Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 41807 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 41807 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: MELE NOME
Data Udienza: 01/10/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a ROMA (RAGIONE_SOCIALE) il DATA_NASCITA RAGIONE_SOCIALE
avverso il decreto del 14/01/2025 della Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi proposti nell’interesse delle società terze interessate RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, e il rigetto dei residui ricorsi;
letta la memoria a firma dell’AVV_NOTAIO, difensore di COGNOME NOME, legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE, che ha chiesto l’accoglimento dei ricorsi;
lette le memorie a firma dell’AVV_NOTAIO, nell’interesse di NOME COGNOME nella qualità di proposto, nonché di legale rappresentante delle società terze interessate RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, e di NOME COGNOME, in qualità di legale rappresentante della società terza interessata RAGIONE_SOCIALE, con cui è stato chiesto l’accoglimento dei ricorsi;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, difensore e procuratore speciale della RAGIONE_SOCIALE, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto in data 14 gennaio 2025, la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE ha confermato il provvedimento con cui il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE aveva disposto la misura di prevenzione della confisca nei confronti di NOME COGNOME e di una serie di società ritenute a lui riconducibili.
La misura ha avuto ad oggetto le quote di diverse società e numerosi beni immobili alle stesse intestati, tra cui complessi residenziali, centri commerciali, residenze turistiche.
La Corte territoriale ha ritenuto sussistente la pericolosità qualificata ex art. 4, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011, avendo il proposto utilizzato in modo sistematico il trasferimento fraudolento di valori, tramite la costituzione di numerose societàsch ermo, l’interposizione fittizia e l’utilizzo di società estere, al fine di occultare l’ingente patrimonio dal medesimo posseduto e sottrarlo non solo alle pretese del Fisco, ma anche alle misure di prevenzione, essendo già stato attinto da numerosi procedimenti penali. È stata inoltre ritenuta sussistente la pericolosità generica lucrogenetica, in ragione dei numerosi procedimenti penali instaurati a suo carico per reati fallimentari (bancarotta per distrazione e documentale) e reati tributari (in particolare, emissione di fatture per operazioni inesistenti), da ritenere rilevanti benché conclusi con pronunce di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione.
Il decreto ha altresì ravvisato una sproporzione tra i redditi dichiarati e il patrimonio effettivamente posseduto, ritenendola grave, sistematica e non giustificata, secondo quanto emerso dalla perizia disposta nel corso del giudizio. In particolare, l’RAGIONE_SOCIALE realizzava importanti profitti attraverso lo svolgimento di
attività di impresa sottraendosi al pagamento delle imposte, mediante la contabilizzazione di fatture per operazioni inesistenti e operando indebite compensazioni mediante crediti IVA fittizi, e poi trasferendo l’attività imprenditoriale ad un nuovo soggetto economico libero da posizione debitorie.
Ad avviso della Corte territoriale, nessuno dei beni confiscati risulta compatibile con le entrate lecite del proposto, né con quelle dei suoi familiari o prestanome. Secondo i giudici di appello, il patrimonio di COGNOME è frutto di attività illecite, tenuto conto dei numerosi procedimenti penali (molti conclusi per prescrizione), tra cui bancarotta fraudolenta, frodi fiscali, truffe immobiliari, turbativa d’asta, nonché del suo coinvolgimento nel procedimento cd. ‘Mafia Capitale’, con intercettazioni che evidenziano collusioni per l’assegnazione di appalti pubblici. Le informative della Guardia di Finanza e la perizia tecnica disposta dalla stessa Corte avevano consentito di ricostruire la rete di società e flussi finanziari, tutti riconducibili al proposto. In definitiva, secondo i giudici d’appello, l’intera attività di NOME COGNOME è stata improntata alla schermatura dell’accumulo di capitali illeciti, anche attraverso la costituzione di società di diritto lussemburghese a lui riconducibili.
Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME nella qualità di proposto, nonché di legale rappresentante delle società terze interessate RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, e NOME COGNOME, in qualità di legale rappresentante della società terza interessata RAGIONE_SOCIALE.
2.1. Il primo motivo deduce vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 4, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011 e dell’art. 512 -bis cod. pen.
Nel caso di specie difetterebbe la prova della sussistenza del dolo specifico, che rappresenta elemento costitutivo del reato di interposizione fittizia e il cui onere probatorio grava sull’accusa, non essendo stato dimostrato che l’interposizione di per sé perfettamente lecita ed anzi espressione della libertà di iniziativa economica -fosse orientata al fine di eludere le misure di prevenzione patrimoniali; neppure sarebbero emersi indizi della esistenza di una volontà di occultamento del patrimonio né alcuna elusione delle pretese erariali. Si osserva, inoltre, che tutte le società asseritamente oggetto di interposizione fittizia sarebbero società di diritto italiano e non vi sarebbe alcun occultamento del relativo patrimonio né elusione delle pretese erariali.
2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione al d.lgs. n. 159 del 2011, agli artt. 512-bis cod. pen. e agli artt. 2506 e 1221 cod. civ. Il rilievo attribuito dalla Corte d’appello, ai fini della dimostrazione della sussistenza della pericolosità qualificata dal proposto, alle operazioni di scissione societaria ex art.
2506 cod. civ. e di cessioni di ramo d’azienda, non terrebbe conto del fatto che tutte tali operazioni erano avvenute con atti notarili registrati e comunicati alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e che si tratterebbe di operazioni tutte ‘neutre’ sotto il profilo tributario, in quanto degli eventuali debiti fiscali rispondono solidalmente e illimitatamente tutte le società partecipanti alla scissione a norma dell’art. 15 d.lgs n. 472 del 1997 e le cessioni di azienda, a norma dell’art. 2560 cod. civ., comportano l’acc ollo cumulativo ex lege dei debiti gravanti sull’azienda. Inoltre, nessuna società sarebbe mai ‘sparita’ , come affermato dal decreto impugnato, né avrebbe avuto accertamenti fiscali.
2.3. Il terzo motivo denuncia violazione di legge in relazione all’art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011, con riguardo al giudizio di pericolosità generica. Nei confronti del ricorrente penderebbe un solo procedimento, con richiesta di assoluzione da parte della Procura; non sarebbe mai stata emessa alcuna pronuncia di condanna, bensì una pronuncia di assoluzione, e gli altri procedimenti a suo carico si sarebbero conclusi con la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, senza alcun accertamento della responsabilità. Pertanto, nessun profitto illecito, tale da legittimare il giudizio di pericolosità generica, sarebbe mai stato accertato né rilevato in sede di indagini o di misure di prevenzione.
2.4. Il quarto motivo deduce la violazione del contraddittorio con riferimento alle modalità di svolgimento della perizia contabile disposta nel giudizio di appello. Il perito nominato avrebbe condotto le operazioni peritali senza darne comunicazione ai consulenti di parte e ai difensori. Inoltre, ai fini della valutazione del requisito della sproporzione, la Corte territoriale avrebbe considerato nella disponibilità del proposto l’intero patrimonio, anche societario, senza considerare la capacità economica derivante dalle attività societarie al medesimo riferite e non avrebbe correttamente valutato la capacità reddituale/finanziaria delle società a lui riferibili, la quale va apprezzata prescindendo dalla redditività delle stesse, che non si concilia con la capacità di spesa. Il ricorrente avrebbe altresì dimostrato i redditi della propria famiglia, evidenziando l’ingente importo dei guadagni dalla stessa percepiti attraverso commesse pubbliche.
2.5. Il quinto motivo denuncia violazione di legge per mancanza o apparenza della motivazione, nonché vizio di travisamento della prova per omissione, basandosi la decisione della Corte territoriale su elementi completamente travisati o del tutto omessi.
Quanto alla gestione societaria, il provvedimento impugnato avrebbe omesso di considerare che emergeva per tabulas che tutte le società avevano una propria attività RAGIONE_SOCIALE, fiscale e finanziaria, erano in perfetto equilibrio economicofinanziario, che nessuna di esse era mai sparita e che le operazioni di scissione avevano una precisa ragione RAGIONE_SOCIALE; nessuna era stata destinataria di
accertamenti fiscali o contributivi. Con riguardo ai procedimenti penali richiamati dalla Corte d’appello, nessuno di essi ha avuto ad oggetto condotte distrattive e nei procedimenti, anche concernenti reati tributari, definiti con sentenza dichiarativa della prescrizione, non vi sarebbe stato alcun accertamento di responsabilità in capo al proposto, mentre per uno di essi la Procura avrebbe chiesto l’assoluzione di COGNOME. Con riguardo alla perimetrazione temporale, si evidenzia che la società lussemburghese RAGIONE_SOCIALE, cui secondo il decreto impugnato veniva attribuito il capitale sociale delle varie società che il proposto faceva sparire, essa era stata costituita nel 1994 e non nel 1985, anno a partire dal quale viene affermata la pericolosità. Sostiene inoltre il ricorrente che nessuna società è mai ‘sparita’ e né ha mai ricevuto accertamenti da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
La valutazione della sussistenza del requisito della ‘sperequazione’ sarebbe fondata su elementi inconferenti, neutri, o comunque insussistenti, emergendo dagli atti la rilevante entità degli introiti derivanti da attività lecita nel campo degli appalti pubblici, sicché COGNOME era in grado di effettuare importanti investimenti e l’incidenza degli asseriti profitti illeciti sarebbe risultata assai modesta rispetto al volume di affari complessivo. Inoltre, nessuno dei compendi immobiliari oggetto di confisca sarebbe entrato nella disponibilità del proposto in epoca coeva ai reati asseritamente contestati e la loro formazione sarebbe avvenuta «tramite risorse ‘endogene’», quali mutui, finanziamenti bancari e finanziamenti da parte della controllante RAGIONE_SOCIALE. risultati tracciati.
Le dichiarazioni dei commercialisti COGNOME COGNOME, valorizzate dalla Corte d’appello in relazione ai metodi finalizzati alla elusione contributiva e alla evasione fiscale, sarebbero generiche e non sottoposte a vaglio dibattimentale.
La società RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi di censura.
3.1. Il primo motivo deduce vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 10, 24 e 27, d.lgs. n. 159 del 2011 con riguardo all’asserita mancanza di interesse ad impugnare e di legittimazione attiva della società, quale proprietaria dei beni confiscati. La ricorrente rileva che NOME COGNOME, legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, e sorella del proposto, è deceduta nelle more del giudizio di secondo grado. Le argomentazioni svolte dal decreto impugnato a sostegno del difetto di autonomo interesse della società ad impugnare il provvedimento ablativo discenderebbero dalla circostanza che, anche laddove l’impugnazione fosse accolta, ciò non comporterebbe la revoca della confisca dei beni della società, atteso che il 99% delle quote appartiene alla società di diritto lussemburghese RAGIONE_SOCIALE. In realtà, la confisca non avrebbe riguardato né beni della COGNOME, né
della società RAGIONE_SOCIALE. Inoltre, rileva che l’appello era stato proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, quale unica intestataria dei beni confiscati, sicché irrilevante sarebbe il decesso della sua legale rappresentante. In ogni caso rileva come socio di maggioranza della RAGIONE_SOCIALE, con una quota del 99% è tuttora la RAGIONE_SOCIALE, il cui effettivo beneficiario è NOME COGNOME.
3.2. Il secondo motivo deduce vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 24 e 26, d.lgs. n. 159 del 2011. La Corte territoriale avrebbe operato una illegittima inversione dell’onere probatorio a carico della società terza proprietaria in ordine a l carattere fittizio dell’intestazione dei beni alla TARGA_VEICOLOIM TARGA_VEICOLO, ignorando le circostanze fattuali documentate dalla stessa in ordine alla posizione patrimoniale e societaria del tutto distinta da quella di NOME COGNOME, all’effettivo ruolo di amministratrice svolto da NOME COGNOME per oltre 20 anni e della sua posizione di effettivo beneficiario della controllante RAGIONE_SOCIALE, la quale -anche dagli atti del giudizio -non risultava in alcun modo riferibile al fratello.
NOME COGNOME, quale legale rappresentante delle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, ha proposto ricorso per cassazione.
Il ricorrente denuncia violazione di legge sub specie di omessa motivazione e travisamento della prova in ordine alla provenienza illecita dei beni confiscati in capo alle società ricorrenti.
Gli elementi da cui il decreto impugnato avrebbe desunto il carattere fittizio dell’intestazione di tali società, in realtà riconducibili a NOME COGNOME, sarebbero fondati su un travisamento della prova.
La Corte di Appello avrebbe valorizzato soltanto i rapporti di collaborazione tra l’COGNOME e il COGNOME, legale rappresentante sia della RAGIONE_SOCIALE che della RAGIONE_SOCIALE, nonché della circostanza che in sede di sequestro era stata rinvenuta una Porsche, venduta poco prima dalla RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE, presso un capannone intestato alla società RAGIONE_SOCIALE. Quanto alla asserita assenza di adeguati redditi della RAGIONE_SOCIALE al momento della sua costituzione, allorché la società RAGIONE_SOCIALE aveva conferito nella RAGIONE_SOCIALE quasi tutti i propri veicoli, la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare una prova decisiva, e cioè che si trattava di un conferimento effettuato in fase di costituzione della società e non già di una compravendita, sicché non era dovuto alcun corrispettivo. Con riguardo alla vicenda relativa al complesso immobiliare denominato ‘Borgo al Poggio’, i giudici del merito avrebbero attribuito rilievo quale indice dell’interposizio ne fittizia del COGNOME rispetto al proposto la circostanza che il primo fosse legale rappresentante anche della società RAGIONE_SOCIALE e che il maneggio sito nel complesso immobiliare è intestato alla società RAGIONE_SOCIALE della quale NOME
possedeva solo l’1%, essendo la parte restante di proprietà della società estera RAGIONE_SOCIALE. In tal modo sarebbe travisato per omissione il dato probatorio risultante dagli atti, secondo il quale il maneggio sito nel complesso immobiliare è intestato alla società RAGIONE_SOCIALE e che NOME COGNOME era socia al 100% della società RAGIONE_SOCIALE e al 98% della società RAGIONE_SOCIALE.
Meramente apparente sarebbe, altresì, la motivazione svolta in ordine alla asserita anomalia dei movimenti di denaro della RAGIONE_SOCIALE, non essendo dimostrato che essi fossero di provenienza pubblica. Il ricorrente sostiene che il provvedimento impugnato avrebbe del tutto omesso di confrontarsi con la documentazione prodotta con la memoria difensiva, la quale giustificava le entrate della società provenienti dalla società RAGIONE_SOCIALE, riconducibile ad RAGIONE_SOCIALE, dimostrando che si trattava di somme lecite, in quanto incassate quale corrispettivo di lavori effettuati, in forma diretta ovvero tramite raggruppamento di imprese, per conto della Pubblica amministrazione.
NOME COGNOME, in qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE, terze interessate, ha proposto ricorso per cassazione.
Il ricorrente contesta le valutazioni espresse nel provvedimento impugnato in ordine alla asserita pericolosità di NOME COGNOME, nonché l’assenza di prova circa la provenienza illecita delle risorse e dei beni. Evidenza, inoltre, che le società ricorrenti sarebbero sostanzialmente estranee ai procedimenti penali a carico del proposto; che la RAGIONE_SOCIALE è stata assolta dai reati di truffa ai danni del RAGIONE_SOCIALE alla stessa contestati ed infine che il patrimonio immobiliare delle stesse sarebbe stato costituito in un periodo estraneo al perimetro temporale interessato.
NOME COGNOME, legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE, ha proposto ricorso per cassazione, con il quale deduce violazione di legge in relazione all’art. 24 d.lgs. n. 159 del 2011 e vizio di motivazione per travisamento della prova.
Secondo la ricorrente, gli elementi su cui i giudici di merito hanno fondato il provvedimento ablatorio, avente ad oggetto due automezzi da lavoro (un furgone e un escavatore), non comproverebbero l’esistenza del carattere meramente fittizio dell’intestazi one di tali beni in capo alla società terza, atteso che il passaggio della proprietà di alcune vetture effettuato dalla ricorrente in favore della società RAGIONE_SOCIALE non sarebbe avvenuto in forza di un contratto di vendita, bensì di conferimento di mezzi nella società di nuova costituzione, il che spiegherebbe perché tra le due società non vi è stato alcun passaggio di denaro. In tal modo, la RAGIONE_SOCIALE non si sarebbe spogliata di quasi tutti i suoi beni, essendo
comunque titolare delle quote della RAGIONE_SOCIALE, mentre la chiusura del conto corrente intestato alla società sarebbe avvenuta su richiesta della banca. Il decreto impugnato avrebbe altresì omesso di vagliare le doglianze con cui si evidenziava la prova della provenienza lecita dei beni sottoposti a confisca, acquistati mediante bonifici.
Il Procuratore AVV_NOTAIO ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha svolto articolate argomentazioni chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi proposti nell’interesse delle società terze interessate RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante RAGIONE_SOCIALEe NOME. Ha chiesto inoltre il rigetto dei restanti ricorsi.
Il difensore di COGNOME NOME, legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE ha depositato una memoria con la quale, replicando alla requisitoria del PG, ha rilevato che il ricorso, lungi dal limitarsi a coltivare la difesa del proposto, aveva contestato i presupposti della misura di prevenzione e l’inesistenza dell’intestazione fittizia delle imprese.
Con memoria in data 19 settembre 2025, l’AVV_NOTAIO, nell’interesse di NOME COGNOME nella qualità di proposto, nonché di legale rappresentante delle società terze interessate RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, e di NOME COGNOME, in qualità di legale rappresentante della società terza interessata RAGIONE_SOCIALE ha svolto ulteriori argomentazioni a sostegno dei motivi di ricorso.
Con memoria in data 27 settembre 2025 ha replicato alle conclusioni del Procuratore AVV_NOTAIO insistendo nell’accoglimento dei ricorsi.
AVV_NOTAIO, difensore e procuratore speciale della RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria di replica alle conclusioni del Procuratore AVV_NOTAIO.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
In via preliminare è necessario rilevare che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge
ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d.lgs. 159 del 2011; dunque, è escluso dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente poiché qualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d’appello dagli artt. 7, comma 1, e 10, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, in combinato disposto con l’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, COGNOME, Rv. 260246 – 01; nonché Sez. 5, n. 11325 del 23/09/2019, dep. 2020, COGNOME; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, COGNOME, Rv. 270080 – 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, COGNOME, Rv. 257007 – 01).
La motivazione del tutto mancante oppure apparente e, dunque, inesistente, è ravvisabile soltanto quando essa sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 05/03/2015, Rv. 263100 – 01; Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002, Salerno Rv. 221437 – 01); in altri termini, «il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando il giudice non dia in realtà conto del percorso logico seguito per pervenire alla conclusione che adotta, argomentando per clausole di stile o affermazioni generiche non pertinenti allo specifico caso sottoposto alla sua valutazione» (Sez. 6, n. 31390 del 08/07/2011, COGNOME, Rv. 250686), ossia «allorché la motivazione adottata non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, dep. 1994, COGNOME, Rv. 196361 – 01; cfr. pure Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, COGNOME, Rv. 265244).
3. Il ricorso proposto da NOME COGNOME è inammissibile
3.1. Il primo e il secondo motivo, i quali censurano il provvedimento impugnato in relazione alla ritenuta sussistenza della pericolosità qualificata, possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi. Essi sono manifestamente infondati.
La Corte territoriale, confermando le valutazioni espresse in primo grado dal Tribunale, ha ritenuto sussistente la pericolosità ex art. 4, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011 sul rilievo che NOME COGNOME aveva operato, in modo sistematico, il trasferimento di valori, attraverso l’interposizione fittizia e la costituzione di società
schermo, non solo al fine di occultare il proprio ingentissimo patrimonio per sottrarlo alle pretese del Fisco, ma anche per sfuggire alla confisca di prevenzione.
Il ricorrente ha dedotto che l’attività di interposizione fittizia sarebbe del tutto lecita e consentita dall’ordinamento ed anzi costituirebbe espressione della libertà di iniziativa economica garantita dall’art. 42 Cost. e regolata dal codice civile. Non vi è dubbio che tale affermazione sia in linea di principio corretta. Tuttavia, ciò che l’ordinamento non consente e che anzi l’art. 512 -bis cod. pen. incrimina è la creazione di una situazione di apparenza formale della titolarità di un bene difforme dalla realtà sostanziale e il mantenimento consapevole e volontario della stessa al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione, ovvero al fine di agevolare i delitti di ricettazione, riciclaggio e reimpiego (Sez. U, n. 25191 del 27/02/2014, COGNOME, Rv. 259590).
Sul punto il decreto impugnato ha evidenziato che, fin dall’inizio della propria attività e in modo sistematico, NOME COGNOME ha sempre operato il trasferimento fraudolento di valori mediante la fittizia attribuzione a terzi di quote societarie e beni immobili, allo scopo di occultare il proprio ingentissimo patrimonio per sottrarlo alle pretese del Fisco e per sfuggire alle misure di prevenzione, essendo egli attinto da numerosi procedimenti penali. A tal fine ha fatto costantemente ricorso alla creazion e di società ‘schermo’, fittiziamente intestate a terzi, ma di cui egli è sempre rimasto il dominus , facendo confluire nelle stesse denaro di provenienza illecita, in quanto derivante da evasione fiscale.
I giudici del merito hanno messo in rilievo come lo stesso COGNOME abbia ammesso di aver utilizzato i redditi derivanti dall’attività dell’impresa individuale e dalla società RAGIONE_SOCIALE -redditi non dichiarati e dunque frutto di evasione fiscale -per acquistare i primi immobili intestandoli a terzi, e di avere trasferito il patrimonio ad altre società anch’esse fittiziamente intestate alla società RAGIONE_SOCIALE e alla RAGIONE_SOCIALE, partecipate da società di diritto lussemburghese, ma sempre riferibili al proposto. È stato, altresì, evidenziato come tali società estere non esercitassero alcuna attività imprenditoriale, trattandosi di mere fiduciarie, le quali ricevevano finanziamenti da parte di NOME e a loro volta finanziavano senza adeguata giustificazione economica le varie società italiane riconducibili al proposto.
L’utilizzo delle società lussemburghesi a fini di evasione fiscale è stato ritenuto comprovato dalle dichiarazioni rese dal ricorrente in occasione del cd. scudo fiscale cui egli ha aderito nel 2009. Trattasi di valutazione ineccepibile dal momento che questa Corte ha affermato che, in tema di confisca di prevenzione, il rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute irregolarmente fuori dal territorio dello Stato (cd. “scudo fiscale”), ai sensi dell’art. 13-bis del d.l. n. 78 del 2009, non esclude il requisito della sproporzione reddituale e non trasforma ex se le somme
di provenienza illecita in proventi leciti, quando non sia adempiuto l’onere, da parte del proposto, di indicare gli specifici elementi da cui desumere che le somme rimpatriate o regolarizzate corrispondono esclusivamente a quelle oggetto delle violazioni penaltributarie a lui contestate (Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 277225 – 08). A tale onere nel caso in esame il ricorrente non ha in alcun modo adempiuto, limitandosi a svolgere al riguardo considerazioni del tutto generiche.
Ulteriore elemento valorizzato dalla Corte territoriale sono le ingenti disponibilità di denaro attestate dall’autorità giudiziaria del Principato di Monaco, ove risulta che NOME deteneva numerosi conti correnti. Tali disponibilità in contanti non hanno trovato giustificazione, trattandosi di redditi mai dichiarati.
Quanto alla finalità di sottrarre il patrimonio alle possibili misure di prevenzione perseguita dalle intestazioni fittizie ricostruite dai giudici del merito, la Corte territoriale ha evidenziato che COGNOME era stato sottoposto fin dal 1999 a numerosi procedimenti penali (su cui si dirà infra ), i quali rendevano certamente ipotizzabile e prevedibile l’applicazione di misure di prevenzione. In proposito questa Corte di legittimità ha affermato che il delitto di trasferimento fraudolento di valori può essere commesso anche da chi non sia ancora sottoposto a misure di prevenzione patrimoniali e ancora prima che il relativo procedimento sia iniziato, occorrendo solo, ai fini della configurabilità del dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, che l’interessato possa fondatamente presumere l’avvio di detto procedimento (Sez. 5, n. 1886 del 07/12/2021, dep. 2022, Delli, Rv. 282645 -01; Sez. 5, n. 13083 del 28/02/2014, Pollifroni, Rv. 262764 – 01). Il reato di cui all ‘art. 512 -bis cod. pen., infatti, costituisce una fattispecie a forma libera, finalisticamente orientata ad evitare l’attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro o altre utilità, protesa ad eludere talune disposizioni legislative, tra le quali le norme in materia di misure di prevenzione patrimoniali, di modo che, per questa sua caratteristica, risulta irrilevante che il provvedimento di prevenzione non sia stato ancora disposto.
Il ricorrente non si è confrontato con l’articolata motivazione resa dai giudici del merito, che hanno dato rilievo ad una pluralità di elementi indiziari, limitandosi a prospettare censure generiche, senza allegare elementi utili per dimostrare la provenienza lecita dei beni.
3.2. Il terzo motivo, concernente la pericolosità generica, è manifestamente infondato.
3.2.1. Sia il decreto del Tribunale che quello della Corte di appello hanno fondato il giudizio di pericolosità del proposto sulla ritenuta sussistenza delle condizioni di cui all’art. 1, lett. b) del d.lgs. n. 159 del 2011, il quale fa riferimento
a «coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose».
Secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 24 del 2019, le categorie di delitto che, ai sensi della richiamata disposizione legittimano l’applicazione della misura di prevenzione devono presentare le seguenti caratteristiche: deve trattarsi di a) delitti commessi abitualmente (e dunque in un significativo arco temporale) dal soggetto, b) che abbiano effettivamente generato profitti in capo a costui; c) i quali a loro volta costituiscano – o abbiano costituito in una determinata epoca – l’unico reddito del soggetto, o quanto meno una componente significativa di tale reddito.
Nel caso di specie, il decreto di primo grado ha messo in rilievo, innanzitutto, la consistente evasione fiscale posta in essere in modo continuativo da COGNOME e desunta da più elementi. Innanzitutto, l’entità del reddito dichiarato in relazione all’attivit à nel settore edilizio svolta tra il 1985 e il 1994, pari a poco più di 460 milioni di lire, nonostante che gli appalti di lavori pubblici aggiudicati avessero importi complessivi pari a circa 25 miliardi. Negli anni dal 1995 al 1999, a fronte di appalti per 32 miliardi di lire eseguiti dalla società RAGIONE_SOCIALE, il ricorrente ha dichiarato redditi negativi. Dal 2003 al 2009 ha dichiarato redditi di poco superiori a 100 mila euro. Il Tribunale ha ritenuto che, anche volendo accogliere la prospettazione difens iva secondo cui l’utile dell’appalto è pari al 10% del valore dello stesso, i dati richiamati evidenziavano una rilevante evasione fiscale.
In secondo luogo, la rilevantissima entità delle violazioni fiscali poste in essere dal proposto è stata ritenuta dimostrata dalla adesione al cd. scudo fiscale (art. 13bis dl n. 78 del 2009), con la quale egli ha dichiarato di detenere all’estero alla data del 31.12.2008 attività e beni per un importo pari a 26 miliardi di vecchie lire. È inoltre emerso che egli era l’unico proprietario di società di diritto estero, tra le quali la società di diritto lussemburghese RAGIONE_SOCIALE, che aveva finanziato con oltre 11 milioni di euro in data antecedente al 31.12.2008. Da tale circostanza, nonché dal fatto che la suddetta società non svolgeva alcuna attività economica produttiva di reddito, trattandosi di una società fiduciaria, il Tribunale ha desunto che la dispon ibilità di così rilevanti attività all’estero derivava da attività economiche esercitate in RAGIONE_SOCIALE e che ivi non risultavano dichiarate.
In terzo luogo, il Tribunale ha messo in rilievo la pluralità di procedimenti penali a carico del proposto, a partire dal 1999, per reati lucrogenetici, quali i reati di bancarotta per distrazione, truffe, frodi fiscali, associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari, turbata libertà degli incanti, dai quali emergeva che per un significativo arco temporale, COGNOME si era procurato ingenti profitti illeciti sottraendosi al pagamento delle imposte.
In sostanza, COGNOME aveva creato un vero e proprio sistema criminale, consistente nella costituzione di numerose società, tutte intestate a prestanome, ma a lui riconducibili, che dopo aver effettuato operazioni di compensazione di fittizi crediti IVA con debiti fiscali e contributivi, venivano fatte sparire dal mercato, attraverso la cessione o il conferimento di un ramo di azienda in un nuovo soggetto giuridico, il trasferimento fittizio della sede legale, la cessione di tutte le quote societarie e la nomina di amministratori prestanome; tali società quindi non presentavano più dichiarazioni dei redditi, né bilanci alla RAGIONE_SOCIALE.
3.2.2. La Corte territoriale ha confermato l’impianto ricostruttivo del Tribunale, evidenziando che NOME COGNOME, commercialista di COGNOME, aveva confermato la costituzione di società di diritto estero, riferibili al proposto, nonché la integrale riferibilità al medesimo della società di diritto lussemburghese RAGIONE_SOCIALE.
Sono state inoltre richiamate le dichiarazioni di NOME COGNOME, consulente del lavoro del proposto, il quale ha riferito di aver ideato negli anni ’90 un sistema illecito che consentiva agli imprenditori di non versare i contributi ai dipendenti e di accumulare falsi crediti IVA. Il meccanismo, sfruttando la mancata possibilità di controlli fiscali nei primi due anni di vita delle società, prevedeva la costituzione di società ‘a tempo’, che operavano per due anni accumulando crediti IVA fittizi, e c he poi sparivano, trasferendosi all’estero. I dipendenti venivano formalmente riassunti da nuove società, ma di fatto continuavano a lavorare sempre nello stesso luogo.
Il decreto impugnato ha altresì richiamato i numerosi procedimenti penali che hanno visto coinvolto il proposto, ritenendo che l’intervenuta declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione e dunque l’assenza di pronunce di condanna non sia ostativa a ll’applicazione della confisca di prevenzione.
A fronte di tale articolata ricostruzione degli elementi fondanti il giudizio di pericolosità generica, il ricorrente si è limitato a sostenere che nei suoi confronti pende un solo procedimento per il quale la Procura ha chiesto l’assoluzione e che egli non ha mai riportato sentenze di condanna, ma solo di assoluzione o pronunce di non doversi procedere per estinzione del reato, dovendosi con ciò escludere che sia stato accertato alcun profitto illecito ovvero una qualche forma di reimpiego dello stesso.
3.2.3. Tali argomentazioni contrastano con l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha costantemente sottolineato il rapporto di autonomia che intercorre tra procedimento di prevenzione e procedimento penale, nonché l’assenz a di alcuna pregiudizialità tra di essi.
Conferma di tale autonomia si rinviene nel dato normativo. L’art. 29 del d.lgs. n. 159 del 2011, (rubricato come “indipendenza dall’esercizio dell’azione penale”)
stabilisce che l’azione di prevenzione può essere esercitata anche indipendentemente dall’esercizio dell’azione penale. L’art. 18, ai commi 2 e 3, prevede che le misure di prevenzione patrimoniali possono essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione (comma 2) e che in tal caso la richiesta di applicazione della misura di prevenzione può essere proposta nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare entro il termine di cinque anni dal decesso (comma 3).
Tale autonomia si manifesta -secondo la giurisprudenza di legittimità -nella diversità dell’oggetto dell’accertamento in quanto, mentre il procedimento penale attiene alla verifica della colpevolezza del soggetto in relazione ad un fatto specifico, il procedimento di prevenzione attiene alla valutazione della pericolosità o meno del soggetto in relazione al suo precedente agire, il quale costituisce ‘indice rivelatore’ della possibilità di compiere future condotte perturbatrici dell’ordine sociale costituzionale o dell’ordine economico (Sez. 1, n. 31209 del 24/03/2015, COGNOME, Rv. 264319 -01).
Quanto alle interrelazioni tra i due procedimenti, questa Corte regolatrice ha affermato che nel procedimento di prevenzione il giudice può utilizzare elementi probatori e indiziari tratti dai procedimenti penali e procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei fatti ivi accertati, purché dia atto in motivazione delle ragioni per cui essi siano da ritenere sintomatici della attuale pericolosità del proposto (Sez. 2, n. 26774 del 30/04/2013, Chianese, Rv. 256819 – 01) e può altresì utilizzare ai fini del giudizio di pericolosità sociale elementi di prova o indiziari tratti da procedimenti penali non ancora conclusi che può ricostruire e valutare in via autonoma, stante l’assenza di un giudicato penale; anche in tal caso il giudice è comunque tenuto a dare conto in motivazione della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice idonea alla produzione di proventi illeciti. Nel caso in cui nel procedimento penale sia intervenuta una sentenza di condanna, questa rileva per il giudice della prevenzione come un ‘fatto’ solo se è passata in giudicato, mentre, in caso contrario egli deve valutare autonomamente gli elementi probatori per verificare la sussistenza dei presupposti che legittimano l’adozione della misura. Tale autonoma valutazione compete al giudice della prevenzione anche nelle ipotesi di archiviazione del procedimento o in quelle in cui ricorra una causa estintiva del reato, in quanto egli può ricostruire la rilevanza dei fatti e giungere ad una positiva valutazione di pericolosità allorché riscontri la sussistenza nella motivazione del provvedimento di elementi sufficienti al fine di ritenere comunque integrata una condotta a portata offensiva, e purché la stessa presenti i caratteri indicati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, e perciò si tratti di delitti commessi abitualmente, che abbiano effettivamente generato profitti in capo al proposto e che costituiscano, o abbiano
costituito in una determinata epoca, l’unica, o quantomeno una rilevante, fonte di reddito per il medesimo (Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280145 -03; Sez. 2, n. 15704 del 25/01/2023, COGNOME, Rv. 284488 -01; Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 277225 – 05).
Applicando tali principi al caso in esame, i giudici del merito hanno evidenziato che COGNOME ha posto in essere una serie di condotte delittuose indubbiamente destinate ad ingenerare un profitto illecito, come emerge dai plurimi procedimenti per reati lucrogenetici cui egli stato sottoposto. Benché tali procedimenti si siano conclusi con pronunce di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione, i giudici del merito hanno evidenziato per ciascuno di essi gli elementi rilevanti ai fini del giudizio di pericolosità.
Con riguardo al procedimento per bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale relativa alla società RAGIONE_SOCIALE (proc. n. 4620/1999 RGNR), si è evidenziato come NOME COGNOME e il padre, NOME COGNOME, che ne erano soci occulti e gestori di fatto , avevano ceduto l’intero complesso aziendale alla RAGIONE_SOCIALE, altra società controllata dalla famiglia COGNOME, al prezzo dichiarato di 100 milioni di lire, mai pagato, operando in tal modo lo svuotamento della società. Tale vicenda è stata considerata paradigmatica del modus operandi del proposto, poi replicato in decine di altre società del gruppo, consistente nell’uso sistematico di prestanome, nella realizzazione di trasferimenti fraudolenti di rami d’azienda, nella creazione di società ‘contenitore’ e ‘società cartiere’ con la fina lità di sottrarre beni ai creditori e al fisco.
Nel proc. n. 5987/12 RGNR, in primo grado COGNOME è stato ritenuto responsabile del delitto di occultamento delle scritture contabili, mentre è stato assolto dal delitto di omesso versamento, essendo state nel frattempo elevate le soglie di punibilità. Il procedimento n. 21333/2006 RGNR, concernente una truffa in campo immobiliare, realizzata attraverso la società RAGIONE_SOCIALE, ha portato alla condanna in primo del proposto e alla conferma in appello delle statuizioni civili, avendo la Corte territoriale ravvisato la sussistenza di numerosi e articolati artifici e raggiri posti in essere da NOME, finalizzati ad indurre le vittime a versare ingenti somme di denaro. Con riguardo al procedimento n. 50299/12 RGNR, pur essendosi concluso il giudizio di primo grado con la declaratoria di intervenuta prescrizione, i giudici del merito hanno messo in rilievo i numerosi elementi emersi nel corso delle indagini e che avevano portato alla adozione della misura cautelare della custodia in carcere del ricorrente, in relazione al reato di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di delitti tributari aggravati dalla transnazionalità, nonché turbata libertà degli incanti e truffa ai danni dello Stato, e nel quale era emersa l’esistenza di oltre quaranta società r iconducibili al proposto e controllate da società estere, le quali omettevano sistematicamente il versamento dei
contributi e delle imposte, che venivano compensate con crediti IVA fittizi, generati dalla emissione di fatture per operazioni inesistenti.
Il decreto impugnato, operando la valutazione specifica delle circostanze emerse nei richiamati procedimenti, ha correttamente tratto elementi probatori per fondare il giudizio di pericolosità generica, ritenendo che attraverso tali condotte illecite, protratte per un consistente arco temporale, il proposto aveva realizzato notevoli profitti, sottraendosi sistematicamente al pagamento delle imposte.
Occorre al riguardo precisare che nel giudizio di prevenzione l’assunto della provenienza illecita del patrimonio del proposto costituisce la risultante di un processo dimostrativo basato anche su presunzioni affidate a elementi indiziari, non necessariamente provvisti dei requisiti di cui all’art. 192 cod. proc. pen., ma comunque connotati da coefficienti ragionevoli di precisione, gravità e concordanza. (Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Diotallevi, Rv. 277438 – 04). Inoltre, le Sezioni unite di questa Corte hanno chiarito che, ai fini della configurabilità della pericolosità generica, non è richiesto che l’analisi del giudice si spinga al punto da formulare una specifica verifica dell’effettivo risultato economico conseguito attraverso ciascuna condotta cr iminosa dall’autore del reato, ma è sufficiente che evidenzi la capacità di tali delitti a produrre reddito illecito (Sez. U., n. 30355 del 27/03/2025, Putignano, Rv. 288300).
Rispetto agli elementi valorizzati dal decreto impugnato, la difesa del ricorrente si è limitata a svolgere censure del tutto generiche, senza indicare dati specifici idonei a contrastare le valutazioni di merito.
3.3. Il quarto motivo di ricorso, con cui si contesta la sussistenza del requisito della sproporzione patrimoniale, è manifestamente infondato.
3.3.1. Ai sensi dell’art. 24, d.lgs. n. 159 del 2011 la confisca può essere disposta allorché sussista una sproporzione tra le disponibilità e i redditi denunciati dal proposto ovvero indizi idonei a lasciar desumere in modo fondato che i beni dei quali si chiede la confisca costituiscano il reimpiego dei proventi di attività illecite e che il proposto non sia riuscito a dimostrare la legittima provenienza del danaro utilizzato per l’acquisto di tali beni.
In sostanza, la legge richiede che risulti la sproporzione reddituale o, in alternativa, che risultino concreti e validi elementi della provenienza illecita dei beni, anche sotto l’aspetto di reimpiego di illeciti guadagni, elementi dei quali la stessa legge indica ad esempio la notevole sperequazione fra il tenore di vita e l’entità dei redditi apparenti o dichiarati.
La questione della sproporzione reddituale di COGNOME è stata esaminata dal Tribunale (pagg. 101 ss.) e dalla Corte di appello (pagg. 52 ss.), sulla base di valutazioni in fatto, le quali non possono essere oggetto di revisione in sede di
legittimità se non legati ad una violazione dei principi di diritto che regolano la materia.
Ritiene il Collegio che i decreti di confisca risultano avere correttamente evidenziato che il reddito e le rendite nette del proposto sono risultati essere di gran lunga inferiori alle somme e ai beni confiscati.
Invero, il Tribunale dopo aver condotto un analitico esame della situazione delle società riferibili al proposto, ha evidenziato la sproporzione tra i redditi da costui dichiarati pari a 495.000 euro tra il 2003 e il 2015 e il patrimonio immobiliare e mobiliare allo stesso riconducibile pari a oltre 55 milioni di euro, sottolineando come l’amministratore giudiziario avesse dimostrato che dette società non avevano mai avuto autonoma capacità economico finanziaria essendo state sostanzialmente sempre in perdita e avendo potuto esercitare la loro attività solo grazie agli ingenti finanziamenti derivanti dal socio estero. Al proposito ha sottolineato come tra il 1993 e il 2015, COGNOME ha immesso liquidità in tali società con denaro proveniente dall’estero per olt re 18 milioni di euro, cifra sicuramente sproporzionata rispetto ai redditi dichiarati.
La Corte territoriale ha aggiunto, quale ulteriore indice di sproporzione, le ingenti somme che NOME risulta aver depositato presso conti correnti aperti nel Principato di Monaco, che non trovano giustificazione nei redditi dallo stesso dichiarati.
A fronte di tale articolata ricostruzione, il prevenuto si è limitato a svolgere censure aspecifiche, senza assolvere a quell’onere di allegazione sul medesimo gravante. Se infatti spetta alla parte pubblica l’onere della prova in ordine alla sproporzione tra beni patrimoniali e capacità reddituale nonché all’illecita provenienza, da dimostrare anche in base a presunzioni, è riconosciuta al proposto la facoltà di offrire prova contraria e liberatoria, atta a neutralizzare quelle presunzioni, in modo da dimostrare la legittima provenienza degli stessi beni (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262607 – 01). Trattasi di un onere di allegazione, rientrando nel suo stesso interesse lo sminuire od elidere l’efficacia probatoria degli elementi offerti dall’accusa (Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 277225, in motivazione).
Tale onere nella specie non è stato adempiuto, essendosi il ricorrente limitato a contestare che ai fini del calcolo della sproporzione i giudici di merito avrebbero fatto riferimento alla capacità economica personale del ricorrente, senza considerare quella derivante dalle attività societarie allo stesso riferibili. Si tratta di deduzioni astratte, che non allegano dati fattuali in grado di contraddire le conclusioni a cui sono pervenuti i giudici del merito, dalle quali possa desumersi che l’attività illecita contestata non è stata svolta, ovvero che legittima è la provenienza dei beni conquistati, tenuto altresì conto della circostanza che, ai sensi
dell’art. 24 d.lgs. n. 159 del 2011, il proposto non può giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli deriva da evasione fiscale.
3.3.2. Manifestamente infondata è altresì la censura con cui si deduce che la perizia contabile, disposta in appello, sarebbe stata svolta in violazione del diritto al contraddittorio. Dal decreto impugnato risulta che fu fissata apposita udienza per l’assegnazione dell’incarico al perito e per la formulazione del quesito; nel ricorso si dà atto che i consulenti di parte furono presenti all’inizio delle operazioni peritali; risulta altresì dal decreto impugnato che fu fissata apposita udienza per l’esame de COGNOME perito «con eventuale possibilità di richiesta di precisazioni e chiarimenti da parte dei difensori».
Le cadenze processuali risultanti dal decreto impugnato nonché dal ricorso rendono evidente come non sia ravvisabile alcuna violazione del contraddittorio, posto che i tecnici di parte hanno potuto partecipare a tutte le fasi in cui si è articolata la perizia. Quanto alla asserita mancata presenza dei consulenti di parte nello svolgimento delle operazioni peritali, si osserva che lo stesso ricorrente ha ammesso che il CTU «si è limitato a visionare le informative di P.G. e la richiesta di sequestro di prevenzione» avanzata dalla Procura, sicché alcuna operazione tecnica è stata dal medesimo compiuta diversa dall’esame e dalla valutazione della documentazione. In ogni caso, la difesa ha avuto la possibilità di esaminare il perito in contraddittorio nel corso dell’udienza fissata a tale scopo.
3.4. Il quinto motivo è manifestamente infondato.
Con riguardo ai profili di censura concernenti la mancanza di motivazione concernente il modus operandi delle società devono richiamarsi le argomentazioni già svolte in precedenza, laddove si è evidenziato come il decreto impugnato abbia adeguatamente ricostruito le modalità operative del ‘sistema fraudolento’ che ha caratterizzato in modo costante l’attivi tà imprenditoriale svolta da RAGIONE_SOCIALE.
Analogamente, per quanto attiene alle critiche svolte dal ricorrente in relazione alla rilevanza dei procedimenti penali da cui il proposto è stato attinto, si richiamano le considerazioni svolte al precedente paragrafo 3.2.3., dalle quali emerge come i giudici del merito hanno dato conto, con adeguata e puntuale motivazione, degli elementi emersi nei suddetti procedimenti penali, fondanti il giudizio di pericolosità.
Per quanto concerne il profilo della sproporzione, il ricorrente si limita a prospettare censure generiche ed astratte senza confrontarsi con le argomentazioni svolte da entrambi i giudici del merito, e senza allegare elementi concreti idonei a comprovare la lecita provenienza delle risorse utilizzate per le acquisizioni patrimoniali (paragrafo 3.3.).
Con riguardo alle censure svolte in relazione alla perimetrazione temporale della pericolosità, conviene premettere, in punto di diritto, che la misura patrimoniale si giustifica se, e nei soli limiti in cui le condotte criminose compiute in passato dal soggetto risultino essere state effettivamente fonte di profitti illeciti, in quantità ragionevolmente congruenti rispetto al valore dei beni che si intendono confiscare, e la cui origine lecita egli non sia in grado di giustificare.
Le Sezioni unite COGNOME hanno chiarito che la pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, «è anche ‘misura temporale’ del suo ambito applicativo; ne consegue che, con riferimento alla c.d. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell’arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, mentre, con riferimento alla c.d. pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l’intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato» (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, COGNOME, cit.). Spetta comunque al giudice di merito il compito di dettare nel caso concreto le linee della perimetrazione temporale della pericolosità, tenendo conto di tutte le circostanze che caratterizzano la natura e la tipologia delle condotte su cui la stessa si fonda, la natura degli illeciti e le modalità delle diverse acquisizioni patrimoniali, dal che ne deriva che la valutazione relativa al dato temporale di manifestazione della pericolosità sociale di un soggetto è questione di merito, insuscettibile di rivalutazione in sede di legittimità laddove non ci si trovi in presenza di una motivazione assente o meramente apparente e, quindi, di una violazione di legge emendabile dalla Corte di cassazione.
Nel caso in esame, i giudici del merito hanno ritenuto sussistente la pericolosità qualificata a partire dal 1993, anno in cui è integrata la fattispecie di cui all’art. 512 -bis cod. pen., attraverso la costituzione della società RAGIONE_SOCIALE, la quale, pur essendo riconducibile ad NOME, è fittiziamente intestata a terzi, secondo un meccanismo che sarà costantemente riutilizzato fino al 2019 (con la costituzione della società RAGIONE_SOCIALE) e che era finalizzato a occultare e reimpiegare profitti di provenienza illecita.
Con riguardo alla pericolosità generica, il decreto impugnato ne ha datato l’inizio al 1996, con la commissione di reati lucrogenetici, rilevando come poi gli stessi abbiano caratterizzato tutta la successiva attività del proposto. A fronte di tale valutazione, il ricorrente si è limitato, ancora una volta, a svolgere argomentazioni generiche, meramente assertive, che non incidono sulla suddetta
individuazione dell’arco temporale lungo il quale i giudici del merito hanno ritenuto essersi sviluppata la pericolosità del proposto.
I ricorsi proposti nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, sono inammissibili.
4.1. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 30355 del 27/03/2025, Putignano, Rv. 288300 -risolvendo il contrasto sorto tra le Sezioni semplici al riguardo -hanno affermato che, in caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest’ultimo può rivendicare esclusivamente l’effettiva titolarità dei beni confiscati, senza poter prospettare l’insussistenza dei presupposti applicativi della misura, deducibile soltanto dal proposto. Secondo la pronuncia, il ritenuto intestatario fittizio dei beni intanto ha un diritto di interlocuzione nel procedimento di applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale in quanto rivendichi un proprio effettivo diritto sui beni oggetto del provvedimento ablatorio, sicché egli è legittimato esclusivamente a dimostrare la coincidenza tra situazione formale e situazione sostanziale. Da ciò deriva la carenza di interesse del terzo a proporre questioni relative ai presupposti per l’applicazione della misura nei confronti del proposto, quali la condizione di pericolosità dello stesso, la sproporzione tra il valore del bene confiscato e il reddito dichiarato, la legittima provenienza del bene e la perimetrazione temporale dell’acquisto da parte del proposto, trattandosi di doglianze che solo il proposto può avere interesse a far valere.
4.2. Nel caso di specie, i ricorsi proposti da RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante COGNOME NOME, nonché da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante COGNOME NOME deducono unicamente questioni concernenti la pericolosità del proposto e, più in AVV_NOTAIO i presupposti della misura di prevenzione, le quali -per quanto si è detto -devono ritenersi sottratte alle possibilità processuali dei terzi intestatari.
Tali ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili.
Ricorso proposto nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE è inammissibile .
5.1. Il primo motivo di censura, concernente la legittimazione della società ricorrente nonché l’interesse della medesima ad impugnare il provvedimento ablatorio, è fondato.
Il decesso nelle more del giudizio di appello di NOME COGNOME, legale rappresentante della società, non ha inciso sulla legittimazione processuale della
RAGIONE_SOCIALE. Invero, poiché le società di capitali stanno in giudizio tramite il loro legale rappresentante, correttamente la RAGIONE_SOCIALE si era costituita nel giudizio di primo grado e in quello di appello in persona NOME COGNOME, la quale era la legale rappresentante pro tempore della società. Il decesso della stessa non ha determinato l’interruzione del processo di appello, il quale è proseguito, essendo solo mutata la persona fisica del legale rappresentante della società.
Sussiste altresì la legittimazione ad agire della RAGIONE_SOCIALE. Tale legittimazione è correlata alla titolarità di una situazione giuridica soggettiva astrattamente meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico, che nel caso in esame è da ravvisarsi nella proprietà dei numerosi beni mobili e immobili intestati alla società e dalla stessa reclamati, essendo stati oggetto del provvedimento di confisca emesso dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE e confermato dalla Corte d’appello.
È altresì ravvisabile in capo alla ricorrente l’interesse a impugnare, il quale postula che mediante l’impugnazione si consegua, in termini di concretezza e attualità, un’utilità mediante la rimozione del pregiudizio derivante dal provvedimento impugnato (Sez. U., n. 30355 del 27/03/2025, Putignano, cit., in motivazione). Nel caso in esame, tale interesse è da individuarsi nel conseguimento dell’annullamento della confisca e nel riconoscimento della effettività dell’intestazione alla GE.IM dei beni oggetto del provvedimento ablatorio.
5.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
Le censure che si appuntano sulla affermata inversione dell’onere della prova operata dalla Corte territoriale in ordine alla titolarità dei beni sono manifestamente infondate.
Secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di sequestro e confisca di beni intestati a terzi, correlati all’applicazione di misure di prevenzione, incombe sull’accusa l’onere di provare, secondo elementi fattuali connotati dai requ isiti della gravità, precisione e concordanza, l’esistenza di situazioni idonee ad avallare concretamente il carattere puramente formale dell’intestazione e della disponibilità effettiva dei beni da parte del proposto. Sul terzo, tuttavia, grava un onere di allegazione che consiste nel confutare la tesi accusatoria, indicando elementi fattuali che dimostrino che quel bene è di sua proprietà e nella sua effettiva disponibilità. Tale allegazione deve avere ad oggetto circostanze volte a dimostrare di aver sostenuto iure proprio e senza l’utilizzo di proventi illeciti del proposto, l’acquisto del bene, nonché l’esistenza di circostanze dirette a contestare la valenza indiziante degli elementi ricostruttivi in forza dei quali si è ritenuta l’intestazione fittizi a (Sez. U., n. 30355 del 27/03/2025, Putignano, cit., in motivazione).
Il decreto impugnato ha evidenziato, con motivazione esauriente e logica, i molteplici elementi, puntualmente indicati, da cui emerge l’interposizione di persona. La società RAGIONE_SOCIALE, alla quale sono intestati circa metà degli alloggi del complesso immobi liare denominato ‘Borgo del Poggio’, è stata costituita nel 1996 da NOME COGNOME e da NOME COGNOME, il quale ha subito ceduto la sua intera quota alla RAGIONE_SOCIALE, società di diritto lussemburghese, mentre il COGNOME ha ceduto alla stessa il 99% della sua quota. Solo nel 2016 ha ceduto il restante 1% a NOME COGNOME. Questa, tuttavia, secondo le dichiarazioni dello stesso COGNOME, non aveva alcuna competenza con riguardo alle società immobiliari, delle quali non si era mai occupata, avendo ella una autonoma attività imprenditoriale nel campo delle pietre preziose (decreto impugnato p. 62; cfr. decreto di primo grado p. 106).
I giudici di merito hanno altresì richiamato la conversazione intercorsa tra COGNOME e NOME COGNOME, intercettata in data 24 ottobre 2022, dalla quale emerge che a quel momento era in corso un progetto di scissione della RAGIONE_SOCIALE e il proposto indicava al commercialista il nome da dare alla nuova società, senza curarsi del se la sorella sarebbe stata d’accordo o meno. Da tale conversazione i giudici del merito hanno logicamente desunto la sussistenza del peso decisionale effettivo del proposto nella vita della società, nonostante che egli formalmente non avesse alcun titolo con riguardo alla stessa, ritenendo pertanto che la RAGIONE_SOCIALE fosse sostanzialmente a lui riconducibile.
Si è altresì evidenziata l’assenza di riscontri alla tesi difensiva secondo la quale la costituzione delle società RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE sarebbe stato il modo in cui NOME COGNOME avrebbe diviso tra i figli NOME ed NOME il patrimonio acquisito con i guadagni degli appalti aggiudicati negli anni, nonché la non credibilità di tale prospettazione, essendo avvenuta tale divisione vent’anni prima della morte del padre (decreto di primo grado p. 113; decreto impugnato p. 63).
Ulteriore conferma della riconducibilità al proposto della RAGIONE_SOCIALE. è stato rinvenuto nella circostanza che -secondo quanto emerso dalla relazione dell’Amministratore giudiziario tutti i consumi relativi alle utenze idriche delle 96 unità immobiliari che compongono il complesso ‘Borgo del Poggio’, e di cui solo 43 erano intestate alla RAGIONE_SOCIALE, sono state sempre sostenute per intero da RAGIONE_SOCIALE (ex RAGIONE_SOCIALE), società anch’essa riferibile a NOME COGNOME, non ravvisandosi altrimenti ragioni perché tale società avrebbe dovuto sostenere per intero le spese relative a immobili altrui (decreto del Tribunale pp. 110 ss.).
Inoltre, è stata evidenziata la riferibilità a NOME COGNOME della società di diritto lussemburghese RAGIONE_SOCIALE, proprietaria del 99% delle quote della RAGIONE_SOCIALE, la quale è stata desunta dal fatto che essa figura nell’ambito del procedimento n. 50299/2012 RG, insieme alla RAGIONE_SOCIALE quale ente di cui il proposto si avvaleva per schermare la propria attività e rendere inefficaci le procedure di riscossione
coattiva delle imposte. Inoltre, il COGNOME aveva dichiarato di essersi più volte recato in Lussemburgo per costituire società estere, sempre con NOME COGNOME e mai con la sorella NOME.
A fronte di tali ampie e puntuali argomentazioni, fondate su una pluralità di elementi indiziari convergenti, la ricorrente si è limitata a riproporre le medesime argomentazioni svolte nell’atto di appello, le quali si risolvono in inammissibili censure at tinenti al merito della valutazione operata e all’esercizio della discrezionalità esercitata dai giudici della prevenzione, le quali non sono deducibili con il ricorso per cassazione, ai sensi degli artt. 10, comma 3 e 27, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011.
I ricorsi proposti nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE e da RAGIONE_SOCIALE sono manifestamente infondati.
I giudici di merito hanno indicato plurime circostanze da cui emergeva che NOME COGNOME, legale rappresentante di entrambe le società, fosse una mera ‘testa di legno’: egli era un collaboratore storico di NOME COGNOME, coimputato con il medesimo nel proc. RGNR n. 50299/2012; era il legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE che gestisce il maneggio che si trova all’interno del complesso residenziale ‘Borgo del Poggio’ intestato alla RAGIONE_SOCIALE; per l’utilizzo di tale maneggio non ha mai versato alcuna somma di denaro; sul sito web che pubblicizzava il maneggio era indicato quale referente per informazioni e prenotazioni non già il NOME, bensì NOME COGNOME, che formalmente non aveva alcun ruolo. Ulteriore conferma della intestazione solo fittizia della società è stata ravvisa ta nella circostanza che l’amministratore giudiziario ha rinvenuto una fattura per la fornitura di letame destinato al maneggio intestata alla società RAGIONE_SOCIALE e non alla RAGIONE_SOCIALE. Inoltre, NOME, pur essendo formalmente amministratore della RAGIONE_SOCIALE, non è mai stato in grado di fornire chiarimenti sulle anomalie contabili della società riscontrate. Al momento del sequestro è stata rinvenuta, presso il capannone della società RAGIONE_SOCIALE, società riconducibile al proposto, una Porsche, venduta dalla RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE senza che sia stato dimostrato un reale passaggio di denaro; nello stesso capannone, inoltre, sono stati rinvenuti camion di proprietà della terza ricorrente RAGIONE_SOCIALE, la quale ha conferito alla RAGIONE_SOCIALE al momento della sua costituzione quasi tutti i propri veicoli, senza effettuare la relativa voltura. La RAGIONE_SOCIALE, inoltre, ha come socio unico la RAGIONE_SOCIALE, il cui capitale sociale è interamente detenuto da una società lussemburghese, la RAGIONE_SOCIALE, che detiene anche l’intero capitale della RAGIONE_SOCIALE; di tutti i vari conti correnti intestati a tali società risulta titolare NOME COGNOME.
Quanto ai fondi provenienti alla RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE a titolo di ripartizione di incassi di un appalto pubblico realizzato mediante raggruppamento di imprese, e che -secondo la difesa -sarebbero di provenienza lecita -il decreto impugnato, richiamando il provvedimento di primo grado, ha evidenziato non solo la presenza di anomalie contabili, ma altresì la circostanza che anche la RAGIONE_SOCIALE è una società riconducibile a NOME COGNOME e rientra tra quelle con cui egli ha commesso gli illeciti fiscali contestati nel procedimento RGNR n. 50299/2012.
Le ricorrenti non si confrontano con i molteplici elementi indiziari richiamati nel decreto impugnato, ridondando le censure svolte in non consentiti vizi di motivazione, ed altresì in inammissibili questioni attinenti al merito della valutazione operata d ai giudici e, in definitiva, all’esercizio della discrezionalità spettante al giudice della prevenzione, risultando pertanto inammissibili.
Il ricorso proposto nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE è manifestamento infondato.
Anche in tal caso, i giudici del merito hanno evidenziato plurime circostanze attestanti la riconducibilità a NOME COGNOME della società ricorrente e dei beni in sequestro. Essa, invero, opera nel settore edilizio e detiene una quota di partecipazione nella RAGIONE_SOCIALE; ha conferito a tale società, al momento della sua costituzione, otto autovetture di pregio, senza procedere alla voltura nel registro automobilistico. Nulla è stato dedotto in ordine alla attinenza di tali veicoli con l’attività az iendale, né in ordine alle risorse con cui gli stessi sono stati acquisiti. I due veicoli aziendali in sequestro sono stati rinvenuti nel capannone della società RAGIONE_SOCIALE riconducibile al proposto, insieme alla Porsche sequestrata alla RAGIONE_SOCIALE; anche la ricorrente è tra le società coinvolte nel proc. RGNR n. 50299/12, in quanto utilizzate dal proposto per commettere reati di natura fiscale.
Tali elementi, posti a fondamento dei provvedimenti ablatori, non sono stati in alcun modo scalfiti dalle censure svolte dalla ricorrente, le quali risultano meramente assertive, limitandosi a contestare la riconducibilità della società a NOME COGNOME, nonché la liceità delle provviste utilizzate per acquistare i veicoli confiscati; esse, inoltre, risultano senz’altro generiche, limitandosi sostanzialmente a reiterare le doglianze prospettate in appello, senza confrontarsi con le argomentazioni svolte dal decreto impugnato.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege , ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto
che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P Q M
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 01/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME