Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40756 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40756 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
NOME COGNOME NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sui ricorsi proposti nell’interesse di
COGNOME NOME, nato a Giulianova il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Sant’Omero il DATA_NASCITA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le richieste del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME *AVV_NOTAIO*NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; letta la memoria del difensore del ricorrente NOME COGNOME e codifensore dei ricorrenti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di L’Aquila ha revocato la confisca di un’autovettura Mercedes, già restituita all’avente diritto, e ha confermato nel resto il decreto di confisca emesso dal Tribunale di L’Aquila in data 14 febbraio 2021, nei confronti di NOME COGNOME, rigettando l’impugnazione proposta da quest’ultimo e dai terzi interessati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il proposto NOME COGNOME e i terzi interessati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, con un unico atto a mezzo del proprio comune difensore.
2.1. Violazione degli artt. 24 e 111 Cost., 6 CEDU e 24, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Il sequestro disposto dal Tribunale di L’Aquila il 28 febbraio 2018 dovrebbe considerarsi privo di efficacia, essendo infruttuosamente decorso il termine di legge di un anno e sei mesi, tra l’immissione in possesso dell’amministratore giudiziario (avvenuta il 31 maggio 2017) e il provvedimento di confisca (stante la nullità del decreto emesso il 2 novembre 2018, annullato dalla Corte di appello).
2.2. Violazione degli artt. 24 e 111 Cost., 6 CEDU e 7, comma 7, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Alla terza interessata NOME era stato notificato a mani (senza procedere agli avvisi ex art. 161 cod. proc. pen.) il decreto di fissazione dell’udienza del 28 marzo 2025, ma non si era poi perfezionata la notifica della successiva ordinanza di rinvio disposta dalla
Corte di appello.
2.3. Violazione degli artt. 1, lett. a) e b) , e 24, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. La pericolosità generica del proposto sarebbe stata desunta da una serie di segnalazioni inidonee ad affermare che NOME COGNOME abbia tratto abitualmente almeno una parte dei propri redditi con i proventi di attività delittuose. La Corte di appello avrebbe qualificato in base ai diversi presupposti indicati dalla lett. a) , i fatti ai sensi della lett. b) del citato art. 1 (fattispecie da considerare anch’essa indeterminata, secondo la giurisprudenza della Corte EDU).
2.4. Violazione dell’art. 1, lett. a) e b) , d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. I giudici di merito avrebbero impropriamente valorizzato il procedimento penale, peraltro conclusosi con una declaratoria di prescrizione, relativo a un episodio di appropriazione indebita (non caratterizzato da tratti di abitualità), in cui il consistente movimento di liquidità, vera o presunta, si sarebbe concluso con una perdita secca per NOME COGNOME, quale possessore di assegni insoluti per euro 315.000,00.
2.5. Violazione degli artt. 1, lett. a) e b) , e 24, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Il provvedimento impugnato non avrebbe tenuto conto delle date di acquisto degli immobili confiscati, di molto antecedenti ai fatti che avevano interessato il suddetto procedimento per appropriazione indebita, e del reperimento della provvista tramite mutuo ipotecario.
2.6. Violazione degli artt. 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e 512bis cod. pen. Le uniche due società ‘patrimonializzate’ tra le molte riconducibili a NOME COGNOME sarebbero state costituite moltissimo tempo addietro e, al pari delle altre, pur gestite indubitabilmente da quest’ultimo, avrebbero evidenziato compagini sociali in capo a suoi familiari, così da lasciar escludere ogni intenzione elusiva (anche alla luce dell’impossibilità di ipotizzare il dolo specifico previsto dalla fattispecie di trasferimento fraudolento e di applicare le presunzioni di fittizia intestazione, avuto riguardo al decorso del biennio di legge).
2.7. Violazione degli artt. 1, lett. b) , e 4, lett. c) , d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. La conclusione di sussistenza di un elevato tenore di vita in capo a NOME COGNOME deriverebbe da un’incongrua valorizzazione delle dichiarazioni di una ex prestanome del proposto, che nutriva rancori pregressi nei suoi confronti, e della procedura doganale conseguente al rinvenimento nella disponibilità del medesimo della somma di euro 80.000 in contanti, episodio definito con oblazione e meramente episodico.
2.8. ¨ stata presentata memoria difensiva a firma dell’AVV_NOTAIO, con cui si ribadiscono le ragioni poste a fondamento del ricorso, anche richiamando la recente giurisprudenza CEDU.
Il ricorso di NOME COGNOME Ł fondato. In particolare, e in maniera assorbente rispetto alle ulteriori censure, Ł fondato il secondo motivo, attinente esclusivamente alla posizione della suddetta ricorrente.
Alla terza interessata NOME COGNOME, Ł stato notificato, a mani, il decreto di fissazione della prima udienza del processo di appello. Questa, secondo il decreto impugnato, Ł stata «celebrata senza le parti» il 28 marzo 2025 e non ha poi avuto buon fine la disposta comunicazione del rinvio all’udienza del successivo 30 maggio (durante la quale Ł stata tempestivamente eccepita l’irregolarità della vocatio in ius ).
Tale nullità impone l’annullamento del decreto impugnato, con rinvio alla Corte di appello di Perugia alla Corte di appello di Perugia (Ufficio viciniore, ex artt. 623, comma 1, lett. c) , cod. proc. pen. e 175, disp. att. cod. proc. pen.).
I ricorsi di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME sono inammissibili.
4.1. Il primo motivo Ł manifestamente infondato.
Il legislatore distingue la sanzione di inefficacia riferita al provvedimento di sequestro, nel caso di protrazione eccessiva del procedimento di primo grado (art. 24, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011) ovvero alla confisca (art. 27, comma 6). La circostanza che il sequestro perda efficacia per inosservanza delle sequenze temporali imposte dal Testo Unico non comporta affatto l’estinzione del procedimento, nØ impedisce che possa essere disposta la misura ablatoria definitiva della confisca (Sez. 5, n. 20138 del 21/02/2024, COGNOME, Rv. 286533-01; Sez. 5, n. 49149 del 11/09/2019, Strano, Rv. 277652-01).
4.2. I motivi terzo, quarto, sesto e settimo, tutti inerenti in vario modo la ribadita pericolosità del proposto, possono essere esaminati congiuntamente.
Le doglianze dei ricorrenti, a fronte della apparente ampiezza di argomenti, sono articolate su motivi generici, reiterativi di doglianze già compiutamente rigettate nel provvedimento impugnato e, comunque, miranti a un’impossibile rivalutazione del merito delle singole questioni affrontate (nel procedimento di prevenzione, ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, il ricorso per cassazione Ł ammesso soltanto per violazione di legge).
La Corte abruzzese ha ampiamente ricostruito, in maniera coerente con le emergenze procedimentali (implementate rispetto alla richiesta di archiviazione dell’originario procedimento iscritto presso la Procura della Repubblica di Ancona) e condividendo il percorso argomentativo dei giudici di primo grado,
l’inquadramento nella categoria criminologica tipizzante ex art. 4, comma 1, lett. b) , d.lgs. n. 159 del 2011 (tenuto conto della pressochØ totale impossidenza formale quanto meno nel periodo 2000-2013 e della continua movimentazione di assai consistenti somme di denaro, in un uno con numerosissimi precedenti penali e giudiziari e segnalazioni, dimostrativi dell’abituale conseguimento di redditi illeciti da destinare al proprio costoso treno di vita);
la pericolosità sociale del ricorrente (a fronte di denunce e proscioglimenti per prescrizione a partire dal 1987 per rissa, possesso ingiustificato di valori, reati connessi al gioco d’azzardo, favoreggiamento, sfruttamento della prostituzione e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, sino al citato procedimento anconetano per appropriazione indebita continuata, commessa tra il 2007 e il 2010, seguito da ulteriori segnalazioni per usura; di condanne irrevocabili per violazione degli obblighi di assistenza familiare, commessa dal 2005 al 2010, e per un furto, commesso nel 2014; di accertamenti bancari rivelatori di innumerevoli accensioni di mutui, finanziamenti, apposizione di firme di girata su assegni, emissione di assegni anche con firma contraffatta);
la totale sperequazione quale indizio della illecita provenienza dei beni (data la almeno apparente non redditività della gestione di locali notturni, formale occupazione del proposto);
la (mai negata) costituzione di una pletora di società, dietro lo schermo di ‘teste di legno’, per lo piø ‘scatole vuote’ (e, solo in due casi, utilizzate come cassaforte di famiglia);
il verbale di accertamento per il possesso ingiustificato di euro 80.960 al varco frontaliero e leplurime segnalazioni per operazioni bancarie sospette, la disponibilità di plurimi conti correnti, la segnalazione per usura e in genere la costante movimentazione di grandi somme di denaro;
il tenore di vita, quale indicatore significativo delle capacità economiche del soggetto, ricostruito sulla base di precisi elementi di fatto: il possesso di beni (diciannove unità immobiliari, otto appezzamenti di terreno e quattordici società di capitali, oltre alla vettura
Mercedes già restituita) e le spese necessarie al godimento e utilizzazione di quei beni, così da apprezzare l’incidenza dei proventi delle attività delittuose nel costituire unica, o rilevante, fonte di sostentamento del proposto (Sez. 6, n. 38149 del 19/09/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 1, n. 16831 del 21/03/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 2, n. 13634 del 26/02/2021, COGNOME, Rv. 281128-01).
I giudici del merito hanno così congruamente accertato un’abituale attività delittuosa, perpetrata in un significativo arco temporale, tale da generare effettivamente in capo al proposto profitti consistenti, che costituirono in una determinata epoca, l’unica, o quantomeno una rilevante, fonte di reddito per il medesimo (Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020, dep. 2021, Zangrillo, Rv. 280145-03). Nel presente giudizio di prevenzione, risultano del tutto irrilevanti le considerazioni in tema di dolo specifico previsto dalla norma incriminatrice di cui all’art. 512bis cod. pen. (ed anzi la volontà di sottrarre i cespiti alla propria responsabilità patrimoniale assume valore in tema sia di perdurante maneggio di denaro di illecita provenienza, sia di costante pericolosità sociale, precostituendosi le condizioni per agire sul mercato senza rispondere delle conseguenze)
4.3. Sulla scorta delle considerazioni che precedono (che perimetrano la pericolosità sociale per un periodo ricompreso tra la fine degli anni Ottanta del secolo scorso e gli anni Dieci), appare manifestamente infondato anche il quinto motivo.
In primo luogo, non vi Ł ragione per parametrare la ragionevolezza cronologica della misura patrimoniale al solo «processo di Macerata», dato l’assai piø ampio arco temporale sopra illustrato. I redditi dichiarati nel corso degli anni, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, non sarebbero stati, in ogni caso, sufficienti quasi neppure per le semplici esigenze alimentari, di modo che appare ultronea la deduzione difensiva in merito al mancato accertamento di autonome «energie economiche» della compagine sociale compatibilità con la sostenibilità delle rate di mutuo (tenuto altresì conto della incontestata qualità di meri prestanome di parenti e fiduciari).
4.5. Costituisce questione nuova e comunque bisognosa di accertamenti in fatto preclusi in questa sede la verifica, invocata nella memoria difensiva, di uno specifico nesso tra il possesso dei beni e gli illeciti commessi dal possessore, secondo la giurisprudenza CEDU.
4.6. I ricorsi in questione devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente come da dispositivo.
P.Q.M
Annulla l’ordinanza impugnata nei confronti di NOME con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia.
Dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 02/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME