Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 48571 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 48571 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/09/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a CATANIA( ITALIA) il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CATANIA( ITALIA) il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lette/segt4te le conclusioni del PG N – GLYPH i GLYPH CA)
t RAGIONE_SOCIALE. r. ›c:’ retTo ott:( ›Cce)14-,”
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Catania, in procedura di prevenzione, con decreto emesso in data 22 luglio 2021 ha applicato nei confronti di COGNOME NOME la misura personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno, per anni tre. Contestualmente è stata disposta la confisca di due unità immobiliari site in Catania ed intestate a COGNOME NOME e di una impresa individuale intestata alla medesima COGNOME.
1.1 La Corte di Appello di Catania, con decreto del 15 settembre 2022 ha confermato la prima decisione.
In sede di merito COGNOME NOME è stato inquadrato nella fattispecie tipica di pericolosità di cui all’art.4 comma 1 lett. a) del d.lgs. n.159 del 2011, per riten appartenenza ad un sodalizio mafioso denominato RAGIONE_SOCIALE, dal 1993 sino al 2017.
2.1 La base cognitiva di detto inquadramento è rappresentata da:
una prima sentenza di condanna per il reato di cui all’art.416 bis cod.pen. commesso sino al 1993;
una seconda sentenza di condanna per il medesimo reato, commesso sino al 2003;
una terza sentenza con cui è stata applicata la pena su richiesta delle parti sempre in riferimento al reato di cui all’art.416 bis cod.pen. commesso da maggio a novembre del 2017.
In particolare, se è vero che con l’ultima delle decisioni (applicazione di pen concordata) è stato sostanzialmente riconosciuto in capo a COGNOME NOME il ruolo di partecipe (e non di vertice del gruppo associativo), con applicazione delle circostanze attenuanti generiche e riconoscimento della continuazione, è altrettanto vero – secondo la Corte di Appello – che le decisioni emesse in ambito penale portano a ritenere sino a tutto il 2017 il COGNOME (rimasto in detenzione sino al 12 agosto del 2019) come soggetto ancora attivo all’interno della consorteria mafiosa, con attualità (rispetto al momento della decisione di primo grado) della pericolosità sociale.
Circa tale aspetto la Corte di secondo grado ritiene infondati i motivi di appello, con motivazione espressa da pag. 10 a pag.16 della decisione impugnata.
2.2 Quanto agli aspetti strettamente patrimoniali (le acquisizioni risul collocate temporalmente tra il 2007 e il 2009) va evidenziato che in sede di meri a) è stata ritenuta sussistente la riferibilità degli investimenti immobiliari attività di impresa a COGNOME NOME, con sproporzione tra redditività e valore acquisti;
b) è stata, in particolare, disattesa la prospettazione difensiva della RAGIONE_SOCIALE l’esistenza di una ‘propria’ capacità di investimento.
Circa tali aspetti la Corte di Appello (da pag. 20 a pag. 45 della deci impugnata) ribadisce che non è stata introdotta adeguata dimostrazion dell’avvenuto impiego – per l’acquisto degli immobili, almeno in parte – di rispa provenienti da COGNOME NOME NOMENOME di COGNOME NOMENOME titolare di u impresa dedita a trasporti, deceduto nel 2014). I versamenti di denaro, in rappo all’acquisto degli immobili, sarebbero avvenuti in contanti per un impo complessivo superiore a 30mila euro, circostanza implausibile.
Analogamente, si ribadisce che la RAGIONE_SOCIALE non aveva le risorse adeguate pe finanziare l’acquisto del chiosco adibito a bar.
La tesi del pagamento delle rate del mutuo attraverso ricavi non dichiarati non p essere avallata, trattandosi – in ipotesi – di ricavi non dichiarati a fini fis
La valutazione di sproporzione, estesa all’intero nucleo familiare, viene rite del tutto affidabile e non incrinata (ma al più attenuata) dalle allegazioni dife
Avverso detto decreto hanno proposto ricorso per cessazione – con distinti a – COGNOME NOME e COGNOME NOME.
3.1 Il ricorso proposto, nelle forme di legge, da COGNOME NOME è affidato a cin motivi.
3.1.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento a inquadramento soggettivo in una categoria tipizzata di pericolosità.
Si sostiene che il COGNOMECOGNOME COGNOME‘atto della decisione di primo grado, non po ritenersi ‘appartenente’ ad alcuna organizzazione mafiosa, essendosi fermat l’accertamento di partecipazione, in sede penale, all’anno 2017.
3.1.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento alla ritenuta attualità della pericolosità sociale.
La Corte di Appello non ha tenuto conto, in concreto, del forte ridimensionamento del ruolo associativo del COGNOME, dati i contenuti della decisione applicativa di pena (con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, dovuto alla ammissione del fatto, ed esclusione della recidiva).
3.1.3 Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge, sempre in riferimento alla ritenuta attualità della pericolosità sociale.
La Corte di Appello ha svalutato anche l’avvenuta concessione del beneficio penitenziario della liberazione anticipata, in ragione del buon comportamento tenuto dal COGNOME durante l’esecuzione della pena e della assenza di prova della continuità di collegamenti con la organizzazione mafiosa.
3.1.4 Al quarto motivo si deduce erronea applicazione di legge, ancora in riferimento alla ritenuta attualità della condizione soggettiva di pericolosità.
Si ritiene meramente apparente la motivazione con cui si sono superati gli elementi favorevoli addotti, sul tema, dalla difesa.
3.1.5 Al quinto motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento alla durata della misura personale.
Si rappresenta che in primo grado il Tribunale ha determinato la durata della misura in un tempo (anni tre) superiore rispetto ai contenuti (anni due e mesi se) della richiesta del PM . Era stato dedotto, pertanto, tale aspetto in termini di vizio di ultrapetizione, ma la Corte di Appello ha erroneamente, secondo il ricorrente, respinto il motivo di doglianza.
3.2 II ricorso proposto, nelle forme di legge, da RAGIONE_SOCIALE è affidato a due motivi.
(24 -7
3.2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge ed apparenza di motivazione.
Secondo il ricorrente in sede di merito è stata applicata una presunzione semplice di fittizietà non prevista dalla legge. Non è stato, in tal modo, applicato il principio per cui l’onere della prova della fittizietà delle intestazioni grava sulla pubblica accusa.
In particolare, quanto all’acquisto dell’immobile in INDIRIZZO si ribadisce la ricostruzione introdotta in sede di merito e ritenuta – senza reali argomentazioni – non persuasiva.
Secondo la difesa nessuna reale valutazione vi è stata delle allegazioni difensive, tanto da parte del Tribunale che della Corte dii Appello. Viene ribaditq la validità delle prove testimoniali e la chiarezza delle allegazioni documentali, malamente interpretate in sede di merito.
Si è ritenuto non dimostrato l’apporto economico fornito da COGNOME NOME senza validi argomenti, e si è ipotizzata come esistente una derivazione di reddito illecito dalle attività delittuose del COGNOME, mali dimostrato.
Si contestano, inoltre, le modalità ricostrutl:ive della sproporzione tra r conseguiti dal nucleo familiare e capacità di investimento.
Quanto alla attività commerciale si ribadisce, parimenti, la validità delle alleg difensive, palesemente travisate dai giudici dell merito.
3.2.2 Al secondo motivo si deduce ulteriore violazione di legge.
Si rappresenta, in particolare, che il divieto di allegazione di redditi sottr imposizione fiscale va ritenuto esistente lì dove la allegazione proviene soggetto proposto, lì dove la RAGIONE_SOCIALE riveste la posizione di terza intestatar
CONSIDERATO IN Dnurro
I ricorsi vanno dichiarati inammissibili in quanto proposti per motivi n consentiti o, comunque, manifestamente infondati.
In premessa va ricordato che in sede di prevenzione il ricorso per cassazio non prevede – come autonomo motivo – il vizio di motivazione (secondo la tradizionale nomenclatura penalistica) e che da ciò deriva la possibilità di de la sola assenza o apparenza della medesima, rilevante sub violazione di legge.
2.1 Ciò posto, le deduzioni introdotte da COGNOME NOME, tese a contest l’inquadramento soggettivo e la condizione di attualità della pericolosità, risu inammissibili perché volte a contestare la adeguatezza della motivazione espress nella decisione impugnata, motivazione che tuttavia non può dirsi apparente n inesistente. Per motivazione apparente va infatti intesa quella del tutto assertiva o espressa in modo tale da rendere incomprensibile il percorso logico seguito dall’estensore o ancora lì dove si ometta del tutto di confrontarsi con un elem potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (tra le molte, VI n. 33705 del 15.6.2016, rv 270080).
2.2 In particolare, va rilevato che nessuno degli elementi evidenziati dal ricor nei primi quattro motivi di ricorso è stato trascurato o omesso nelle argomentazi della decisione impugnata, che ne ha offerto – tuttavia – una interpretaz diversa da quella sostenuta dal ricorrente.
2.3 L’inquadramento soggettivo della pericolosità del COGNOME – in termini pericolosità qualificata per appartenenza al sodalizio mafioso – è stato saldame
ancorato ai contenuti delle tre decisioni eme:sse, nel corso del tempo, in sede penale e le considerazioni in punto di attualità della condizione soggettiva di pericolosità (da valutarsi al momento della decisione di primo grado) sono rispettose dei parametri interpretativi dettati dalle Sezioni Unite di questa Corte nella nota decisione Gattuso.
Ciò perché lungi dal ritenere sussistente un automatismo, la C:orte di Appello ha ritenuto che la lunga militanza mafiosa del COGNOME – in assenza di espressa dissociazione – concretizzi, in ambito prevenzionale, la pericolosità attuale, non essendo decorso un tempo apprezzabile tra la rimessione in libertà e la decisione di primo grado.
Si tratta di valutazione in fatto, che non appare contraddetta né dal riconoscimento (attraverso la ricezione della richiesta di patteggiamento) delle circostanze attenuanti generiche (aspetto che non elide il disvalore complessivo della condotta oggetto di giudizio in ambito penale) né dalla concessione della liberazione anticipata in ambito penitenziario (data la piena autonomia di valutazioni tra i diversi attori giurisdizionali).
2.4 Anche il quinto motivo del ricorso introdotto da COGNOME NOME è da dichiararsi inammissibile, risultando pacifico che le valutazioni del giudice della prevenzione, in punto di qualificazione giuridica della peric:olosità e durata della misura, non sono vincolate alla prospettazione dell’organo dell’accusa (v. sul tema della durata Sez. I n. 3057 del 1.10.1990, rv 185728).
Il ricorso proposto nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE è parimenti inammissibile perché proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità.
3.1 Le doglianze, pur rubricate in termini di violazione di legge, sono, essenzialmente, tese a sindacare i contenuti argomentativi della decisione, il che comporta la medesima considerazione già espressa in sede di valutazione del primo atto di ricorso.
Ciò perché, pur con ovvi margini di opinabilità, in sede di merito è stata dettagliatamente presa in esame la prospettazione difensiva (in riferimento ad entrambi gli investimenti economici e sul tema del giudizio di sproporzione) ed è stato espresso un giudizio di complessiva inaffidabilità della medesima con argomenti non apparenti, che non possono, pertanto, trovare rivalutazione alcuna nella presente sede di legittimità.
3.2 Ciò posto, sono manifestamente infondate le doglianze in diritto contenu nell’atto di ricorso, in punto di ripartizione degli oneri probatori, attes dimostrazione della riferibilità al RAGIONE_SOCIALE degli investimenti deriva – in via log dal rapporto di contiguità familiare unito alla constata assenza di reale autono patrimoniale e capacità di risparmio della COGNOME, al di là di ogni form presunzione.
Inoltre, che il reato associativo di stampo mafioso sia reato ‘produttiv redditività illecita è acquisizione pacifica in giurisprudenza (v. Sez. U lavarazzo), il che rende inconferenti le doglianze sul punto, relative alla asser mancanza di prova della capacità di accumulazione illecita in capo al COGNOME. L conclusioni cui si è pervenuti in sede di merito derivano, pertanto, d constatazione della lunga ‘appartenenza associativa’ del COGNOME NOME, unita a ritenuta assenza di prova della autonomia finanziaria della RAGIONE_SOCIALE.
Anche il tema della evasione fiscale non incide realmente sull’assetto de decisione, posto che la RAGIONE_SOCIALE non ne ha dimostrato – in tesi — la entità in specifico, il che impedisce di ritenere possibile in tal modo un riequilibrio ingente sproporzione.
Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue di diritt condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza d elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila ciascuno, ai sensi de art. 616 cod. proc. pen..
P.Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagarnento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 27 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente
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