Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1047 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1047 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/11/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a LAMEZIA TERME (ITALIA) il 10/05/1981 NOME nato a LAMEZIA TERME il 16/07/2004 NOME nato a LAMEZIA TERME il 19/02/2002
avverso il decreto del 15/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr.ssa NOME COGNOME ha presentato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi.
In data 22 novembre 2024 la difesa di COGNOME NOME e COGNOME RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria di replica alle conclusioni del Procuratore Generale.
Ritenuto in fatto
1.COGNOME NOME COGNOME e COGNOME NOME hanno proposto ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte d’appello di Catanzaro, sezione misure di
prevenzione, che ha parzialmente confermato il decreto del Tribunale di Catanzaro applicativo nei loro confronti della misura patrimoniale della confisca di prevenzione con riferiliento a immobili abitativi, siti nel Comune di Lamezia Terme, tutti in formale comproprietà tiei german COGNOME NOME e COGNOME NOME ma ritenuti di fatto riconducibili al pad -e COGNOME NOME, soggetto reputato socialmente pericoloso ai sensi dell’art. 4 comma 1 lett. a) del Decr. Lgs. n. 159 del 2011 perché elemento di spicco della cosca mafiosa lenominata COGNOME a decorrere dal 2003 e fino al 2018.
2.Sono stati presentati tre distinti atti d’impugnazione, i primi due da COGNOME NOME COGNOME NOME, che possono essere richiamati congiuntamente perché fondati su due motivi, sostanzialmente sovrapponibili, il primo dei quali ha dedotto violazione di legge e apparenza della motivazione, che non avrebbe tenuto conto della memoria difensiva del 13 novembre 2023, dimostrativa della realizzazione dell’intervento di ristrutturazicne di be immobili fatiscenti in data necessariamente antecedente al momento dell’ingresso abitativo di COGNOME NOME, ivi residente, con la moglie COGNOME NOME, dal novembre del 2001, dunque in epoca antecedente alla manifestazione di pericolosità, iniziata nel 2003. Lz datazione dell’uso abitativo dell’immobile sarebbe dimostrata dalla avvenuta produzione d i copia del contratto di servizio di fornitura del gas del 16 ottobre 2001. COGNOME NOME, primogenita è nata il 19 agosto 2002 ed avrebbe sempre abitato in quel fabbricato, come poi il fratell NOME
2.1.11 secondo motivo ha lamentato violazione di legge per apparenza della motivazione, che sarebbe stata omessa a riguardo del giudizio di “preminenza” del valore economico delle migliorìe rispetto al valore originario dell’immobile di origine lecita; il valore iniz fabbricati non avrebbe potuto essere collocato al momento della donazione, effettuata dal suocero di COGNOME NOME a favore dei due nipoti, perfezionata nel 2014, quando gli stessi inquirenti avevano affermato che le opere di ristrutturazione risalirebbero al 2005.
3.L’atto di impugnazione di COGNOME Emanuele ha denunciato, con un solo, connpo!.ito motivo, erronea applicazione della Legge 159 del 2011 in relazione all’esistenza dei presuRposti della confisca e mancanza assoluta della motivazione del decreto impugnato. La prima parte ha riproposto, nella sostanza, le ragioni già esposte dagli altri due ricorrenti per quanio conce la risalenza al 2001 dell’utilizzo dell’immobile da parte della famiglia COGNOME, ristrutturato; la seconda parte ha invece censurato il giudizio di “pertinenzialità” del confiscato con la pericolosità sociale del ricorrente, che – alla luce degli esiti del pro :esso d “NOME” – potrebbe essere fatta risalire al 2003, dunque in epoca successiva all’inizio della relazione abitativa più volte menzionata. Inoltre, il compendio immobiliare sarebbe pacificamente di origine lecita e neppure vi sarebbe prova della inesistenza di redd ti capaci sostenere l’intervento di ristrutturazione, fondata dagli accertamenti di polizia giud ziaria s tabelle dei valori dei “consumi delle famiglie” piuttosto che sulle tabelle che misurano povertà assoluta”, che non prevedono quote di spesa per investimenti e si pc ggiano sui
consumi effettivi puri. La consulenza del dr.COGNOME avrebbe dimostrato che il nucl 2o familiare COGNOME avrebbe prodotto redditi proporzionati e che i proventi conseguiti sarebbero in linea con le spese effettuate e, sullo specifico punto, il provvedimento impugna:o avrebbe totalmente omesso di motivare.
Considerato in diritto
I ricorsi sono inammissibili, poiché proposti per motivi non consentiti, affetti da generic manifestamente infondati.
1.L’enunciazione dei motivi di impugnazione – pur formalmente rubricata con riferimento all’assenza o all’apparenza della motivazione del decreto impugnato – si riduce ad una serie di doglianze complessivamente volte a censurare l’articolazione della motivazione cel decreto, mentre in materia di misure di prevenzione il ricorso per cassazione è ammissibile !oltanto per violazione di legge (cfr. tra le tante, Cass. sez.6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, R. 279284).
Come noto, anche le lacune della motivazione possono essere attratte nell’alveo della violazione di legge, ma soltanto nei casi di “assenza totale” o di c.d. mera “apparema” di essa. Motivazione assente è quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, Seana; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, COGNOME) o che è graficamente indecifrabile :Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, COGNOME); motivazione apparente, invece, è solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso giustificativo su cui fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critich pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, COGNOME), come, pe esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, COGNOME; Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, COGNOME; Sez. 1, n. 43433 dell’8/11/2(05, Costa; Sez. 3, n. 20843, del 5 28/04/2011, COGNOME) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, a. 7441 13/03/1992, COGNOME; Sez. 6, n. 25361 del 24/05/2012, COGNOME) e, più in generale, quella che dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi d fatto e d diritto su cui si fonda la decisione, o che sia priva dei requisiti minimi di coerenza, cmnplete e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l’itinerario logico :;eguito da giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME); ovvero, ancora, quanco le linee argonnentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento, trattandosi di vizio che sostanzia una “inosserranza dell specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l’obbligo di moti’azione dei provvedimenti giurisdizionali” (così, tra le tante, Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, epaci, R 260246).
Tale principio, anche se formulato con riferimento alla disciplina previgente rispeto a quel contenuta nel d.lgs. n. 159 del 2011, è di certo valido anche nei procediment aventi ad oggetto l’applicazione di misure di prevenzione personali o reali nei quali sono operanti l disposizioni di tale d.lgs. – il cui art. 10, comma 3, prevede espressamente che I ricorso i cassazione avverso il decreto della corte di appello possa essere presentato solo pe – violazione di legge – ed esclude che nel giudizio di legittimità possano essere dedotti vizi del motivazione che consistano in profili di presunta “illogicità intrinseca” o siano tali dél solle una diversa interpretazione degli elementi dimostrativi valutati dai giudici di merito.
Ed infatti, è costante giurisprudenza di questa Corte che l’omessa considerazione cia parte del giudice dell’impugnazione di una memoria difensiva, può al più determinare un vizio della motivazione per la mancata valutazione delle ragioni ivi illustrate, avuto riguardo al e questi devolute con l’impugnazione (sez. 3, n. 36688 del 06/06/2019, COGNOME, Rv. 277667;; il corredo espositivo del decreto impugnato, peraltro, non ha per nulla pretermesso i rilievi d fensivi, affrontati dal provvedimento del primo giudice, riproposti con l’appello e pedissequamente reiterati con il ricorso per cassazione, in forma di persistente sottrazione al pur dover confronto con le argomentazioni delle singole decisioni.
2. Mette conto evidenziare che i giudici della misura di prevenzione hanno fatto bu )n governo dei principi ermeneutici secondo i quali la pericolosità sociale, oltre ad essere presuppost ineludibile della confisca di prevenzione, è anche “misura temporale” del suo ambito applicativo e, versandosi in un caso di c.d. pericolosità qualificata, hanno prudentemente ri :ondotto l disponibilità del bene confiscato al perimetro temporale “certo” di esteriorizza done dell pericolosità sociale del proposto, caratterizzato quantomeno da un momento inizi é le e da un termine finale cristallizzati dai provvedimenti giudiziari irrevocabili che ne hanno ccertat responsabilità per il delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen. e per plurimi reati fine t particolare, i delitti di narcotraffico, ritenendo suscettibili di ablazione i beni ricondu proposto, ricadenti nel periodo temporale individuato (sez. U n. 4880 del 26/06/2014, COGNOME, Rv. 262605); e ancora, secondo i quali nei confronti del coniuge, dei figli e dei conviven siffatta disponibilità è presunta, senza necessità di specifici accertamenti, dal mommto che la disposizione di cui all’art. 19 comma 3 del Decr. Lgs. n. 159 del 2011 considera separatamente dette persone rispetto a tutte le altre, fisiche o giuridiche, della cui interposizione f invece, devono risultare gli elementi di prova (ex multis, in motivazione, sez. 5, n. 33038 del 08/06/2017, Valle e altri; sez. 5, n. 8922 del 26 ottobre 2015, Poli e altro, Rv. 266142; sez. n. 5184 del 10 novembre 2015, COGNOME, Rv. 266247)
Quanto alle disposizioni sulla confisca di prevenzione, è ius receptum che le medesime mirino a sottrarre alla disponibilità del proposto tutti i beni che siano frutto di attività ne costituiscano il reimpiego, risultando in tal senso sufficiente per dimostrare la ill provenienza dei beni confiscati, qualunque essa sia, l’esistenza di una sproporzione fra disponibilità e redditi ovvero di indizi che lascino desumere che i beni costituiscono provent
delle attività illecite e l’assenza di giustificazioni del proposto sulla legittima provmien denaro utilizzato per l’acquisto degli stessi (ex multis Sez. 2, n. 43145 del 27 gi igno 2013, COGNOME e altri, Rv. 257609); sicchè, contrariamente a quanto paiono sostenere i riccrrenti ed i particolare COGNOME Emanuele a pag. 7 e 8 del ricorso, la presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale fondata sulla sproporzione del valore dei beni confiscati e dell’assenza di prova della loro legittima provenienza è autonoma e suffic ente base giustificativa dell’intervento ablativo ed è alternativa rispetto all’acquisizione – altr efficace – di concreti e validi elementi della provenienza illecita dei beni medesimi, nche so l’aspetto di reimpiego di illeciti guadagni (sez. 2, n. 3883 del 19/11/2019, Pomilio, tv. 2786 e in motivazione; sez. U n. 4880 del 26/06/2014, COGNOME, cit., Rv.262606). Né i ricorre hanno assolto all’onere di allegazione della disponibilità di fonti lecite dest all’implementazione del bene oggetto di confisca, in un contesto di coabitazione coniugale e di destinazione dell’immobile a residenza familiare che – come costantemente ritadito dalla giurisprudenza di questa Corte (ex multis Sez. 6, n. 31895 del 01/04/2008, COGNOME, Rv. 240856) – agevola, anche in termini di concreta prova positiva, il dato del a fittiz dell’intestazione.
Ed infine, il provvedimento impugnato si è puntualmente allineato all’indirizzo inlerpretati di legittimità, che il collegio condivide, che ha affermato che quando un immobile pur in ipote lecitamente acquisito sia stato ampliato o migliorato con l’impiego di disponibilità economiche prive di giustificazione, la misura di prevenzione patrimoniale della confisca può investire bene nella sua interezza nel caso in cui le trasformazioni e le addizioni abbiano nati. ra e valo preminente, tale da non consentire una effettiva separazione di distinti valori “pro cuota’ (se 2, n. 27933 del 15/03/2019, COGNOME, Rv. 276211; sez. 1, n. 29186 del 22/04/2013, COGNOME, Rv. 256788; sez. 6, n. 1105 del 13/03/1997, COGNOME, Rv. 208637).
E’ stata così ed ampiamente data ragione, logica ed appropriata, della collocazione temporale dei cospicui interventi di integrale ristrutturazione dell’immobile – in ori fatiscente e inagibile (pag. 11-13 decreto di primo grado, pag.5 e 6 decreto impugr ato) – i epoca corrispondente alla manifestazione di pericolosità del proposto, alla luce degli accertamenti di polizia giudiziaria sulla datazione dell’occupazione abitativa dei locali da pa sua e del nucleo familiare; è stata fornita plausibile contezza della recessività dei dati form relativi alla richiesta di residenza o alla stipulazione del contratto di fornitura del g as, rispetto alle verifiche sull’effettiva operatività e sull’attivazione dei pagamenti delle utenze lomest (pag.5 decreto impugnato) e, in ogni caso, è stato messo in rilievo che, anc -le a voler concedere che l’uso abitativo dell’alloggio sia iniziato nel 2001, la realizza:ione d innovazioni e delle migliorie è comunque stata avviata, è proseguita ed è stata :ompletata negli anni successivi, nel “pieno” dell’estrinsecazione della pericolosità del prevenuto COGNOME, radicata, incontrastabilmente, tra il 2003 e il 2018.
Quanto all’accertamento della sproporzione, i provvedimenti giudiziari, in doppia conforme, hanno preso adeguata e ragionata posizione sulla convincente attendibilità de criteri di
determinazione della sperequazione adottati dalla guardia di finanza e dal consulente tecnico nominato d’ufficio rispetto alla metodologia di calcolo proposta dalle difese – quella fonda sugli indici di “povertà assoluta” – giudicati complessivamente inconferenti ed arbitr3ri, prop alla luce dei ragguardevoli investimenti in denaro destinati alla ristrutturazione abitativo e ad altri acquisti di rilievo, incompatibili con una condizione di indigenza GLYPH peraltro, dimostrativi di crescente sproporzione tra la situazione reddituale della famiglia COGNOME l’entità degli esborsi nell’ esteso arco temporale, tra il 2005 ed il 2014. In proposito, le c mosse dai ricorrenti si traducono, come già detto, nella non consentita deduzione di sostanziali vizi della motivazione “dissimulati” attraverso la doglianza formale della violazione di legge in ogni caso precipitano nella mera prospettazione di valutazioni alternative della piattaform cognitiva, vietate in sede di legittimità, tenuto conto, del resto, che in tema di confis prevenzione, ai fini della valutazione della sproporzione tra redditi dichiarati e alore acquisti effettuati, le spese di sostentamento del nucleo familiare del pro )osto, c determinano il reddito netto rilevante per la capacità di acquisto, possono essere desunte – e possono essere prudentemente ma liberamente apprezzate dal giudice GLYPH nche dalle analisi ISTAT sui consumi delle famiglie (sez. 2, n. 36833 del 28/09/2021, R?.rrotti, Rv 282361).
3.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità lei ri conseguono la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versarnento dell somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 28/11/2024
Il consigl i i i ere estensore
IIPresilente