Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40096 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40096 Anno 2025
Presidente: NOME
Data Udienza: 03/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CASTELLAMMARE DI STABIA( ITALIA) il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CASTELLAMMARE DI STABIA( ITALIA) il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CASTELLAMMARE DI STABIA( ITALIA) il DATA_NASCITA avverso il decreto del 13/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l’annullamento con rinvio limitatamente alla confisca del motociclo con rigetto del ricorso nel resto; letta la memoria depositata dalla difesa che ha insistito nei motivi.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Napoli, decidendo in sede di rinvio, con decreto del 13 maggio 2025, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Napoli sezione misure di prevenzione del 29-6-2022, disponeva la restituzione a COGNOME NOME di un libretto di deposito a risparmioe confermava la confisca di prevenzione disposta nei confronti di COGNOME NOME NOME dei familiari terzi interessati COGNOME NOME NOME COGNOME NOME, avente ad oggetto altri rapporti bancari e postali, beni mobili registrati, e la quota di 8/10 di un appartamento sito in Castellammare di Stabia. Riteneva la Corte di appello sezione prevenzione che per tali beni, pur in sede di rinvio dalla cassazione che aveva annullato il precedente decreto, dovesse confermarsi il giudizio di sproporzionetra redditi leciti del nucleo familiare del COGNOME NOME già definitivamente ritenuto pericoloso generico in quanto dedito ad attività di usura, ed acquisti dallo stesso gruppo familiare effettuati.
Avverso detto decreto proponeva ricorso per cassazione la difesa del proposto e dei terzi interessati dalla confisca deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.:
violazione di legge ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen. per la posizione del proposto COGNOME NOME posto che dovendosi conteggiare ai fini del giudizio di sproporzione tutte le poste indicate dalla sentenza rescindente la conclusione doveva essere totalmente rivista e privo di motivazione appariva il decreto impugnato non essendo stati calcolati risparmi pregressi al 2015 nnchŁ altre somme analiticamente indicate nel motivo che riducevano fortemente il conteggio finale;
violazione di legge ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione alla posizione dei terzi sottoposti a confisca posto che la Corte di appello aveva arbitrariamente esteso il perimetro temporale della pericolosità sociale, pur oggetto di precedente giudicato, in forza di una motivazione apparente nella quale erano stati valorizzati alcuni dati probatori pure esclusi dalla pronuncia di assoluzione del COGNOME NOME perchØ il fatto non sussiste per alcuni degli episodi contestati;
violazione di legge quanto alle conclusioni assunte nei confronti della terza interessata COGNOME NOME che aveva fornito prova della sua capacità reddituale in periodo antecedente il periodo di emersione della pericolosità sociale che giustificava gli acquisti effettuati dalla stessa;
violazione di legge quanto alla posizione di COGNOME NOME sia in relazione all’acqusto dei due veicoli effettuato da un soggetto percettore di regolare reddito autonomo a partire dal 2017, di cui uno, il motoveicolo, acquisitato peraltro con un finanziamento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Deve essere premesso che la sentenza rescidente, dopo avere confermato la pericololsità sociale del RAGIONE_SOCIALE e la misura di prevenzione personale, ha disposto l’annullamento limitatamente al giudizio di sproporzione presupposto della confisca, imponendo al giudice del rinvio di tenere conto delle risorse legittimamente disponibili ed, in particolare, di alcune poste attive specificamente indicate alle pagine 9-10 della pronuncia di legittimità; si stabiliva in particolare come:’ l’omessa considerazione di disponibilità da sole potenzialmente in grado di incidere sulla legittima provenienza di (almeno) una parte dei fondi impiegati per gli acquisti integra, per tale parte della decisione, il vizio della motivazione inesistente o meramente apparente’.
1.1 Tanto premesso, quanto alla posizione di COGNOME NOME, la corte di merito in sede di giudizio di rinvio, ha proceduto all’analisi specifica di ciascuna posta attiva considerata dalla sentenza rescindente, giungendo alla conclusione della sussistenza del giudizio di assoluta sproporzione tra redditi leciti ed acquisti; in particolare, con le argomentazioni esposte alle pagine 10-11 del decreto si Ł esposto come i conti correnti ed i libretti al risparmio intestati al proposto, presentino una serie di movimentazioni in contanti ovvero prive di qualsiasi giustificazione che, in quanto effettuate nel periodo oggetto del giudizio di pericolosità definitivamente acclarato, appaiono rientrare nel novero dei beni confiscabili. E tale valutazione appare certamente avere colmato le lacune ravvisate dalla sentenza rescindente nel precedenti giudizio di appello.
1.2 Analogogiudizio risulta essere stato compiuto per la moglie del proposto COGNOME NOME, soggetto privo di redditi leciti, ed i cui acquisti sono stati ritenuti non giustificati pur a fronte dei proventi da precedenti cessioni di immobili che la corte di merito ha pure valutato nel calcolo del reddito complessivo; così che il giudizio di sproporzione a fronte di acquisiti per importi assolutamente superiori a quanto percepito ha portato il giudice di merito a ritenere, sulla base di una approfondita valutazione, la sussistenza della sproporzione contestata.
1.3 Quanto a COGNOME NOME, il giudice del rinvio ha pure operato una ulteriore valutazione delle poste attive e dei redditi leciti da lavoro dipendente del predetto, pervenendo alla conclusione del giudizio di sproporzione in relazione all’acquisto della autovettura, del motociclo e del saldo attivo del libretto di risparmio presso Banca Stabiese; dette valutazioni hanno certamente superato i vizi rilevati nella sentenza rescindente del precedente provvedimento, sia con riferimento alla autovettura acquistata con il versamento
dell’intero prezzo mediante assegno, che per il libretto di deposito, stante che, per il loro ammontare e per la natura meramente iniziale del rapporto di lavoro, sia il pagamento che l’attivo del rappporto bancario sono risultati del tutto ingiustificati sulla base di un corretto ragionamento privo di qualsiasi vizio, censurabile con il presente ricorso di legitimità.
Così che le doglianze riproposte con il ricorso profilano modalità di calcolo differente ovvero lamentano censure motivazionali neppure deducibili nei ricorsi avverso decreto emessi nei giudizi di prevenzione patrimoniale e che, comunque, appaiono non sussistenti.
Al rigetto dei ricorsi di COGNOME NOME NOME COGNOME NOME NOME NOME copdanna degli stessi al pagamenbto delle spese processuali.
A dfifferenti conclusioni deve invece pervenirsi in ordine all’acquisto del motociclo, oggetto pure di censura da parte di COGNOME NOME, posto che lo stesso risulta avere importo conferente rispetto ai redditi da lavoro dichiarati e risulta acquistato con un importo oggetto di finanziamento sicchŁ sul punto l’assenza di qualsiasi specifica motivazione del provvedimento impugnato determina l’annullamento dello stesso e la revoca della confisca. Superfluo si profila, infatti, un ulteriore giudizio di rinvio avendo i giudici del merito nelle due fasi di secondo grado compiutamente esplorato il tema e stante che le particolari modalità di acquisto del bene ne giusitificano la restituzione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato limitatatamente al moticiclo Honda SH targato TARGA_VEICOLO di cui ordina la rstituzione a COGNOME NOME. Manda alla cancelleria per l’immediata comunicazione al procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art.626 cod.proc.pen. rigetta nel resto il ricorso di COGNOME NOME. Rigetta i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 03/12/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME