situazioni “extra ordinem”, caratterizzate dall’arbitrio nella designazione del giud
realizzate al di fuori di ogni previsione tabellare, proprio per costituire un giudice “ad situazioni dinanzi alle quali non può più affermarsi che la decisione della regiudicanda è sta emessa da un giudice precostituito per legge (Sez. 1, n. 13445 del 30/03/2005, Rv. 231338), ma non può essere ritenuta arbitraria, nel senso di finalizzata a costituire un giudice ad hoc, designazione effettuata per fronteggiare una circostanza contingente e non superabile diversamente, attesa l’assenza di una previsione tabellare, dovuta al mancato completamento dell’iter amministrativo.
Ciò anche alla luce della giurisprudenza delle Corti sovranazionali: la Corte Edu ha affermato che nei paesi in cui la legge è codificata, l’organizzazione del sistema giudiziario non può esse lasciata alla discrezionalità delle autorità giudiziarie, sebbene ciò non significhi che i g non dispongano di un certo margine di manovra per interpretare la legislazione nazionale (v. Coemee a.c.Belgio, nn. 32492/96 e altri 4, §98, CEDU 2000-VII;e Gurov c. Moldavia, n. 3645/02,§34, 11 luglio 2006).
La giurisprudenza della Corte Edu ritiene che il diritto fondamentale di essere giudica da un giudice precostituito per legge si estenda anche al rispetto delle regole che definiscon la composizione dei collegi ed identificano il giudice che decide; la Corte non ammette eccezioni che si risolvano in ingerenze dell’Esecutivo, ma lascia un margine di apprezzamento e valutazione delle norme che individuano il giudice alla stessa autorità giudiziaria (così ca Sez. 2, n. 3534 del 2/11/2022)
Anche la Corte di Lussemburgo (da ultimo GCUE, Grande Sezione, 22 febbraio 2022, cause riunite C-562/21PPU e C-563/21) ha allineato la sua giurisprudenza a quella della Corte europea dei diritti umani, affermando che, sebbene il diritto al giudice natur «garantito tanto dall’articolo 6, paragrafo I, della CEDU, quanto dall’articolo 47, secon comma, della Carta, sia un diritto autonomo, esso è nondimeno assai strettamente legato alle garanzie di indipendenza e di imparzialità derivanti dalle due disposizioni in parola».
La Corte, facendo espresso riferimento alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU, 8 luglio 2014, COGNOME c. San Marino, §§da 72 a 74, e Corte EDU, 2 maggio 2019, COGNOME c. San Marino, §§ 100 e 101 nonché giurisprudenza ivi citata) ha rilevato che l’espressione «costituito per legge» riguarda non so fondamento normativo dell’esistenza stessa del Tribunale, ma anche la composizione del collegio giudicante in ogni causa, nonché «qualsiasi altra disposizione del diritto intern la cui inosservanza renda irregolare la partecipazione di uno o più giudici all’esame del causa, il che include, in particolare, disposizioni riguardanti l’indipendenza e l’imparz dei membri dell’organo giurisdizionale interessato». Più specificamente ha affermato che il diritto ad essere giudicato da un giudice «costituito per legge» ricomprende, per sua natura, il processo di nomina dei giudici» (v., in tal senso, CGUE, 26 marzo 2020, Riesame Simpson/Consiglio e HG/Commissione,C-542/18 RX-11 e C-543/18 RX-11,EU:C:2020:232, punto 73).
La Corte ha tuttavia rilevato – ed il passaggio appare decisivo per la questi qui si esamina – che non si può ritenere che qualsiasi irregolarità nella pro nomina costituisca una violazione, essendo necessario che l’irregolarità sia «di natura e gravità tali da generare un rischio reale che altri rami del potere, in particol l’Esecutivo, possano mettere a repentaglio l’integrità del risultato al quale conduce il processo di nomina», suscitando un legittimo dubbio, quanto all’indipendenza e all’imparzialità dei giudici interessati» (v., in tal senso, CGUE, 6 ottobre 2021, W.Z., 487/19, punto 130 e giurisprudenza ivi citata).
In coerenza con tali principi, pertanto, deve ritenersi che l’assegnazione dei processi in violazione delle tabelle di organizzazione dell’ufficio può incidere sulla costituzione e su condizioni di capacità del giudice, determinando la nullità di cui all’art. 33, comma primo, cod proc. pen., non in caso di semplice inosservanza delle disposizioni amministrative, ma solo quando si determini uno stravolgimento dei principi e dei canoni essenziali dell’ordinamento giudiziario, per la violazione di norme quali quelle riguardanti la titolarità del pote assegnazione degli affari in capo ai dirigenti degli uffici e l’obbligo di motivazione provvedimenti (così Sez. 6, Sentenza n. 13833 del 12/03/2015, Rv. 263079).
Gli altri motivi di impugnazione sono inammissibili, perché proposti da entrambi i ricorrenti al di fuori dei casi consentiti.
Nel procedimento di prevenzione, infatti, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per violazione di legge, con la conseguenza che il vizio della motivazione del decreto può essere dedotto solo qualora se ne contesti l’inesistenza o la mera apparenza (Sez. 6, Sentenza n. 24272 del 15/01/2013, Rv. 256805). Nell’interpretazione costituzionalmente orientata che di tale limite ormai viene data da questa Corte di legittimità, viene ritenuta inesistente o meramente apparente la motivazione che ometta del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016 – dep. 01/08/2016, Caliendo e altro, Rv. 270080), mentre non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugNOME (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Rv. 260246).
I motivi addotti dalle difese non si riferiscono ad omissioni tali da far ritenere apparente mancante la motivazione del provvedimento impugNOME.
4A)- Quanto all’illiceità dei proventi derivanti dalla vendita del 33% delle azioni della RAGIONE_SOCIALE, deve rilevarsi che il ricorso dell’COGNOME non contesta il patto politico-mafioso tra lo s e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che, peraltro, è stato riconosciuto anche dalla sentenza della sez. VI della Corte di Cassazione dell’8/6/2017, ed il decreto ha ben evidenziato che la società RAGIONE_SOCIALE è stata «la società volta alla realizzazione economico/sociale del centro commerciale “Il porto degli ulivi”
quale frutto del tipico accordo collusivo con la RAGIONE_SOCIALE, secondo l’accertamento ormai divenuto definitivo per via giudiziaria» (pag. 108 del decreto).
Il provvedimento impugNOME ha, così, evidenziato che non si tratta di un mero antefatto, tale da non contaminare geneticamente la persona giuridica, ma di un accordo politico mafioso che si riverbera sia sulla costituzione della società che, poi, sui proventi conseguiti da quest anche a seguito della cessione, ed anche gli incrementi derivanti dalla cessione delle azioni NOME, ancorché realizzati oltre il periodo temporale di riferimento, in cui è accertata la pericolos sociale qualificata di COGNOME, sono stati riconosciuti costituire frutto/provento dell’or attività illecita realizzata da RAGIONE_SOCIALE in concorso associativo con la RAGIONE_SOCIALE, nel period pericolosità accertata. Il tutto in coerenza con l’insegnamento delle sezioni unite di questa Cort di Cassazione secondo cui “la possibilità di applicazione disgiunta della confisca dalla misura di prevenzione personale, così come emerge dalle riforme normative operate dalla legge 24 luglio 2008 n. 125 e dalla legge 15 luglio 2009 n. 94, non ha introdotto nel nostro ordinamento una “actio in rem”, restando presupposto ineludibile di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale la pericolosità del soggetto inciso, in particolare la circostanza che questi fosse t al momento dell’acquisto del bene (così Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, Spinelli, Rv. 262604, che ha precisato che la pericolosità si trasferisce alla “res” per via della sua illecita acquisiz da parte di un soggetto socialmente pericoloso, in quanto rientrante in una delle categorie previste dalla normativa di settore, e ad essa inerisce in via permanente e tendenzialmente indissolubile). Né può condividersi il rilievo del ricorrente COGNOME secondo cui la confisca sare preclusa dalla decisione dei giudici del merito che, appunto, non disposero la confisca della società, pur obbligatoria ex art. 416 bis co. 7 cod. pen., quale frutto del concorso esterno, d momento che non risulta documentato trattarsi di rigetto di richiesta di confisca avanzata in quella sede, né risulta essere un tema proposto alla Corte di appello e sul quale questa abbia omesso di motivare.
4B)- Anche in ordine alle conseguenze dell’illecita origine della RAGIONE_SOCIALE a carico della RAGIONE_SOCIALE, che con la prima aveva concluso un contratto di affitto di ramo d’aziend per l’esercizio di attività di vendita all’interno del centro commerciale, non può riconoscer alcuna violazione di legge né assenza o mera apparenza di motivazione del decreto impugNOME, avendo questo ben evidenziato (pagg. 181 ss) il presupposto di carattere oggettivo relativo all’illecita provenienza del bene, essendo stata costituita la RAGIONE_SOCIALE il 25/11/2004 (quin in periodo di riconosciuta pericolosità sociale dell’COGNOME) con capitale sociale dello stesso COGNOME al 40%, della RAGIONE_SOCIALE al 40% e della RAGIONE_SOCIALE al 20%, rimasto poi tutto della RAGIONE_SOCIALE a seguito del recesso degli altri soci nel 2007. La Corte ha ben evidenziato che tra il 2044 ed il 200 (periodo di accertata pericolosità sociale) l’COGNOME ha versato alla RAGIONE_SOCIALE 48.5 euro, anche se non aveva la disponibilità congrue risorse lecite; che la società aveva il suo principale punto vendita “il RAGIONE_SOCIALE degli ulivi”, che mutuava dalla RAGIONE_SOCIALE la sua origine illec proprio perché preso in affitto da quest’ultima ad un canone annuo che – contrariamente
all’assunto del ricorrente – in alcun modo è stato ritenuto congruo dal decreto, che ha invece evidenziato essere “pari al 2,5% degli affari”.
Il decreto impugNOME, peraltro, ha evidenziato anche che l’altro punto vendita, la sede legale e gli uffici della società, in località Parcheria di Rizziconi, occupano un fabbricato di provenien illecita, ed ha rilevato come tutti i punti vendita della società, nessuno dei quali di sua propri fanno parte di un insieme aziendale unitario, nel quale non è possibile discernere l’apporto riferibile alle componenti illecite dalle altre, in tal modo conformandosi alla giurisprudenza questa Corte di Cassazione secondo cui la confisca di prevenzione di un complesso aziendale non può essere disposta solo con riferimento alla quota ideale riconducibile all’utilizzo di risor illecite, non potendosi distinguere, in ragione del carattere unitario del bene, l’apporto componenti lecite riferibili alla capacità e alla iniziativa imprenditoriale da quello imputabi mezzi illeciti, specie quando il consolidamento e l’espansione dell’attività economica siano stati sin dall’inizio agevolati dall’organizzazione criminale (così Sez. 5, n. 16311 del 23/01/2014, Rv. 259871; conf. Sez. 5, n. 17988 del 30/01/2009, Rv. 244802).
4C)- E’ manifestamente infondata anche la censura con la quale l’Inziteri si duole che la RAGIONE_SOCIALE, nella quale il proposto assumeva la veste di collaboratore impresa familiare, sia stata ritenuta riferibile allo stesso non considerando la pericolosità soci qualificata, circoscritta al periodo 1994-2005: il decreto ha ben evidenziato (alle pagg. 64 ss come – sia pure al di fuori delle specifiche presunzioni di cui all’art. 2ter co. 13 I. 575/1965 26 co. 2 d.lgs. 159/2011) – la presunzione relativa di effettiva disponibilità, da parte dell’Inzi dell’azienda familiare dedita sin dal 1982 al commercio di elettrodomestici ed intestata alla moglie sia stata confermata non solo dalla veste di apparente “collaboratore” del predetto, ma anche dalla sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria in data 6/12/2010, che ha ritenuto la stessa azienda, “di fatto”, del marito, nonché dalle stesse dichiarazioni dell’COGNOME ripetutamente ha definito “mia RAGIONE_SOCIALE” o “mia azienda”, la RAGIONE_SOCIALE “NOME oggi NOMENOME.
4D)- Sono inammissibili, perché attengono esclusivamente alla motivazione del decreto impugNOME, senza dedurre alcuna violazione di legge, anche tutte le censure rivolte alla perizia ed alle riconosciute sperequazioni.
Il giudizio di sproporzione, peraltro, va effettuato comparando le disponibilità con i redd dichiarati, eventualmente integrati da quanto ulteriormente desumibile dall’attività lecitamente svolta: la censura secondo cui sarebbero stati considerati i soli flussi a partire dall’anno 20 non considera, pertanto, che solo da tale anno sono disponibili le scritture contabili della di RAGIONE_SOCIALE.
Soprattutto, alle pagg. 249 e ss. il decreto impugNOME ha riconosciuto che dalle perizie emerge un inequivocabile sproporzione “pari a diversi milioni di euro”, se vengono correttamente scomputati dalle entrate i proventi della vendita delle azioni RAGIONE_SOCIALE, in quanto riconosciuti come proventi inequivocabilmente illeciti, sicché non rileva la tenuta di una valutazione di minore, m pur consistente, sproporzione, comunque riconoscibile anche sulla base di valutazioni esposte nel decreto solo per completezza di esposizione.
Analogamente, attengono al merito della decisione impugnata anche i motivi aggiunti presentati nell’interesse dell’COGNOME, con i quali si contesta l’esclusione delle qu ammortamento tra i fattori produttivi di reddito valutabili nel giudizio di sproporzione: anche tale argomento, infatti, il decreto ha dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto ad aderire alle valutazioni espresse al riguardo dai periti, sicché ogni censura sul punto finis col contestare la congruità della motivazione, in una materia censurabile, invece, solo per violazione di legge.
Il decreto impugNOME ha dato anche adeguatamente conto, con riferimento ai beni acquisiti dalla RAGIONE_SOCIALE – la cui metà delle quote venne acquisita nel 1995 dalla RAGIONE_SOCIALE, mentre il 50 della società era già dell’COGNOME – degli elementi dai quali si è desunto trattarsi di società unicamente dal proposto.
Attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata e, comunque, non prospettano alcuna violazione di legge, anche le censure di cui ai punti sub D, D1, D2, D3 e D4 del ricorso dell’COGNOME, aventi ad oggetto contestazioni rivolte all’adesione della Corte di App alle valutazioni effettuate dai periti: con riferimento soprattutto alla RAGIONE_SOCIALE gli accertamenti contabili inevitabilmente hanno avuto ad oggetto la contabilità solo dall’ann 2000, mentre per il precedente periodo la verifica è stata limitata all’annotazione degli impor indicati nelle dichiarazioni dei redditi, a causa dell’indisponibilità di altre fonti cognitive dai registri I.V.A.
Soprattutto, il decreto impugNOME ha evidenziato che i periti hanno ricostruito, con estrema analiticità ed in conformità al quesito ricevuto, la somma dei redditi (e delle attività economich e delle “uscite” riconducibili effettivamente ai coniugi COGNOMECOGNOME, concentrandosi non t “sull’esercizio economico delle imprese e società (riconducibili ad COGNOMECOGNOME, ma sui prelievi e versamenti effettuati da e in favore di dette imprese e società”, al fine di verificare “qu ciascun coniuge, oltre ai redditi dichiarati, ha prelevato da ogni impresa ed ha versato (a tit di impiego/uscita) nella medesima”, ritenendo determinante la ricostruzione delle effettive entrate ed uscite dei coniugi ricorrenti, in relazione ai quali andava verificata l’esistenza sperequazione.
Le contestazioni rivolte dall’COGNOME al metodo così seguito dai periti e condiviso dalla Co di Appello attengono al merito della decisione e non prospettano alcuna violazione di legge, così come non prospetta alcuna violazione di legge la doglianza (punto D/1.2. del ricorso) rivolta alla scelta della Corte territoriale di non considerare asserite donazioni in favore dei ricorrenti, p di idonea prova documentale, ma supportate soltanto da dichiarazioni orali della madre della NOME e da matrici di assegni di cui non sono conoscibili né le causali né i beneficiari.
Analogamente, anche la mancata considerazione degli ammortamenti (c.d. costi no cash) ai fini della determinazione delle disponibilità dei coniugi COGNOME, è stata giustificata dal con il rilievo che “il quesito conferito non riguardava la determinazione in senso assoluto de reddito d’impresa, ma l’indicazione della disponibilità reddituale personale derivante da ogn singola impresa” (pag. 254): le contestazioni rivolte a tale metodo dal ricorrente (punto D/1.3.
attengono esclusivamente al merito del provvedimento impugNOME, al pari delle censure rivolte alla stima del ricavato dei tagli boschivi (punto D/4,1,), che il decreto impugNOME assume effettuata secondo metodo prudenziale e”plù favorevole al proposto”.
4E1) La censura difensiva con la quale la difesa dell’COGNOME contesta i criteri adottati per determinazione della spesa familiare sulla base di quella che viene ritenuta un’acritica applicazione dei dati forniti da RAGIONE_SOCIALE non si confronta con le argomentazioni della Corte territoriale, laddove questa, alle pagg. 136 e ss. del decreto, ha evidenziato che la spesa familiar è stata determinata sulla base di valori indicativi, ma non per questo inattendibili, sulla base valutazioni peritali analitiche e complete, che hanno tenuto conto di “tutta una serie di indi specifici, idonei a rappresentare la realtà ed il contesto economico sociale in cui ha vissuto famiglia del preposto”, essendo stato considerato dai periti perfino il caso in cui la “spes calabrese” differisca dalla “spesa meridionale” in genere.
4E2) Attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata – e, comunque, fuoriescono dal perimetro della violazione di legge – le censure rivolte dal ricorrente a ricostruzione del più probabile costo di realizzazione dell’immobile in Rizziconi, della data partire dalla quale può ritenersi ultimato tale immobile, e dei periodi in cui sarebbero st effettuati i diversi interventi sull’immobile. Peraltro, le valutazioni del perito a tal ri condivise dalla Corte territoriale, si sono fondate anche sulle immagini offerte dalla consulenza di parte COGNOME, sicché la motivazione del provvedimento impugNOME – al riguardo – non può certo ritenersi del tutto assente o meramente apparente, pur se non viene fatta menzione di fotografie asseritamente prodotte dalla difesa all’udienza del 26/1/2022, mentre il decreto ben valuta, a pag. 287, le videoriprese che documenterebbero l’ultimazione dei lavori, in alcune porzioni dell’immobile, ben prima del 1998, addirittura nel 1992, riconoscendo che, invece, la sopraelevazione del terzo livello del corpo C, e la realizzazione del corpo D sono da ritenere avvenute negli anni 1993/1994, mentre le tramezzature, le tamponature, la facciata, le opere di lattoneria e le opere di finitura interne dell’abitazione si sono protratte anche negli anni success fino al 1997, tanto che la prima immagine dell’appartamento finito e arredato in ogni parte risale al 1998.
4E3)- Analogamente, nessuna violazione di legge può riconoscersi nelle argomentazioni con le quali il decreto impugNOME, alla pag. 75, assume che la villa di Palmi è stata realizzata costanza del matrimonio tra l’COGNOME e la COGNOME e motiva esplicitamente anche in ordin all’insostenibilità della tesi secondo cui le risorse utilizzate per la costruzione dell’imm sarebbero state elargite dalla nonna della ricorrente, ipotesi in alcun modo documentata.
Anche il secondo motivo del ricorso proposto nell’interesse della COGNOME fuoriesce dal perimetro della violazione di legge, in quanto ripropone le medesime censure che attengono a pretesi vizi della motivazione che non si riscontrano nel decreto impugNOME e che, comunque, non sarebbero comunque prospettabili in questa sede, non potendo certo ritenersi apparente il percorso argomentativo della Corte territoriale.
Quanto alle censure relative all’impresa RAGIONE_SOCIALE formalmente riferibile alla COGNOME, giov ricordare che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di Cassazione in tema di sequestro e confisca di prevenzione, il rapporto esistente tra il proposto e il coniuge, i figli altri conviventi costituisce, pur al di fuori dei casi delle specifiche presunzioni di cui all’art comma 13, legge n. 575 del 1965 (ora art. 26, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011), circostanza di fatto significativa della fittizietà della intestazione di beni dei quali il proposto non può dimos la lecita provenienza, quando il terzo familiare convivente, che risulta finalmente titolare d cespiti, è sprovvisto di effettiva capacità economica. (Sez. 6, Sentenza n. 43446 del 15/06/2017, Rv. 271222).
Nel caso di specie, il decreto impugNOME ha evidenziato che l’impresa RAGIONE_SOCIALE riferibile alla RAGIONE_SOCIALE, avviata nel periodo di fidanzamento dei coniugi COGNOME e in data prossima al lo matrimonio, assumeva la veste di impresa familiare già pochi mesi dopo la sua costituzione, così da giustificare l’operatività della presunzione di legge, confortata anche dagli altri eleme evidenziati nel decreto, quali le affermazioni rese dall’COGNOME in altro procedimento, di cui detto, le rilevanti somme spostate dall’impresa RAGIONE_SOCIALE alle società RAGIONE_SOCIALE, gestit dall’RAGIONE_SOCIALE e la cessione, nel 2009, alla RAGIONE_SOCIALE
Quanto alle censure relative alla RAGIONE_SOCIALE, si è rilevato trattarsi di so costituita il 25/11/2004 (in periodo di riconosciuta pericolosità sociale dell’COGNOME) tra l’ (al 40%), la stessa RAGIONE_SOCIALE(40%) e RAGIONE_SOCIALE (20%), capitale rimasto poi tutto della RAGIONE_SOCIALE seguito del recesso degli altri soci nel 2007, e il decreto ha dato adeguatamente conto della costituzione della società con fondi (48.537,46 euro) dell’COGNOME, che non aveva la disponibili di congrue risorse lecite, e che la società mutuava dalla RAGIONE_SOCIALE l’origine illecita anche perch aveva affittato da questa il suo principale punto vendita “il RAGIONE_SOCIALE degli ulivi”. (v. supra sub §
Non possono rilevare le successive evoluzioni delle quote societarie, poi rimaste tutte nella titolarità della COGNOME, atteso che dalla vicenda relativa all’operazione RAGIONE_SOCIALE degli Ulivi si è de come anche la RAGIONE_SOCIALE sia stata asservita agli indebiti affari dell’COGNOME. Oltretutto, determinante l’acquisizione della totalità delle quote da parte della RAGIONE_SOCIALE in momento successivo alla ritenuta pericolosità sociale dell’COGNOME, alla luce della giurisprudenza di questa Cor tema di confisca di prevenzione, secondo cui è legittimo disporre la misura ablatoria quando gli acquisti si realizzino in un periodo immediatamente successivo a quello per cui è stata asseverata la pericolosità, purché il giudice dia atto della sussistenza di una pluralità di indici fa altamente dimostrativi della derivazione delle acquisizioni patrimoniali dalla provvist patrimoniale formatasi nel periodo di compimento della attività illecita in quanto esiste u collegamento di tipo logico tra il fatto presupposto, la pericolosità del proposto e l’incremen patrimoniale “ingiustificato” che ha generato i beni oggetto di confisca (Sez. 5, n. 49479 del 13/11/2019, Rv. 277909).
Quanto al 50 % delle quote della RAGIONE_SOCIALE, di cui la ricorrente appare titolare, per aver acquistate nel 1995 (in epoca ricompresa, quindi, nel perimetro temporale della pericolosità dell’COGNOME) il decreto risulta aver fatto corretta applicazione della presunzione relativa
all’art. 2 bis, comma 3, I. 575/1985 (trasposto nell’art. 19 comma 3 D.Lvo 159/2022), evidenziando anche come non risulti che la COGNOME disponesse di risorse idonee a finanziare l’acquisto, e come l’COGNOME sia stato l’effettivo titolare e gestore di tutte le quote della Anche il trasferimento di parte rilevante del capitale della società, oltre 900 milioni di lire conto corrente del proposto e poi su quello della RAGIONE_SOCIALE, per l’acquisto di terreni destinat all’edificazione del RAGIONE_SOCIALE degli Ulivi, in assenza di alcuna rispondenza con la finalità sociale stato riconosciuto confermare la compenetrazione tra le varie società attinte dalla misura di prevenzione e la piena disponibilità delle stesse in capo all’COGNOME.
Quanto, infine, all’immobile del quarto piano di INDIRIZZO, si è già evidenziato che la Corte territoriale ha dato conto delle ragioni che hanno portato riconoscere che le opere di finitura si siano protratte anche dopo il 1994, sui criteri di determinazione d costo di ristrutturazione del bene, e sull’inadeguatezza delle risorse della COGNOME.
I ricorsi vanno, pertanto, rigettati, con la conseguente condanna dei ricorrenti a pagamento delle spese processuali, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deliberato in camera di consiglio, il 26 ottobre 2023